LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
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1 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n agosto 2014 LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ABSTRACT A partire dal 2013 la L. 228/2012 ha stabilito che le fatture di ammontare complessivo non superiore a 100 possano essere emesse in modalità semplificata, ossia indicando soltanto alcune delle informazioni obbligatorie richieste dalla disciplina IVA. Con CM n. 18/E/2014 l Agenzia delle Entrate ha reso alcuni importanti chiarimenti sulla nuova fattura semplificata. LA FATTURA SEMPLIFICATA Come noto l art. 1, c. 325, lett. e), L. 228/2012, di recepimento della Direttiva 2010/45/UE, ha inserito nel DPR 633/1972, l art. 21-bis, il quale disciplina la c.d. fattura semplificata (si veda la TA n. 1/2013). Il ricorso a tale inedita tipologia di fattura è ammesso per: 1) le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 (presumibilmente IVA inclusa); 2) le note di variazione in aumento o in diminuzione dell imponibile e/o dell imposta, di cui all art. 26, DPR 633/1972, a prescindere dal relativo importo. Il MEF può innalzare tale limite fino a 400, oppure consentire l emissione di fatture semplificate anche senza limiti d importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti. La fattura semplificata non può, invece, essere emessa in relazione alle seguenti tipologie di operazioni: 1) cessioni intracomunitarie di beni; 2) operazioni di cui all art. 21, c. 6-bis, lett. a), DPR 633/1972. L art. 21, c. 6-bis, lett. a), DPR 633/1972, disciplina le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all art. 10, n. 1), 2), 3), 4) e 9), DPR 633/1972 (ossia, le operazioni esenti dei settori creditizi, finanziari, assicurativi e relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione), fuori dal campo di applicazione IVA per mancanza del requisito territoriale, per le quali sussiste comunque l obbligo di emettere fattura, effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti ad assolvere l imposta in altro Stato membro con il meccanismo dell inversione contabile. Con CM n. 12/E/2013, l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova fattura semplificata (si veda la TA n. 37/2013). Con la recente CM n. 18/E/2014, l Agenzia delle Entrate è tornata sull argomento, precisando le modalità di emissione e di registrazione della fattura semplificata. GLI ELEMENTI DELLA FATTURA SEMPLIFICATA La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti informazioni. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 5
2 a) Data di emissione. b) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco. c) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. d) Numero di partita IVA del cedente o prestatore. e) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. In alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il solo numero di partita IVA e, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il solo numero di identificazione IVA attribuito dal Paese membro di stabilimento. f) Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. g) Ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, oppure dei dati che permettono di calcolarla. h) Per le fatture rettificative emesse ai sensi dell art. 26, DPR 633/1972, riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che sono modificate. Nella fattura semplificata può quindi essere indicato il solo numero di partita IVA o il codice fiscale del cessionario o committente, in luogo di tutti gli altri dati anagrafici obbligatoriamente previsti per la fattura ordinaria (ditta, denominazione, ragione sociale, ecc.). Barca Srl C.F. e P. IVA: FATTURA n. 45 del P. IVA Cliente: Oggetto: pasto completo a menu fisso TOTALE 22,00 (di cui IVA inclusa 2,00) In caso di cessionario o committente soggetto passivo comunitario, può essere indicato il solo codice identificativo IVA del cliente, in luogo di tutti gli altri dati anagrafici. La fattura semplificata non può essere utilizzata per documentare le cessioni intracomunitarie e le cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l imposta è dovuta dall acquirente nel proprio Stato. L utilizzo è invece ammesso per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con IVA italiana (ad esempio, per i servizi alberghieri e di ristorazione). Un altra importante differenza rispetto alla fattura ordinaria è costituita dalla facoltà di non indicare la base imponibile dell operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l indicazione dell ammontare complessivo del corrispettivo e dell imposta incorporata, oppure dei dati che permettono di calcolarla. È quindi possibile emettere una fattura semplificata con la sola indicazione del corrispettivo totale e dell ammontare dell imposta incorporata (come nell esempio sopra riportato), oppure con l indicazione del corrispettivo totale e dei dati che permettono di calcolare l IVA incorporata. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 5
3 Barca Srl C.F. e P. IVA: FATTURA n. 45 del P. IVA Cliente: Oggetto: pasto completo a menu fisso TOTALE 22,00 Operazione assoggettata a IVA con aliquota del 10%. L ultima semplificazione introdotta concerne la descrizione delle operazioni oggetto di fatturazione, per le quali è richiesta soltanto una generica descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (non è quindi obbligatorio indicare la quantità e la qualità), rispetto all indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi della fattura ordinaria. Stante il dettato normativo nazionale, si ritiene che sussista comunque l obbligo di identificare precisamente il tipo di beni ceduti o di servizi resi, come richiesto dall art ter, Direttiva 2006/112/CE. FATTURA SEMPLIFICATA EMESSA CON IL REGISTRATORE DI CASSA Quando la fattura semplificata è emessa con il registratore di cassa, il fornitore può indicare nel documento gli stessi elementi normalmente contenuti nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni di cui all art. 21-bis, c. 1, lett. c), DPR 633/1972. GLI ULTIMI CHIARIMENTI Con CM n. 18/E/2014 l Agenzia delle Entrate ha reso alcuni importanti chiarimenti sulla disciplina della fatturazione elettronica (si veda la TA n. 58/2014) e, nella seconda parte del documento, ha risposto ad alcuni quesiti sulla nuova fattura semplificata. ALTERNATIVITÀ TRA I DATI IDENTIFICATIVI DELL ACQUIRENTE L Agenzia delle Entrate conferma, anche ai fini dell esercizio della detrazione, che il cessionario o committente può essere alternativamente identificato in fattura con: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; il solo codice fiscale o il solo numero di partita IVA, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato; il solo numero identificativo IVA attribuito dal Paese membro di stabilimento, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro. L individuazione del cessionario o committente con gli elementi sopra indicati non preclude l esercizio del diritto alla detrazione per l acquirente. MODALITÀ DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA FATTURE EMESSE L art. 23, c. 2, DPR 633/1972, prevede, in via generale, che nel registro IVA fatture emesse siano indicati, per ciascuna fattura emessa, la denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio. A fronte della possibilità di identificare l acquirente con il solo numero di partita IVA o con il solo codice fiscale, l Agenzia delle Entrate conferma che gli RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 5
4 adempimenti relativi alla registrazione della fattura semplificata possono ritenersi correttamente assolti con la sola indicazione dei dati risultanti dal documento fiscale. Pertanto, quando il cessionario o committente è identificato con il solo numero di partita IVA o con il solo codice fiscale, l obbligo di registrazione della fattura semplificata, da parte dell emittente, è correttamente assolto con l indicazione nel registro di questi soli dati. È comunque richiesta l indicazione degli altri dati obbligatori previsti per l annotazione delle fatture attive (ossia l indicazione, per ciascuna fattura emessa, dell ammontare imponibile e dell imposta, distinti secondo l aliquota IVA applicata). EMISSIONE DELLA FATTURA SEMPLIFICATA PER LE FATTURE RETTIFICATIVE In merito alla possibilità di emissione della fattura semplificata anche per le fatture rettificative di cui all art. 26, DPR 633/1972, l Agenzia delle Entrate precisa che tale facoltà riguarda, indistintamente, le note di variazione in aumento e quelle in diminuzione. L Agenzia delle Entrate ha poi confermato che la nota di variazione può essere emessa in modalità semplificata a prescindere dall importo certificato. IRRILEVANZA DEL FORMATO DELLA FATTURA OGGETTO DI RETTIFICA La possibilità di avvalersi della fattura semplificata non è subordinata neppure al formato della fattura oggetto di rettifica, per cui è possibile rettificare con la fattura semplificata (o, meglio, con la nota di variazione semplificata ) una fattura ordinaria e viceversa. La correlazione tra il documento da rettificare e quello di rettifica è, infatti, disciplinata dall art. 21-bis, c. 1, lett. h), DPR 633/1972, che prevede unicamente l obbligo di indicare nella fattura integrativa emessa con modalità semplificata il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. L Agenzia precisa poi che la necessaria correlazione fra la nota di variazione e la fattura originaria deve intendersi riferita al numero di fattura, all identità del cedente e del cessionario, alla fattura rettificata e alle indicazioni specifiche che sono modificate. Riguardo agli sconti e/o abbuoni che comportano, in generale, una variazione dell importo fatturato a seguito della riduzione del prezzo del bene, l Agenzia delle Entrate chiarisce che la nota di credito deve contenere gli elementi atti ad individuare lo sconto e/o il premio riconosciuto al cliente, ossia: la tipologia di sconto o premio, condizionato / incondizionato o, in alternativa, il riferimento all accordo (data e paragrafo) se già stipulato; i prodotti sul cui acquisto è applicato lo sconto, laddove siano elementi rilevanti; l indicazione della fattura cui si riferisce; il riferimento alla normativa IVA applicata; il periodo di riferimento o, in alternativa, il riferimento all accordo commerciale (data e paragrafo). FATTURA - RICEVUTA FISCALE Per le categorie di contribuenti di cui all art. 22, DPR 633/1972 (commercianti al minuto e soggetti assimilati), per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura soltanto a richiesta del cliente, è RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 5
5 possibile avvalersi della c.d. fattura-ricevuta fiscale, che assolve alle medesime funzioni della fattura ordinaria. L Agenzia delle Entrate evidenzia che la medesima funzione sostitutiva è riconosciuta alla fattura semplificata, la cui emissione, oltre a rendere non necessaria l emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, è sostitutiva della fattura-ricevuta fiscale. Di conseguenza, se per un operazione per la quale è previsto il rilascio di scontrino fiscale, ricevuta o fattura-ricevuta fiscale, è emessa, in loro sostituzione, la fattura ordinaria o la fattura semplificata, il contribuente non è tenuto ad ulteriori adempimenti di certificazione. La funzione sostitutiva della fattura (ordinaria o semplificata) deve ritenersi riferibile non solo alle ipotesi di fattura immediata, ma anche alle ipotesi di fatturazione differita e riepilogativa di cui all art. 21, c. 4, DPR 633/1972. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 5
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