REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
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- Antonia Bevilacqua
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1 COMUNE DI LANGHIRANO Provincia di Parma REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del )
2 REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Art. 1 - Principi e finalità del servizio Titolo primo FINALITÀ E FUNZIONI DEL SERVIZIO 1. Il Comune di Langhirano (di seguito Comune) garantisce il diritto dei cittadini all informazione, alla documentazione e alla formazione permanente, ai sensi del comma 1 dell art. 5 della Legge Regionale n.18/2000 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali e affida alla biblioteca comunale la funzione di centro informativo locale che rende prontamente disponibile per tutti i suoi utenti ogni genere di conoscenza ed informazione. 2. Il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine fisico e culturale che si frappongono all esercizio di questo diritto, facilitando l accesso ai servizi anche da parte dei cittadini svantaggiati, garantendo la diffusione dell informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opinioni. 3. Il Comune riconosce e fa propri come riferimenti fondamentali per l attività e la gestione della biblioteca le indicazioni contenute nel Manifesto delle biblioteche pubbliche redatto dall United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO) e nelle Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche stilate dall International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 4. Il Comune provvede alla gestione della biblioteca ai sensi dell art. 112 del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. 5. Il Comune adotta il presente regolamento al fine di disciplinare l organizzazione interna, la gestione e i relativi organi della biblioteca, nonché le modalità di espletamento dei servizi per l utenza. Art. 2 - Cooperazione interbibliotecaria 1. Il Comune promuove, per mezzo di convenzioni e accordi di programma, l integrazione della biblioteca nei sistemi territoriali e funzionali, cooperando a tal fine con le biblioteche, gli archivi e le istituzioni culturali, educative e documentarie e con gli altri enti locali, ai sensi del comma 4 dell art. 5 della Legge Regionale n. 18/ Il Comune aderisce al sistema bibliotecario della Provincia di Parma. Art. 3 - Compiti e servizi 1. La biblioteca comunale, intitolata ad Emma Agnetti Bizzi, ha sede a Langhirano in Via Battisti 20, è un istituto culturale ai sensi dell art. 1, comma 5, lettera a) della Legge Regionale n. 18/2000, fa parte dell organizzazione bibliotecaria regionale di cui rispetta gli indirizzi e gli standard. 2. Assicura i servizi di cui all art. 12 della Legge Regionale n. 18/2000. In particolare:
3 a. acquisisce, ordina, conserva e predispone per il pubblico documenti a stampa e in qualsiasi supporto (video, sonori, multimediali etc.); b. raccoglie e valorizza la documentazione sul territorio comunale, al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale; c. organizza servizi specifici rivolti ai bambini e ai ragazzi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; d. realizza attività culturali, di informazione e di promozione della lettura; e. promuove e supporta le attività tese all educazione permanente dei cittadini; f. coopera con le altre agenzie informative comunali, provinciali e regionali, al fine di ampliare la propria disponibilità informativa. Art. 4 - Patrimonio Titolo secondo PATRIMONIO E BILANCIO 1. Il patrimonio della biblioteca comunale consiste in: a. materiale documentario su vari supporti presente nelle raccolte della biblioteca all atto dell emanazione del presente regolamento e da quello acquisito per acquisto, dono o scambio, che entra a far parte del demanio comunale; b. cataloghi, inventari, banche dati; c. attrezzature, arredi e strumenti informatici in dotazione alla biblioteca; d. immobili che ospitano i servizi. 2. L incremento del patrimonio documentario avviene di norma tramite acquisto di libri, periodici, audiovisivi, documenti in formato elettronico e multimediale e altro materiale documentario, effettuato sulla base delle disponibilità di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni da parte della pubblica amministrazione. 3. Eventuale materiale offerto in dono alla biblioteca viene accettato o respinto dal bibliotecario, a sua discrezione, dopo averne valutato l utilità per la biblioteca. Nel caso di donazioni di consistenti fondi librari (oltre cento volumi) o intere biblioteche, la decisione sarà assunta dalla Giunta Comunale, sentito il parere tecnico del Responsabile del Settore e quello politico della competente Commissione Consiliare. Le donazioni devono essere corredate da apposita liberatoria con cui il donante autorizza la biblioteca a disporre liberamente del materiale ceduto. 4. La biblioteca è autorizzata ad effettuare scambi di materiale documentario con altre biblioteche, istituti culturali e altri soggetti pubblici o privati. Gli scambi vengono effettuati secondo le modalità di uso comune nella prassi gestionale delle biblioteche. 5. Per garantire la corretta conservazione del materiale posseduto, il Comune provvede, oltre alla pulizia ordinaria dei locali, a periodici interventi di pulizia e spolveratura del materiale librario. Il personale della biblioteca verifica periodicamente lo stato delle raccolte. 6. Le opere regolarmente inventariate che risultassero smarrite o sottratte saranno segnalate in apposite liste redatte annualmente e scaricate dai registri d inventario, previo specifico provvedimento del Responsabile del Settore. 7. Il patrimonio documentario della biblioteca è inalienabile. Sono tuttavia ammesse operazioni di scarto del materiale, non avente carattere raro o di pregio, che non assolva più alla funzione
4 informativa per degrado fisico, perché contenente informazioni obsolete o perché incoerente con la raccolta. Lo scarto viene disposto dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore. 8. Le testate della stampa periodica vengono scartate periodicamente (quotidiani e settimanali con cadenza bimestrale i mensili un volta all anno), senza necessità di ulteriore atto autorizzativo. 9. Il materiale donato che si ritiene di non inserire nelle raccolte della biblioteca e quello scartato vengono devoluti ad enti e istituzioni operanti in ambito culturale, turistico, socio-sanitario e assistenziale (di preferenza nel territorio dell Unione Montana Parma Est) o destinati alla vendita tramite bancarella interna alla biblioteca. Per quanto possibile bisogna evitare la distruzione delle opere scartate (misura da adottare solo dopo avere esperito inutilmente ogni altra soluzione), operando per una seconda vita del documento. Art. 5 Gestione finanziaria Titolo terzo GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale del Comune prevedono gli stanziamenti di entrata e di spesa afferenti la biblioteca. 2. Le entrate che finanziano le attività della biblioteca derivano da risorse autonome dell Ente, da trasferimenti della Provincia e della Regione, da donazioni e da corrispettivi per prestazioni a pagamento fornite ai sensi del comma 2 dell art. 12 della Legge Regionale n. 18/2000. Art. 6 Gestione biblioteconomia La biblioteca adotta norme biblioteconomiche e standard internazionali per la conservazione, la catalogazione, l ordinamento e la fruizione del materiale documentario, tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, recepite dal sistema bibliotecario provinciale. Art. 7 - Personale della biblioteca Il personale della biblioteca: a) assicura il funzionamento della biblioteca e l erogazione dei servizi nel rispetto del presente Regolamento nonché degli obiettivi e dei criteri stabiliti dagli organi competenti; b) opera per una piena informazione agli utenti riguardo ai servizi; c) provvede alla buona conservazione delle attrezzature e degli arredi presenti in biblioteca; d) cura la custodia, l ordinamento, la conservazione, la valorizzazione delle raccolte documentarie e ne favorisce l accessibilità e l utilizzo da parte del pubblico; e) è responsabile della perfetta osservanza delle norme di consultazione e fruizione del patrimonio documentario da parte dell utenza; f) collabora, nei limiti dei compiti affidati, per la messa in atto delle procedure definite nel Piano per la gestione delle emergenze con particolare riferimento ai casi di infortunio, incendio e terremoto; g) avvisa prontamente il Responsabile della biblioteca di qualsiasi disfunzione, guasto, pericolo, sottrazione, disordine e danno avvenga al patrimonio o alla struttura della biblioteca stessa, di cui abbia direttamente o indirettamente notizia.
5 Art. 8 Responsabile della biblioteca Al Responsabile della biblioteca compete la gestione biblioteconomica e organizzativa, fatte salve le funzioni del Responsabile del Settore, e cura l applicazione del presente regolamento. In particolare: a) sovrintende alle funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative inerenti l attività della biblioteca comunale; b) dirige e organizza il personale assegnato al servizio; c) fornisce agli organi amministrativi e tecnici i dati per l elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e le informative sui livelli di servizio raggiunti dalla biblioteca, sulle strategie più efficaci per raggiungere gli obiettivi e sulle risorse necessarie al successivo sviluppo; d) predispone strumenti di rilevazione statistica circa il patrimonio, l utenza e l attività della biblioteca; e) provvede regolarmente alla scelta e all acquisizione di ogni tipo di materiale documentario, assicurandone una celere inventariazione e catalogazione; f) cura l organizzazione di attività culturali destinate alla valorizzazione della biblioteca e del suo patrimonio e, più in generale, alla promozione della lettura; g) gestisce le relazioni con gli organi tecnici del sistema bibliotecario provinciale. Art. 9 Criteri generali Titolo quarto SERVIZI AL PUBBLICO La biblioteca organizza i propri servizi secondo il criterio della più completa soddisfazione delle esigenze informative dell utenza, nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ed al Decreto Legislativo n. 286/1999. Il personale in servizio conforma il proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tale criterio. Art. 10 Orario di apertura al pubblico 1. L orario giornaliero e settimanale della biblioteca è stabilito dalla Giunta Comunale nel rispetto degli standard regionali di cui all art. 10 della Legge Regionale n. 18/2000, sulla base delle risorse umane disponibili ed in modo da consentire la maggior fruizione da parte degli utenti. 2. Con provvedimento motivato la Giunta dispone i periodi di chiusura per lavori di manutenzione dei locali, delle attrezzature e dei documenti o per altre eventuali esigenze, curando che le chiusure avvengano, per quanto possibile, nei periodi di minore accesso del pubblico e dandone chiara e tempestiva informazione. Art. 11 Accesso alla biblioteca 1. L accesso alla biblioteca è libero e gratuito. L accesso alle sale di lettura per studiarvi con proprio materiale è consentito subordinatamente alle esigenze del servizio consultazione e lettura.
6 2. Per concrete esigenze di servizio il Responsabile della biblioteca può escludere temporaneamente l accesso a sale o locali della biblioteca o riservarne l uso a particolari tipi d attività, senza compromettere il funzionamento complessivo del servizio. Art. 12 Servizi al pubblico 1. La biblioteca comunale eroga i seguenti servizi al pubblico: a. servizio di informazione, consulenza e guida alla lettura; b. servizio di lettura e consultazione in sede; c. servizio di prestito domiciliare; d. servizio di prestito interbibliotecario; e. servizio di riproduzione e stampa; f. servizio di utilizzo elaboratori multimediali e servizi on-line. 2. La biblioteca si impegna ad aggiornare i servizi sulla base delle esigenze informative e culturali dell utenza, nonché in ragione dell evoluzione dell offerta culturale e informativa. Art. 13 Informazione, consulenza e guida alla lettura Il personale in servizio fornisce gratuitamente informazioni sulle opere possedute dalla biblioteca o su quelle disponibili presso le strutture aderenti al sistema bibliotecario parmense e sulle modalità di fruizione dei servizi. A richiesta offre consigli di lettura in ragione delle caratteristiche (di età, gusto, professione etc.) dell utente. Art. 14 Lettura e consultazione in sede 1. La lettura e la consultazione in sede del materiale documentario sono libere e gratuite. 2. Per concrete esigenze di servizio il Responsabile della biblioteca può escludere temporaneamente singole opere dalla consultazione o consentirla solo a particolari condizioni. Art. 15 Prestito domiciliare 1. Tutti i cittadini, anche residenti in altri comuni o di nazionalità diversa, di qualunque età anagrafica, possono usufruire del prestito domiciliare del patrimonio documentario (libri, periodici, dvd, cd musicali etc.), purché regolarmente iscritti presso una qualsiasi delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario provinciale. 2. L iscrizione al servizio di prestito è libera e gratuita ai sensi dell art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 18/ Per iscriversi al servizio di prestito è necessario compilare un modulo che attesti la situazione anagrafica, l accettazione del trattamento dei dati personali per finalità di servizio ai sensi della normativa vigente in materia e l integrale rispetto del presente regolamento. Il trattamento dei dati raccolti al momento dell iscrizione alla biblioteca è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal presente regolamento. L interessato può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati personali dalla banca dati. 4. Per i minori di 14 anni è necessaria la sottoscrizione del genitore o di chi ne fa le veci.
7 5. Contemporaneamente si possono prendere in prestito al massimo 5 documenti. 6. La durata del prestito è di 30 giorni per il materiale librario e di 10 giorni per le altre tipologie di documenti (periodici, dvd, cd musicali etc.) e può essere prorogata per un periodo di uguale durata solo su richiesta fatta prima della scadenza, sempre che l opera non risulti prenotata da un altro utente. 7. Il prestito alle classi scolastiche o nei confronti di particolari categorie di utenti (disabili, lungodegenti etc.) può prevedere deroghe sia per il numero dei documenti sia per la durata. 8. Sono escluse dal prestito le opere di consultazione generale (enciclopedie, dizionari, atlanti, repertori etc. indipendentemente dal supporto), i quotidiani e i libri del fondo storico riconducibili alla Società femminile di mutuo soccorso. 9. Il prestito è personale e l utente è responsabile della buona conservazione del materiale ottenuto. In caso di smarrimento, danneggiamento o mancata restituzione, l utente dovrà provvedere alla sostituzione dell opera con un esemplare identico o equivalente, secondo le indicazioni del Responsabile della biblioteca. Nel caso in cui l utente subisca un furto, presentando la denuncia del materiale sottratto verrà meno l obbligo di riacquisto. È fatto tassativo divieto agli utenti di prestare ad altri le opere ottenute in prestito. 10. La mancata restituzione dei documenti entro il termine convenuto, comporta l esclusione dal prestito domiciliare fino alla consegna delle opere in ritardo. 11. Il materiale sonoro e audiovisivo deve essere utilizzato nel rispetto delle disposizioni in materia dei diritti d autore. Cd musicali, videocassette e dvd sono destinati ad un uso individuale e/o domestico. È fatto espresso divieto agli utenti di duplicare il materiale ottenuto in prestito. Art. 16 Prestito interbibliotecario La biblioteca comunale partecipa al servizio di prestito interbibliotecario provinciale e attiva il servizio di prestito sul territorio nazionale con gli istituti che ammettono la reciprocità, alle condizioni previste dalle singole biblioteche. Art. 17 Riproduzioni e stampa 1. La biblioteca fornisce a pagamento i servizi di riproduzione in fotocopia e di stampa in bianco e nero. Le tariffe relative vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. 2. Il servizio fotocopie è gestito dal personale della biblioteca, nel rispetto della normativa vigente in materia dei diritti d autore. Art. 18 Utilizzo degli elaboratori multimediali e dei servizi on-line 1. La biblioteca mette a disposizione degli utenti alcune postazioni multimediali dotate di accesso alla rete web. L utente non può, di norma, impegnare l elaboratore per più di un ora consecutiva. Tale limite può essere superato solo in assenza di persone in attesa di usufruire del servizio. 2. Per utilizzare i programmi di videoscrittura e i fogli di calcolo elettronico è sufficiente essere iscritti presso una qualsiasi delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario parmense.
8 3. L utilizzo dei servizi on-line (internet, posta elettronica etc.) prevede l iscrizione in biblioteca mediante compilazione di uno specifico modulo di richiesta che attesti la situazione anagrafica, l accettazione del trattamento dei dati personali per finalità di servizio ai sensi della normativa vigente in materia e l integrale rispetto del presente regolamento. Il trattamento dei dati raccolti al momento dell iscrizione è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal presente regolamento. L interessato può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati personali dalla banca dati. 4. Detto modulo verrà conservato a cura del personale della biblioteca a scopi statistici e a garanzia di un corretto impiego degli elaboratori. 5. La richiesta di iscrizione deve essere corredata da copia di un documento d identità. Per i minori il modulo di iscrizione dovrà essere controfirmato da un genitore o da chi ne fa le veci e corredato con copia di un documento d identità degli stessi (genitore / facente veci). 6. Per accedere ai servizi on-line gli utenti abilitati dovranno autenticarsi mediante inserimento dello username e della password personali e segreti assegnati dal personale della biblioteca all atto dell iscrizione. 7. L utilizzo degli elaboratori multimediali e dei servizi on-line è gratuito. 8. Sono consentiti i seguenti servizi on-line: a. consultazione web b. scarico dati (download) c. caricamento di files in rete (upload) d. posta elettronica attraverso webmail e. partecipazione a mailing list e conferenze telematiche (newsgroup) solo tramite il proprio indirizzo di posta elettronica 9. Nei locali della biblioteca è possibile connettersi ad internet in modalità wireless. 10. La biblioteca non rilascia account di posta elettronica. 11. Gli utenti sono responsabili, civilmente e penalmente, ai sensi della normativa vigente, per l uso fatto dei servizi on-line, anche in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d uso. La biblioteca si riserva di effettuare controlli sull utilizzo del servizio e di denunciare alle autorità competenti eventuali attività illecite o illegali. Il personale in servizio non è tenuto a vigilare sull utilizzo dei servizi on-line da parte dei minori, che è demandato ai genitori o a chi ne fa le veci. 12. È vietato: a. svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività delle rete o ne restringano la fruibilità e le prestazioni per gli altri utenti b. alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell hardware c. installare software. 13. La violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, può comportare: a. l interruzione della sessione di accesso alla rete b. l esclusione, temporanea o definitiva, dal servizio c. la denuncia alle autorità competenti.
9 Titolo quinto DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI Art. 19 Carta dei servizi 1. Entro un anno dall entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del Settore predispone la Carta dei servizi definendo standard generali e standard specifici di quantità e qualità dei servizi, in riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 18/2000. Gli standard sono periodicamente aggiornati, sia per adeguarli alle esigenze degli utenti che alle condizioni organizzative delle strutture di servizio. 2. Per valutare la qualità e l efficacia dei servizi resi, la biblioteca svolge periodicamente apposite verifiche, tramite adeguati strumenti misuratori. Art. 20 Suggerimenti 1. Gli utenti, in forma singola o associata, possono proporre suggerimenti per migliorare i servizi e per l acquisizione di nuovi strumenti documentali, tramite apposito modulo. 2. Le proposte di acquisto vengono valutate dal Responsabile della biblioteca, sulla base della corrispondenza ai criteri di incremento in atto e dei limiti del bilancio. Art. 21 Reclami 1. Gli utenti possono formulare reclami riguardanti qualsiasi forma di disservizio o malfunzionamento, nonché per ogni comportamento contrario ai principi del presente regolamento. 2. I reclami devono essere presentati per iscritto e contenere le generalità del reclamante. Non saranno presi in considerazione reclami anonimi. 3. Al reclamo sarà data motivata risposta scritta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla protocollazione dello stesso. Contemporaneamente saranno avviate le procedure per eliminare le cause accertate degli eventuali disservizi. 4. Gli utenti insoddisfatti hanno diritto di presentare le loro lagnanze agli organi dell Amministrazione, al Difensore civico o all URP, nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti, fatti salvi i mezzi ordinari della giustizia amministrativa. Art. 22 Norme di comportamento per il pubblico 1. L accesso alla biblioteca e la fruizione dei servizi offerti devono avvenire con un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio. 2. È severamente vietato: a. fumare e introdurre animali; b. assumere atteggiamenti non consoni all ambiente e arrecare disturbo agli altri utenti; c. entrare negli uffici e/o prendere dagli scaffali, dagli armadi e dai tavoli degli impiegati qualsiasi libro od oggetto; d. fare segni o scrivere sui libri, rovinare documenti e materiali informativi della biblioteca o ottenuti in prestito interbibliotecario;
10 e. prestare ad altri il materiale documentario ottenuto in prestito; f. danneggiare i locali, gli arredi e/o le attrezzature della biblioteca; g. qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile. 3. L utente che tenga un comportamento non consono all ambiente e che risulti di pregiudizio al servizio, ovvero che non intenda rispettare le norme previste dal presente regolamento o gli ordini di servizio del Responsabile della biblioteca, potrà essere dapprima richiamato ed in caso di reiterata inosservanza allontanato dalla biblioteca. Contro tale provvedimento l utente può fare reclamo al Responsabile del Settore. L utente che reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo allontanamento della biblioteca, potrà con ordinanza del Sindaco essere interdetto definitivamente dall accesso alla biblioteca. Avverso tale provvedimento l utente potrà ricorrere innanzi al giudice amministrativo. Per casi particolarmente gravi, l utente potrà essere deferito all autorità giudiziaria dal Sindaco, su proposta del Responsabile della biblioteca. 4. È penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri e strappa pagine o in qualunque modo danneggia opere, attrezzature e arredi presenti in biblioteca. L utente è tenuto a rispondere del danno, sostituendo le cose danneggiate con altre identiche o equivalenti o versando all Amministrazione comunale una somma corrispondente. 5. L utente che riceve in prestito un opera deve controllarne l integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale in servizio le mancanze e i guasti in esse riscontrati. Art. 23 Norme di rinvio Titolo sesto DISPOSIZIONI FINALI 1. Tutte le disposizioni, le norme e le regolamentazioni eventualmente preesistenti vengono abrogate e sostituite dal presente regolamento. 2. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente atto valgono le norme regolamentari comunali, oltre alle leggi regionali e nazionali in materia.
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