Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale
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- Federico Borghi
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1 I.S.I.A. - ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (DISEGNO INDUSTRIALE) (MINISTERO UNIVERSITA E RICERCA ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE) piazza della Maddalena, Roma tel fax XI Compasso d Oro 1979 XIV Compasso d Oro 1987 Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale (adottato con delibera n. 70 del Consiglio di Amministrazione) Premesso che - ai sensi della normativa vigente 1, all ISIA (d ora in avanti definito ISIA o Istituto) spetta l obbligo di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio; - lo svolgimento delle attività formative e scientifiche realizzate da personale dell ISIA (studenti compresi) nello svolgimento delle proprie mansioni, comporta sovente la creazione di trovati che possono avere valore economico, anche solo per i loro aspetti immateriali, purché siano tutelati tramite diritti di proprietà industriale o intellettuale; - è, pertanto, opportuno che l ISIA si doti di un regolamento con il quale venga disciplinata la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei trovati che vengono realizzati all interno dell ISIA e/o all esterno da personale dell ISIA (studenti compresi) nello svolgimento delle proprie mansioni; - è necessario che tale regolamento sia condiviso da tutti i soggetti che compongono l ISIA e che, pertanto, all adozione di tale regolamento hanno dato parere favorevole tanto il Collegio dei Professori quanto la Consulta degli studenti; - tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue 1 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n. 135), Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508
2 Articolo 1 Diritti dell ISIA e degli inventori 1.1. L ISIA si riserva il diritto di proteggere a proprio nome, in Italia e all estero, i risultati di attività intellettuali quali invenzioni, modelli, disegni, software e qualsiasi altra innovazione, suscettibili di formare oggetto di una privativa (di seguito anche detti Trovati ), tanto realizzati dal personale dell Istituto nell'ambito di attività di ricerca svolta nell'espletamento delle proprie mansioni, quanto dagli studenti e da tutti gli altri soggetti che si sono avvalsi a tal fine di attrezzature, strutture, finanziamenti o risorse economiche anche solo amministrate dall ISIA (di seguito anche detti Inventori ) Ricadono nell ambito di applicazione del presente regolamento anche i Trovati realizzati dagli Inventori per i quali sia stata chiesta tutela entro un anno dalla fine del rapporto con l'isia, salvo venga dimostrato che l innovazione non è stata creata con il contributo dell Istituto. Rientrano altresì nel presente regolamento i diritti d autore relativi a libri, pubblicazioni in genere, progetti architettonici, progetti d ingegneria e creazioni assimilabili quali ad esempio la creazione di stand fieristici e/o organizzazione di mostre Resta salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto morale dell'inventore di essere riconosciuto autore del Trovato. 1.4 In caso di più Inventori, i diritti sul Trovato appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. Articolo 2 Possibile deroga alla normativa nazionale 2.1. Qualora il primo comma dell articolo precedente non sia applicabile in virtù di norme nazionali o clausole contrattuali che accordino la titolarità dei Trovati all Inventore(i), quest ultimo(i) conviene che, in deroga a quanto previsto da detta norma nazionale o clausola contrattuale, il Trovato sia protetto mediante domanda di deposito o registrazione a nome dell Istituto, che ne pagherà le relative spese, restando salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto morale dell'inventore(i) di essere riconosciuto autore del Trovato.
3 Articolo 3 Sfruttamento economico dei trovati 3.1. L ISIA ha il diritto di trasferire a terzi o all Inventore stesso la facoltà di tutelare i Trovati; può inoltre cedere innovazioni già protette e/o concederle in licenza, esclusiva o non esclusiva, fermo restando che è in ogni caso legittimata a costituire nuove società, anche in partecipazione con altri soggetti (incluso l Inventore) per lo sfruttamento economico del Trovato I canoni relativi a licenze a terzi per l uso del Trovato o le modalità di cessione dello stesso verranno fissati dall Istituto, che potrà così riottenere le somme corrispondenti agli aiuti di qualsiasi natura offerti a qualsiasi titolo per l attività di ricerca. All Inventore spetta comunque il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell innovazione. Nel caso in cui l Inventore sia uno o più Studente(i), che ha realizzato l innovazione o Trovato unitamente ad un Professore, tutti verranno menzionati come Inventori, e il summenzionato 50% dei proventi spettante agli Inventori verrà suddiviso in 66% allo(i) Studente(i) e 33% al Professore(i) Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l Inventore è tenuto a collaborare con l ISIA per proteggere il Trovato nel miglior modo possibile, sia fornendo la propria assistenza nella puntuale descrizione dell innovazione e delle sue caratteristiche, sia sottoscrivendo eventuali documenti necessari per ottenere tutela, sia fornendo assistenza in eventuali contenziosi direttamente o indirettamente riguardanti il Trovato; l Inventore potrà inoltre segnalare eventuali imprese interessate ad acquisirlo in licenza o in proprietà nel qual caso, alla favorevole conclusione della trattativa, gli spetterà un compenso stabilito dalla Commissione tecnica e ratificato dal Consiglio di Amministrazione Laddove il Trovato sia realizzato nell'ambito di ricerche e/o consulenze finanziate in tutto o in parte da terzi, il regime giuridico ed economico dell'innovazione è quello stabilito dal contratto stipulato con l ISIA. In mancanza di previsioni che dispongano diversamente, all Istituto spetta la titolarità del Trovato. In ogni caso, gli accordi con soggetti esterni dovranno prevedere sistemi di remunerazione dell Istituto consistenti, alternativamente o congiuntamente: - nell'attribuzione di una quota di proprietà del Trovato all ISIA; - nell'attribuzione di royalties derivanti dallo sfruttamento dell innovazione; - in un compenso una tantum, aggiuntivo e distinto dal corrispettivo previsto per l'oggetto principale del contratto.
4 I contratti dovranno inoltre indicare espressamente la ripartizione degli oneri economici annessi alla tutela del Trovato e la tipologia, le modalità e l'entità dell eventuale compenso previsto per l'attività dell Inventore. Articolo 4 Obbligo di riservatezza e attività della Commissione Tecnica 4.1. Prima di segnalarne i dettagli all esterno, l'inventore è tenuto a comunicare con la massima rapidità e riservatezza l esistenza di un potenziale nuovo Trovato all ISIA Una Commissione tecnica, composta da cinque esperti incluso il Presidente nominati dal Consiglio di Amministrazione ogni tre anni, si riunirà almeno ogni quattro mesi o solo allorquando vi siano effettive richieste, per esaminare tali istanze e decidere se è interesse dell ISIA procedere alla tutela del Trovato Il Presidente convoca la Commissione inviando tempestivamente agli altri membri l ordine del giorno. La seduta è validamente costituita con l intervento di almeno tre commissari. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente A ciascun membro della Commissione è riconosciuto il potere di effettuare autonomamente indagini e ispezioni in qualsiasi divisione universitaria in modo da assicurare la piena applicazione del presente regolamento, fermo restando che tutti i commissari, così come l'inventore e i suoi eventuali collaboratori, sono tenuti al segreto assoluto circa la ricerca ed i suoi risultati. A tal fine, questi ultimi sottoscrivono uno specifico impegno. Eventuali pubblicazioni relative al Trovato, sia prima che durante le fasi della sua protezione, dovranno essere sottoposte al vaglio preventivo della Commissione, la quale deve pronunciarsi entro un mese dalla richiesta; in caso di mancata decisione, l autorizzazione si considera rilasciata. Gli Inventori e/o i loro collaboratori possono richiedere alla Commissione pareri non vincolanti in materia di tutela dei Trovati La comunicazione di cui al comma 4.1 dovrà essere redatta su apposito modulo a disposizione presso l Amministrazione. Entro 45 giorni dal suo ricevimento, nell ipotesi di cui all art. 1.1, la Commissione valuterà se tutelare il Trovato o cederlo; decorso inutilmente tale termine, l Inventore potrà disporre liberamente del Trovato. In ogni caso la Commissione può avvalersi del parere di esperti anche esterni all Ateneo, vincolandoli comunque alla massima riservatezza e discrezione.
5 4.6. Ogni anno la Commissione valuta l opportunità di continuare o meno a tutelare o sfruttare il Trovato, informando comunque l Inventore dell eventuale dismissione nel caso quest ultimo volesse riscattarlo in prelazione rispetto a terzi. Articolo 5 Contributo di soggetti esterni all ISIA 5.1. Qualora per il conseguimento del Trovato, l Inventore si sia avvalso del contributo determinante di soggetti non appartenenti al personale dell ISIA (ad esempio, collaboratori assunti sulla base di convenzioni a tempo determinato, dottorandi di ricerca, borsisti, professori a contratto, studenti), dovrà condividere con questi ultimi, oltre al diritto morale di essere riconosciuto autore, l equo premio di cui al precedente art. 3. Alla Commissione indicata all art. 4 spetta determinare le somme spettanti a ciascun collaboratore sulla base del contributo scientifico prestato da ciascuno e delle indicazioni dell Inventore.
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