Pierluigi Rausei - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sanzioni più gravi per lavoro sommerso, orario e riposi. Nuove sanzioni

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1 Destinazione Italia Sanzioni più gravi per lavoro sommerso, orario e riposi Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*) L art. 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (1) in vigore dal 24 dicembre 2013, contenente interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», sotto la rubrica «Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare», prevede l aumento del 30% delle sanzioni per la revoca della sospensione delle attività d impresa, l aumento sempre del 30% della misura maxisanzione e la decuplicazione delle sanzioni in tema di orario di lavoro settimanale e riposi. Nella stessa norma, peraltro, trovano spazio anche la limitazione del potere di diffida a regolarizzare per gli Ispettori del lavoro e la previsione di un serrato coordinamento fra Ministero del lavoro vigilante e gli Istituti previdenziale e assicurativo (Inps e Inail) vigilati, accanto ad un piano straordinario di assunzioni per complessivamente 250 Ispettori del lavoro. Data la rilevanza dei singoli aspetti procedimentali e sanzionatori la Direzione generale per l attività ispettiva è subito intervenuta con Lettera circolare n del 27 dicembre 2013 per dettare agli Ispettori del lavoro le prime indicazioni operative al fine di garantire una uniforme applicazione delle novità normative in tutto il territorio nazionale. Nuove sanzioni per revocare la sospensione dell impresa Sulla sospensione dell attività imprenditoriale interviene l art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145/ La norma stabilisce che l importo delle somme aggiuntive previste dall art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relative alla revoca del provvedimento di sospensione è aumentato del 30%. Intatti rimangono i presupposti oggettivi che consentono ai funzionari titolari del potere sospensivo di adottare il relativo provvedimento nelle due distinte fattispecie che riguardano, rispettivamente, il lavoro irregolare e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza. Cambia, invece, una delle condizioni necessarie perché si possa ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell impresa. Con riferimento alla revoca della sospensione dell attività d impresa, l art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che «il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell organo di vigilanza che lo ha adottato», non necessariamente quindi dal medesimo ispettore che ha adottato il provvedimento, ma dall organo al quale appartiene (così nella circolare n. 33 del 10 novembre 2009 del Ministero del lavoro). Così, con riferimento alla sospensione adottata dagli Ispettori del lavoro, essa potrà essere revocata dalla competente Direzione territoriale del lavoro (comma 4) a seguito di: a) regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria; b) accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) pagamento della somma aggiuntiva unica pari, dal 24 dicembre 2013, a euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. In argomento rileva specificamente quanto sancito dal Ministero del lavoro con la Lettera circolare n / 2013 secondo cui i nuovi importi da versare per ottenere la revoca del provvedimento Note: (*) L Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione alla quale appartiene. (1) In G.U. n. 300 del 23 dicembre DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 4/2014

2 di sospensione dell attività imprenditoriale devono trovare applicazione nei confronti di tutte le richieste di revoca del provvedimento effettuate a far data dal 24 dicembre 2013, anche se i provvedimenti di sospensione sono riferiti a condotte datoriali che sono state poste in essere in data precedente alla entrata in vigore del decretolegge n. 145/2013. Contrasto al sommerso: nuova maxisanzione Ancora nello stesso primo comma e nella medesima lettera a) dell art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 145/2013 si rinviene la previsione che sancisce l incremento dell importo delle sanzioni amministrative di cui all art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, previste per il contrasto al lavoro sommerso (cosiddetta maxisanzione). In particolare la norma prevede che le somme individuate dal legislatore a titolo di sanzione amministrativa siano aumentate del 30%. Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 Per aver impiegato il datore di lavoro personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 Per aver il datore di lavoro commesso gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La stessa disposizione poi stabilisce che per la violazione punita con la maxisanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n I nuovi importi sanzionatori sono in vigore dal 24 dicembre 2013, tuttavia per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile si ritiene che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l illecito, vale a dire indicare il tempo della cessazione della occupazione irregolare: condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: si applica la maxisanzione previgente da a euro oltre a 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuata da a euro, oltre a 30 euro di maggiorazione giornaliera; condotta iniziata o proseguita dopo il 24 dicembre 2013: si applica la nuova maxisanzione nell importo da a euro oltre a 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la Sospensione dell impresa fattispecie attenuta da a euro oltre a 39 euro di maggiorazione giornaliera. Quanto alle modalità di calcolo della maxisanzione contro il sommerso e ai parametri da adottare, la novella legislativa seguita a prevedere una duplice soglia di sanzione amministrativa: «da euro a per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo» con riferimento alla tipologia di illecito ordinariamente contestabile, vale a dire l occupazione totalmente irregolare di un lavoratore subordinato (ipotesi base); «da euro a per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare» con riferimento alla tipologia di illecito attenuata, vale a dire quando il lavoratore subordinato risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello rilevato in nero (ipotesi attenuata). In entrambi i casi si tratta di una sanzione pecuniaria a proporzionalità progressiva, dove rilevano due distinti elementi: Art. 14, c. 1 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 come modificato dall art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. n. 145/2013 Provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Condizioni per la revoca: regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, anche ai fini della sicurezza sul lavoro e pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro Art. 14, c. 1 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 come modificato dall art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. n. 145/2013 Provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Condizioni per la revoca: ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 4/

3 una base sanzionatoria stabilita in misura fissa predeterminata dalla legge in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e irregolarmente occupati (per ciascun lavoratore irregolare); un coefficiente moltiplicatore, rectius di maggiorazione, che varia a seconda delle concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie sottoposta ad accertamento (per giornata di lavoro effettivo nella ipotesi base, per giornata di lavoro irregolare nella ipotesi attenuata), che interviene a variare proporzionalmente, in base alla gravità della condotta oggetto di ispezione, l importo complessivo della sanzione pecuniaria da irrogare. Con riferimento ai due momenti sanzionatori (base e moltiplicatore) devono ritenersi entrambi ammissibili al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell art. 16 della legge n. 689/ 1981, ne deriva, dunque, che in entrambe le ipotesi di illecito (maxisanzione base e attenuata) sarà possibile ammettere il trasgressore al pagamento dellasanzioneinmisuraridotta e, conseguentemente, la sanzione pecuniaria irrogabile sarà rispettivamente, pari a euro per lavoratore oltre a 65 euro di maggiorazione giornaliera e a euro per lavoratore oltre a 13 euro di maggiorazione giornaliera. Come accennato, a differenza del quadro sanzionatorio in vigore fino al 23 dicembre 2013, la nuova maxisanzione non può formare oggetto della diffida amministrativa prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 124/ 2004, per cui il datore di lavoro non ha ora l opportunità di procedere al pagamento di una sanzione ridottissima a fronte di una immediata regolarizzazione dei lavoratori trovati irregolarmente occupati. Sul punto va rilevato, peraltro, che con la citata Lettera circolare n /2013 il Ministero del lavoro ha rinviato il momento di definizione degli accertamenti che necessitano l applicazione delle nuove sanzioni e di notificazione dei verbali conclusivi redatti ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ad un momento successivo alla conversione in legge del decreto-legge n. 145/2013 (2). Orario settimanale e riposi Nuova maxisanzione per lavoro sommerso Art. 3, c. 3, primo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv. legge n. 73/2002, come modif. dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. n. 145/ 2013 Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione. Ipotesi base. Art. 3, c. 3, secondo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv. legge n. 73/2002, come modif. dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. n. 145/2013 Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione per un periodo precedente alla successiva regolarizzazione. Ipotesi attenuata. Anche la materia dell orario di lavoro viene interessata, accanto a quella del lavoro sommerso, dall incremento sanzionatorio previsto dall art. 14 del decreto-legge n. 145/2013. Anzi, la previsione della lettera b) del primo comma della disposizione citata stabilisce che sono decuplicati gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell art. 18- bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, escludendo dall incremento le sanzioni stabilite per la mancata e la non tempestiva fruizione delle ferie (3). Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro in- Note: (2) Invero la posizione ministeriale («Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell art. 14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori») appare poco razionale, laddove si consideri che, ai sensi della legge n. 689/1981, le sanzioni pecuniarie amministrative trovano necessariamente applicazione per il tempo in cui sono in vigore, in ragione del principio tempus regit actum. (3) La norma dell art. 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 145/2013, in effetti, reca testualmente: «con esclusione delle sanzioni previste dall articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo»; tuttavia, l art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 non contiene ipotesi sanzionatorie, ma soltanto norme di precetto, sanzionate dall art. 18-bis, comma 3, nonostante il tono letterale della disposizione, sembra chiara la volontà di esonerare gli illeciti in materia di ferie dall aumento sanzionatorio. Art. 3, c. 3, primo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv. legge n. 73/2002 come modif. dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. n. 145/ 2013 amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Art. 3, c. 3, secondo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv. legge n. 73/2002 come modif. dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. n. 145/2013 amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare. 198 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 4/2014

4 teressate dall incremento punitivo dettato dal decreto-legge n. 145/2013, dunque, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003), al mancato riposo giornaliero (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 66/ 2003) e al mancato riposo settimanale (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003). Più specificamente il superamento dei limiti massimi di lavoro settimanale elamancata concessione del riposo settimanale e domenicale determina ora una sanzione che, mantenendo la distinzione per soglia di punibilità, variada1.000a7.500eurofino a5lavoratoriefinoadueperiodi di riferimento; da a15.000euroda6a10lavoratori e da tre a quattro periodi di riferimento; da a euro da 11 lavoratori Nuove sanzioni per orario settimanale e riposi Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003 Superamento del limite massimo dell orario settimanale medio Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003 Mancata concessione del riposo giornaliero. Art. 9, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003 Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale in su e da cinque periodi di riferimento Quanto poi alla mancata concessione del riposo giornaliero la sanzione varia da 500 a euro fino a 5 lavoratori e fino a due periodi di riferimento; da a euro da 6 a 10 lavoratori e da tre a quattro periodi di riferimento; infine da a da 11 lavoratori in su e da cinque periodi di riferimento In merito alla applicazione concreta delle nuove sanzioni decuplicate, peraltro, va osservato, che come per la maxisanzione contro il sommerso, la Lettera circolare ministeriale n /2013 ha stabilito che i verbali di accertamento e notificazione che devono applicare il nuovo quadro punitivo devono essere notificati al trasgressore e all eventuale obbligato in solido, in attuazione dell art. 13 del D.Lgs. n. 124/ 2004, soltanto dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 145/2013. Serrato coordinamento ispettivo Con una fondamentale e innovativa disposizione - chiaramente dettata in tema di semplificazione dei controlli ispettivi in materia di lavoro (4) - viene introdotta la preventiva approvazione dei Nota: (4) Il legislatore, dunque, mostra di voler evitare duplicazioni di interventi ispettivi da parte di Inps e Inail, rispetto alle attività di vigilanza poste in essere dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl). Si tratta, indubbiamente, se la norma verrà concretamente ed effettivamente attuata, di un primo importante passo verso la semplificazione della vigilanza in materia di lavoro e previdenza. Appare tuttavia opportuno annotare che con lettera del 28 dicembre 2013 il Presidente dell Aniv (Associazione professionale dei funzionari ispettivi pubblici) ha sollevato al Presidente dell Inps pesanti critiche per la scelta operata di assoggettamento della vigilanza previdenziale e assicurativa al vaglio preventivo obbligatorio delle strutture ministeriali. Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003 come modif. dall art. amministrativa da a euro fino a amministrativa da a euro da sei a amministrativa da a euro da undici lavoratori in su e da cinque periodi di riferimento Art. 18-bis, c. 4, D.Lgs. n. 66/2003 come modif. dall art. amministrativa da 500 a euro fino a amministrativa da a euro da sei a amministrativa da a da undici lavoratori in su e da cinque periodi di riferimento Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003 come modif. dall art. amministrativa da a euro fino a amministrativa da a euro da sei a amministrativa da a euro da undici lavoratori in su e da cinque periodi di riferimento DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 4/

5 programmi ispettivi degli istituti previdenziali da parte dei competenti uffici (centrali e territoriali) del Ministero del Lavoro (art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145/2013). Si prevede, infatti, che ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell attività di vigilanza (art. 3 del D.Lgs. n. 124/2004), si intende assicurare il migliore e più razionale utilizzo del personale ispettivo da parte degli Istituti e degli Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria (contributiva e assicurativa), mediante una preventiva approvazione della programmazione delle verifiche ispettive, che essi intendono svolgere, sia in sede centrale che territoriale, da parte delle rispettive strutture ministeriali. Aumentano gli Ispettori del lavoro Nell art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 145/2013 si trova poi l autorizzazione per il Ministero del lavoro ad incrementare la dotazione organica del proprio personale ispettivo per un totale di 250 unità (200 nel ruolo di Ispettore del lavoro e 50 in quello di Ispettore tecnico), da destinare agli uffici territoriali delle regioni del centro-nord Italia, procedendo «in modo progressivo» alle conseguenti assunzioni (5). Finalizzazione degli interventi Da ultimo, anche se l incipit dell art. 14 del decreto-legge n. 145/2013 afferma che l intera disposizione è finalizzata a «rafforzare l attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», nella successiva lettera c) si trova specificato che i maggiori introiti derivanti dall aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati al finanziamento di misure, anche a carattere organizzativo, finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e per iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per le attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. Le somme introitate, peraltro, dovranno concorrere anche ad assicurare risorse per le spese di missione del personale ispettivo, in particolare per quanto attiene alle spese per l utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte degli Ispettori del lavoro (6). Nota: (5) Peraltro le assunzioni andranno effettuate nel rispetto dei limiti finanziari introdotti dallo stesso art. 14 del decreto-legge n. 145/2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016, con obbligo per il Ministero del lavoro di comunicare annualmente al Dipartimento della Funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il numero degli ispettori assunti e la relativa spesa. (6) La razionalizzazione delle spese per l utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte degli Ispettori del lavoro, in una prospettiva di economicità finalizzata all ottimizzazione del servizio reso, è ulteriormente demandata ad un apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge n. 145/ DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 4/2014

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