IL WHISTLEBLOWING E LEGGE
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- Erico Barbieri
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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA INFORMAZIONE FORMAZIONE Cassino, 23 e 24 novembre 2017 IL WHISTLEBLOWING E LEGGE Modifiche all art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
2 Normativa di riferimento Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni da parte della P.A.) Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la P.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001) Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Delega al Governo in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni) Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 nov. 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.)
3 WHISTLEBLOWING «Soffiatore di fischietto» Identifica un individuo che denunci pubblicamente o riferisca alle autorità attività illecite o fraudolente all interno del governo, di una organizzazione pubblica o privata o di una azienda ANTICORRUZIONE@UNICAS.IT
4 Legge 6 novembre 2012, n. 190 Art. 1 comma 51 Istituto introdotto dalla legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione, che ha inserito l art. 54 bis al D.Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) Cambiamento culturale della P.A. e del cittadino per un atteggiamento positivo e favorevole Segnalazione: richiamare l attenzione delle autorità su condotte di illegalità, di corruzione intesa come comportamenti di mala administration; Finalità: riportare procedure amministrative e comportamenti dei pubblici dipendenti sui binari della legalità in una ottica di prevenzione della corruzione Cultura di trasparenza ed integrità: far emergere disfunzioni, irregolarità e illegalità Collaborazione P.A./dipendente: controllo diffuso sull operato in chiave collaborativa per salvaguardare bene pubblico ed immagine.
5 La nuova legge «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Art. 1 Modifica dell art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 54 bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 1) Destinatari della segnalazione: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Autorità giudiziaria ordinaria Autorità giudiziaria contabile (Corte dei conti) Oggetto della segnalazione o denuncia Condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
6 Garanzie verso il segnalante Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Le misure ritorsive eventualmente adottate, sono comunicate all ANAC dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L ANAC informa il Dipartimento della Funziona Pubblica o altri organismi di garanzia o di disciplina per attività ed eventuali provvedimenti di competenza.
7 2) Segnalante: Dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2 (165/2001) (amministrazioni dello Stato, scuole, università, aziende autonome, regioni, provincie, comuni, comunità montane, servizio sanitario, ); Dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all art. 3, (165/2001) (magistrati, avvocati dello Stato, militari, diplomatici, prefetti, professori e ricercatori universitari ); Dipendente di ente pubblico economico e di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico (c.d. società controllate); Lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della P.A.
8 3) Tutela dell identità L identità del segnalante non può essere rivelata Procedimento penale: identità protetta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall art. 329 del C.P.P. ( fino a quando l imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari ); Procedimento innanzi alla Corte dei conti: identità protetta sino alla chiusura della fase istruttoria; Procedimento disciplinare: identità non può essere rilevata se la contestazione dell addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; Se invece è fondata anche solo parzialmente sulla segnalazione, e se necessario ai fini della difesa, l identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante. ESCLUSIONE DELLE SEGNALAZIONI IN FORMA ANONIMA
9 4) Accesso La segnalazione è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 14. (Comma 4 Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo )
10 5) Linee guida L ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà predisporre apposite linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni con utilizzo: di modalità anche informatiche di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza: dell identità del segnalante del contenuto delle segnalazioni della relativa documentazione.
11 6) Le sanzioni dell ANAC Accertamento di misure discriminatorie da parte delle amministrazioni: sanzione amministrativa da a euro nei confronti del responsabile. Accertata assenza di procedure per inoltro e gestione delle segnalazioni: sanzione amministrativa da a euro nei confronti del responsabile. Mancata verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute: sanzione amministrativa da a euro nei confronti del responsabile. L entità della sanzione tiene conto delle dimensioni dell amministrazione.
12 7) Onere della prova In caso di adozione di misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, è onere delle amministrazioni la dimostrazione che queste sono state adottate per ragioni estranee alla segnalazione stessa. Altrimenti, tali atti sono nulli.
13 8) Reintegrazione Il lavoratore licenziato a causa della segnalazione ha diritto (ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 23/2015): Ad essere reintegrato nel posto di lavoro Risarcimento del danno Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo dalla data di licenziamento a quella di reintegro
14 9) Calunnie Le tutele non si applicano quando nei confronti del segnalante: Vi è condanna in sede penale (anche di primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia; È accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.
15 Art. 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato Tutela del lavoratore che segnala illeciti estesa anche al settore privato, con modifica al D.Lgs. n. 231/2001: Art. 6, comma 2 bis (disciplina i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). a)uno o più canali che consentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con garanzia della riservatezza della identità del segnalante; b)almeno un canale alternativo con modlaità informatiche con garanzia di riservatezza; c)divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante; d)sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela e di chi, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni infondate.
16 Comma 2 ter Denuncia da parte del segnalante o delle organizzazioni sindacali di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni all Ispettorato nazionale del lavoro.
17 Comma 2 quater Nullità dei licenziamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del soggetto segnalante. Nullità del mutamento di mansioni e di ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria. Onere del datore di lavoro dimostrare che le misure non sono conseguenza della segnalazione
18 Art. 3 Integrazione della disciplina dell obbligo di segreto d ufficio, aziendale, personale, scientifico ed industriale Il dipendente persegue, in caso di segnalazione di illeciti, l interesse alla integrità delle amministrazioni, pubbliche o private, e la prevenzione e repressione delle malversazioni. Ciò costituisce giusta causa per la rivelazione del segreto d ufficio (art. 326 c.p.),professionale (art. 622 c.p.), scientifico ed industriale (art. 623 c.p.), violazione dell obbligo di fedeltà all imprenditore (art c.c.).
19 La giusta causa non opera: se l obbligo del segreto deriva da rapporto di consulenza professionale o di assistenza; se la rivelazione eccede la finalità dell eliminazione dell illecito, e fuori dal canale di comunicazione predisposto a tal fine.
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