Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto CIRCOLARE N. 11

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1 Area Risorse e Sistemi Settore Personale e Sviluppo Organizzativo Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti Ai Presidi di Facoltà Ai Direttori di Dipartimento A tutto il Personale Tecnico ed Amministrativo Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto Ai Componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie LORO SEDI CIRCOLARE N. 11 Oggetto: Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n Attuazione dell articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Si fa presente che, con Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, emanato in attuazione della delega contenuta nell articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stata riordinata la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Le principali novità riguardano, in particolare: - le lavoratrici che hanno subito un aborto o la morte prematura del bambino; - i genitori di bambini disabili; - l assistenza ad un portatore di handicap grave; - l assistenza a più persone in situazione di handicap grave; - le persone invalide che necessitano di cure; - i riposi in caso di adozione o affidamento; - i pubblici dipendenti ammessi a dottorati di ricerca. Si fa presente, altresì, che l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con Circolare del 6 marzo 2012, n. 32, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha fornito istruzioni operative in merito alla nuova disciplina introdotta dal predetto Decreto Legislativo.

2 1. Congedo di maternità. L articolo 2 del Decreto Legislativo in esame modifica l articolo 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introducendo, dopo il comma 1, un ipotesi di flessibilità del congedo di maternità post-partum e prevedendo, in particolare, che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di riprendere in qualunque momento l attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. Si rammenta che, ai sensi dell articolo 19 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 165, l interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifichi prima del 180 giorno dall inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. Congedo parentale per i genitori di bambini disabili. L articolo 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 definisce ex novo le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale. Il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento, fino a tre anni, del normale congedo parentale, con diritto, per l intero periodo, alla indennità economica, pari al 30% della retribuzione. Il novellato comma 1 dell art. 33 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dispone, a sua volta, che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. La nuova disposizione stabilisce, pertanto, che il periodo complessivo di congedo parentale può giungere sino alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (fino a 6 mesi), dal padre lavoratore (fino a 7 mesi) o da entrambi (complessivamente fino ad 11 mesi). 2

3 Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Pertanto, come precisato dalla circolare emanata dall Istituzione Nazionale della Previdenza Sociale, alla luce del vigente disposto normativo: i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale, non possono superare in totale i tre anni. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto Legislativo, è stato, pertanto, previsto che, qualora i sanitari richiedano la presenza del genitore, il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Congedo biennale per assistenza di soggetto portatore di handicap grave. Il comma 5 dell articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è così sostituito: Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. 3

4 Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. Il testo novellato del comma 5 dell articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce, pertanto, un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario. In particolare, i beneficiari potranno usufruire del congedo straordinario, secondo il seguente ordine: il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli e sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Per quanto concerne la mancanza, come precisato dalla circolare dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica, ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini della individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di una espressa disciplina normativa e secondo l orientamento del Ministero della Salute, è opportuno fare riferimento soltanto a quelle, a carattere permanente, indicate dall articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell articolo 4 delle Legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accogliere le richieste di congedo per gravi motivi di cui all articolo 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53. Il congedo straordinario di cui all articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed i permessi di cui all articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possono 4

5 essere riconosciuti a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Pertanto, qualora per l assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell altro beneficio. Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, prevede specifiche disposizioni a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio, anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l altro non può utilizzare il congedo straordinario. La circolare precisa, altresì, che i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni (art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53). Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell ambito massimo di due anni nell arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo che, utilizzati i due anni per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per gravi e documentati motivi familiari. In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari. Si precisa, altresì, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. Pertanto, la predetta indennità è corrisposta nella misura dell ultima retribuzione percepita e cioè quella dell ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il comma 5- quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell anzianità assicurativa. 5

6 4. Permessi giornalieri per assistere le persone disabili. L articolo 6 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, modificando l articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, in particolare, che il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La limitazione risponde al principio di esigenza di buon andamento dell amministrazione, evitando che uno stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi di lavoro. La norma, allo stesso tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei familiari più stretti. Il comma 3 bis, inoltre, introduce l obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza superiore a 150 km rispetto a quello della sua residenza, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. Pertanto, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l esibizione del titolo di viaggio o di altra documentazione idonea. 5. Congedo per cure per gli invalidi. L articolo 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, stabilisce che: I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. 6

7 In base al nuovo disposto normativo, è possibile, per i predetti lavoratori, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. In particolare, è previsto che il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all infermità invalidante riconosciuta. Il lavoratore è, inoltre, tenuto, al rientro in servizio, a documentare, in maniera idonea, le cure alle quali è stato sottoposto. In base alla nuova previsione normativa, nei giorni in cui il dipendente si è assentato dal servizio per sottoporsi alle cure, ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, ma è prevista la loro esclusione dal periodo di comporto. 6. I riposi in caso di adozione o affidamento. L articolo 8 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, prevede che la disciplina dei riposi, in caso di adozione o affidamento, si applica entro il primo anno dall ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino. Pertanto, i riposi per allattamento disciplinati dagli artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in caso di adozioni e affidamenti, sono riconosciuti alla madre e al padre adottivi e affidatari entro il primo anno dall ingresso del minore nella famiglia. Il citato articolo 8 ha, inoltre, modificato l articolo 45 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, inserendo il comma 2-bis, che prevede la assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, in caso di adozione e affidamento, entro i primi tre anni dall ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall età del minore 7. Aspettativa per dottorato di ricerca. L articolo 5 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, ha modificato la disciplina, in materia di dottorato di ricerca, contenuta nell articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, già modificato con l articolo 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché con l articolo 19, comma 3, lettere a) e b), della Legge 20 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetta Legge Gelmini). Si riporta il testo dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dal predetto Decreto Legislativo: 7

8 Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In base all ultima modifica introdotta dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, il dipendente che durante il periodo di aspettativa per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca abbia continuato a percepire il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento, a seguito di ammissione al predetto corso senza borsa di studio o di rinuncia alla borsa, è tenuto a restituire gli importi ricevuti durante il predetto periodo di aspettativa, qualora il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica cessi per sua volontà nei due anni successivi al conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Si precisa, inoltre, che il collocamento del dipendente in aspettativa (retribuita o non retribuita), a decorrere dalla entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non costituisce più in un diritto soggettivo bensì un mero interesse legittimo. Pertanto, nella fattispecie, l Amministrazione alla quale appartiene il dipendente valuta discrezionalmente la opportunità di autorizzare o meno il collocamento in aspettativa, cercando di contemperare l interesse pubblico con quello del singolo. Benevento, 26/04/2012 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Gaetano Telesio) 8

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