COLLEGIO DI PALERMO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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1 COLLEGIO DI PALERMO composto dai signori: (PA) MAUGERI (PA) MIRONE (PA) MODICA (PA) DE LUCA (PA) CAMBOA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro di designazione rappresentativa degli intermediari Membro di designazione rappresentativa dei clienti Relatore LUIGI DE LUCA Seduta del 11/10/2018 FATTO Con ricorso presentato l 11/7/2017, preceduto da reclamo del 19/6/2017, il ricorrente ha esposto: - che su ordine dello stesso, era emesso un assegno circolare di euro ,00 che egli ricorrente intendeva adoperare quale mezzo di pagamento per l acquisto di un autovettura oggetto di inserzione su un sito internet; - che, dietro richiesta dell asserito inserzionista venditore, egli inviava a costui il numero del predetto assegno circolare; - che, insospettito dall atteggiamento successivamente assunto dal venditore, egli in date 19 e 22 maggio 2017, si recava presso l intermediario emittente (di seguito anche indicato come intermediario A) per appurare se vi fossero anomalie, ma il detto intermediario verificava che l assegno in questione non risultava negoziato come, d altronde, era logico che fosse stante che l originale era ancora in possesso di egli ricorrente; - che il 24/5/2017 si recava presso la filiale dell intermediario emittente per ottenere l annullamento del titolo e il riaccredito della somma sul proprio conto corrente, non essendosi concretizzato l acquisto sperato dell autovettura; - che, tuttavia, nella stessa mattinata del 24/5/2017, la somma di euro ,00 originariamente accreditagli, veniva stornata e, perciò, non più restituitagli, stante che Pag. 2/7

2 come comunicatogli dall intermediario A risultava che l assegno in questione era già stato incassato da terzi presso altro intermediario (di seguito anche indicato come intermediario B), nonostante il titolo fosse materialmente rimasto sempre nel possesso di egli ricorrente; - che il titolo portato all incasso era stato contraffatto ed era palesemente difforme all originale, sia nella grafica sia nell indicazione del nome del beneficiario e nelle firme ivi presenti; - che le giustificazioni addotte dall intermediario emittente risultavano del tutto pretestuose e infondate. Reputando, dunque, che nella vicenda in esame l intermediario emittente non aveva adempiuto al canone di diligenza professionale cui era tenuto, il ricorrente ha chiesto a questo Collegio ABF la condanna del detto intermediario A) al riaccredito, o comunque, alla restituzione, della somma di euro ,00, pari all importo dell assegno circolare de quo, oltre interessi. In subordine ha chiesto che tale condanna sia disposta a carico della Banca negoziatrice (intermediario B). Costituitosi, l intermediario A) ha anzitutto dedotto che in occasione dell emissione dell assegno circolare di euro ,00 chiesto dal ricorrente, era stato a quest ultimo consegnata un apposita comunicazione di allerta con la quale lo si invitava a diffidare da soggetti che, spacciandosi per venditori di beni e/o servizi tramite internet, chiedevano la trasmissione di copia dell assegno recante l importo del corrispettivo pattuito, stante che da tale immagine costoro avrebbero potuto realizzare una copia del titolo e presentarla immediatamente all incasso; al riguardo, la resistente ha tenuto ad evidenziare che, nonostante la predetta comunicazione ricevuta, il ricorrente aveva imprudentemente inviato all asserito venditore, in favore del quale era intestato il titolo, una foto dell assegno tramite messaggio whatsapp, come confermato nella denuncia presentata dallo stesso ricorrente. L intermediario A) nelle proprie controdeduzioni ha, inoltre, dedotto che dagli accertamenti disposti era risultato che il titolo falsificato era stato negoziato il 19/5/2017 presso la filiale di Casoria dell intermediario B da un soggetto (diverso da quello preventivamente indicato sul titolo originale) e che il relativo valore nominale pareva essere stato accreditato sul conto corrente che lo stesso intratterrebbe presso la medesima banca negoziatrice. Sul punto, l intermediario A) ha aggiunto di avere presentato denuncia ai Carabinieri e di avere richiesto il rimborso della somma alla banca negoziatrice, con esito negativo. Ritenendo, per i suesposti rilievi, che il danno subito dal ricorrente era imputabile unicamente alla di lui condotta, il resistente intermediario A) ha concluso chiedendo il rigetto dell incoato ricorso. Si è costituito nel presente procedimento anche l intermediario B), il quale ha preliminarmente eccepito che il ricorso sarebbe irricevibile per il potenziale conflitto con l azione penale, attivata dalla denuncia penale presentata dallo stesso ricorrente sui medesimi fatti oggetto di vertenza. Nel merito, il resistente intermediario B) ha dedotto di avere operato correttamente, giacché il titolo negoziato appariva ictu oculi regolare, esso aveva reso disponibile la somma al proprio cliente solo allo scadere dei termini di disponibilità, senza che fosse pervenuta dall intermediario emittente alcuna richiesta di storno, e esso si era, comunque, reso disponibile per il tentativo di recupero bonario. Ha, pertanto, sostenuto la sua assenza di responsabilità nella vicenda in esame, come del resto riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, e conseguentemente ha chiesto che il proposto ricorso, ove non ritenuto irricevibile, sia comunque respinto in suo confronto. Pag. 3/7

3 Con memoria di replica del 27/11/2017, il ricorrente ha rilevato l infondatezza dell eccezione d improcedibilità del ricorso per litispendenza penale, sollevata dall intermediario B). Nel merito, il ricorrente ha replicato di essersi limitato a inviare foto parziale dell assegno e a comunicare il numero identificativo dello stesso; ha, inoltre, negato di avere ricevuto e preso visione, al momento della richiesta di emissione del titolo, di alcuna comunicazione dalla banca circa i rischi di possibili truffe, sottolineando che la dichiarazione prodotta in atti dalla emittente, risultava priva di data e non riferibile al titolo in oggetto. Rilevando, infine, che l assegno falsificato presentato al pagamento era vistosamente differente rispetto ai moduli di assegno consegnati dall intermediario, con specifico riferimento alla dimensione e ai caratteri del nome della banca emittente, al posizionamento della dicitura non trasferibile, al numero del conto corrente, alla firma di traenza e al nome del beneficiario, il ricorrente ha insistito affinché sia ritenuta la responsabilità della banca trattaria per il pagamento del titolo contraffatto e, quindi, perché siano accolte le domande da egli proposte. Con controrepliche pervenute il 28/3/2018, l intermediario A) ha tenuto, in primo luogo, a precisare che il titolo oggetto d esame non era stato contraffatto nell originale, giacché esso era rimasto in possesso del ricorrente. Ha, in secondo luogo ribadito che la comunicazione relativa al rischio di potenziali truffe era stata dallo stesso ricorrente sottoscritta al momento della emissione del titolo e che non doveva minimizzarsi la portata della condotta irresponsabile del ricorrente, il quale, nonostante le avvertenze espressamente fornitegli, aveva inviato foto e numero dell emesso assegno circolare. Anche l intermediario B) ha fatto pervenire (in data 22/8/2018) una sua memoria di replica con la quale ha ribadito quanto già espresso nelle sue originarie controdeduzioni. E, infine, pervenuta il 3/9/2018 un ulteriore controreplica dell intermediario emittente, id est dell intermediario A), nella quale quest ultimo ha confermato le osservazioni e le domande già formulate nei propri pregressi atti difensivi ed ha evidenziato che l assegno di cui si discute era stato negoziato in modalità check truncation, senza che esso avesse avuto la possibilità di esaminarlo. DIRITTO Va anzitutto esaminata l eccezione pregiudiziale di rito, sollevata dall intermediario B), di irricevibilità del ricorso per litispendenza con il procedimento penale, attivato dallo stesso ricorrente con la querela da egli presentata in data 25/5/2017 (All. 3 al ricorso). Occorre, al riguardo, premettere che, in effetti, alla stregua di quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere proposti all ABF ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all autorità giudiziaria (cfr. Sez. I, par. 4, delle predette Disposizioni). Deve, tuttavia, al contempo rilevarsi che secondo l interpretazione di tale disposizione resa dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5265/2014, la ricorrenza della sopra illustrata causa d inammissibilità del ricorso ABF va esclusa allorché l anteriore proposizione dell azione innanzi all Autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all Arbitro, non coinvolge l intermediario convenuto (bensì un terzo soggetto) e ha ad oggetto un diverso titolo di responsabilità, non sussistendo in tale ipotesi alcun rapporto di coincidenza né soggettiva né oggettiva tra i due giudizi e non potendosi, perciò, concepire alcun rapporto di alternatività tra i medesimi. Pag. 4/7

4 Nel caso che ci occupa, la querela presentata dal ricorrente è specificatamente proposta nei confronti di colui, nominativamente indicato, in favore del quale era stata chiesta l emissione dell assegno di cui trattasi, e solo genericamente rivolta anche nei confronti di altri soggetti che, peraltro, risultavano ignoti al querelante o, comunque, da costui non precisamente individuati nella sua querela ( tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno individuate ). Inoltre, la proposta querela appare avere ad oggetto il comportamento illecito di coloro che hanno perpetrato la truffa ai danni del ricorrente mediante la clonazione dell assegno in questione. Nella controversia deferita a questo Collegio ABF, invece, il ricorrente agisce per far valere i diritti derivanti dalla condotta asseritamente negligente dell intermediario emittente per aver consentito l incasso dell assegno senza condurre le dovute verifiche sullo stesso, e quindi per ottenere la condanna di quest ultimo, o in subordine della banca negoziatrice, al risarcimento del danno patrimoniale subito. Ritiene, pertanto, questo Collegio che, non sussistendo una coincidenza soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti, non si è in presenza di una situazione di litispendenza in grado di rendere irricevibile il ricorso, sicché l eccezione preliminare sollevata dall intermediario B) non è meritevole di accoglimento. Passando al merito della presente controversia, la prima notazione che s impone è che, sebbene nelle conclusioni formulate in ricorso parte istante chieda la condanna anche della banca negoziatrice (id est dell intermediario B) al pagamento del valore nominale dell assegno, tale sua richiesta viene espressamente articolata solo in via subordinata rispetto alla condanna, in via principale, della banca emittente (cioè dell intermediario A). Peraltro, nessuna specifica contestazione viene sollevata dal ricorrente nei confronti della banca negoziatrice, rispetto alla quale in ricorso sembrerebbe volersi addirittura escludere una responsabilità (quanto meno diretta) in proprio confronto. Invero, anche nel propedeutico reclamo, inviato agli intermediari, il ricorrente addebita il danno subito alla condotta negligente della banca emittente, seppure in conclusione chieda il riaccredito della somma ad entrambi gli intermediari. In relazione a quanto sopra, è da reputarsi che il ricorrente abbia voluto sottoporre all esame di questo Collegio unicamente la ritenuta condotta illegittima della banca emittente (intermediario A). Ciò posto, occorre osservare che è incontroverso tra le parti che l assegno circolare, originariamente emesso dall intermediario A su richiesta del ricorrente, è sempre rimasto nel possesso di costui fino alla richiesta di estinzione a cura dello stesso ricorrente e che la negoziazione del titolo recante identici numeri identificativi (e, perciò, frutto di clonazione dell assegno originario) è stato portato all incasso presso una filiale dell intermediario B attraverso la procedura di check truncation. Ebbene tale ultima procedura, com è noto, consente di presentare l assegno al pagamento con modalità elettronica o dematerializzata. Trattasi, in particolare, di una procedura semplificata che fu inizialmente adottata dagli intermediari su base negoziale (in virtù dell Accordo interbancario per il servizio d incasso assegni, emanato dall ABI l 1/7/1993) e che, in epoca più recente, ha trovato una sua regolamentazione normativa nel Decreto Legge 13/5/2011 n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/2011 n. 106) e nei successivi regolamenti attuativi del Ministero dell Economia e delle Finanze (Decreto MEF del 3/10/2014) e della Banca d Italia (Regolamento del 22/3/2016). Siffatta procedura se, per un verso, economizza e snellisce i tempi dell operazione interbancaria finalizzata al pagamento dell assegno, per altro verso comporta un oggettiva diminuzione dei presidi di sicurezza, stante che nello svolgimento della stessa la banca Pag. 5/7

5 emittente non esegue un diretto controllo fisico e materiale dell assegno che, invece, rimane in possesso della banca negoziatrice presso la quale viene appunto troncato. Rispetto a siffatta modalità di pagamento degli assegni, vi è, dunque, una consapevole assunzione di rischio da parte della banca emittente. Reputa, di conseguenza, questo Collegio che, in ipotesi di pagamento attraverso i meccanismi della check truncation di un assegno contraffatto o clonato, la banca trattaria/emittente non può certamente invocare a sua discolpa verso il cliente la mera circostanza che essa non avrebbe potuto visionare e saggiare la correttezza cartolare del titolo trattenuto dalla banca negoziatrice. Invero, nell ottica di una corretta distribuzione dei rischi inevitabilmente connessi alla suddetta procedura di pagamento, è convincimento di questo Collegio che la responsabilità dell intermediario emittente che non abbia negato il pagamento, mediante check truncation, di un assegno falsificato, alterato o clonato, possa al più essere esclusa solo nel caso in cui risulti evidente che, quand anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ossia per mezzo della materiale rimessione dell assegno) l irregolarità del titolo non sarebbe stata, comunque, agevolmente rilevabile. Ora, nel caso che ci occupa - pur tenendo conto dei limiti dei poteri istruttori dell ABF, che non consentono di effettuare un esame più approfondito dell assegno clonato, portato all incasso, per verificare la sussistenza degli standard previsti a presidio dell autenticità degli assegni circolari - è comunque innegabile, alla mera stregua di un confronto visivo tra l assegno originale e quello clonato, che siffatti due titoli appaiono vistosamente differenti, oltre che nella grafica, anche nell indicazione del nominativo del soggetto beneficiario. A tale ultimo riguardo, preme evidenziare che il succitato regolamento della Banca d Italia del 22/3/2016 sulla presentazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari prevede all art. 8 lettera f) che fra i dati che la banca negoziatrice deve trasmettere a quella emittente in via telematica per il pagamento, tramite check truncation degli assegni circolari, vi sia anche il nome del beneficiario. Ne consegue che l intermediario emittente (intermediario A), quand anche vi fosse stata coincidenza degli altri dati identificativi riportati sull assegno clonato rispetto all originale, avrebbe ben potuto rilevare che il beneficiario indicato nel titolo presentato all incasso era diverso da quello indicato nel titolo originario da esso emesso e, dunque, avrebbe dovuto opporre il suo diniego al pagamento dello stesso. Non sfugge, peraltro, al Collegio che lo stesso intermediario emittente nella denuncia, a propria volta sporta ai Carabinieri (cfr. Doc. 5 allegato alle controdeduzioni), riconosce tali anomalie nell intestazione del beneficiario dell assegno e nella grafica, aggiungendo anzi che pure le firme apposte sarebbero completamente diverse. Per tutti i suesposti rilievi deve, dunque, ritenersi la responsabilità dell intermediario emittente nei confronti del ricorrente, salvo ovviamente facendo ogni diritto, qui non valutato, che il detto intermediario A ritenga di astrattamente vantare e azionare nei confronti della banca negoziatrice (ossia dell intermediario B). Venendo alla misura in cui va quantificata siffatta ritenuta responsabilità e, nella quale va perciò accolta la domanda del ricorrente, questo Collegio reputa di dover al contempo considerare che la concreta condotta assunta dal ricorrente nella vicenda in esame sia stata superficiale e imprudente, posto che costui, per sua stessa ammissione, ha inviato la fotografia del titolo e comunicato l esatto numero dello stesso al presunto venditore, pur in assenza di adeguate preliminari verifiche e controlli su costui. Valutato che, indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente abbia o meno effettivamente ricevuto l informativa sui possibili rischi connessi all invio di copia dell assegno, è comunque doverosa l adozione di un comportamento diligente ed attento Pag. 6/7

6 anche dal cliente che ha richiesto l emissione di un assegno circolare, ritiene, pertanto, questo Collegio che nella fattispecie in esame vada riconosciuto, ai sensi dell art. 1227, comma 1, cod. civ., un concorso di colpa del fatto colposo del ricorrente nella produzione del danno da questi patito. Dispone, com è noto, il succitato art. 1227, comma 1, cod. civ., che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che en sono derivate. Nello specifico, avuto riguardo al comportamento incauto del ricorrente, il Collegio reputa equo ridurre all 80% del valore facciale dell assegno in esame, la misura in cui va ritenuta e dichiarato l obbligo restitutorio dell intermediario emittente (intermediario A). Quest ultimo, dunque, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato tenuto alla restituzione in favore del ricorrente dell importo complessivo di euro ,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario emittente tenuto alla restituzione dell importo complessivo di ,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il medesimo intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 7/7

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