Art. 4 (Dichiarazione iniziale dei titolari di carica politica)
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- Giulio Forti
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1 REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI CAMPOBASSO. (Art. 14 Dlgs. N. 33/2013) Art. 1 (Oggetto) Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza della situazione e dello stato reddituale e patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico del Comune di Campobasso in conformità a quanto stabilito dall art. 14 del Dlgs. N. 33/2013. Art. 2 (Principi) Il regolamento persegue ed attua i valori della legalità, della trasparenza e dell accessibilità alle informazioni che regolano l attività della pubblica amministrazione. 3 (Ambito di Applicazione) Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali ovvero a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nel prosieguo denominati anche titolare di carica politica. Art. 4 (Dichiarazione iniziale dei titolari di carica politica) Sono pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente per ciascun titolare di incarico politico i dati previsti dall art. 14 del Dlgs. N. 33/2013. A tal fine ciascun titolare di incarico politico è tenuto a trasmettere: 1) - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 DPR. N. 445/2000 concernente le seguenti notizie ed informazioni:
2 gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l indicazione dei compensi spettanti. Alla dichiarazione deve essere allegato anche il proprio curriculum. 2) - una dichiarazione contenente i dati previsti dall art. 2 n. 1) della Legge n. 441/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando gli appositi modelli. Alla dichiarazione è allegata copia dell ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. Nel caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza. 3) - dichiarazione ex art. 2 comma I n. 3 L. n. 441/1982 concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell art. 4 della l. n. 659/81 relative agli eventuali contributi ricevuti. Entrambe le dichiarazioni devono contenereo la formula Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero e sono datate e sottoscritte dal dichiarante. Art. 5 (Dichiarazione relativa a coniugi ed ai parenti entro il secondo grado) I titolari di incarico politico, all atto del deposito della documentazione di cui all art. 4, sono tenuti a presentare una ulteriore dichiarazione
3 concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all art. 150 c.c. e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la formula di cui all art. 4, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi. Ove il coniuge ed i parenti non vi consentano i titolari di incarico politico sono esonerati dall adempimento, dandone menzione nella propria dichiarazione. Art. 6 (Aggiornamenti delle dichiarazioni) Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche, i titolari di incarico politico sono tenuti a trasmettere all Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale una attestazione concernente le variazioni intervenute rispetto all ultima dichiarazione presentata. Art. 7 (Dichiarazione successiva alla cessazione della carica) Entro i tre mesi successivi alla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i titolari di incarico politico devono presentare al all Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l ultima attestazione depositata. In ogni caso, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF.
4 Art. 8 (Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti) Le dichiarazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento devono essere presentate all Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale entro tre mesi dalla data di: - proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali; - deliberazione di surroga dei Consiglieri in caso di ingresso successivo in Consiglio comunale; - di accettazione della nomina ad assessore comunale; - di notificazione del provvedimento di elezione o nomina degli altri incarichi. Tutti i dati e le dichiarazioni previste agli articoli precedenti vengono riportate in apposito bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente. La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare e, ove consentita, della dichiarazione del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo grado ha termine alla cessazione dell incarico o del mandato. Tutti gli altri dati rimarranno pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato. Art. 9 (Responsabile della vigilanza, adempimenti conseguenti al non rispetto dell obbligo del deposito o dell aggiornamento dei documenti e sanzioni) Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dal presente regolamento il Responsabile della Trasparenza diffida colui che non ha provveduto ad adempiere agli obblighi stessi entro il termine di giorni quindici dalla notifica della diffida. Nella nota contenente la predetta diffida deve essere espressamente contenuto l avvertimento che l eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l applicazione della sanzione prevista. Se i soggetti diffidati non adempiono nei termini assegnati o non forniscono giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni non vengono ritenute valide, il Responsabile della Trasparenza irroga le seguenti sanzioni pecuniarie in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell ambito dei seguenti limiti edittali da un
5 minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00) : - Euro in caso di mancanza assoluta di trasmissione dei documenti; - Euro 500 in caso di trasmissione parziale. La sanzione viene maggiorata di Euro 500 per ciascun mese ulteriore di ritardo nella presentazione della documentazione. E inoltre prevista una sanzione di Euro per colui che attesti dati non corrispondenti al vero per ciascun dato non veritiero. Ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione di Euro L ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo di tre ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad Euro 100. Su istanza del titolare interessato può essere disposta la compensazione tra l indennità di carica o i gettoni di presenza maturati o maturandi e l importo della sanzione pecuniaria comminata. Art. 10 (Modelli di dichiarazione) Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ai modelli allegati al presente regolamento.
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