REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO. Considerazioni Generali

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1 REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO Considerazioni Generali Le attività istituzionali dell Università di Cagliari si articolano in quattro tipologie fondamentali attività dì ricerca, attività didattica, attività di servizio e attività assistenziale. La struttura organizzativa globale dell Università è articolata, in quanto le quattro attività fondamentali hanno ciascuna un loro modello organizzativo, che si rifà a disposizioni di legge e a tradizioni distinte. Tali modelli organizzativi non sono sempre tra loro omogenei e determinano un intricato e talvolta contrastante intrecciarsi di competenze. Risulta quindi non immediato il trasferimento alle Università del modello organizzativo sottinteso a quanto disposto dal Decreto Legislativo 626/94. In particolare la definizione delle gerarchie di responsabilità e di autonomia, trova un qualche limite nel dettato costituzionale che salvaguarda la libertà di insegnamento e di ricerca di ciascun docente. Tale limite va superato in rispetto alle superiori esigenze della sicurezza, mediante opportuni strumenti regolamentari da adottare nell ambito della specificità e dell autonomia delle singole Università. Un ulteriore complicazione è data dal fatto che mentre nelle aziende private le funzioni dirigenziali vengono di norma affidate in base a valutazioni autonome del datore di lavoro, che quindi si assume la responsabilità della scelta, negli Atenei tali posizioni sono in parte legate da elezioni dal basso (ad esempio Direttori di Dipartimento, Presidi di Facoltà etc.) e vengono ratificate dal Rettore solo in base alla regolarità degli atti. Anche l equiparazione degli studenti ai lavoratori nel disposto del 626/94 è apparsa piuttosto generica, e richiede una più puntuale identificazione dei soggetti da equiparare al fine di distinguerli, in quanto individualmente titolari di specifici diritti, doveri e responsabilità, dalla globalità degli studenti intesi come generici utenti dei servizi didattici forniti dall Ateneo. Il D.M. 363/98 ha permesso dì poter definire ruoli e responsabilità di ognuno, anche se in maniera ancora non completamente compiuta, di tutto il personale universitario inteso nella sua accezione più generale.

2 Art. 1 - Datore di lavoro 1. Il Rettore, quale Rappresentante legale dell Università, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell art. 1 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell art. 2, 1 comma, del DM 363/98, così come deliberato dal Consiglio d Amministrazione dell Ateneo in seduta del Il Rettore ha poteri di direttiva, di indirizzo e di coordinamento, nonché disciplinari nei riguardi dei Responsabili delle Strutture, così come individuate all art Spetta comunque al Rettore l alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell aggiornamento tecnico e normativo dei Responsabili delle Strutture e del personale universitario. 4. Il Rettore, previa consultazione, ove prevista dalla normativa, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: a. nomina il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di seguito denominato Responsabile del Servizio e, su proposta del Direttore Amministrativo, gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini degli artt. 4, 4 comma e 8, 2 comma D. Lgs. 626/94 e del seguente art. 17 del presente Regolamento; b. nomina il Medico competente, ai sensi dell art. 4 D. Lgs. 626/94; c. nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di legge, di cui all art. 4 D. Lgs 626/94; d. elabora il documento di cui all art. 4, 2 comma D. Lgs. 626/94, in collaborazione con il Responsabile delle attività (di cui al successivo art. 6), con i Responsabili delle Strutture, con il Medico competente e con il Responsabile del Servizio, e gli altri professionisti eventualmente incaricati, nell ambito delle loro attribuzioni; e. aggiorna, in occasione di modifiche significative delle attività, ai fini della sicurezza e della salute degli operatori, il documento di cui alla precedente lettera d); f. emana le normative di esecuzione e le ulteriori disposizioni attuative, anche su proposta del Responsabile del Servizio e sentito il parere del Direttore Amministrativo; g. vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure di tutela contenute nel documento di cui alla precedente lettera d); h. vigila sulle attività di formazione ed informazione dei Responsabili delle Strutture, dei Responsabili delle attività e del personale docente; i. cura l avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e degli studenti, per l adozione dei rispettivi provvedimenti, ai sensi del successivo art. 8; j. vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti pubblici e privati che collaborano con l Università, venga garantita la sicurezza e la salute del personale universitario; Il Rettore quale presidente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo: k. assicura il coordinamento delle attività dei Servizi di Prevenzione e Protezione (dell Università e dell Azienda Policlinico) e l effettuazione, almeno una volta all anno, delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall art. 3 DM 363/98. I. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli artt 3 e 4 del D. Lgs 626/94 tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall art. 3 DM 363/ Il Rettore, ai fini dell esercizio delle suddette funzioni, si avvale degli Uffici dell Amministrazione universitaria,

3 cui può anche affidare di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna. Art. 2 Deleghe 1. Il Rettore, con apposito provvedimento, può delegare ai Responsabili di Struttura i compiti che in base al D. Lgs 626/94 risultano delegabili, ed in particolare l attuazione delle misure generali di tutela previste dagli artt. 3 e 4, 5 comma D. Lgs 626/ Il Rettore, con apposito provvedimento, può delegare ai Responsabili delle attività di cui al successivo art. 6, i compiti connessi con la loro attività che in base al D. Lgs 626/94 e al DM 363/98 risultano delegabili. Art. 3 - Direttore Amministrativo 1. Il Direttore Amministrativo: a. esplica l attività dì indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento degli Uffici dell Amministrazione universitaria; b. vigila sulle attività di formazione ed informazione del personale tecnico-amministrativo-ausiliario; c. cura l avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo-ausiliario, per l adozione dei rispettivi provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 8, 4 comma; Art. 4 - Amministrazione Centrale 1. Ai fini delle presenti disposizioni, le competenze degli Uffici dell Amministrazione Centrale sono di seguito specificate: a. Settore Incarichi Speciali: sperimentazione animale, divulgazione linee guida per piani di emergenza; lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso; collaborazione con l Area dell Organizzazione per la progettazione dei corsi di formazione-informazione; gestione in collaborazione con il Medico competente, degli elenchi relativi al personale esposto a rischio specifico e/o da sottoporre a sorveglianza sanitaria, altri compiti previsti per il Servizio di Prevenzione dall art. 9 D. Lgs 626/94, ove non diversamente specificato; elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; attività di informazione agli studenti. b. Ufficio Tecnico: agibilità e conformità degli edifici; destinazione d uso dei locali; impianti elettrici e tecnologici; certificazione prevenzione incendi; gestione dei contratti e lavori in appalto anche ai sensi del D. Lgs 494/96 e dell art. 7 del D. Lgs 626/94; barriere architettoniche; progettazione ergonomica; progettazione edilizia; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresi quelli tecnologici; attuazione delle misure e delle opere contenute nel documento di valutazione dei rischi ove non diversamente specificato; c. Area Dipartimentale delle Risorse: appalti per la pulizia dei locali; rifiuti solidi urbani ed assimilabili; approvvigionamento di beni mobili e servizi comuni alle Strutture; nonché gestione delle aree didattiche comuni, ove non diversamente specificato; acquisto DPI per l Amm.ne Centrale; d. Area Dipartimentale del Personale: procedimenti disciplinari del personale docente e

4 tecnico/amministrativo/ausiliario; infortuni e gestione del registro infortuni, di cui alla lettera o) dell art. 4, 5 comma D. Lgs 626/94; e. Area Dipartimentale Organizzazione: attuazione dei corsi di formazione, informazione ed aggiornamento del personale; f. Area Dipartimentale della Didattica: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con gli studenti (collaborazioni per 150 ore, etc.); istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi assimilabili; g. Area Dipartimentale Ricerca Scientifica e Relazioni Istituzionali: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con Enti esterni; h. Area Dipartimentale Affari Legali e l.s.: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula dei contratti (con particolare riferimento all art. 7, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 626/94). 3. Il Direttore Amministrativo può incaricare altri uffici dell Amministrazione per l esecuzione dì compiti specifici. 4. I Responsabili dei predetti Uffici curano l applicazione delle procedure e delle verifiche, come specificato nella normativa, e devono fornire tutte le indicazioni necessarie al Responsabile del Servizio. Essi coordinano le proprie attività tra di loro e con il predetto Responsabile, al fine di permettere a quest ultimo il corretto svolgimento delle proprie funzioni. 5. Detti Uffici curano, per quanto di competenza, la raccolta e l archiviazione di tutte le comunicazioni provenienti dalle Strutture; sarà cura di detti uffici inviare copia di tali comunicazioni al Servizio dì Prevenzione e Protezione. Art. 5 - Responsabili di Strutture 1. Ferma restando l autonomia gestionale ed organizzativa delle Strutture universitarie e dei Responsabili delle attività individuati nel successivo art. 6, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si intendono ricomprese nelle Strutture universitarie: - L amministrazione Centrale; - le Presidenze di Facoltà; - i Dipartimenti; - gli Istituti; - le Biblioteche; - Centri di Servizi; - nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall Università, così come definita nello Statuto e così come individuate nell allegato A. 2. Qualora due o più Strutture fruiscano di locali comuni le stesse debbono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell ambiente. Il Rettore, sentite le strutture interessate, con apposita procedura individua il Responsabile della Struttura al quale affidare le competenza per la prevenzione, la protezione e il coordinamento, al fine della attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni. Qualora due o più strutture ritengano opportuno addivenire ad una gestione comune, le stesse propongono al Rettore il nominativo del Responsabile della Struttura, il quale provvederà alla designazione con apposita disposizione.

5 Il Rettore può raggruppare le strutture per tipologia di rischio o per altre analogie al fine di promuovere una gestione comune. 3. Il Rettore può individuare, sentito il Direttore Amministrativo, eventuali Strutture comportanti rilevanti rischi, per le quali debba essere predisposto un apposito Servizio di prevenzione e protezione ovvero una propria particolare organizzazione per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai sensi di legge e del presente Regolamento. A. I Responsabili delle Strutture individuate come sopra, sono tenuti all osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore. B. I Responsabili di Struttura rispondono della corretta gestione delle attività e dell assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa. Essi sono tenuti all osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell attività della Struttura, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. C. Ai Responsabili di Struttura possono essere trasferiti, con apposito provvedimento ed ai sensi del precedente art. 2 1 comma, i compiti delegabili del Datore di lavoro. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono dei fondi propri della Struttura, emanano, all occorrenza, disposizioni o ordini specifici ed hanno il potere di diffida e, ove necessario, possono interrompere l attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell ambiente. D. I Responsabili di Struttura debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio con il Medico competente, coi professionisti incaricati e con gli Uffici dell Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. E. Ai Responsabili di Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull applicazione delle normative nell ambito della propria Struttura e delle proprie competenze, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, un Preposto. F. In particolare ai Responsabili di Struttura compete di: a. attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di cui alla lettera e) dell art. 1, 4 comma, fornendo al Rettore, al Responsabile del Servizio, al Medico competente ed ai professionisti eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all attività svolta; b. attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; c. individuare nominativamente, dandone comunicazione al Rettore, gli addetti all emergenza, all evacuazione, alla lotta antincendio e al pronto soccorso, pubblicizzando il loro nominativo al personale della Struttura; d. individuare, di concerto con il Responsabile delle attività per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal Responsabile del servizio; e. adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), I), m), n), q), dell art. 4 5 comma D. Lgs. 626/941, fatte salve quelle a carico del Responsabile delle

6 attività, di cui al successivo articolo 6; f. prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico; g. provvedere al coordinamento delle attività di sicurezza, così come previsto dall art. 7 D. Lgs. 626/94, fatti salvi i lavori espressamente comandati e coordinati dall Ufficio Tecnico; h. richiedere i nulla osta sulle attività alle Autorità locali, previsti dalla normativa, per quelle attività di stretta competenza della Struttura stessa; i. effettuare le denunce di infortunio agli organi competenti e comunicarle nella medesima giornata all Amministrazione per la loro iscrizione nel registro infortuni; j. segnalare al Responsabile del Servizio gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza; k. segnalare al Rettore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi del successivo art. 8, 4 comma. Art. 6 - Responsabile di attività Il Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, di assistenza e di servizio, denominato - Responsabile delle attività -, ai sensi degli artt. 2, 5 comma, e 5 del DM 363/98 è individuato tra i lavoratori di cui al successivo art. 10, ed in particolare: - nel titolare dell insegnamento che utilizzi laboratori; - nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell ambito delle attività universitarie; - nel responsabile dell attività dì assistenza o di servizio. E assimilato al Responsabile delle attività: - il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna. 1. Ai Responsabili delle attività possono essere trasferite, con apposito provvedimento ed ai sensi del precedente art. 2, 2 comma, i compiti delegabili del Datore di Lavoro. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi possono disporre dei fondi propri e, ove necessario, devono interrompere l attività propria o dei propri collaboratori, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell ambiente. 2. I Responsabili delle attività, nell ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Responsabile di Struttura, il Responsabile del Servizio, il Medico competente, i professionisti incaricati e con gli Uffici dell Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. 3. Al Responsabile delle attività spetta comunque di: a. eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile della Struttura ove si svolga l attività stessa;

7 b. attivarsi perché il documento di cui alla lettera d) dell art. 4, venga elaborato e successivamente aggiornato in occasione di modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori; c. informare e formare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare; d. fornire ai propri collaboratori i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali; e. rispondere della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti; f. adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere b), c), d), e), f), h), i), I), m), n), q) dell art. 4, 5 comma D. Lgs. 626/942 1 ; g. coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l attuazione delle misure di prevenzione e protezione; h. collaborare con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente fornendo loro la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi; i. individuare tutti i soggetti esposti a rischio e, ove indicato dal Responsabile del Servizio, dame comunicazione al Responsabile della Struttura e, per il suo tramite, al Rettore all inizio di ogni Anno Accademico ovvero prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività; j. elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Responsabile del Servizio, il Medico competente o gli Uffici interessati, ove lo ritenga opportuno; k. attivarsi per attuare quanto disposto dal DM 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o biologici; I. sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, in relazione ai quali il Responsabile dell attività ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione; m. segnalare al Responsabile di Struttura le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall art. 10.2; n. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, prioritariamente a quelli organizzati dall Amministrazione e solo in caso di legittimo impedimento a quelli organizzati da altri Enti. I Presidi di Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Laurea ed i Direttori dei Corsi e di Scuola si attivano nei confronti dei Responsabili delle attività di didattica e vigilano affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Art. 7 Dirigenti I Dirigenti sono stati individuati nei responsabili delle Strutture in cui si articola l Università di Cagliari. Rivestono pertanto la qualifica di Dirigente, per quanto attiene all applicazione del Decreto legislativo 626/94, il Direttore amministrativo, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto (sino alla disattivazione), i Direttori o Responsabili di Biblioteca, i Direttori dei Centri ed i Presidi di Facoltà; questi ultimi in particolare per le attività didattiche 1 II testo del 5 Comma dell art.4 del D. lgs 626 citato, con le modifiche apportate dal D.Lgs.242, è riportato a pag. 18.

8 gestite direttamente dalle Facoltà. Si tratta quindi di figure precisamente definite, per le quali l assunzione di responsabilità in merito alla sicurezza è connessa in maniera biunivoca alla carica ricoperta, a prescindere dalla procedura utilizzata per la designazione. Rivestono inoltre la qualifica di DIRIGENTE i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio denominati RESPONSABILI Dl ATTIVITA, così come individuati nel precedente art. 6, e più precisamente: - il titolare dell insegnamento che utilizzi laboratori; - il soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell ambito delle attività universitarie; - il responsabile dell attività di assistenza o di servizio. I nominativi dei Responsabili delle attività dovranno essere forniti al Rettore dai Responsabili di Struttura, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in seduta del Art. 8 Preposti I Preposti vengono identificati nei responsabili di articolazioni nelle quali si ritenga opportuno suddividere determinate Strutture, in base a criteri di dislocazione topografica, di tipologia di attività o di dimensioni. I Dirigenti individuano l esigenza della suddivisione della loro Struttura in più articolazioni e propongono al Rettore la nomina dei relativi Preposti. La figura del Preposto non è quindi automaticamente connessa ad una determinata carica ma è il risultato di un esigenza specificamente individuata. In tal senso, ad esempio, il Direttore amministrativo definisce quali uffici o sottostrutture necessitano di una gestione distinta delle problematiche inerenti alla sicurezza, mentre i Direttori di Dipartimento valutano quali Sezioni o gruppi di Sezioni svolgano attività di tipologie distinte, o localizzate in sedi distinte, ed individuano i relativi Preposti. Il Preposto è individuato tra tutti i lavoratori che, all occorrenza, sono incaricati formalmente di sovrintendere ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sul personale e che rispondono del loro operato ai soggetti che hanno funzioni di direzione, ed in particolare al Responsabile della Struttura e al Responsabile delle attività (vedi art. 5, lett. E). AI Preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Art. 9 Addetti In ambito universitario le figure degli Addetti non appaiono abbisognare di una definizione più specifica e peculiare di quella prevista nel Decreto legislativo 626/94. Art. 10 Lavoratori La tradizionale distinzione dei dipendenti universitari in personale docente ed in personale tecnicoamministrativo-ausiliario, legata a sostanziali differenze di stato giuridico, non sussiste per quanto attiene alle

9 problematiche della sicurezza ed all applicazione del Decreto legislativo 626/94. Oltre al personale docente-ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall Università, si intende per lavoratore anche quello individuato dall art. 2, 4 comma, del DM 363/ Tutti i lavoratori operanti nell Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall art. 5 del D. Lgs 626/94, dalla normativa vigente e da quella emanata dal Rettore, dai Responsabili di Struttura e dai Responsabili delle attività. 2. Il lavoratore designato per l attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione, si sottopone ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall Amministrazione ed è tenuto alla attuazione delle misure di tutela previste a suo carico. Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall art. 5 del D. Lgs 626/94, all accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge. Art Studenti La popolazione studentesca costituisce oltre il 90% della popolazione universitaria e ciò fa sì che essa rappresenti uno degli elementi di primaria rilevanza nella gestione della sicurezza all interno dell Università. La caratteristica fondamentale che contraddistingue gli studenti dagli altri soggetti che operano all interno dell Università è la temporaneità della loro presenza e l evolversi delle loro attività nel corso di tale presenza. Inoltre le attività degli studenti sono fortemente differenziate non solo in funzione dell ambito disciplinare dei loro studi ma anche in funzione del livello di studi. In quest ultimo senso vanno distinti: a) studenti dei Corsi di Diploma; b) studenti dei Corsi di Laurea; c) studenti delle Scuole di Specializzazione; d) studenti dei Dottorati di Ricerca; e) titolari di Borse di studio. d) titolari di contratti di studio. D altro canto, dell importante squilibrio tra popolazione stabile e popolazione mobile va tenuto conto nell ambito della gestione della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la formazione/l informazione e la sorveglianza sanitaria. L Università di Cagliari ritiene di limitare l equiparazione a categorie definite di studenti e non estenderla alla loro globalità. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che l equiparazione ai lavoratori comporta per lo studente equiparato, accanto ad una serie di diritti, anche una serie di obblighi e di responsabilità in parte di rilevanza penale. Art Studenti equiparati ai lavoratori Vengono considerati equiparati ai lavoratori, a tutti gli effetti connessi con l applicazione del Decreto legislativo 626/94:

10 - Gli studenti dei corsi di Laurea e di Diploma che frequentano un insegnamento comportante esercitazioni pratiche con uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. L equiparazione si estende per tutti i semestri in cui l insegnamento viene impartito. Nei confronti di tali studenti assume le responsabilità di Dirigente il Preside della Facoltà e quelle di Preposto il docente titolare dell insegnamento. Il Preside identifica gli insegnamenti in questione ed i rispettivi titolari identificano gli studenti effettivamente frequentanti. - Gli studenti dei Corsi di Laurea o di Diploma che seguono tirocini presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per il periodo di frequenza della Struttura. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - Gli studenti laureandi dei Corsi di Laurea che preparano tesi sperimentali presso Strutture scientifiche assistenziali. L equiparazione si estende dall inizio dell internato di laurea sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - Gli studenti dei corsi di Dottorato attivati presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per tutta la durata degli studi, sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - Gli studenti delle Scuole di Specializzazione attivate presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per tutta la durata degli studi, sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - I titolari di Borse di studio di qualsiasi tipo che svolgono la loro attività presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per la delle rispettive Borse di studio. La distribuzione delle responsabilità nei confronti dei titolari di Borse di studio coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. Art Studenti non equiparati ai lavoratori Sono considerati utenti dei servizi didattici dell Università, e non lavoratori, tutti gli studenti che non rientrino nelle categorie più sopra riportate. Nei loro confronti vengono predisposte attività di informazione relative ai comportamenti da tenere in relazione ai pericoli generici (incendio, sovraffollamento, sospensione di energia elettrica e simili), non direttamente connessi con la frequenza di Strutture in cui si fa uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. La loro responsabilità si limita al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza che vengono loro impartite, collettivamente o individualmente, dal personale universitario.

11 Art. 14 Ospiti Le attività proprie dell Università sono caratterizzate dall esigenza di scambi di conoscenze sia a livello didattico sia a livello di ricerca. Una parte sempre più importante di tali scambi avviene tramite la presenza nelle strutture dell Ateneo di ricercatori e docenti provenienti da altre sedi universitarie o da altre istituzioni pubbliche e private, nazionali o estere, o comunque facenti capo ad esse. Per quanto attiene alla gestione della sicurezza, tali ospiti vanno equiparati ai lavoratori dell Università, in modo che da un lato sia efficace la tutela della loro salute e del loro benessere, e dall altro sia chiaramente definita la loro posizione in merito ai problemi di responsabilità attiva e passiva. Da questo punti di vista si configurano due situazioni distinte, a seconda che tali ospiti risultino strutturati in una qualche istituzione italiana, e quindi facciano capo, già precedentemente alla loro presenza presso l Università di Cagliari, ad un Datore di lavoro chiaramente identificabile ai sensi del D. Lgs. 626/94, oppure che essi siano strutturati e quindi sia per essi identificabile un Datore di lavoro preesistente. Art Ospiti strutturati Si tratta fondamentalmente di docenti e ricercatori di altre Università italiane che, in base a convenzioni formali oppure in base ad informali inviti da parte di singoli docenti, svolgono la loro attività per un periodo determinato presso Strutture dell Università di Cagliari. Gli ospiti strutturati vengono equiparati ai lavoratori dell Ateneo e, al fine di una univoca identificazione del Datore di lavoro, si procede alla stesura di un atto che trasferisca le competenze del Datore di lavoro originario al Rettore dell Università di Cagliari, per tutto il periodo della loro permanenza presso le Strutture dell Università di Cagliari. Art Ospiti non strutturati Si tratta fondamentalmente di docenti e ricercatori provenienti dall estero, i cui datori di lavoro, quando esistono, non sono soggetti alla legislazione italiana, oppure di studiosi facenti capo ad altre istituzioni italiane pubbliche o private, per i quali non è identificabile un Datore di lavoro. Gli ospiti non strutturati vengono equiparati ai lavoratori, previa sottoscrizione di un atto formale di accettazione del nuovo status.

12 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Art Servizio di prevenzione e protezione In conformità a quanto stabilito dall art. 8, commi 1 e 5, del D. Lgs. 626/94 è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione interno all Università. I compiti previsti per il Servizio, secondo l art. 9, comma 1, del D. Lgs.626/94, sono: Individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e Responsabili di Attività; Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e Responsabili delle Attività; Elaborazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività universitarie; Proposta dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori; Partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi; Informazione dei lavoratori sui seguenti punti: - rischi per la sicurezza e la salute connessi all attività dell Università in generale; - misure ed attività di prevenzione e protezione adottate rischi specifici a cui sono esposti I singoli lavoratori in relazione alla attività svolta; - le normative di sicurezza e le disposizioni universitarie in materia; - pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; - procedure di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori. Il Servizio di Prevenzione e protezione riceve dal Datore di Lavoro o da un suo delegato le informazioni in merito a: natura dei rischi; l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione delle strutture operative; i dati del Registro degli infortuni e delle malattie professionali; le prescrizioni degli organi di vigilanza. In attuazione di quanto previsto dal 626 ai punti sopra citati, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell Università, oltre al Prof. lng. Antonio Viola, Responsabile del Servizio, si avvale del seguente personale in qualità di addetto : 1. Dott.ssa Fabrizia Biggio - Vicedirigente (coordinamento amm.vo); 2. lng. Gilberto Corda del Re - Funzionario Tecnico; 3. lng. Mariangela Usai - Funzionario Tecnico;

13 4. lng. Franco Pittau - Assistente Tecnico. Collaborano inoltre con il Servizio di Prevenzione e Protezione: - Prof. Paolo Amat di San Filippo per le problematiche inerenti i rischi chimici; - Sig.ra M. Francesca Poledrini, come operatore; - Un amministrativo; - Un operatore di elaborazione dati. Oltre agli addetti di cui sopra il Servizio si avvale della collaborazione del seguente personale all interno dell Università: - gli Uffici amministrativi per le loro competenze specifiche; - i Responsabili delle Strutture e I Responsabili delle Attività; - i Docenti per le attività di addestramento a compiti specifici; - il Medico Competente. Accanto alle attività ordinarie e periodiche queste e altre componenti possono essere chiamate a collaborare all interno del Servizio nell ambito di attività specifiche. Sono previste collaborazioni con Enti esterni (Coordinamento Nazionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione, altre Università, Istituti di Ricerca, Società specializzate nei settori della consulenza e del monitoraggio). Il Servizio di prevenzione e Protezione si presenta pertanto come un organizzazione flessibile, la cui attività è imperniata su una struttura fissa, intorno alla quale si aggregano le risorse interne ed esterne di volta in volta necessarie. Art Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione Sulla base degli art. 8 e 9 del D. Lgs 626/94 è stato nominato con D.R. N.64 del 7/11/95 come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il Prof. lng. Antonio Viola. Della nomina è stata data comunicazione alla ASL n. 8 territorialmente competente e all Ispettorato del lavoro con rettorale 2475 del 11/12/95. Art. 19 Il Medico competente Sulla base degli Artt. 4 e 17 del D. Lgs 626/94, è stato nominato con decreto rettorale n. 65 del 07/11/95 come Medico Competente, il Prof. Dott. Francesco Sanna Randaccio. Tra i compiti del medico oltre a quelli relativi alla sorveglianza sanitaria e al rapporto di informazione con i singoli laboratori si evidenziano i seguenti: Collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori. Istituzione ed aggiornamento, sotto la sua responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza

14 sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro o presso la sede dell istituto di Medicina del Lavoro con salvaguardia del segreto professionale. Comunicazione ai rappresentanti per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed indicazioni sul significato dei suddetti risultati. Visita, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli ambienti di lavoro, almeno due volte all anno e partecipazione alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori. Collaborazione con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso. Collaborazione alle attività di formazione e informazione. Art Esperto Qualificato L Università ha incaricato a seguito di delibera del C.A. del 21/12/98 il Dipartimento di Scienze fisiche nelle persone del Prof. Sergio Serci e del Dott. Paolo Randaccio a provvedere al Servizio di Sorveglianza Fisica alla Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti ai sensi del D. Lgs 230/95 limitatamente alle sorgenti detenute dai Dipartimenti e Istituti con esclusione di quelle a carico alle Cliniche universitarie. In particolare il Prof. Sergio Serci provvederà alla sorveglianza in oggetto relativamente alle strutture di questa università: Dipartimento Neuroscienze Dipartimento Biologia Sperimentale Istituto Patologia Sperimentale Dipartimento di Scienze Chimiche Dipartimento dì Chimica e Tecnologie Inorganiche e Metallorganiche. Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico. Il Dott. Paolo Randaccio provvederà alla sorveglianza in oggetto relativamente alle seguenti strutture di questa Università: Dipartimento Scienze Fisiche Dipartimento di Ingegneria del Territorio Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali Dipartimento di Ingegneria Meccanica Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologia dell Ambiente Dipartimento Scienze della Terra. L incarico di cui al 1 comma dovrà essere svolto secondo le modalità di cui all art. 66 del DPR 382/80 ed al Regolamento per conto terzi vigente. Il Dipartimento svolgerà inoltre l incarico di Sorveglianza Fisica delle Protezioni dalle radiazioni ionizzanti anche relativamente ad eventuali nuove sorgenti radiogene che dovessero essere acquisite per fini esclusivi di ricerca

15 da strutture universitarie non ricomprese nell elenco sopracitato. Art Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) L art. 9 del Contratto Collettivo Decentrato per il Personale Tecnico-amministrativo-ausiliario del ha determinato in numero di 6 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del personale dipendente a cui si applica il contratto decentrato stesso. L elezione prevista a suffragio universale diretto, in concomitanza delle elezioni delle R.S.U., non è stata effettuata, in quanto il D.M. 363/98, ha stabilito che i R.L.S. devono essere individuati fra tutto il personale di ruolo ivi compresa la componente docente (non soggetta al C.C.D.). Le modalità relative alla designazione o elezione verranno definite con appositi regolamenti in sede di contrattazione decentrata (art. 10, 2 comma, D.M. 363/98). Attualmente sono in corso di definizione gli accordi sulle modalità della loro individuazione. Gli specifici programmi di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori le cui modalità e contenuti risultano indicati nell art.18 e nell art. 22, saranno discussi con gli stessi. Il Datore di Lavoro garantisce ai RLS la disponibilità del tempo necessario allo svolgimento dell incarico, senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari all esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute (Art.19, comma 2). Ai RLS è consentito l accesso per l espletamento della loro funzione al documento di valutazione del rischio nonché al registro degli infortuni sul lavoro (art. 19, comma 5). Art Competenza nella gestione della sicurezza In una struttura complessa ed articolata come l Università è sentita l esigenza dì ribadire con chiarezza le competenze in merito alla gestione della sicurezza, ancorandole ad ambiti spaziali ben identificati in modo da evitare la sovrapposizione delle competenze. Dal punto di vista operativo vengono distinte le competenze relative alle caratteristiche strutturali degli edifici e degli impianti non scientifici da quelle relative alla gestione ordinarie della sicurezza. Art Competenze strutturali La competenza sulla progettazione e sull esecuzione dei lavori connessi con la sicurezza è attribuita all Ufficio Tecnico. Allo stesso ufficio sono inoltre attribuite le competenze in merito alla rispondenza alle norme degli edifici e degli impianti con esclusione degli impianti e delle apparecchiature connessi alle attività di ricerca e di didattica. Art Competenze Gestionali Le competenze in merito alla gestione ordinaria della sicurezza nelle varie strutture sono attribuite ai rispettivi Dirigenti e/o Responsabili di struttura e le aree/subaree sulle quali tale competenza si esercita vengono

16 identificate su apposite planimetrie, in funzione dell omogeneità topografica e funzionale. Al fine di evitare una frammentazione delle competenze che potrebbe ridurre l efficienza della gestione della sicurezza, le entità che insistono su spazi minori all interno di entità più grandi sono accorpate a quest' ultime a prescindere dalle dipendenze gerarchiche formali. Le competenze gestionali in merito alla sicurezza riguardano i seguenti interventi (elenco semplificativo): Predisposizione di norme di comportamento generali (definizione di orari di accesso, identificazione di locali ad accesso limitato, predisposizione di piani di emergenza, divieti vari, etc.). Predisposizione di norme di comportamento specifiche (norme per l utilizzazione dì laboratori ed apparecchiature). Informazione di lavoratori ed utenti sui comportamenti generali (segnaletica, materiale informativo, etc.). Formazione dei lavoratori sui comportamenti specifici. Messa a disposizione di eventuali mezzi di protezione. Sorveglianza sul rispetto delle norme di comportamento. Sorveglianza sulla manutenzione degli impianti di sicurezza (estintori, presidi sanitari, etc.). Rilevazione e comunicazione di fonti di pericolo. Fornitura di dati ed informazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione. Nell espletamento dei loro compiti di gestione della sicurezza, i responsabili di struttura, Responsabili di attività, Dirigenti si avvalgono di Preposti da essi individuati, del Medico Competente e della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione. Art Convenzioni Per quanto attiene alle strutture dell Università, stabilmente ospitate presso Enti esterni, l adempimento degli obblighi di cui al D. Leg.vo 626/94 compete agli enti stessi, così come individuato nelle convenzioni previste dall art. 10 DM 363/98 e curate dall Amministrazione. Il personale delle strutture universitarie ospitate presso enti esterni all Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l attuazione delle misure generali di tutela. Qualora i responsabili degli enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture Universitarie ospitate ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, i Responsabili di Struttura sono tenuti a richiedere formalmente l intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone eventuale comunicazione al Rettore. Gli Enti ospitanti presso l università di Cagliari debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del DM 363/98 gli operatori di detti enti sono equiparati ai lavoratori universitari qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni. Ai responsabili degli Enti ospitati presso l Università spettano i compiti previsti a carico dei Responsabili di Struttura per le attività che si svolgono in locali ad essi specificatamente assegnati e per le attrezzature ed i preparati messi a disposizione dell Università; ad essi competono nell ambito delle proprie funzioni, i compiti di

17 cui sopra. Art. 26 Disposizioni finali 1. Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato. 2. Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente Regolamento. Cagliari, 7 gennaio 2000

18 D. Leg.vo n 626 del integrato con il D. Leg.vo n 242 del Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Omissis 5. Il datore di lavoro [...] adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; b) aggiorna le misure dì prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; c) nell affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiede l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e del dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; g) richiede l osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all attività produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; I) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all art. 19 comma I lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell infortunato, le cause e le circostanze dell infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della

19 previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell organo di vigilanza. Fino all emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda ovvero dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

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