ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

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1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ALASSIO (Porto L. Ferrari, 6 - Tel 0182/ Fax 0182/ ucalassio@mit.gov.it) ORDINANZA N. 33/2013 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Alassio, Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione nonché dell utenza del mare in genere - posti in capo a questa Autorità Marittima - in quanto direttamente connessi alla sicura utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Alassio che comprende il territorio e le zone a mare dei Comuni di Loano, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia ed Andora; Visti gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione; l art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall art. 9 della Legge 16 marzo 2011, n. 88; Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ; Vista il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della Nautica da Diporto e la Legge 8 luglio 2003 n. 172; il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell art. 65 del D.lgs 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto; il Decreto Legislativo del 09 gennaio 2012 n 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacultura a norma dell art. 28 della Legge 04 giugno 2010 n 96; il regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639; il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell articolo 1 della legge 25 giugno n. 205 ; il dispaccio n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna Disciplina dell uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione Ordinanze balneari ; il dispaccio n in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento; il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale; il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE; 1

2 Viste Vista Vista Viste il dispaccio n. 82/ /II in data 12 luglio 2001 Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo all impiego di unità cinofile in aree marittime costiere; le leggi Regionali 28 aprile 1999 n. 13 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e 03 gennaio 2002 n. 01 "Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazioni dell'ambiente marino costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime"; la Legge Regionale 04 luglio 2008 n 22 Modifiche ed integrazione alla Legge Regionale 28 aprile 1999 n 13 ; l art. 5 lett. B) delle linee guida della regione Liguria per l apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate nelle quali si stabilisce che durante il periodo di apertura ai fini balneari (1/05-30/09), cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio) l intera organizzazione di sicurezza, posta a capo alla responsabilità dello stesso concessionario deve essere mantenuta sempre efficiente. il dispaccio Dem 2 /1465/A2.50 in data 06 luglio 2000 dell Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo; l ordinanza n. 25/2010 in data 26 aprile 2010 di questo Circondario Marittimo con la quale si disciplinano le attività diportistiche nell ambito del Circondario Marittimo di Alassio; l Ordinanza n. 92/2003 in data della Capitaneria di Porto di Savona come modificata dall Ordinanza n. 28/2007 in data relativa ai limiti di navigazione rispetto alla costa nell ambito del Compartimento Marittimo di Savona; la propria ordinanza n. 73/2004 in data concernente la disciplina degli specchi acquei prospicienti l isola Gallinara; Vista la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 26/2010 in data ; Vista Visti il dispaccio n in data del Ministero dei Trasporti Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. la nota prot. N. 2684/DM in data 08 maggio 2009 della Direzione Marittima della Liguria con la quale è stato stilato l elenco del materiale contenuto nella cassetta di primo soccorso per gli stabilimenti balneari; gli esiti delle riunioni tenutesi presso l Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio in data 08 marzo 2013 e 12 marzo 2013 e presso la Capitaneria di Porto di Savona in data 17 aprile 2013, in ordine all esame di proposte avanzate dai rappresentanti dei Comuni della fascia costiera di giurisdizione e delle categorie interessate alla balneazione; Considerato che il litorale del Circondario Marittimo di Alassio è formato in gran parte da spiagge poco estese, talvolta intervallate da moli, con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l uso del mare e delle spiagge; Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione del bene del demanio marittimo ad uso turisticoricreativo; il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72); Ritenuto opportuno provvedere ad un aggiornamento della propria precedente ordinanza di sicurezza n. 52/2011 in data 30 maggio 2011, anche in relazione alle citate linee guida della Regione Liguria, 2

3 O R D I N A Articolo 1 Disposizioni Generali 1.1 Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture destinate alle attività balneari, il cui periodo è fissato dagli Enti Locali, devono essere operativi, per garantire la sicura balneazione, i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono. 1.2 Ove una struttura sia legittimata ed intenda operare esclusivamente per fini elioterapici e/o per cure salso-iodiche prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, o comunque nei termini stabiliti dalle singole Amministrazioni Civiche, dovrà: a) issare una bandiera rossa; b) esporre apposita cartellonistica, da sistemare all ingresso ed all interno della struttura turistico/balneare ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantirne la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) ben visibile agli utenti e redatta in più lingue, riportante la seguente dicitura: ATTENZIONE PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE ELIOTERAPICA IL COMPLESSO NON DISPONE DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO. c) darne preventiva comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, assicurando la piena operatività della struttura stessa. 1.3 È fatto carico agli stessi concessionari procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l esistenza in sito dei cartelli installati all inizio dell attività, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi. 1.4 I titolari delle strutture balneari legittimati/autorizzati all utilizzo della struttura balneare per soli fini elioterapici e/o cure salso-iodiche o per attività non balneari non potranno offrire servizi specifici (per esempio noleggio pedalò, pattini ecc.) che possano indurre alla balneazione. 1.5 Le strutture balneari legittimate dagli atti concessori ovvero da specifiche autorizzazioni ad operare al di fuori della stagione balneare per fini non solo elioterapici dovranno assicurare il servizio di salvataggio. 1.6 Nelle spiagge libere i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata formale comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO 1.7 È fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l esistenza in sito dei cartelli installati all inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi. 3

4 Articolo 2 Zone di mare riservate alla balneazione. 2.1 Durante la stagione balneare, così come stabilita dagli enti locali (dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno), la zona di mare per una distanza di 200 (duecento) metri dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle scogliere o coste a picco è prioritariamente destinata alla balneazione. 2.2 Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati su fondali non interessati dalla presenza di praterie di poseidonia e posti a distanza non superiore a 50 (cinquanta) metri l uno dall altro, parallelamente alla linea di costa, in modo da permettere una chiara visione dell area destinata alla balneazione. I predetti gavitelli dovranno riportare una targhetta identificativa delle strutture balneari di riferimento ed i concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l Autorità Marittima. Sarà cura di questo Ufficio Circondariale Marittimo valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze. 2.3 Per i tratti di arenile non assentiti in concessione (spiagge libere), il limite di tale zona deve essere segnalato a cura dei Comuni i quali, se non vi provvedono, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti redatta in più lingue con la seguente dicitura: ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO. 2.4 I concessionari, per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. II limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, posizionati ad intervalli non superiori a 15 (quindici) metri ed ancorati al fondo. Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 (dieci) metri dalla costa, i concessionari, in alternativa ai galleggianti, potranno segnalare il limite acque sicure posizionando un adeguato numero di cartelli ben visibili (eventualmente redatti in più lingue secondo le esigenze locali valutate dai concessionari e/o dai Comuni) riportanti la seguente dicitura: ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (Metri 1.60) NON SEGNALATO oppure INESISTENTE. 2.4 È fatto carico agli stessi concessionari procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l esistenza in sito dei cartelli installati all inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi. 2.5 È fatto carico ai Comuni per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l esistenza in sito dei cartelli installati all inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi. 2.6 Nelle zone di mare riservate alla balneazione, di cui al precedente punto 2.1., tra le ore e le ore È VIETATO: a) il transito e la navigazione di qualsiasi unità navale, a vela e/o motore, wind-surf e kite-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. b) l ormeggio o l ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima; 4

5 c) l atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo specifica autorizzazione che abbia cura di separare tali aree di atterraggio da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio e comunque nel raggio di 50 (cinquanta) metri dalla tavola. In ogni caso l evoluzione dei surf deve praticarsi ad una distanza superiore a 50 (cinquanta) metri dai bagnanti Da tale obbligo sono esentati i seguenti mezzi nautici: a) della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia per i compiti di istituto; b) dell A.S.L. e dell A.R.P.A.L. che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, Servizio campionamento, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato; c) dei Comuni impiegati nella pulizia degli specchi acquei. Al fine dell attraversamento della zona di mare di cui al precedente punto 2.1., i soggetti legittimati dovranno avanzare, ad inizio stagione, formale comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo fornendo la scheda tecnica del mezzo nautico ed assicurando il rispetto delle condizioni di cui ai successivi capoversi. I mezzi nautici impiegati in tali servizi nel numero non superiore ad uno in relazione alle finalità perseguite, per ciascun ambito di giurisdizione del Comune, devono adottare ogni cautela nell avvicinarsi alla costa e nell operare nelle zone di mare altamente frequentate. In particolare il mezzo impiegato, fermo restando il ricorso all impiego delle unità per casi di assoluta necessità per i quali non sia possibile procedere in maniera diversa, deve: a) operare in ore diurne ed in condizioni meteomarine costantemente favorevoli; b) mantenere una velocità di sicurezza comunque mai superiore ai 3 (tre) nodi; c) essere munito di apparecchio sonoro acustico da utilizzare in caso di necessità; d) essere munito di appropriato dispositivo di protezione dell apparato propulsivo; d) avere scritto sulla fiancata in maniera ben visibile, anche mediante apposizione di tabella mobile, il nominativo dell Ente/Comune per conto del quale sta operando. Il mezzo impiegato assicurerà l attività di pulizia degli specchi acquei fuori dagli orari di balneazione e, nel caso in cui ci sia la necessità di effettuare tale operazione nella fascia oraria compresa fra le 08:30 e le 19:30, il conducente dovrà adottare ogni cautela per evitare che l utilizzo dell unità al suo comando possa pregiudicare la sicurezza dei bagnanti. Per tale motivo il conduttore, entrando nella fascia riservata alla balneazione, dovrà tenere una rotta perpendicolare alla costa, rimuovere il materiale e uscire immediatamente da tale area sempre tenendo una rotta perpendicolare. I titolari delle strutture balneari e gli assistenti bagnanti sono tenuti a: a) avvertire, mediante altoparlante o megafono, i bagnanti presenti nello specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione della presenza dell unità intenta nelle operazioni di pulizia; b) nei casi di valutata necessità, sono obbligati ad avvertire della presenza dell unità mediante altoparlante ed intervento del bagnino, per far sì che i bagnanti, comunque, siano sempre tenuti ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di cui sopra. 5

6 Articolo 3 Balneazione oltre la zona riservata obbligo di segnalazione 3.1 Durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato nel nuoto in zone di mare non riservate alla balneazione (oltre i 200 (duecento) metri dalle spiagge e i 100 (cento) metri dalle coste a picco o scogliere), e facoltativamente durante il periodo invernale senza alcuna distanza dalla costa, di segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l attività subacquea ovvero un segnale di superficie costituito da un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento metri) con sagola lunga non più di 3 (tre) metri. 3.2 In ogni caso le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di 100 metri dal predetto segnale. 3.3 In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il bagnante, se non munito di detto segnale, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di ml 50 (cinquanta metri lineari) dalla verticale del mezzo nautico che dovrà issare a riva la bandiera di colore rosso con diagonale bianca; oltre tale distanza valgono le disposizioni dei precedenti capoversi Il predetto obbligo è valido anche per chi effettua la balneazione con unità appoggio tipo mosconi e pattini noleggiati presso gli stabilimenti balneari; pertanto i titolari delle strutture balneari dovranno dotare i propri natanti, noleggiati per la navigazione in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente comma 2.1, di apposito segnalamento per il nuotatore impegnato nel nuoto in specchi acquei non riservati esclusivamente a tale attività I natanti quali mosconi, pattini, jole e similari non possono navigare oltre i 300 (trecento) metri dalla costa senza le previste dotazioni di sicurezza. 3.4 È fatto obbligo ai subacquei in immersione di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste dalla normativa vigente e mostrando: a) il segnale di superficie diurno previsto costituito da un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri; b) da un segnale notturno costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte ed ad una distanza non inferiore ai 300 metri; c) se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale se tutti subacquei operano entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di superficie. Tali prescrizioni non sono limitate alla sola stagione balneare ma si estendono all intero anno. 4.1 È VIETATA la balneazione: a) all interno dei corridoi di lancio; b) nei porti; Articolo 4 Zone di mare vietate alla balneazione. c) nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali; d) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili, passerelle di attracco per unità navali e punti di ormeggio a mezzo gavitelli per un raggio di 50 (cinquanta) metri o secondo quanto prescritto da apposite ordinanze dell Autorità Marittima; e) negli specchi acquei di manovra delle navi; 6

7 f) nelle foci dei fiumi; g) negli specchi acquei circostanti navi mercantili e ad una distanza di metri 300 (trecento) dalle navi militari; h) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze; i) nelle zone di mare antistanti i cantieri navali o zone di rimessaggio poste su tratti di litorale accessibili alla balneazione; j) nelle zone ove vige il divieto di balneazione emanato dalla competente autorità comunale. 4.2 Restano esclusi dalle prescrizioni citate quegli specchi acquei circoscritti, individuati e dichiarati idonei dalle competenti Autorità. Articolo 5 Disciplina particolare degli stabilimenti balneari Assistenza bagnanti 5.1 Durante il periodo di funzionamento delle strutture balneari e cioè tra le ore e le ore (come previsto alla data di emanazione della presente Ordinanza, ovvero nel diverso orario eventualmente stabilito dall Autorità Regionale), i concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere attrezzate, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato in possesso del relativo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione. 5.2 Se particolari conformazioni dell arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti deve essere incrementato facendo ricorso alla possibilità di consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo. 5.3 Due o più strutture balneari di limitate dimensioni, contigue e prive di ostacoli tra loro (pontili, scogliere, moli, ecc.), possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare massimo di metri lineari 80 o multipli predisponendo n. 1 (uno) postazioni di salvataggio ogni 80 ml Ai fini dell esclusiva applicazione dell istituto del consorzio, non interrompe la contiguità tra strutture balneari la presenza di un tratto di arenile libero sito tra le stesse, purché il fronte del tratto di arenile libero, espresso in metri lineari, sia sorvegliato e, pertanto, conteggiato in sommatoria ai metri lineari degli stabilimenti che richiedono di consorziarsi. 5.5 Le postazioni di salvataggio, se in numero di uno rispetto ai limiti sopra fissati, devono essere ubicate il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura di balneazione e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più strutture di balneazione, anche nel caso che la postazione stessa debba essere posizionata su un tratto di spiaggia libera facente parte del consorzio stesso. 5.6 Nel calcolo delle lunghezze dei fronti a mare sopraindicati può essere ammessa una tolleranza fino al 5%. 5.7 I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte a mare per ciascun stabilimento, così come risulta dal titolo di concessione e l estensione totale risultante. 5.8 È facoltà dell Autorità Marittima, per casi particolari, procedere a determinazioni diverse in ordine allo svolgimento del servizio di salvataggio, dietro motivata istanza dei soggetti interessati, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza. 7

8 5.9 Qualora all interno della struttura balneare siano organizzate manifestazioni, eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dell orario di apertura e che comportino o lascino prevedere l utilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione, il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per l intera durata dell evento nelle forme previste dalla presente ordinanza, salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questo Ufficio L assistente bagnanti, ai sensi dell art. 359 comma 2 del Codice Penale, nell esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente ordinanza. In particolare l assistente bagnanti deve: a) essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità; b) essere sempre riconoscibile o individuabile durante l orario di balneazione ed indossare una maglietta di colore rosso con la scritta SALVATAGGIO ; c) essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti; d) stazionare sulla postazione di cui al successivo comma 5.13 e non essere distolto da altre attività che possano pregiudicare l attenzione e decurtare il livello di efficacia del servizio svolto, oppure esercitare la vigilanza in mare sull imbarcazione di servizio ovvero sulla battigia nei pressi della postazione quando intento a dare assistenza a bagnanti in difficoltà (bambini, persone anziane, disabili etc.) qualora nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante, indipendentemente dalle condizioni meteomarine in atto; e) stazionare in prossimità dell'arenile ed in luogo tale da assicurare comunque la sorveglianza e l'immediato intervento in caso di necessità e/o emergenza, quando nessun bagnante stia effettuando la balneazione; f) vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive all evento, con la supervisione del titolare/gestore, tutti gli incidenti che si verifichino sugli arenili ed in acqua per i quali sia comunque richiesta l attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti o l intervento del servizio 118, mediante l invio della scheda di rilevazione degli incidenti (allegato 1) via fax o via a questo Ufficio Circondariale Marittimo L assistente ai bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di estrema forza maggiore e, comunque, previa sostituzione con altro operatore abilitato Qualora non risulti assicurato tale servizio, il titolare dello stabilimento balneare deve garantire la sola destinazione ad uso elioterapico, fermo restando, in relazione alla fattispecie, la rilevata violazione delle norme di cui al presente articolo Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea, sicura e stabile struttura di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno un metro e mezzo, devono essere permanentemente disponibili: a) un binocolo; b) 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno; c) un paio di pinne di misura idonea all assistente bagnanti in servizio; d) una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante, su entrambi i lati, la scritta SALVATAGGIO ed il nominativo dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e dovrà essere di colore rosso; 8

9 e) la postazione di salvataggio deve essere stabile ed essere realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa a giudizio del concessionario; f) lo stabilimento balneare sprovvisto di altoparlante dovrà dotarsi di un megafono per gli annunci di emergenza ai bagnanti. Presso la battigia, qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri lineari dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri lineari, dovrà essere presente un salvagente anulare per ulteriore tratto di 25 metri lineari o frazione di battigia, in posizione idonea ad assicurarne il pronto e funzionale impiego. Resta inteso che, qualora la struttura balneare confini con una o due spiagge libere, un salvagente anulare dovrà essere posizionato all estremo confine della concessione in modo da assicurare il funzionale e pronto impiego anche per la spiaggia libera, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio Quando lo stato del mare è ritenuto pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone ed in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. Gli avvisi di cui sopra devono essere ripetuti più volte anche per altoparlante. Detta bandiera deve essere issata anche al di fuori degli orari di apertura dello stabilimento balneare per segnalare l assenza del servizio di salvataggio I concessionari di strutture balneari (e, per le spiagge libere, i Comuni) sono tenuti ad indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere temporaneo o permanente Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: Materiale per medicazione contenente: a) guanti monouso latex free di misure varie, b) disinfettante a base di clorexidina 0,05%, c) pacchetti di garze sterili 10X10, d) rotoli di bende orlate da 5 cm. e 10 cm., e) rotolo di cerotto da 2,5 cm., f) confezione di cerotti medicati; Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS costituita da: a) un pallone di ventilazione auto espansibile (pallone ambu ) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti ( ); b) sistema barriera per ventilazione bocca a bocca (tipo pocket mask); c) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (cento o kg. 1 (uno); d) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco per presa ossigeno od in equivalenza bombole di ossigeno monouso senza riduttore di pressione; e) mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrico; Altro materiale a) buste ghiaccio istantaneo monouso, 9

10 b) coperta isotermica, c) forbice, d) laccio per emorragie arteriose tipo Esmarck ; Numero Blu 1530 e) opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio Detto materiale deve essere custodito, per l immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa, o bianca su sfondo verde, e l indicazione Punto di primo soccorso. All interno delle aree in concessione devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l ubicazione di detto locale e l itinerario per raggiungerlo Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni struttura balneare deve essere dotata di idonei apprestamenti antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia Ferma restando l osservanza delle precedenti norme, sugli arenili asserviti a colonie balneari o attività similari la vigilanza deve essere effettuata prevedendo almeno un assistente ai bagnanti appositamente destinato alla sorveglianza ogni 25 bambini, o meno, che si trovino intenti alla balneazione; lo stesso deve avere a disposizione le attrezzature di sicurezza di cui ai precedenti punti. Sarà cura di questa Autorità Marittima valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze Le concessioni destinate a colonie balneari o attività similari utilizzate esclusivamente per bambini, non sono soggette al rispetto del periodo minimo di apertura (01/06-15/09) e dell orario minimo di balneazione ( ); pertanto, fermo restando l obbligo di mantenere ordinata e pulita la zona in concessione, nel caso che il periodo e/o l orario di balneazione sia diverso da quello sopra specificato, dovranno essere posizionati appositi cartelli indicanti sia il periodo di esercizio che l orario di balneazione e la seguente dicitura: ATTENZIONE AL DI FUORI DEL PERIODO ED ORARIO SOPRAINDICATO BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO A bordo di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo devono essere presenti, durante l orario di accessibilità da parte del pubblico, assistenti ai bagnanti almeno nel numero seguente: a) per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadri, n. 1 assistente ai bagnanti; b) per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadri, n. 1 assistente ai bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione; c) il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini Al verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità, deve essere data immediata notizia alla più vicina Autorità Marittima, tramite chiamata telefonica (da cellulare o fisso) al NUMERO BLU, gratuito, di emergenza e soccorso in mare 1530 o alla sala operativa dell Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio via radio o via telefono I titolari/gestori delle strutture balneari di questo Ufficio Circondariale Marittimo dovranno comunicare - entro il giorno 1 maggio di ogni anno o al più tardi entro il 1 giugno, in relazione al periodo di apertura, i 10

11 nominativi e recapiti telefonici di immediato contatto e pronta reperibilità dei referenti per l eventuale azione di soccorso finalizzata alla sicurezza dell attività di balneazione e diportistica Le norme previste dai commi da 5.1 a 5.23 dovranno essere integralmente applicate nel periodo che intercorre dal 01/06 al 15/09; nel restante periodo di apertura ai fini balneari e cioè tra il 01/05 ed il 31/05 compresi e tra il 16/09 ed il 30/09 compresi, il concessionario dovrà garantire il servizio di salvataggio con le medesime modalità di cui ai precedenti commi fatta salva la facoltà di astenersi dallo stazionamento sulla postazione di salvataggio ovvero in prossimità dell arenile (come previsto dalle lettere d) ed e) dell art. 5.10) nel caso di effettiva assenza di bagnanti in acqua. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l addetto al salvataggio, pur non essendo vincolato alle modalità di vigilanza di cui ai predetti punti dovrà, comunque, garantire un immediato ed efficace intervento permanendo all interno della concessione (o delle concessioni consorziate) nella quale espleta il proprio servizio purché sia in grado di assicurare costantemente una perfetta visibilità dello specchio acqueo di competenza. Qualora siano presenti bagnanti in acqua, l assistente bagnante dovrà effettuare la vigilanza permanendo nella posizione più opportuna tra quelle descritte alle predette lettere d) ed e) dell art (postazione di salvataggio oppure battigia nei pressi della postazione oppure in mare a bordo dell imbarcazione di servizio oppure in prossimità dell arenile). Il concessionario ha altresì facoltà, in presenza di fronte mare di lunghezza superiore a 80 metri, di ridurre, nelle fasi di minore affluenza di bagnanti, il numero di assistenti bagnanti previsti ai sensi del presente articolo. In tale caso il concessionario dovrà, comunque, garantire l immediatezza del servizio di salvataggio predisponendo un efficace modello organizzativo che preveda le più opportune modalità operative a garanzia di un pronto intervento. Articolo 6 Utilizzo unità cinofile e moto d acqua Fermo restando l obbligo di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e nelle modalità stabilite dall art. 5: 6.1 è facoltà dei concessionari/gestori e dei Comuni, per le spiagge libere, organizzare, durante le ore riservate alla balneazione, ad integrazione di quanto già previsto nei precedenti articoli, un servizio di salvataggio con l ausilio di unità cinofile di Associazioni regolarmente operanti (es. S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani di Salvataggio), nonché dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) e dal U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiano Soccorso) riconosciute dall E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Ass. DEI DELL ACQUA) accompagnate da conduttori muniti del previsto brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio. Per il servizio di salvataggio mediante l utilizzo di unità cinofile si intende indissolubilmente la coppia conduttore-cane; 6.2 è facoltà del concessionario utilizzare una moto d acqua da parte dell assistente bagnanti, quale eventuale integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: a) dare apposita comunicazione alla scrivente Autorità Marittima contenente dichiarazione di assunzione di responsabilità dell espletamento del servizio anche con l impiego di moto d acqua fornendo le caratteristiche del mezzo utilizzato; b) la moto d acqua dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso; c) la moto d acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l espletamento del servizio di salvataggio; d) il conduttore della moto d acqua dovrà essere in possesso di patente nautica; 11

12 e) a bordo della moto d acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento; f) durante l uscita in mare la persona abilitata al salvamento dovrà indossare una cintura di salvataggio individuale omologata nonché tutte le dotazioni previste dalla vigente normativa nonché da indicazioni e/o regolamenti federali; g) la moto d acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio omologata da un ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competente autorità sanitarie per l idoneità al trasporto/recupero e dovrà essere assicurata tramite sganci rapidi. 6.3 Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario (o del consorzio) la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, presenza bagnanti, etc.) avendo cura di far allontanare eventuali bagnanti presenti nella zona di mare delle operazioni. Resta comunque fermo l obbligo per il concessionario (o del consorzio) di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità previste all articolo 5, costituendo l impiego della moto d acqua soltanto eventuale integrazione al medesimo. Articolo 7 Limiti navigazione Navigazione in prossimità delle zone riservate alla balneazione 7.1 Si riporta di seguito parte di quanto previsto dall ordinanza n. 92/2003 in data 2 agosto 2003, e successive modifiche ed integrazioni, della Capitaneria di Porto di Savona cui si fa riferimento per i limiti di navigazione delle unità da diporto e le distanze dalla costa Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 2.1 e 2.6 agli scooter acquatici, moto d acqua e natanti similari è vietato navigare: a) durante la stagione balneare: entro la fascia di mare di 500 (cinquecento) metri dalla costa, quando essa è costituita da spiagge e/o scogliere; b) nel restante periodo dell anno: entro la fascia di mare di 400 (quattrocento) metri dalla costa; c) entro i 200 (duecento) metri dalla costa quando essa è a picco sul mare dalle ore alle ore è fatto assoluto divieto alle imbarcazioni in genere moto d acqua comprese - navigare in dislocamento ed ad una velocità superiore a 10 (dieci) nodi, quando attraversano le seguenti fasce di mare dell ampiezza di: a) 1000 (mille) metri dalle spiagge; b) 500 (cinquecento) metri dalle coste a picco. Articolo 8 Disciplina della pesca. 8.1 È VIETATO durante la stagione balneare dalle ore 08:30 alle ore 19:30 l esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea (quest ultima regolamentata al punto 8.4) nella fascia di mare di metri 200 (duecento) dalle spiagge e di metri 100 (cento) dalle coste a picco o scogliere. In tale periodo e in tali zone inoltre non dovranno permanere in mare attrezzature utilizzate per la pesca o materiali che possano recare anche solo potenziale pericolo per l ambiente e la sicurezza dei bagnanti. 12

13 È vietato rimuovere i segnalamenti delle zone riservate alla balneazione e dei corridoi di lancio (gavitelli). 8.2 Da moletti e scogliere (naturali o artificiali), dinanzi ai quali, nel raggio di potenziale azione dell attrezzo da pesca e comunque mai inferiore a 30 (trenta) metri, non siano presenti bagnanti, è consentita la sola pesca con canna o lenza anche nei suddetti orari. In caso di successivo arrivo di bagnanti, la pesca deve essere immediatamente interrotta. 8.3 Nelle seguenti zone di mare, antistanti coste a picco prive di spiaggia, è consentita la pesca professionale esercitata con reti da posta a circuizione o cianciolo con chiusura manuale e parangali fissi nella fascia oraria compresa tra le e le ore del giorno seguente: a) Capo Cervo; b) Capo Mele; c) Capo S. Croce; L esercizio di tale attività di pesca è subordinata alla regolare osservanza delle seguenti condizioni: a) non dovrà essere presente, ad una distanza pari al doppio di quella prevista dalla normativa in vigore di disciplina delle attività subacquee, nessun operatore subacqueo, anche se assistito da organizzazione di centro immersioni. In tale ultimo caso, la distanza minima di sicurezza sarà misurata, in assenza del previsto segnalamento, partendo dalla barca appoggio; b) in caso di incertezza il Comandante dell unità dovrà evitare l esercizio della pesca stessa; c) il Comandante dell unità da pesca, pur in assenza delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), prima di immettere in mare gli attrezzi da pesca dovrà assicurarsi che lo specchio acqueo sia sgombro da bagnanti e/o subacquei; d) gli attrezzi da pesca utilizzati dovranno essere segnalati regolarmente e sorvegliati dalle imbarcazioni da pesca fino al loro recupero dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 11.00; e) le unità da pesca dovranno tenere issato a riva il previsto segnalamento di nave intenta alla pesca; f) è vietato l impiego di mezzi di propulsione a motore nella fascia di mare dell ampiezza di metri 100 dalle coste a picco presenti nelle suddette località: in detta fascia di mare si dovrà quindi procedere solo a remi. 8.4 La pesca subacquea professionale è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. a. In particolare, È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime, solo in assenza di bagnanti. b. A distanza inferiore a 100 (cento) metri da navi ancorate fuori dai porti; c. Nei porti È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente. Per ulteriori disposizioni si richiama la propria Ordinanza n. 25/2010 del e il D.P.R. 1639/

14 Articolo 9 Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale. 9.1 La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale, ai kite-surf ed ai natanti che trainano oggetti diversi da unità navali (es. banana-boat). 9.2 Prescrizioni aggiuntive sono contenute nel Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell ambito del Circondario Marittimo di Alassio approvato con Ordinanza n 25/2010 in data Articolo 10 Locazione e Noleggio dei natanti da diporto. Per la locazione ed il noleggio di natanti da diporto si rimanda al Codice della Nautica da Diporto, di cui al D.lgs 171 del 18 luglio 2005, ed alla propria Ordinanza n 25/2010 in data Articolo 11 Gavitelli per l'ormeggio di unità da diporto L eventuale rilascio da parte dei Comuni di concessioni per il posizionamento di gavitelli per ormeggio di unità da diporto, qualora il richiedente provveda al posizionamento di un corridoio di lancio, deve prevederne il relativo collocamento all interno del corridoio stesso, in prossimità dei lati e, comunque, in modo da non interferire sull operatività dello stesso. In tal caso il concessionario è tenuto ad ampliare, previa comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, il detto corridoio al fine di poter assicurare la funzionalità propria del corridoio che, comunque, deve avere un operatività non inferiore ai 10 metri È vietato l ormeggio affiancato in doppia attigua fila di imbarcazioni Il proprietario dell unità da diporto, in concorso con il concessionario, è tenuto a garantire la sicurezza dell ormeggio anche in caso di condimeteo avverse, prevedendo ove del caso l allontanamento dell unità Aree in concessione: Articolo 12 Corridoi di lancio I concessionari, i gestori di strutture balneari ed i Comuni per le spiagge libere attrezzate qualora intendano realizzare un corridoio di lancio devono delimitare lo specchio acqueo antistante la propria concessione secondo le modalità di cui al successivo comma, per consentire l atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, compresi gli scooter acquatici, e tavole a vela (ad esclusione dei kite-surf ). In ogni caso la larghezza del corridoio non va a decurtare i metri lineari di fronte mare ai fini dell individuazione del numero di assistenti bagnanti obbligatori I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche: larghezza (fronte mare) almeno metri 20 (venti); profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti ovvero 200 (duecento) metri; delimitazione costituita da boette di colore giallo/arancione, una ogni 10 metri, collegate tra loro con sagola galleggiante tarozzata; 14

15 individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione; posizionamento nei pressi della battigia di apposito cartello (eventualmente redatto in più lingue) recante la dicitura: 12.2 Norme di comportamento: RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI DIVIETO DI BALNEAZIONE L'uso dei corridoi di transito deve essere consentito a tutti. Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza. Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi, mantenendo sempre condizioni di sicurezza. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio Qualora i corridoi di lancio dovessero influenzare spiagge libere, l Autorità Marittima si riserva, su motivata istanza degli interessati, la riduzione dell ampiezza che comunque non potrà mai essere inferiore a mt. 10 nei primi 50 metri dalla battigia, in modo da raggiungere gradatamente, ai limiti terminali in mare, l ampiezza di 20 metri Le concessioni site sull'arenile ad uso attività nautiche diverse dalla balneazione, (motonautica, vela, windsurf, pescatori sportivi, deposito imbarcazioni, ecc.) devono avere un corridoio di transito con larghezza pari al fronte mare della concessione stessa. Articolo 13 Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d acqua) e natanti similari Agli scooter d acqua, moto d acqua, jet-sky e natanti similari è vietato navigare: a) entro la fascia di mare di metri 500 (cinquecento) dalla costa, quando essa è costituita da spiagge e/o scogliere nel periodo dal 01/05 al 30/09 ed entro metri 400 nel restante periodo dell'anno; b) entro la fascia di mare di metri 200 (duecento) dalla costa quando essa è a picco sul mare; c) all interno dei porti, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti stessi. L attraversamento è tuttavia consentito per l arrivo e la partenza dagli scivoli e per l approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 nodi. Il divieto di cui sopra non si applica in caso di attraversamento dei corridoi di lancio di cui all art. 12; poiché tali corridoi di transito sono di lunghezza pari a metri 200 (duecento) Durante la stagione invernale di ciascun anno dal 1 ottobre al 30 aprile - gli scooter acquatici, moto d acqua e natanti similari possono circolare nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni: a) il varo, l alaggio, la partenza e l approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa; b) la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 400; 15

16 c) è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione Gli scooter acquatici, moto d acqua e natanti similari devono: a) navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 (un) miglio dalla costa; b) essere condotti da persona maggiorenne munita di patente nautica in corso di validità; c) durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale. È vietato il deposito dei predetti mezzi su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione. I noleggiatori di scooter acquatici, moto d acqua e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi. Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia che regolano il corretto esercizio di tali tipologie di natanti nella parte che non attiene alla sicurezza della vita umana in mare e della navigazione secondo le norme dettate dalle federazioni di riferimento. Per le ulteriori disposizioni, non espressamente riportate nel presente articolo, si rimanda al Codice della Nautica da diporto, di cui al D.lgs 171 del 18 luglio 2005 ed alla propria Ordinanza n. 25/2010 in data 26 aprile 2010 disciplinante le attività diportistiche. Articolo 14 Disciplina della navigazione di tavole a vela (wind-surf) e di tavole a vela con paracadute (kite-surf) Durante la stagione balneare, la navigazione con tavole a vela (wind-surf) è vietata: a) nelle zone di mare di cui all art. 2.1 della presente ordinanza o comunque frequentate da bagnanti. L attraversamento di tali zone è consentito a mezzo degli appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotta perpendicolare alla costa e con vela abbassata; b) oltre la distanza di un miglio nautico (1852 mt.) dalla costa; c) all interno dei porti e lungo le rotte di accesso dei medesimi; d) nelle zone di mare destinate all ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla fonda, navi, galleggianti, segnalamenti e/o impianti fissi di pesca marittima; e) a meno di 100 metri da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; f) dal tramonto al sorgere del sole; I conduttori di tavole a vela devono indossare idonea cintura di salvataggio di tipo approvato o idonea muta di salvataggio atta a garantirne il galleggiamento La navigazione con tavole a vela con paracadute (kite-surf) è vietata: a) nelle zone di mare di cui all art. 2.1 della presente ordinanza o comunque frequentate da bagnanti. L attraversamento di tali zone è consentito a mezzo degli appositi corridoi di lancio dedicati all attività di kite-surf. b) oltre la distanza di 1000 (mille) metri dalla costa senza l ausilio di un unità di appoggio; c) all interno dei porti e lungo le rotte di accesso dei medesimi; 16

17 d) nelle zone di mare destinate all ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla fonda, navi, galleggianti, segnalamenti e/o impianti fissi di pesca marittima; e) a meno di 100 metri da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; f) dal tramonto al sorgere del sole. I conduttori di kite-surf devono indossare idonea cintura di salvataggio di tipo approvato o idonea muta di salvataggio atta a garantirne il galleggiamento. Per le ulteriori disposizioni, non espressamente riportate nel presente articolo, si rimanda al Codice della Nautica da diporto, di cui al D.lgs 171 del 18 luglio 2005 ed alla propria Ordinanza n. 25/2010 in data 26 aprile 2010 disciplinante le attività diportistiche. Articolo 15 Disposizioni particolari: Isola Gallinara Per le disposizioni di dettaglio si rimanda all ordinanza n.73/2004 datata citata in premessa specificando che: a) durante la stagione balneare, dalle ore alle ore per una distanza di 100 metri dalla costa (costa a picco) la zona di mare è destinata prioritariamente alla balneazione; b) nella fascia di mare di 50 (cinquanta) metri dalla costa interessata dai movimenti franosi di cui all art. 1 della sopracitata ordinanza, sono vietate qualsiasi attività subacquee e di superficie; c) nella fascia di mare ampia 500 (cinquecento) metri circostante l isola Gallinara è vietata qualsiasi attività subacquea fatta esclusione per i soggetti/sodalizi autorizzati ai sensi dell art. 2 e 3 dell ordinanza 73/2004; d) sono vietati, per fini di tutela e controllo, l ancoraggio, la sosta e la pesca entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dai punti individuati dalle seguenti coordinate: A) Relitto delle Ardesie: latitudine N - longitudine E B) Cristo Redentore: latitudine N - longitudine E La pesca professionale di superficie è consentita nelle zone non vietate di cui all ordinanza 73/2004 con le modalità di cui al precedente articolo 8.3. Articolo 16 Lavori in mare o in prossimità della costa Nel caso in cui debbano essere effettuati lavori in mare, o su porzioni di arenile che possano in qualche modo arrecare pericolo alla balneazione od alla navigazione, con utilizzo di mezzi nautici o personale subacqueo, gli interessati, ottenute le necessarie autorizzazioni demaniali marittime ed ambientali, dovranno, almeno quindici giorni prima dell inizio lavori, dare formale comunicazione e richiedere a questo Ufficio emanazione di apposito provvedimento volto a disciplinare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Nella richiesta dovranno essere indicati i mezzi navali utilizzati, il numero ed il nominativo del personale subacqueo impiegato, la data di presunto inizio e fine lavori, le modalità di svolgimento, il responsabile reperibile ad un utenza cellulare e la documentazione di sicurezza delle unità impiegate e delle relative abilitazioni. 17

18 Articolo 17 Disposizioni finali 17.1 La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni per le spiagge libere, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell esecuzione della presente ordinanza che contestualmente sostituisce ed abroga quella n. 52/2011 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 30 maggio Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero altro e/o più grave illecito, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1166, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell articolo 650 del Codice Penale, dell art. 53, comma 3, del D.lgs 171/2005, del D.lgs. 4/2012 e del D.lgs 152/ È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza, pubblicata all albo di questo Ufficio la cui diffusione viene assicurata mediante: a) trasmissione ai Comuni rivieraschi e alle pubbliche amministrazioni interessate; b) divulgazione a cura dei mezzi d informazione; c) inserimento nella pagina ordinanze del sito web di questo Ufficio Circondariale Marittimo. Alassio, 30 aprile 2013 Firmato in originale IL Capo del Circondario Marittimo Tenente di Vascello (CP) Pil. Marco GENTA 18

19 ALLEGATO N. 1 all Ordinanza n. 52/2011 (Ordinanza di Sicurezza Balneare 2011) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Ramo Trasporti) UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ALASSIO SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI ANNO STRUTTURA BALNEARE LOCALITA COMUNE DATA ORA LUOGO INTERVENTO Spiaggia Scogliera Mare distanza battigia metri... STATO DEL TEMPO BUONO CATTIVO STATO DEL MARE VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO CALMO POCO MOSSO MOSSO AGITATO RESIDENZA ASSISTITO Comune... Stato se straniero... INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME SESSO ETA M F... CAUSA INCIDENTE TRAUMA ( PARTE DEL CORPO...) ANNEGAMENTO SVENIMENTO CONGESTIONE FERITA DA TAGLIO DOLORE AL TORACE ALTRO ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA: USO NUMERO BLU 1530: SI ANNOTAZIONI: NO DOLORE ALL ADDOME MEDUSA PUNTURA DI PESCE PUNTURA DI INSETTO VOMITO CRISI DI PANICO EMORRAGIA CONVULSIONI ALTRO... GUARDIA COSTIERA 118 ALTRO ( specificare...) TIPOLOGIA INTERVENTO EFFETTUATO: ESITO INTERVENTO: Nome assistente bagnanti compilatore La scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax al n o a ucalassio@mit.gov.it entro 24 ore dall evento all Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio. 19

20 20 Numero Blu 1530

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