REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull innovazione) Articolo 3 (Sfruttamento dell innovazione e ripartizione dei proventi) Articolo 4 (Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi, di ricerche in collaborazione con altri soggetti, di ricerche e/o consulenze per conto di terzi) Articolo 5 (Tutela dell innovazione a cura dell Inventore) Articolo 6 (Tutela dell innovazione a cura dell Università) Articolo 7 (Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale) Articolo 8 (Spese e mantenimento della tutela dell innovazione) Articolo 9 (Fondo per la valorizzazione della ricerca) Articolo 10 (Obbligo di riservatezza in ordine ai risultati della ricerca) Articolo 11 (Rinvio)

2 Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento si applica a tutti i risultati di attività intellettuali quali invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli e qualsiasi altra innovazione suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale o d autore (di seguito indicati come innovazione ), realizzati, nell ambito di un attività di ricerca scientifica e/o di formazione, svolta utilizzando attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell Università Iuav di Venezia, dai seguenti soggetti (di seguito indicati come Inventore ): - professori e ricercatori, - personale tecnico - amministrativo, - studenti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio, dottorandi, altri soggetti, non dipendenti dell Università, ma operanti a qualsiasi titolo nell ambito delle attività di ricerca svolte utilizzando attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell Università Iuav di Venezia, salvo che non sia diversamente disposto da specifiche normative in materia e da disposizioni contrattuali di cui l Università Iuav di Venezia è parte. 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento i diritti d autore relativi a libri e a pubblicazioni. Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull innovazione) 1. L Inventore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall innovazione di cui è autore: in particolare egli ha il diritto ad essere riconosciuto autore dell innovazione, di proteggerla con una privativa e di sfruttarla economicamente, con sopportazione di ogni onere e rischio economico. 2. In caso di più Inventori, i diritti derivanti dall innovazione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. 3. In caso di sfruttamento economico dell innovazione, l Università ha il diritto di percepire una quota dei proventi derivanti da tale sfruttamento. Articolo 3 (Sfruttamento dell innovazione e ripartizione dei proventi) 1. Qualora l Inventore decida di trasferire la titolarità dell innovazione all Università e quest ultima decida di sostenere l Inventore per proteggere l innovazione, i proventi derivanti dallo sfruttamento dell innovazione, dedotte le spese sostenute dall Università per proteggerlo e mantenerlo, sono ripartiti nel modo seguente: a) il 50 % all Inventore o al gruppo di Inventori in parti uguali, salvo diversa pattuizione concordata al momento della presentazione della domanda di cessione dell innovazione; b) il 50 % all Università. 2. Qualora invece l Inventore decida di non trasferire la titolarità dell innovazione all Università o quest ultima decida di non sostenere l Inventore per proteggere l innovazione, all Università compete una quota che, ai sensi dell articolo 65, comma 2 del codice di proprietà industriale è stabilita nella misura del 30% dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento dell innovazione, dedotte le spese sostenute dall Inventore per il conseguimento della tutela e il suo mantenimento in vigore, mentre all Inventore spetta una quota pari al 70 % dei suddetti proventi o dei canoni. Articolo 4 (Innovazioni conseguite nello svolgimento di ricerche finanziate da terzi, di ricerche in collaborazione con altri soggetti, di ricerche e/o consulenze per conto di terzi) 1. Laddove l innovazione sia stata conseguita nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti terzi pubblici o privati, nonché nell ambito di ricerche in collaborazione con altri soggetti o di ricerche e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico sarà quello stabilito da apposite convenzioni stipulate tra l Università e i soggetti terzi. 2. Tali convenzioni disciplineranno, tra l altro, la titolarità dei diritti derivanti dall innovazione nonché i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti a ciascuna delle parti, anche in deroga a quanto stabilito dall articolo precedente, fermo restando il diritto dell Inventore ad essere riconosciuto autore dell innovazione. 3. Qualora i soggetti terzi avessero il diritto di scegliere il tipo di tutela da applicare all innovazione, le convenzioni dovranno prevedere l impegno di questi ultimi a comunicarne gli estremi all Università, trasmettendo alla stessa l eventuale documentazione

3 ufficiale conseguita, nonché l impegno a mantenere integri i diritti dell Università in caso di cessione a terzi dei propri diritti sull innovazione. 4. Nel caso in cui la ricerca sia realizzata nell ambito di specifici progetti di ricerca finanziati in parte da soggetti pubblici diversi dall Università che non prevedono la stipula di apposita convenzione mediante la quale regolamentare il regime giuridico dei rapporti tra Università e finanziatore (ad es. Progetti PRIN), trova applicazione la disciplina di cui all art. 64 del codice di proprietà industriale. Articolo 5 (Tutela dell innovazione a cura dell Inventore) 1. Qualora l Inventore non sia interessato a proteggere l innovazione avvalendosi dell ausilio dell Università, può procedere in via autonoma informando preventivamente quest ultima del tipo di tutela prescelta e dell impiego che intenda fare dell innovazione. 2. Trascorsi cinque anni dalla data di applicazione della privativa all innovazione, qualora l Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento commerciale o industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all inventore di esserne riconosciuto autore. Articolo 6 (Tutela dell innovazione a cura dell Università) 1. Qualora l Inventore preferisca cedere all Università la titolarità dell innovazione deve tempestivamente comunicarlo all area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori allegando idonea documentazione che, - descriva analiticamente l innovazione (caratteristiche tecniche, principali aree industriali e commerciali del suo possibile impiego); - specifichi, nel caso in cui l innovazione sia stata conseguita grazie al contributo di più Inventori, il contributo prestato da ciascuno di essi alla realizzazione dell innovazione; - riporti esattamente gli estremi degli altri contitolari nel caso in cui l Inventore sia titolare solo di una quota dell innovazione; 2. L Inventore deve altresì produrre una dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema di cui all allegato A al presente regolamento, a non divulgare a terzi il contenuto e/o gli estremi dell innovazione almeno fino all ottenimento della protezione dell innovazione, salvo si tratti di know-how, nel qual caso l obbligo di segretezza è protratto senza limiti di tempo. 3. L area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori, istruita la pratica, provvede alla trasmissione della proposta alla commissione universitaria per la proprietà intellettuale, di cui al successivo articolo La commissione, esaminata la proposta, esprime il suo parere in merito entro il termine di 60 giorni, eventualmente prorogabile qualora si rendessero necessari ulteriori approfondimenti, e comunica il parere all area ricerca sistema bibliotecario e dei laboratori unitamente alla documentazione relativa, per gli adempimenti conseguenti. 5. L area ricerca sottopone la proposta e il parere al consiglio di amministrazione. Inoltre, nel caso in cui la commissione abbia espresso parere favorevole, l area ricerca sottoporrà al consiglio di amministrazione anche un ipotesi di accordo di cessione dell innovazione a favore dell Università. Articolo 7 (Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale) 1. La commissione universitaria per la proprietà intellettuale di cui al precedente articolo 6 è istituita con decreto del rettore, che, sentito il dipartimento Iuav per la ricerca, ne definisce composizione, compiti e funzionamento. 2. La commissione potrà essere eventualmente coadiuvata da un consulente specializzato in materia di proprietà intellettuale le cui prestazioni professionali saranno incluse nel novero dei costi di ottenimento della tutela. 3. La commissione sottoscriverà l impegno alla riservatezza di cui all allegato B. Articolo 8 (Spese e mantenimento della tutela dell innovazione) 1. Le spese relative alla tutela dell innovazione in Italia e/o all estero graveranno sul fondo

4 per la valorizzazione della ricerca di cui all articolo 9 e verranno recuperate con i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e industriale dell innovazione. 2. Una volta scaduto il primo periodo di tutela dell innovazione, l eventuale rinnovo sarà valutato dalla commissione di cui all articolo 7 alla luce dei risultati economici conseguiti. 3. Nel caso in cui la commissione giudicasse non conveniente prolungare la protezione, dovrà tempestivamente contattare l Inventore informandolo della disponibilità dell Università a cedere l innovazione anche a terzi, prima dell estinzione della tutela su di essa. Articolo 9 (Fondo per la valorizzazione della ricerca) 1. È istituito apposito capitolo di bilancio destinato in via esclusiva a sostenere, in tutto o in parte, le spese per la valorizzazione e la tutela giuridica delle innovazioni di cui l Università è proprietaria in tutto o in parte. 2. I proventi in qualsiasi modo generati dall innovazione verranno raccolti nel fondo per la valorizzazione della ricerca, così da compensare gli oneri sostenuti dall Università per proteggere l innovazione. 3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell innovazione di cui al precedente articolo 3 comma 1, lettera b) sono ripartiti nella misura del 30% all Università e del 20% alla struttura di appartenenza dell inventore. Articolo 10 (Obbligo di riservatezza in ordine ai risultati della ricerca) 1. All Inventore e a tutti coloro che abbiano collaborato all attività di ricerca, ai componenti della commissione e a tutto il personale dell Università è fatto obbligo di agire con trasparenza nell esercizio della loro attività e di osservare, nell interesse proprio e di quello dell Università, la massima riservatezza in ordine ai risultati conseguiti, al fine di evitare la perdita dell esclusiva sull innovazione. 2. Le pubblicazioni relative all innovazione, nel periodo antecedente la sua protezione, devono essere preventivamente esaminate dalla commissione universitaria per la proprietà intellettuale, che decide in merito entro un mese dall istanza. Articolo 11 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

5 Allegato A - Impegno alla riservatezza Il/I sottoscritto/i..dichiarano di aver mantenuto e si impegnano a mantenere assoluta riservatezza in merito all oggetto dell innovazione per la quale si chiede la tutela, salvo la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento successivo alla data di deposito della domanda di brevetto/registrazione. Data e firma dell inventore/degli inventori

6 Allegato B - Impegno alla riservatezza I sottoscritti, componenti della commissione universitaria per la proprietà intellettuale, dichiarano di aver mantenuto e si impegnano a mantenere assoluta riservatezza in merito all oggetto dell innovazione per la quale si chiede la tutela. Data e firma della commissione universitaria per la proprietà intellettuale

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