REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
|
|
- Michelina Quarta
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull innovazione) Articolo 3 (Sfruttamento dell innovazione e ripartizione dei proventi) Articolo 4 (Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi, di ricerche in collaborazione con altri soggetti, di ricerche e/o consulenze per conto di terzi) Articolo 5 (Tutela dell innovazione a cura dell Inventore) Articolo 6 (Tutela dell innovazione a cura dell Università) Articolo 7 (Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale) Articolo 8 (Spese e mantenimento della tutela dell innovazione) Articolo 9 (Fondo per la valorizzazione della ricerca) Articolo 10 (Obbligo di riservatezza in ordine ai risultati della ricerca) Articolo 11 (Rinvio)
2 Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento si applica a tutti i risultati di attività intellettuali quali invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli e qualsiasi altra innovazione suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale o d autore (di seguito indicati come innovazione ), realizzati, nell ambito di un attività di ricerca scientifica e/o di formazione, svolta utilizzando attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell Università Iuav di Venezia, dai seguenti soggetti (di seguito indicati come Inventore ): - professori e ricercatori, - personale tecnico - amministrativo, - studenti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio, dottorandi, altri soggetti, non dipendenti dell Università, ma operanti a qualsiasi titolo nell ambito delle attività di ricerca svolte utilizzando attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell Università Iuav di Venezia, salvo che non sia diversamente disposto da specifiche normative in materia e da disposizioni contrattuali di cui l Università Iuav di Venezia è parte. 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento i diritti d autore relativi a libri e a pubblicazioni. Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull innovazione) 1. L Inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall innovazione di cui è autore: in particolare egli ha il diritto ad essere riconosciuto autore dell innovazione, di proteggerla con una privativa e di sfruttarla economicamente, con sopportazione di ogni onere e rischio economico. 2. In caso di più Inventori, i diritti derivanti dall innovazione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. 3. In caso di sfruttamento economico dell innovazione, l Università ha il diritto di percepire una quota dei proventi derivanti da tale sfruttamento. Articolo 3 (Sfruttamento dell innovazione e ripartizione dei proventi) 1. Qualora l Inventore decida di trasferire la titolarità dell innovazione all Università e quest ultima decida di sostenere l Inventore per proteggere l innovazione, i proventi derivanti dallo sfruttamento dell innovazione, dedotte le spese sostenute dall Università per proteggerlo e mantenerlo, sono ripartiti nel modo seguente: a) il 50 % all Inventore o al gruppo di Inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata al momento della presentazione della domanda di cessione dell innovazione; b) il 50 % all Università. 2. Qualora invece l Inventore decida di non trasferire la titolarità dell innovazione all Università o quest ultima decida di non sostenere l Inventore per proteggere l innovazione, all Università compete una quota che, ai sensi dell articolo 65, comma 2 del codice di proprietà industriale è stabilita nella misura del 30% dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento dell innovazione, dedotte le spese sostenute dall Inventore per il conseguimento della tutela e il suo mantenimento in vigore, mentre all Inventore spetta una quota pari al 70 % dei suddetti proventi o dei canoni. Articolo 4 (Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi, di ricerche in collaborazione con altri soggetti, di ricerche e/o consulenze per conto di terzi) 1. Laddove l innovazione sia stata conseguita nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti terzi pubblici o privati, nonché nell ambito di ricerche in collaborazione con altri soggetti o di ricerche e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico sarà quello stabilito da apposite convenzioni stipulate tra l Università e i soggetti terzi. 2. Tali convenzioni disciplineranno, tra l altro, la titolarità dei diritti derivanti dall innovazione nonché i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti a ciascuna delle parti, anche in deroga a quanto stabilito dall articolo precedente, fermo restando il diritto dell Inventore ad essere riconosciuto autore dell innovazione. 3. Qualora i soggetti terzi avessero il diritto di scegliere il tipo di tutela da applicare all innovazione, le convenzioni dovranno prevedere l impegno di questi ultimi a comunicarne gli estremi all Università, trasmettendo alla stessa l eventuale documentazione
3 ufficiale conseguita, nonché l impegno a mantenere integri i diritti dell Università in caso di cessione a terzi dei propri diritti sull innovazione. 4. Nel caso in cui la ricerca sia realizzata nell ambito di specifici progetti di ricerca finanziati in parte da soggetti pubblici diversi dall Università che non prevedono la stipula di apposita convenzione mediante la quale regolamentare il regime giuridico dei rapporti tra Università e finanziatore (ad es. Progetti PRIN), trova applicazione la disciplina di cui all art. 64 del codice di proprietà industriale. Articolo 5 (Tutela dell innovazione a cura dell Inventore) 1. Qualora l Inventore non sia interessato a proteggere l innovazione avvalendosi dell ausilio dell Università, può procedere in via autonoma informando preventivamente quest ultima del tipo di tutela prescelta e dell impiego che intenda fare dell innovazione. 2. Trascorsi cinque anni dalla data di applicazione della privativa all innovazione, qualora l Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento commerciale o industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all inventore di esserne riconosciuto autore. Articolo 6 (Tutela dell innovazione a cura dell Università) 1. Qualora l Inventore preferisca cedere all Università la titolarità dell innovazione deve tempestivamente comunicarlo all area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori allegando idonea documentazione che, - descriva analiticamente l innovazione (caratteristiche tecniche, principali aree industriali e commerciali del suo possibile impiego); - specifichi, nel caso in cui l innovazione sia stata conseguita grazie al contributo di più Inventori, il contributo prestato da ciascuno di essi alla realizzazione dell innovazione; - riporti esattamente gli estremi degli altri contitolari nel caso in cui l Inventore sia titolare solo di una quota dell innovazione; 2. L Inventore deve altresì produrre una dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema di cui all allegato A al presente regolamento, a non divulgare a terzi il contenuto e/o gli estremi dell innovazione almeno fino all ottenimento della protezione dell innovazione, salvo si tratti di know-how, nel qual caso l obbligo di segretezza è protratto senza limiti di tempo. 3. L area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori, istruita la pratica, provvede alla trasmissione della proposta alla commissione universitaria per la proprietà intellettuale, di cui al successivo articolo La commissione, esaminata la proposta, esprime il suo parere in merito entro il termine di 60 giorni, eventualmente prorogabile qualora si rendessero necessari ulteriori approfondimenti, e comunica il parere all area ricerca sistema bibliotecario e dei laboratori unitamente alla documentazione relativa, per gli adempimenti conseguenti. 5. L area ricerca sottopone la proposta e il parere al consiglio di amministrazione. Inoltre, nel caso in cui la commissione abbia espresso parere favorevole, l area ricerca sottoporrà al consiglio di amministrazione anche un ipotesi di accordo di cessione dell innovazione a favore dell Università. Articolo 7 (Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale) 1. La commissione universitaria per la proprietà intellettuale di cui al precedente articolo 6 è istituita con decreto del rettore, che, sentito il dipartimento Iuav per la ricerca, ne definisce composizione, compiti e funzionamento. 2. La commissione potrà essere eventualmente coadiuvata da un consulente specializzato in materia di proprietà intellettuale le cui prestazioni professionali saranno incluse nel novero dei costi di ottenimento della tutela. 3. La commissione sottoscriverà l impegno alla riservatezza di cui all allegato B. Articolo 8 (Spese e mantenimento della tutela dell innovazione) 1. Le spese relative alla tutela dell innovazione in Italia e/o all estero graveranno sul fondo
4 per la valorizzazione della ricerca di cui all articolo 9 e verranno recuperate con i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e industriale dell innovazione. 2. Una volta scaduto il primo periodo di tutela dell innovazione, l eventuale rinnovo sarà valutato dalla commissione di cui all articolo 7 alla luce dei risultati economici conseguiti. 3. Nel caso in cui la commissione giudicasse non conveniente prolungare la protezione, dovrà tempestivamente contattare l Inventore informandolo della disponibilità dell Università a cedere l innovazione anche a terzi, prima dell estinzione della tutela su di essa. Articolo 9 (Fondo per la valorizzazione della ricerca) 1. È istituito apposito capitolo di bilancio destinato in via esclusiva a sostenere, in tutto o in parte, le spese per la valorizzazione e la tutela giuridica delle innovazioni di cui l Università è proprietaria in tutto o in parte. 2. I proventi in qualsiasi modo generati dall innovazione verranno raccolti nel fondo per la valorizzazione della ricerca, così da compensare gli oneri sostenuti dall Università per proteggere l innovazione. 3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell innovazione di cui al precedente articolo 3 comma 1, lettera b) sono ripartiti nella misura del 30% all Università e del 20% alla struttura di appartenenza dell inventore. Articolo 10 (Obbligo di riservatezza in ordine ai risultati della ricerca) 1. All Inventore e a tutti coloro che abbiano collaborato all attività di ricerca, ai componenti della commissione e a tutto il personale dell Università è fatto obbligo di agire con trasparenza nell esercizio della loro attività e di osservare, nell interesse proprio e di quello dell Università, la massima riservatezza in ordine ai risultati conseguiti, al fine di evitare la perdita dell esclusiva sull innovazione. 2. Le pubblicazioni relative all innovazione, nel periodo antecedente la sua protezione, devono essere preventivamente esaminate dalla commissione universitaria per la proprietà intellettuale, che decide in merito entro un mese dall istanza. Articolo 11 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
5 Allegato A - Impegno alla riservatezza Il/I sottoscritto/i..dichiarano di aver mantenuto e si impegnano a mantenere assoluta riservatezza in merito all oggetto dell innovazione per la quale si chiede la tutela, salvo la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione. Data e firma dell inventore/degli inventori
6 Allegato B - Impegno alla riservatezza I sottoscritti, componenti della commissione universitaria per la proprietà intellettuale, dichiarano di aver mantenuto e si impegnano a mantenere assoluta riservatezza in merito all oggetto dell innovazione per la quale si chiede la tutela. Data e firma della commissione universitaria per la proprietà intellettuale
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni
DettagliRegolamento dell Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti
Regolamento dell Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti Decreto Rettore Repertorio Nr. 511 del 21/08/2013 Prot. n. 12445 Tit. III cl. 10 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI Ufficio Brevetti e della Proprietà Intellettuale Via Bogino 9-10124 Torino Tel. 011-670.4374/4381/4170 Fax 011-670.4436 ufficio.brevetti@unito.it
DettagliREGOLAMENTO BREVETTI DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
REGOLAMENTO BREVETTI DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO Emanato con D.R. n. 710 di data 03.10.2006 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 2 Art. 1 Finalità in materia di ricerca applicata... 2 Art.
DettagliRegolamento dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna B. Ubertini in materia di brevetti.
Regolamento dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna B. Ubertini in materia di brevetti. Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento
DettagliREGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA IN MATERIA DI BREVETTI
Emanato con D.R. n. 241 2008 del 21.01.2008 - Prot n. 3103 Modificato con D.R. n. 934 2011 del 20.06.2011 Prot. n. 20757 REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA IN MATERIA DI BREVETTI ART.
DettagliPROCEDURA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI SULL'INVENZIONE ALL'UNIVERSITÀ
Divisione Supporto alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento Tecnologico PROCEDURA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI SULL'INVENZIONE ALL'UNIVERSITÀ Febbraio 2013 Il presente lavoro, redatto nell'ambito
DettagliRegolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate
Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate (emanato con Decreto del Rettore n. 966 del 23/12/2013) Art. 1 - Norma generale 1. Il presente Regolamento disciplina
DettagliRegolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale
I.S.I.A. - ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (DISEGNO INDUSTRIALE) (MINISTERO UNIVERSITA E RICERCA ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE) piazza della Maddalena, 53 00186 Roma tel. 06.6796195
DettagliPOLITECNICO DI MILANO
Rep. n. 2400 Prot. n. 25631 Data 07.10.11 Titolo I Classe 3 UOR AG POLITECNICO DI MILANO IL RETTORE VISTA la Legge 12 dicembre 2002, n. 273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
DettagliREGOLAMENTO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE (Emanato con D.D. n. 544 del 12.11.
REGOLAMENTO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE (Emanato con D.D. n. 544 del 12.11.2012) **** Art. 1 - Principi generali La Scuola Internazionale
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÁ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERRARA
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÁ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERRARA SENATO ACCADEMICO 14 Aprile 2008 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 Marzo 2008 DECRETO
DettagliUniversità degli Studi di Palermo
Titolo I Classe 3 Fascicolo N. 50374 del 23/07/2010 Decreto n 2572/2010 UOR AREA 2 CC RPA P. VALENTI Palermo, 23 luglio 2010 IL RETTORE VISTA la legge 9 Maggio 1989 n. 168 ed in particolare l articolo
DettagliA chi spetta il diritto al brevetto?
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PRESSO LE UNIVERSITÀ E GLI EPR -CPI ART. 65 - REGOLAMENTO D ATENEO Perugia, 29 giugno 2015 ufficio.ilo@unipg.it A chi spetta il diritto al brevetto? Inventore Datore di lavoro
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI (D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30) Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 Art. 2 - COMMISSIONE BREVETTI 2 Titolo II - INVENZIONI REALIZZATE
DettagliRegolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l applicazione delle conoscenze. dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l applicazione delle conoscenze dell Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 10 aprile 2006 Il testo del Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA STATUTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULL ATTIVITÀ MOTORIA (C.U.R.I.A.MO.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA STATUTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULL ATTIVITÀ MOTORIA (C.U.R.I.A.MO.) Art. 1 E costituito il Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale
DettagliCapo I - PARTE GENERALE
Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,
Dettaglidicembre 2014 - ver.1.0 Indice
Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale all Università degli Studi di Brescia dicembre 2014 - ver.1.0 Indice 1. Premessa
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
Dettagli(approvato da Giunta 15/09/2010 e Consiglio Direttivo 25/11/2010 ; modificato con delibera Giunta 10/04/2014_e Consiglio Direttivo 17/04/2014)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM) TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Ambito
DettagliTesto coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del
Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. 513/17630 del 26.05.2014, n. 514/17652
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da
ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),
DettagliSEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO
REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99 e n. 552 del 2006,
DettagliREGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI ART. 1 (DEFINIZIONI)
AREA RICERCA Ufficio Trasferimento Tecnologico REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI ART. 1 (DEFINIZIONI) 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: Università
DettagliI.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI
I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI (approvato con delibera del Direttore Generale n.579 del 02/07/2012) Titolo I DISCIPLINA
DettagliREGOLAMENTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
REGOLAMENTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE TITOLO I - DEFINIZIONI Art.1 1. Ai fini del presente regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO Centro di Eccellenza Tecnologie scientifiche innovative applicate alla ricerca archeologica e storico-artistica Scientific Methodologies for
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,
DettagliREGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" INDICE Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Definizioni Art.3 Organi ed Uffici preposti Art. 4 Titolarità dei diritti patrimoniali
DettagliL Aquila, 6 ottobre 2011 Relatore: Emanuele Montelione. Lexico, 2011 1
Come sfruttare la proprietà industriale L Aquila, 6 ottobre 2011 Relatore: Emanuele Montelione Lexico, 2011 1 Come si acquisisce la tecnologia Tramite contratto (cessione, licenza, contratto d opera) Tramite
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA
É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice
DettagliIl Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi VISTI gli articoli
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliRegolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University
Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TITOLO I FINALITÀ E NORME GENERALI ARTICOLO 1 - AMBITO
DettagliUFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI
UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI 2.1) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ESEGUITE NELL AMBITO DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI DI RICERCA E SVILUPPO
DettagliREGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)
REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione
DettagliOggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.
DECRETO N. 1099 /Prot. N. 22837/I-3 Div. Affari Istituzionali Sez. Pers. Doc. Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliRegolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica
Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica La gestione del fondo di Ateneo per la ricerca scientifica dei ricercatori e docenti strutturati si articola in quattro parti: la prima riguarda
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliCAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti
CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI Articolo 1 Finalità 1. L Università degli Studi della Tuscia, di seguito Ateneo, promuove e valorizza la partecipazione degli
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA. Realizzazione del Progetto:..
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA Realizzazione del Progetto:.. Il giorno.., in, avanti a me notaio.iscritto al collegio notarile di sono
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
DettagliCONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA
CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
DettagliREGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI BREVETTI E TUTELA DELL INVENZIONE (EMANATO CON D.R. N. 1064 IN DATA 18 SETTEMBRE 2006)
REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI BREVETTI E TUTELA DELL INVENZIONE (EMANATO CON D.R. N. 1064 IN DATA 18 SETTEMBRE 2006) Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione Il presente
DettagliUNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALL ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI E PER LA CONCESSIONE DEL LOGO E
DettagliREGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO AI DOCENTI DI DIDATTICA AGGIUNTIVA E PER ATTIVITA SVOLTA PER CONTO TERZI
REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO AI DOCENTI DI DIDATTICA AGGIUNTIVA E PER ATTIVITA SVOLTA PER CONTO TERZI Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio, Visti: Il CCNL relativo al quadriennio giuridico
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliIL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
Parte I N. 4 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-1-2015 253 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
DettagliAuser Volontariato Territoriale Firenze. Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti
Auser Volontariato Territoriale Firenze Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti Delibera del Comitato Direttivo dell Auser Volontariato Territoriale Firenze
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliCredito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo
A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,
DettagliUNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Articolo 1 Definizione 1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa
DettagliCONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Allegato A alla delibera n. 458/15/CONS CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI E L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI La presente convenzione quadro regola
DettagliDISCIPLINA RELATIVA ALLA PROPRIETA INDUSTRIALE Rev. 1
DISCIPLINA RELATIVA ALLA PROPRIETA INDUSTRIALE Rev. 1 PARTE I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Nella presente Disciplina ENEA - Agenzia per le nuove tecnologie, l energia
DettagliREGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)
REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE NELL AMBITO DELL UNIVERSITA DI LECCE (approvato con Del. n. 155 del C.d.A.
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE NELL AMBITO DELL UNIVERSITA DI LECCE (approvato con Del. n. 155 del C.d.A. del 27/06/02) TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Finalità dell Università
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione
DettagliCOMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.
COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)
DettagliIII I11I1III1III.,111111 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 13/12/2013 U-nd/6901/2013 III I11I1III1III.,111111 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71 PRESIDENZA
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) 1 INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Istituzione
DettagliUNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SASSARI Ufficio Tr a s fe r i m e n to T e c nologico
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SASSARI Ufficio Tr a s fe r i m e n to T e c nologico R e g o l a m e n t o b r e v e t t i e p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e Art. 1. Oggetto e finalità... 2 Art.
Dettagliha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
Dettagliche con Decreto Rettorale n.2103 del 06/11/2006 questo Ateneo ha adottato il proprio Regolamento per l istituzione e l attivazione dei corsi di Master
- 1 che con Decreto Rettorale n.2103 del 06/11/2006 questo Ateneo ha adottato il proprio Regolamento per l istituzione e l attivazione dei corsi di Master Universitario di I e II livello; - che la Giunta
DettagliPROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA
PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata brevemente Università ) Codice Fiscale
DettagliAllegato parte integrante Allegato A
Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI
DettagliCOMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio
COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER IL DIRITTOALLO STUDIO CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina gli interventi del Comune
DettagliSTATUTO DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI IUSS FERRARA 1391. Art. 1. Costituzione
SENATO ACCADEMICO 20/04/206 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 27/04/2016 DECRETO RETTORALE Rep. n. 873/2016 Prot. n. 45381 del 01/06/2016 UFFICIO COMPETENTE Ufficio Dottorato di Ricerca Pubblicato all Albo informatico
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009
DettagliCOMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010
COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010 TRA Il Direttore Generale, dottor Michele Luccisano, presidente di parte pubblica della Delegazione Trattante; I rappresentanti
DettagliCITTA DI SAN MAURO TORINESE
Allegato delib. C.C. n. 35 / 2015 CITTA DI SAN MAURO TORINESE REGOLAMENTO PER L ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 35 dell 11 maggio 2015 1 REGOLAMENTO PER
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Divisione Personale Docente Ufficio Professori Ordinari e Associati
Decreto Rettorale n. 1/2007 OGGETTO: Regolamento d Ateneo sulle modalità di trasferimento, mobilità interna, cambiamento di Settore Scientifico Disciplinare e chiamata degli idonei per posti di Professore
DettagliPRIN 2009. OGGETTO: PRIN 2009 Inserimento/estromissione personale unità di ricerca Nota procedurale
OGGETTO: PRIN 2009 Inserimento/estromissione personale unità di ricerca Nota procedurale Alla luce delle modifiche introdotte dall art. 18, comma 5 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. in materia di composizione
DettagliCOMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche
COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 MAGGIO 2008 Informativa n. 41 PROVENTI PER L'UTILIZZAZIONE
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliRISERVATEZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Allegato I
RISERVATEZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Allegato I Redatto con riferimento al disciplinare per l accreditamento dei laboratori di ricerca industriale e dei centri per l innovazione
DettagliPolicy sulla Proprietà Intellettuale
Policy sulla Proprietà Intellettuale 1. Missione e scopi di AriSLA - Finalità della Policy 1.1 Missione della Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica (di seguito, la Fondazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO
COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 66 del 24.05.2000 INDICE Art. 1 Autonomia contabile
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI
ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliPresso la sede dell Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania via V.Giuffrida n.202 - Catania
COOPERAZIONE TRA L ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA e. PER IL RICONOSCIMENTO di CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) AI PROPRI DIPENDENTI Presso la sede dell Ordine degli Ingegneri della
DettagliREGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE In vigore dal 27 febbraio 2014 Articolo 1) Scopo del Regolamento 1.1. Il presente Regolamento, approvato all'unanimità dai Consorziati Fondatori, ha lo
DettagliVISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della costituzione;
Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi Il Dirigente Milano, 17/07/2013 Prot. N 22510 N. Repertorio 2027/2013 Titolo V Classe 5 Fascicolo VISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della costituzione;
Dettagli