REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCUVIA
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1 REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCUVIA TESTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA A.C. N.12 DEL 20/06/2005
2 Art. 1 - FINALITA' 1. Nell'ambito di quanto previsto dall art.18, comma 6 dello Statuto della Comunità Montana della Valcuvia il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni Assembleari. 2. Le Commissioni Assembleari hanno finalità propositive e consultive nei confronti dell Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché facoltà di studio e di verifica. 3. Sono istituite, all'interno dell'assemblea, le seguenti tipologie di Commissioni: - permanenti - temporanee - speciali TITOLO PRIMO - COMMISSIONI PERMANENTI - Art. 2 COMMISSIONI PERMANENTI 1. Entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, l Assemblea istituisce le seguenti Commissioni permanenti: - Affari Istituzionali - Bilancio - Promozione del territorio - Servizi alla persona - Gestione del territorio - Agricoltura e foreste Le materie di competenza di ciascuna Commissione sono: AFFARI ISTITUZIONALI: Statuto, Organi Programmazione, Servizi Sovracomunali, Comunicazione, Informatizzazione BILANCIO: Bilancio di Previsione, Rendiconto, Variazioni ed equilibri di bilancio PROMOZIONE DEL TERRITORIO: Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo, Aziende ricettive SERVIZI ALLA PERSONA: Servizi Sociali, Istruzione, Sanità GESTIONE DEL TERRITORIO: Pianificazione del Territorio, Opere Pubbliche, Ambiente, Ecologia AGRICOLTURA E FORESTE: Pianificazione agricola e forestale, Opere Pubbliche in ambito forestale e agricolo, Valorizzazione prodotti tipici. Art. 3 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1. Le Commissioni permanenti esercitano le loro funzioni, nei limiti delle materie di competenza alla stessa attribuiti, concorrendo a determinare l'indirizzo politico-amministrativo. 2. Le Commissioni permanenti, in sede referente, esplicano, in piena autonomia, funzioni istruttorie e propositive per gli atti che saranno sottoposti all esame ed all approvazione dell Assemblea, ed hanno poteri di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, nell ambito delle materie di propria competenza.
3 3. Le Commissioni possono essere incaricate dal Consiglio Direttivo di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento di servizi, all'attuazione di programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dalla Comunità Montana. Art. 4 COMPOSIZIONE 1. Le Commissioni assembleari permanenti, sono costituite da un numero di 5 (cinque) Consiglieri, salvo diversa deliberazione dell Assemblea, eletti con votazione separata e con il sistema del voto limitato a una preferenza, per garantire la rappresentanza delle minoranze. 2. Non possono far parte delle Commissioni il Presidente della Comunità Montana, il Presidente dell Assemblea e gli Assessori, ma, se invitati ai lavori, possono parteciparvi. 3. I membri della Commissione che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti dall Assemblea nella prima seduta utile. 4. Nell'espletamento della propria attività la Commissione può farsi assistere da esperti scelti con il consenso del Consiglio Direttivo. 5. Gli esperti non hanno diritto di voto, anche nel caso in cui rivestano la carica di Consigliere assembleare. 6. Alle sedute della Commissione possono intervenire, senza diritto di voto, i Capigruppo assembleari. 7. Nell ambito della loro competenza, e su richiesta del Presidente della Commissione, possono partecipare alle riunioni il Segretario Direttore e i Responsabili di Settore della Comunità Montana. 8. I Consiglieri sono tenuti a partecipare ai lavori delle Commissioni nelle quali sono stati eletti. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non presenziano a tre sedute in corso d anno, sono soggetti alla procedura di decadenza dalla carica di componente della Commissione. La procedura è promossa dal Presidente della Commissione che ne richiede l attivazione attraverso l iscrizione all ordine del giorno da parte del Presidente della Comunità Montana. Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI 1. Ogni Commissione, nella seduta di insediamento, nomina un Presidente e un Vice Presidente. 2. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Ai sensi dell art.18, comma 5, dello Statuto, il Presidente della Commissione Bilancio è indicato dalle minoranze assembleari. 2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dall'assessore Competente per le materie oggetto della stessa, viene tenuta, entro venti giorni dalla data in cui è stata eletta la Commissione. 3. In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei componenti nominato dal Presidente.
4 Art. 6 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI 1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. 3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno della seduta della Commissione sono depositati presso la sede comunitaria almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione. 4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. 5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale della Comunità Montana. 6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Nei casi motivati d urgenza, la convocazione può avvenire anche per telefono, posta elettronica o fax. 7. Della convocazione è data altresì comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente della Comunità Montana, al Presidente dell Assemblea, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione della quale viene inviato l'ordine del giorno, al Segretario-Direttore. Il Segretario-Direttore adotta le misure organizzative necessario a rendere possibile le riunioni delle Commissioni. 8. Il Presidente della Comunità Montana assegna alle Commissioni gli argomenti da trattare nel caso in cui la materia non sia contemplata nei provvedimenti istitutivi delle Commissioni o vi siano controversie sulla competenza della Commissione stessa. 9. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2 entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, riferendo con relazioni scritte inviate al Presidente della Comunità Montana e da questi illustrate all'organo collegiale competente. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Presidente della Comunità Montana, può riferire il parere all'assemblea od al Consiglio Direttivo. Decorso inutilmente il predetto tempo senza giustificati motivi, l'organo collegiale interessato assume le decisioni prescindendo dal parere della Commissione stessa. 10. Le decisioni della Commissione sono prese in forma palese e a maggioranza semplice dei presenti. Art. 7 VERBALI DELLE COMMISSIONI 1. Il Segretario della Commissione redige un verbale sommario delle sedute. Esso deve contenere una sintesi della discussione e della decisione relativa a ogni singolo punto all ordine del giorno nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni che i singoli Consiglieri chiedono espressamente di verbalizzare integralmente. Prima che venga trasmessa al Presidente della Comunità Montana la
5 bozza di verbale va consegnata ai commissari che hanno 48 ore di tempo per eventuali contestazioni. La copia definitivamente licenziata va poi inviata tempestivamente al Presidente della Comunità Montana per evidenziare nell ordine del giorno gli argomenti che possono essere discussi nella successiva seduta dell Assemblea. 2. Quando la riunione dell Assemblea è a breve termine e non è possibile procedere in tempo utile alla stesura integrale del verbale, il Segretario effettua uno stralcio delle posizioni dei singoli Commissari che viene posto a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. Art.8 DURATA 1. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto l organo assembleare che le ha elette. 2. Le Commissioni assembleari esercitano le funzioni ad esse attribuite fino alla nomina dei rappresentanti da parte della nuova Assemblea. TITOLO SECONDO - COMMISSIONI TEMPORANEE E COMMISSIONI SPECIALI Art. 9 - COMMISSIONI TEMPORANEE 1. L'Assemblea può conferire a Commissioni, istituite con apposita deliberazione Assembleare, incarichi temporanei per l approfondimento di studi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, che rientrano fra le competenze alla stessa attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni la collaborazione di dipendenti comunitari e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dall'assemblea nella deliberazione d'incarico. 2. Il Presidente della Commissione riferisce all'assemblea, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone alla stessa, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. 3. Ciascuna Commissione temporanea, salvo diversa deliberazione dell Assemblea, è costituita da 5 (cinque) consiglieri, eletti con votazione separata e con il sistema del voto limitato a una preferenza, per garantire la rappresentanza delle minoranze. 4. Possono far parte della Commissione temporanea i Consiglieri assembleari facenti parte delle Commissioni permanenti. Art COMMISSIONI DI INDAGINE 1. L Assemblea può costituire Commissioni temporanee di indagine sull attività dell Amministrazione. 2. L Assemblea può istituire, su proposta del Presidente della Comunità Montana, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti o dal Difensore Civico, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine temporanee incaricate di effettuare accertamenti su atti e provvedimenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti della Comunità Montana in altri organi o enti. 3. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce il numero dei componenti, l'oggetto e l ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla. L esito dell inchiesta verrà riferito
6 all'assemblea. La Commissione temporanea di indagine può essere costituita anche da rappresentanti esterni esperti in materia. 4. Su richiesta del Presidente della Comunità Montana, il Segretario-Direttore mette a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi. 5. La Commissione, inoltre, può farsi assistere dal Segretario-Direttore e da uno o più esperti nominati dal Consiglio Direttivo su designazione della Commissione. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, del Revisore, del Difensore Civico, del Segretario-Direttore, dei responsabili degli uffici e in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze restano riservate fino alla presentazione all'assemblea della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. 6. I verbali della Commissione sono redatti da un componente, dalla stessa designato su proposta del Presidente. 7. Nella relazione all'assemblea la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. 8. L'Assemblea Comunitaria, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Consiglio Direttivo i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che lo stesso dovrà adottare entro un termine prestabilito. 9. Con la presentazione della relazione all'assemblea la Commissione conclude la propria attività. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario-Direttore che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente. Art.11 COMMISSIONI SPECIALI 1. L Assemblea, nell esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può deliberare di istituire Commissioni speciali incaricate di effettuare ricerche conoscitive su problemi di competenza della Comunità Montana. 2. L Assemblea determina, nella delibera istitutiva della commissione, tempi, composizione e modalità di funzionamento della stessa. 3. Ciascuna Commissione speciale, salvo diversa deliberazione dell Assemblea, è costituita da 5 (cinque) consiglieri, eletti con votazione separata e con il sistema del voto limitato a una preferenza, per garantire la rappresentanza delle minoranze. 4. Possono far parte della Commissione speciale i Consiglieri assembleari facenti parte delle Commissioni permanenti.
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