Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto CIRCOLARE N. 11
|
|
- Enrichetta Palmieri
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Area Risorse e Sistemi Settore Personale e Sviluppo Organizzativo Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti Ai Presidi di Facoltà Ai Direttori di Dipartimento A tutto il Personale Tecnico ed Amministrativo Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto Ai Componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie LORO SEDI CIRCOLARE N. 11 Oggetto: Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n Attuazione dell articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Si fa presente che, con Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, emanato in attuazione della delega contenuta nell articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stata riordinata la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Le principali novità riguardano, in particolare: - le lavoratrici che hanno subito un aborto o la morte prematura del bambino; - i genitori di bambini disabili; - l assistenza ad un portatore di handicap grave; - l assistenza a più persone in situazione di handicap grave; - le persone invalide che necessitano di cure; - i riposi in caso di adozione o affidamento; - i pubblici dipendenti ammessi a dottorati di ricerca. Si fa presente, altresì, che l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con Circolare del 6 marzo 2012, n. 32, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha fornito istruzioni operative in merito alla nuova disciplina introdotta dal predetto Decreto Legislativo.
2 1. Congedo di maternità. L articolo 2 del Decreto Legislativo in esame modifica l articolo 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introducendo, dopo il comma 1, un ipotesi di flessibilità del congedo di maternità post-partum e prevedendo, in particolare, che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di riprendere in qualunque momento l attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. Si rammenta che, ai sensi dell articolo 19 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 165, l interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifichi prima del 180 giorno dall inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. Congedo parentale per i genitori di bambini disabili. L articolo 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 definisce ex novo le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale. Il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento, fino a tre anni, del normale congedo parentale, con diritto, per l intero periodo, alla indennità economica, pari al 30% della retribuzione. Il novellato comma 1 dell art. 33 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dispone, a sua volta, che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. La nuova disposizione stabilisce, pertanto, che il periodo complessivo di congedo parentale può giungere sino alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (fino a 6 mesi), dal padre lavoratore (fino a 7 mesi) o da entrambi (complessivamente fino ad 11 mesi). 2
3 Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Pertanto, come precisato dalla circolare emanata dall Istituzione Nazionale della Previdenza Sociale, alla luce del vigente disposto normativo: i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale, non possono superare in totale i tre anni. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto Legislativo, è stato, pertanto, previsto che, qualora i sanitari richiedano la presenza del genitore, il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Congedo biennale per assistenza di soggetto portatore di handicap grave. Il comma 5 dell articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è così sostituito: Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. 3
4 Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. Il testo novellato del comma 5 dell articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce, pertanto, un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario. In particolare, i beneficiari potranno usufruire del congedo straordinario, secondo il seguente ordine: il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli e sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Per quanto concerne la mancanza, come precisato dalla circolare dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica, ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini della individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di una espressa disciplina normativa e secondo l orientamento del Ministero della Salute, è opportuno fare riferimento soltanto a quelle, a carattere permanente, indicate dall articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell articolo 4 delle Legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accogliere le richieste di congedo per gravi motivi di cui all articolo 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53. Il congedo straordinario di cui all articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed i permessi di cui all articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possono 4
5 essere riconosciuti a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Pertanto, qualora per l assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell altro beneficio. Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, prevede specifiche disposizioni a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio, anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l altro non può utilizzare il congedo straordinario. La circolare precisa, altresì, che i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni (art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53). Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell ambito massimo di due anni nell arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo che, utilizzati i due anni per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per gravi e documentati motivi familiari. In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari. Si precisa, altresì, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. Pertanto, la predetta indennità è corrisposta nella misura dell ultima retribuzione percepita e cioè quella dell ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il comma 5- quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell anzianità assicurativa. 5
6 4. Permessi giornalieri per assistere le persone disabili. L articolo 6 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, modificando l articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, in particolare, che il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La limitazione risponde al principio di esigenza di buon andamento dell amministrazione, evitando che uno stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi di lavoro. La norma, allo stesso tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei familiari più stretti. Il comma 3 bis, inoltre, introduce l obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza superiore a 150 km rispetto a quello della sua residenza, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. Pertanto, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l esibizione del titolo di viaggio o di altra documentazione idonea. 5. Congedo per cure per gli invalidi. L articolo 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, stabilisce che: I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. 6
7 In base al nuovo disposto normativo, è possibile, per i predetti lavoratori, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. In particolare, è previsto che il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all infermità invalidante riconosciuta. Il lavoratore è, inoltre, tenuto, al rientro in servizio, a documentare, in maniera idonea, le cure alle quali è stato sottoposto. In base alla nuova previsione normativa, nei giorni in cui il dipendente si è assentato dal servizio per sottoporsi alle cure, ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, ma è prevista la loro esclusione dal periodo di comporto. 6. I riposi in caso di adozione o affidamento. L articolo 8 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, prevede che la disciplina dei riposi, in caso di adozione o affidamento, si applica entro il primo anno dall ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino. Pertanto, i riposi per allattamento disciplinati dagli artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in caso di adozioni e affidamenti, sono riconosciuti alla madre e al padre adottivi e affidatari entro il primo anno dall ingresso del minore nella famiglia. Il citato articolo 8 ha, inoltre, modificato l articolo 45 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, inserendo il comma 2-bis, che prevede la assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, in caso di adozione e affidamento, entro i primi tre anni dall ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall età del minore 7. Aspettativa per dottorato di ricerca. L articolo 5 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, ha modificato la disciplina, in materia di dottorato di ricerca, contenuta nell articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, già modificato con l articolo 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché con l articolo 19, comma 3, lettere a) e b), della Legge 20 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetta Legge Gelmini). Si riporta il testo dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dal predetto Decreto Legislativo: 7
8 Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In base all ultima modifica introdotta dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, il dipendente che durante il periodo di aspettativa per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca abbia continuato a percepire il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento, a seguito di ammissione al predetto corso senza borsa di studio o di rinuncia alla borsa, è tenuto a restituire gli importi ricevuti durante il predetto periodo di aspettativa, qualora il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica cessi per sua volontà nei due anni successivi al conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Si precisa, inoltre, che il collocamento del dipendente in aspettativa (retribuita o non retribuita), a decorrere dalla entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non costituisce più in un diritto soggettivo bensì un mero interesse legittimo. Pertanto, nella fattispecie, l Amministrazione alla quale appartiene il dipendente valuta discrezionalmente la opportunità di autorizzare o meno il collocamento in aspettativa, cercando di contemperare l interesse pubblico con quello del singolo. Benevento, 26/04/2012 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Gaetano Telesio) 8
Dipartimento I Risorse Umane e Qualità dei Servizi. Roma, 9 settembre 2011. Rif. int. n.466/u
Rif. int. n.466/u Roma, 9 settembre 2011 e p.c. Al Capo di Gabinetto Al Segretario Generale Al Direttore Generale Ai Direttori di Dipartimento e Uffici equiparati Ai Dirigenti di Servizio Ai dipendenti
DettagliPROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.
PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito
DettagliANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI?
PERMESSI e CONGEDI PARENTALI (art. 33 L. 104/92) solo per genitori, parenti o affini di una persona riconosciuta in SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (certificazione di gravità ex art. 3 c. 3 L104/92); solo
Dettagli400 TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA
400 TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA Le norme in materia sono contenute nel d. lgs. 151/2001 e, per ciò che riguarda le disposizioni relative ai minori in adozione o affidamento, sono state introdotte
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative
DettagliRIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP
RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
DettagliDisabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92
Disabili e loro familiari Artt.3,4 e 33 L.104/92 La legge riconosce ai lavoratori disabili e ai loro familiari il diritto di fruire, in presenza di determinate condizioni, di permessi retribuiti o di congedi
DettagliI DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ
I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ A cosa hanno diritto i lavoratori e le lavoratrici disabili o che assistono una persona disabile 1 A chi è rivolta la brochure? Destinatari La presente brochure sui
DettagliCOLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP
Prot. n. 3_229_PUBBLICO_IMPIEGO Roma, 9 marzo 2010 Info Pubblico Impiego n. 23 COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP È stato approvato dopo un iter durato circa due anni- il collegato
DettagliPROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO
PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 2 ORE DI RIPOSO GIORNALIERO RETRIBUITO (1 ORA SE LA DURATA DELL ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO È INFERIORE A SEI ORE) I genitori, alternativamente, di un minore al quale
DettagliMaternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro:
Maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro: novità derivanti dal Jobs Act Relatore/Referentin: Dr. Paola Baroldi Bozen/Bolzano, 10/11/2015 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 DECRETO LEGISLATIVO 15
DettagliMisure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Oggetto
DettagliCurato da Enzo Toma RSU - DENSO Maggio 2002
LEGGE 104 CONGEDO STRAORDINARIO Curato da Enzo Toma RSU - DENSO Maggio 2002 Legge 104/92 Art. 33 Tra i quesiti che ci pervengono quotidianamente da, lavoratori, delegati sindacali, membri di Associazioni
DettagliSPECIALE PENSIONI: HANDICAP, DONAZIONE SANGUE
Welfare news n. 48 novembre 2013 SPECIALE PENSIONI: HANDICAP, DONAZIONE SANGUE I recentissimi interventi legislativi: DLGS 101 e 102 del 31/8/2013 hanno apportato alcuni correttivi di salvaguardia per
DettagliModifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità
Modifica delle norme di tutela della maternità È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno 2015 Supplemento ordinario n. 34, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione
DettagliAREA TEMATICA FERIE - PERMESSI - ASSENZE
AREA TEMATICA FERIE - PERMESSI - ASSENZE L'area tratta delle problematiche legate alle ferie, ai permessi e più in generale alle assenze: ferie, permessi, festività soppresse, congedo matrimoniale, festività,
DettagliSoggetti interessati alla L. 104 /1992
«COMPLESSI EQUILIBRI» La Conciliazione famiglie e lavoro in tutte le sue declinazioni Alleanza territoriale Sud Est Asl MILANO 2 Congedi e permessi per la cura dei portatori di handicap LEGGE 104/1992
DettagliCongedi parentali Sostegno della maternità e della paternità
Congedi parentali Sostegno della maternità e della paternità FILLEA ARTICOLI DI LEGGE CONTROLLI PRENATALI Art. 14 L.151/2001 Sono previsti permessi retribuiti per l effettuazione di esami prenatali, accertamenti
DettagliCONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE.
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI CON HANDICAP GRAVE. a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 12/11/2005 1. I Destinatari del congedo. La lavoratrice
DettagliIn caso di parto prematuro, è possibile recuperare dopo la nascita il periodo non fruito.
CONGEDO DI MATERNITÀ/CONGEDO DI PATERNITÀ Contratto intercompartimentale 2001-2004 Alto Adige Congedo di maternità: astensione obbligatoria dal lavoro della madre lavoratrice. Congedo di paternità: astensione
DettagliI vostri diritti. Assemblea AIPI Bologna 10 APRILE 2016
I vostri diritti Assemblea AIPI Bologna 10 APRILE 2016 Associazione Ipertensione Polmonare Italiana Onlus Insieme per combattere una malattia che toglie il respiro. Adelmo Mattioli 1 Accertamento dell
DettagliIntroduzione PAG. 3. Permessi per esami prenatali PAG. 5. Astensione anticipata dal lavoro PAG. 6. Congedo di maternità PAG. 7
SOMMARIO Introduzione PAG. 3 DIRITTI DELLA MAMMA QUANDO E IN ATTESA Permessi per esami prenatali PAG. 5 Astensione anticipata dal lavoro PAG. 6 Congedo di maternità PAG. 7 DIRITTI DEI GENITORI FINO AL
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO ASPETTATIVA E BENEFICI DELLA LEGGE 104 QUESITO (posto in data 26 marzo 2014) Sono un dirigente medico di sessanta anni, con trentacinque anni di anzianità. In seguito a gravi patologie mi è stata
DettagliCONGEDI PARENTALI UNA GUIDA A TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA NUOVA LEGGE
CONGEDI PARENTALI UNA GUIDA A TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA NUOVA LEGGE * QUALI SONO I NUOVI DIRITTI E LE NUOVE OPPORTUNITA PER I NEO-GENITORI? ASPETTATIVA OBBLIGATORIA: - Resta l aspettativa obbligatoria
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Nr. GENERALE 43 SETTORE Settore Affari Generali e Innovazione NR. SETTORIALE 12 DEL 27/01/2015
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 43 SETTORE Settore Affari Generali e Innovazione NR. SETTORIALE 12 DEL 27/01/2015 OGGETTO: SIG. - OMISSIS -, DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO
DettagliIL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE
IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE Circolare dell INPS L'INPS, con la circolare n. 40 dello scorso 14 marzo (vedi in allegato il testo integrale), fornisce chiarimenti
DettagliGuida per le future mamme ed i futuri papà dipendenti della ASL 4 Chiavarese
REGIONE LIGURIA Azienda Sanitaria Locale 4 Guida per le future mamme ed i futuri papà dipendenti della ASL 4 Chiavarese Indice Premessa pag. 3 Parte Prima: i diritti dei genitori 1. Permessi per controlli
Dettagli1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi
DettagliMATERNITA E PATERNITA. Le fonti del diritto: Leggi, circolari e contratto Disposizioni Modulistica
MATERNITA E PATERNITA Le fonti del diritto: Leggi, circolari e contratto Disposizioni Modulistica LEGGI e CIRCOLARI D.lgs. 151/2001 http://www.slp-cisl.it/elementi/testo%20unico%20maternità%20e%20paternità.pdf
DettagliTitolo XXIV Gravidanza e Puerperio
Titolo XXIV Gravidanza e Puerperio Le parti, visto la Legge n 53 dell 8 Marzo 2000, concernente i Congedi Parentali, hanno convenuto sull opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto
DettagliGuida alla maternità Per il personale dipendente da imprese di assicurazione
Federazione Nazionale Assicuratori Guida alla maternità Per il personale dipendente da imprese di assicurazione A CURA DELLA COMMISSIONE FEMMINILE...hanno collaborato: Carla Prassoli Rita Mazzarella Armando
DettagliCONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO DI INSERIMENTO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO DI INSERIMENTO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NOTA: In linea di principio sono applicabili integralmente le norme del Testo Unico (D.Legs. 151/2001) su maternità e paternità
DettagliCircolare N. 126 del 17 Settembre 2015
Circolare N. 126 del 17 Settembre 2015 Maternità, lavoro notturno e telelavoro: le novità del 2015 (D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015) Gentile cliente, il legislatore con il D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015 ha introdotto
DettagliMODELLI DI DOMANDA PER FRUIRE DELLE ASSENZE
MODELLI DI DOMANDA PER FRUIRE DELLE ASSENZE PERSONALE DELLA SCUOLA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PERSONALE I.T.I. OGGETTO: domanda per ferie nel corso dell anno scolastico
DettagliTUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA
Settore Risorse umane, salute e sicurezza TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA Riferimenti normativi: Legge 53/2000; D.Lgs. 151/2001 Ccnl 14.9.2000 Dpr 1026/76 - D.Lgs. 119/11 D.Lgs. 5/2012
DettagliASTENSIONE OBBLIGATORIA
ASTENSIONE OBBLIGATORIA - ASTENSIONE FACOLTATIVA - ASSENZA PER MALATTIA DEL BAMBINO ASTENSIONE OBBLIGATORIA QUADRO RIEPILOGATIVO DESCRIZIONE NORMA GENERALE RETRIBUZIONE NOTE Durata dell astensione prima
DettagliCOMO. Prontuario Congedo Parentale LE NOVITA' DEL JOB ACT
COMO Prontuario Congedo Parentale LE NOVITA' DEL JOB ACT 2015 COMO Per Informazioni e delucidazioni contattare: Vincenzo Falanga - Segretario Generale UIL FPL COMO cell. 3208160615 e.mail : vincenzo.falanga@uilfplcomo.it
DettagliTra famiglia e lavoro
Tra famiglia e lavoro A cura di Laura Abet* Conciliare i tempi di lavoro e quelli della famiglia è impresa difficile per tutti. La presenza di una persona con disabilità all'interno del nucleo familiare
DettagliAl Direttore Generale Università di Siena SEDE
Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (per: - dipendenti portatori di handicap - genitori di figlio portatore
DettagliREGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati
AREA DELLA PREVIDENZA REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento reca disposizioni a tutela della maternità
DettagliDIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione 1^ C I R C O L A R E
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione 1^ N. 333-A/9807.F.6.2 Roma, 6.8.2001 C I R C O L A R E OGGETTO: Legge 8 marzo 2000, n. 53 recante Disposizioni per il sostegno
DettagliCome cambia la tutela della maternità e paternità. Barbara Maiani
Come cambia la tutela della maternità e paternità Barbara Maiani I principi della legge delega Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle alla genitorialità cure parentali, attraverso misure volte
DettagliCircolare n.14/2015 prot. 67063 del 14/12/15 Ai Direttori delle Strutture di ricerca. e, p.c. Alle OO.SS.
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE AFFARI GIURIDICI SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE Circolare n.14/2015 prot. 67063 del 14/12/15 Ai Direttori delle Strutture di ricerca Alla Direzione
DettagliMinistero della Giustizia
Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento f.f. Circolare nr. 0186333-2001 del 26.07.2001 OGGETTO: Legge 8 marzo 2000, n.53 recante Disposizioni
DettagliAssistenza ai disabili di Laura Marino Content manager di www.dottorlex.it
Assistenza ai disabili di Laura Marino Content manager di www.dottorlex.it Nel corso dell ultimo anno, le agevolazioni lavorative e gli incentivi per favorire l assistenza alle persone disabili sono stati
DettagliFERIE - PERMESSI - ASSENZE Normativa e modulistica inerente il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato
Via Palermo, 14-721013 Ceglie Messapica (BR) Tel/Fax 0831 093024 Cellulare Segretario nazionale 3890862780 SEGRETERIA NAZIONALE FERIE - PERMESSI - ASSENZE Normativa e modulistica inerente il personale
DettagliAssociazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro
www.bollettinoadapt.it, 11 gennaio 2013 Interpelli in sintesi: lavoratori svantaggiati, fondi di solidarietà bilaterale, successione somministrazione e contratto a termine, contributo addizionale Inps
DettagliGenitori adottivi o affidatari
Genitori adottivi o affidatari Congedo di maternità Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale,
DettagliConciliazione tempi di vita e lavoro Nuove tutele per la maternità
Conciliazione tempi di vita e lavoro Nuove tutele per la maternità Slides aggiornate al 4 marzo 2015 Schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 20.2.2015 e attualmente in attesa
DettagliSchema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell art.
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell art.1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 QUADRO NORMATIVO
DettagliA) Previsione generica comune a tutte le assenze per malattia (art. 21 CCNL del 21/2/1995 + art. 6 CCNL del 16/5/2001):
Vademecum a cura di Maura Bonito sulle Tutele previste per i lavoratori del comparto Ministeri affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita (es. : emodialisi chemioterapia trattamento per
DettagliFAQ - Congedo maternità
FAQ - Congedo maternità 1 - Congedo di Maternità: Sono concessi permessi per visite mediche durante la gravidanza? Per gli accertamenti clinici, le visite mediche specialistiche o gli esami prenatali effettuati
Dettagli1) T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario per figli handicappati.
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Roma, 10 luglio 2001 Circolare n. 138 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali
DettagliMaternità e paternità. Decreto legislativo n. 80 del 15/06/2015
Decreto legislativo n. 80 del 15/06/2015 aggiornato al 22 luglio 2015 (G.U. n. 144 del 24/06/2015) Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell art. 1 comma
DettagliAssenze per assistenza portatori di handicap
Assenze per assistenza portatori di handicap Riferimenti normativi: art.21 e 33 legge 5.2.1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, Dlgs. 26.3.2001 n. 151, circolare INPS dell 11 luglio 2003,
DettagliRegolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014. a tempo parziale
Nota: in rosso le modifiche apportate rispetto al vigente Regolamento Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014 Testo vigente Testo proposto e approvato TITOLO II - Immatricolazione
Dettaglidipartimento risorse umane e organizzazione
dipartimento risorse umane e organizzazione Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro Piazza Umberto I BARI PRATICA DI ACCESSO AI PERMESSI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE (LEGGE
DettagliRIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI Studio De Fusco Art. 1 Oggetto e finalità Oggetto: modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, ex art. 23, co. 1, lett.
DettagliAggiornamento al 25 settembre 2007
Aggiornamento al 25 settembre 2007 A cura di Adelmo Mattioli Patronato INCA CGIL Emilia Romagna 1 Articoli 26 e 31 T.U. Adozione Nazionale Il congedo per maternità pari ai 3 mesi successivi all ingresso
DettagliBreve guida al congedo di paternità (aggiornata al 13 novembre 2010)
Breve guida al congedo di paternità (aggiornata al 13 novembre 2010) La legge riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto
DettagliLa Legge 104/92. Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate
La Legge 104/92 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate Stefania Cupido Associazione Giuseppe Dossetti: i Valori 1 La Legge 104/92 segna il passaggio
DettagliIl PATRONATO INCA CGIL RINGRAZIA E SALUTA I PARTECIPANTI
Il PATRONATO INCA CGIL RINGRAZIA E SALUTA I PARTECIPANTI 1 Legge 104/92 e successive integrazioni Legge quadro per l assistenza l integrazione sociale e i diritti delle persone disabili Permessi e congedi
Dettagli1. ATTI : o non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati del minore con handicap.
Atti, documenti ed altri elementi necessari per l avvio dei procedimenti relativi al riconoscimento dei Benefici a favore di disabili in condizione di gravità PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE O, IN
DettagliMOBILITA PER L A.S. 2016/2017 IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016 LE PRECEDENZE PER L HANDICAP
MOBILITA PER L A.S. 2016/2017 IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016 PERSONALE DOCENTE LE PRECEDENZE PER L HANDICAP LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER L A.S. 2016/2017 Il sistema delle precedenze è regolamentato:
DettagliCognome Nome Nato a il Residente a. Recapito telefonico dipendente a tempo indeterminato/determinato in qualità di
Richiesta di congedo straordinario per assistenza al genitore con disabilità grave (art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge n. 350/2003 e dal D.lgs. 18.07.2011, n 119) Al Direttore
DettagliFABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
DettagliLE PRECEDENZE PER L HANDICAP
MOBILITA PER L A.S. 2013/2014 CCNI 11 MARZO 2013 O.M. n. 9 del 13 marzo 2013 LE PRECEDENZE PER L HANDICAP NOTA BENE LE NOVITÀ INTRODOTTE PER L A.S. 2013/2014 Campo di applicazione del sistema delle precedenze
DettagliAssociazione Crescere
Associazione Crescere Congedi, Permessi, Riposi Legge 8 Marzo 2000 n 53 DPCM 27 Luglio 2000 n 278 Legge 5 Febbraio 1992 n 104 T.U. 26 Marzo 2001 n 151 Dr. Matteo Naldi Congedi (Capo III e Capo IV Dlgs
DettagliUltime notizie nel campo dell Invalidità civile e della legge 104/92
Ultime notizie nel campo dell Invalidità civile e della legge 104/92 12 maggio 2012 Dr.ssa Fabrizia Capitani Assistente Sociale Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola- Malpighi Bologna La procedura
DettagliINVALIDITA, HANDICAP, DISABILITA PROVVIDENZE AI SENSI DELLA LEGGE n. 104/1992
INVALIDITA, HANDICAP, DISABILITA PROVVIDENZE AI SENSI DELLA LEGGE n. 104/1992 1) Premessa - legislazione di riferimento Il legislatore, con la legge n. 104/1992 ha attribuito un complesso di provvidenze
DettagliVITERBO LEGGE 104/92
VITERBO LEGGE 104/92 D.lgs n.151/2001 1 ARAN Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali LA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DEI CONGEDI PER LA TUTELA DEI DISABILI SOMMARIO SCHEDA N. 1 pag.
DettagliCONGEDO DI PATERNITÀ
Quando arriva un bambino (terza edizione) I primi tre mesi dall'ingresso in famiglia PARI OPPORTUNITA' - OPUSCOLO MATERNITA' Arriva un bambino: Decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976,
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1,
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1, COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N.183, RECANTE DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI
DettagliDOMANDA PERMESSI ART. 33 LEGGE 104/02
DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE DOMANDA PERMESSI ART. 33 LEGGE 104/02 1 Circolo Didattico Francesco Cifarelli Via Aldo Moro 100 / a 70033 Corato (BA) 080 8721792 - c. f. 83001870720 E-mail: baee097004@istruzione.it
DettagliAREA CONTABILE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE. n. 52 del 10/06/2015
COMUNE DI SANTADI PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS p.zza Marconi, 1 09010 Santadi www.comune.santadi.ci.it protocollo@comune.santadi.ci.it Tel. 078194201 Fax 0781941000 AREA CONTABILE Riferimenti Proposta
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliIl/la sottoscritto/a. nato/a il a ( Prov. ) residente a ( Prov. ) in Via/Piazza n, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di,
Al Dirigente Scolastico Licei Sperimentali «G.A. Pujati» SACILE Il/la sottoscritto/a nato/a il a ( Prov. ) residente a ( Prov. ) in Via/Piazza n, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità
DettagliDOMANDA DI ACCESSO AL TELELAVORO
Posteitaliane 1 DOMANDA DI ACCESSO AL TELELAVORO Risorse Umane e Organizzazione (Gestione competente). CC Responsabile struttura organizzativa di appartenenza. CC Risorse Umane e Organizzazione FRSI/Politiche
DettagliGUIDA AI CONGEDI PARENTALI PER I GENITORI, ANCHE ADOTTIVI DI MINORI CON HANDICAP. Definizione introduttiva
GUIDA AI CONGEDI PARENTALI PER I GENITORI, ANCHE ADOTTIVI DI MINORI CON HANDICAP Definizione introduttiva L istituto dei congedi parentali (astensione facoltativa dal posto di lavoro del lavoratore o della
DettagliOGGETTO CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE UN DISABILE
1 OGGETTO CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE UN DISABILE QUESITI (posti in data 17 dicembre 2014) 1) Ho qualche difficoltà nell'ottenere il congedo straordinario previsto dal decreto legislativo 151 per
DettagliREGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità
REGOLAMENTO per la corresponsione dell indennità di maternità Articolo 1 Indennità di maternità Agli iscritti di sesso femminile compete l indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini
DettagliVIALE MATTEOTTI, 30-50038 SCARPERIA (FI) - TEL. 055 846050 FAX
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^
Dettagli200 PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/92 E CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42, 5 COMMA, DECR.LEG.VO N.151/01.
200 PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/92 E CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42, 5 COMMA, DECR.LEG.VO N.151/01. I permessi retribuiti per la tutela dell handicap sono stati introdotti dalla legge n. 104/1992, come
DettagliDirezione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28
Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi
DettagliOGGETTO: Legge 104/1992 art. 33 comma 3 (assistenza al parente con disabilità grave)
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo S. Francesco di Paola - Messina OGGETTO: Legge 104/1992 art. 33 comma 3 (assistenza al parente con disabilità grave) Il/La sottoscritt nat a prov. ( ) il, qualifica
DettagliALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s. Società tra Professionisti
Padova, 13 luglio 2015 Circolare n 12/2015 Alla Spett.le Clientela IMPORTANTE!!! Oggetto: Jobs Act pubblicato il decreto per la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro È entrato in vigore
DettagliGuida al Lavoro IL SOLE 24 ORE. RAPPORTO DI LAVORO Articoli
IL SOLE 24 ORE RAPPORTO DI LAVORO Articoli Congedi, aspettative e permessi: al via il riordino della normativa Serena Facello Scuola di dottorato in formazione della persona e mercato del lavoro Adapt
Dettagli1. Congedi per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, comma 5,D.Lgs. 26.3.2001, n. 151)
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 26 Aprile 2002 Circolare n. 85 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliDocenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti.
Seite 1 von 5 Prassi delle Leggi d'italia Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 4-11-2002 n. 120 Docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di
DettagliISTITUTO Roma, 08/04/2008 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ISTITUTO Roma, 08/04/2008 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori delle Sedi
DettagliASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE 29 ottobre 2003 n.137 REPUBBLICA DI SAN MARINO INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente
DettagliDIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione 1^ N. 333-A/9806.G.3.2 Roma, 31.7.2001 CIRCOLARE
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione 1^ N. 333-A/9806.G.3.2 Roma, 31.7.2001 CIRCOLARE OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l assistenza, l integrazione
DettagliREGOLAMENTO AZIENDALE SULL UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALLA LEGGE 5.2.1992, N.104 E S.M.I.
REGOLAMENTO AZIENDALE SULL UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALLA LEGGE 5.2.1992, N.104 E S.M.I. 1 Art. 1 Riferimenti normativi Legge 5.2.1992, n.104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliLE GUIDE DELLA FABI Maternità e congedi parentali
LE GUIDE DELLA FABI Maternità e congedi parentali 1 1. LA GRAVIDANZA 1.1. QUANDO COMUNICARE IL PROPRIO STATO La legge non stabilisce alcun obbligo di comunicare il proprio stato prima degli ultimi due
DettagliIL D.LGS. N 80 DEL 15 GIUGNO 2015: LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO.
. Prot. n 2110/22 Circolare N 11/AGOSTO 2015 AGOSTO 2015 A tutti i colleghi (*) IL D.LGS. N 80 DEL 15 GIUGNO 2015: LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO. È stato pubblicato sulla
DettagliAREA COMPARTO AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Scadenza: 22 GIUGNO 2012 AREA COMPARTO AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL
DettagliProt. n. 124092/50/IV/7.4.6 Palermo, 28.08.2008
REPUBBLICA ITALIANA CODICE FISCALE 80012000826 PARTITA I.V.A. 02711070827 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE AREA INTERDIPARTIMENTALE
DettagliAPPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI
ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL
Dettagli