AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

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1 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA Deliberazione N. 261 Prot. Gen Della Giunta Provinciale. Seduta del ore 12,30 Oggetto: Applicazione art. 11 L.68/99. Applicazione criteri e schema di convenzione per l'inserimento di persone disabili. In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunita la Giunta Provinciale Componenti assegnati n.9, in carica n.9 Pier Giorgio DALL'ACQUA Presidente Rosella OTTONE Vice Presidente Maria Rita LODI Assessore Gabriele GHETTI " Bracciano LODI " Mario BELLINI " Rita CINTI LUCIANI " Sergio GOLINELLI " Andrea VERONESE " dei quali sono presenti n. 6 e sono assenti: Dall'Acqua, Cinti Luciani, Veronese Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott. Angelo NARDELLA In pubblicazione all Albo Pretorio dal e per 15 giorni consecutivi L INCARICATO La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito a pubblicazione per 10 giorni consecutivi all Albo Pretorio di questo Ente. Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo su richiesta a mezzo personale provinciale il L INCARICATO Ferrara, IL SEGRETARIO GENERALE

2 LA GIUNTA Ricordato che: - il D.Lgs. 469/97 ha conferito alle Regioni ed agli Enti locali le materie concernenti il collocamento ordinario e quello obbligatorio e che in particolare l art. 6 ha espressamente soppresso i precedenti organi collegiali che curavano dette materie; - che la L.R. 25/98 attribuisce alle Province le competenze in materia di collocamento obbligatorio e che, all art. 9, comma 7, prevede che le competenze già esercitate dalla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio siano di competenza di tali Enti; - che conseguentemente la Provincia di Ferrara, ai sensi dell art. 6, comma 3 della L.68/99 e della L.R. 14/2000, ha istituito l organismo di concertazione per l applicazione della L.68/9 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, definito con atto G.P. nn 222/26282 del , esecutivo ai sensi di legge, e nominato con atto del Presidente prot. n del ; Visto che l art. 11 della L.68/99 prevede che, ai fini di favorire l inserimento lavorativo delle persone affette da disabilità gli Uffici competenti, sentito l organo di cui all art. 6, comma 3, del D.Lgs 469/97, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la definizione di un puntuale programma di assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla legge; Ricordato che l'attuazione della L. 68 potrà avvenire anche con gli strumenti previsti dall'art. 11 comma 5, ed in particolare mediante la collaborazione con le Cooperative sociali, con le Organizzazioni del volontariato e con gli Organismi di cui agli artt. 17 e 18, L. 104/92; Rilevato che, ai sensi del citato art. 11 occorre definire convenzioni tipo, nonché i criteri applicativi cui attenersi nella stipula delle stesse da parte del Dirigente del Servizio interessato; Visto lo schema di convenzione e valutati i criteri orientativi per l applicazione dell art. 11 della L.68/99, verificati a livello regionale con gli altri uffici delle Province dell Emilia-Romagna, e sottoposti alla preposta Commissione; Ricordato che la Commissione di Concertazione per l applicazione della L.68/99 ha esaminato i criteri cui attenersi per la stipula delle convenzioni in questione nelle riunioni del , e esprimendosi favorevolmente, con singole osservazioni su punti specifici, come risulta dal verbale, in atti; Visti gli uniti pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e dal Ragioniere Capo in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile; Con votazione unanime espressa in modo palese; DELIBERA: 1) di approvare i seguenti criteri generali per la definizione dei programmi di inserimento lavorativo di cui alle convenzioni previste dall art. 11 della L.68/99: - la stipula della convenzione non può in nessun caso modificare l aliquota d obbligo relativa alle imprese che accedono alla stessa,

3 - potranno essere stipulate convenzioni anche con datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla L.68/99, - per tutta la durata della convenzione l azienda è da ritenersi ottemperante, anche ai fini dell art.17, rispetto agli obblighi derivanti dalla L.68/99 limitatamente all aliquota dedotta nell atto, - per la restante aliquota il datore di lavoro utilizzerà, ai fini del completo adempimento, gli ordinari istituti previsti dalla legge in questione (chiamata numerica, nominativa, richiesta di esonero parziale, ecc.), - per l avviamento di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento saranno stipulate convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi del comma 4, art. 11, L.68/99, che contengano, per ogni situazione specifica, quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, - l inserimento lavorativo potrà essere assolto mediante contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale, con tirocini formativi e di orientamento, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, - il periodo di prova decorre dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro e può avere durata più lunga di quella prevista dai singoli contratti collettivi di lavoro per i soggetti con particolari difficoltà di inserimento, purché non superiore a dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di mesi sei qualora l inserimento sia particolarmente difficoltoso a causa del tipo di disabilità, purché l esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del contratto, - nel caso sia prevista l effettuazione di tirocini formativi e di orientamento, questi non potranno superare la metà, arrotondata per eccesso, dell aliquota d obbligo, - qualora il programma di inserimento lavorativo si attui mediante specifici progetti di inserimento mirato previsti dal comma 6, art. 11 L.68/99, sarà possibile concordare, nella convenzione ad hoc, deroghe alla durata dei contratti di formazione e lavoro prevedendoli fino ad un massimo di 48 mesi, nonché, per i contratti di apprendistato, deroghe ai limiti di età fino a 32 anni e di durata fino ad un massimo di 5 anni, - le convenzioni avranno una durata massima di anni quattro dalla loro stipula, elevabili a cinque in casi di particolare difficoltà di inserimento delle persone disabili, - le singole assunzioni previste nella convenzione dovranno essere proporzionalmente ed omogeneamente distribuite nel tempo di durata della stessa, - gli inserimenti lavorativi dedotti in convenzione potranno essere effettuati interamente mediante chiamata nominativa, - l autorizzazione alla compensazione territoriale comporta la rimodulazione e ridefinizione del numero delle assunzioni previste nella convenzione, fatta salva la possibilità di rinegoziare i contenuti della stessa, - la stipula delle convenzioni in questione ed i conseguenti programmi di inserimento, ove conformi alle previsioni del D.M. 91/2000, potranno consentire l accesso agli incentivi di cui all art. 13 della L.68/99; 2) di approvare lo schema di convenzione tipo allegato al presente atto quale parte integrante, sotto la voce allegato A); 3) di dare atto che alla definizione delle singole convenzioni fra Ente ed Azienda ed alla stipula delle stesse provvederà la Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro. Con unanime e separata votazione espressa in modo palese:

4 DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 47, III comma, della L.142/90. as IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Angelo Nardella LA VICE PRESIDENTE Rosella Ottone DELIBERA G.P. NN. 261/30924 DEL PARERI EX ART. 53 L. 142/90 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Maria Grazia Adorni Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile IL RAGIONIERE CAPO F.to Dott. Roberto Mazzoni

5 ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE G.P. NN. 261/30924 DEL CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI Art. 11 Legge 12 marzo 1999 n.68 Premesso: che l art. 11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99; che l iniziativa è in linea con quanto definito all art.10 della Legge Regionale n 14/2000; che il co.2 del medesimo art.11 della L. 68/99 consente, nell ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative e di orientamento, l assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi e che, comunque, l obbligo può essere assolto anche mediante contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt.13 e 14 della L. 68/99 qualora ricorrano le condizioni previste; L anno 2000, questo giorno di. del mese di., in Ferrara, via Cairoli n. 30, La Provincia di Ferrara, rappresentata dalla Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro dott.ssa Barbara Celati, che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale nn del, esecutiva ai sensi di legge, e L Azienda... con sede legale in... codice fiscale..., rappresentata dal sig..., in qualità di suo legale rappresentante, convengono quanto segue: Articolo 1 L azienda... che nel prospetto del personale in forza alla data del /./ /, presentato all Ufficio per l Inserimento al Lavoro dei Disabili della Provincia di.. in data / /. ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all assunzione di n. lavoratori/lavoratrici affetti da disabilità di cui al comma 1 dell art.1 della legge 12 marzo 1999 n 68, di cui attualmente in servizio n., si impegna ad adempiere all obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma di inserimento lavorativo: oppure L azienda non soggetta all obbligo di cui alla legge 68/99, si impegna ad adempiere all obbligo previsto dalla citata legge secondo il seguente programma di inserimento lavorativo: Data entro il N Scelta Numerica o nominativa Modalità Mansioni Note L assolvimento dell obbligo previsto dalla L.68/99 per i restanti n lavoratori/lavoratrici affetti da disabilità sarà assolto mediante. Articolo 2 Nel caso di scelta nominativa l azienda provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita, regolari richieste di avviamento dei lavoratori già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati. A tale scopo l Ufficio competente si impegna a fornire il supporto necessario per l individuazione dei soggetti disabili più idonei all inserimento lavorativo mediante la produzione di elenchi selettivi dei propri iscritti, e di schede

6 individuali contenenti il profilo socio-lavorativo della persona affetta da disabilità, utili all incrocio domanda/offerta, attivando anche il raccordo con i servizi territoriali competenti. Articolo 3 Qualora nel programma di inserimento lavorativo di cui all art. 1 siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di elevata complessità o le stesse si riferiscano a persone affette da disabilità con particolari difficoltà, ai sensi dell art. 11 comma 4 della L.68/99, e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all effettiva assunzione, nonché qualora l esperienza richieda l effettuazione di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi, la presente convenzione ha valore di convenzione quadro e l azienda si impegna a stipulare di volta in volta programmi di inserimento ad personam, o convenzioni ad hoc, quali ad esempio convenzioni di integrazione lavorativa, con la Provincia di Ferrara - Servizio Politiche del Lavoro o, nel caso di tirocini formativi, con i soggetti promotori previsti dalla normativa vigente, contenenti l individuazione delle responsabilità e delle competenze in capo ai vari soggetti coinvolti nel percorso di inserimento mirato. Dette convenzioni, una volta sottoscritte, devono essere inviate alla Provincia di Ferrara - Servizio Politiche del Lavoro, ai fini della verifica del regolare adempimento del programma di inserimento. Articolo 4 La durata della presente convenzione è di anni quattro dalla sua sottoscrizione. L attività di valutazione, svolta dall Ufficio competente della Provincia, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione. L applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell azienda nella conduzione del programma. Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell esito occupazionale delle precedenti. Eventuali e parziali scostamenti dalla pianificazione inizialmente stabilita non impediscono il rinnovo se addebitabili a dinamiche aziendali non prevedibili al momento della stipula e tempestivamente comunicate e documentate all'ufficio competente. Articolo 5 Per tutta la durata della presente convenzione l azienda è da ritenersi ottemperante, anche ai fini dell art. 17, rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99, o comunque coperta rispetto all aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma evidenziato sub art.1. L autorizzazione alla compensazione territoriale comporta la rimodulazione e ridefinizione del numero delle assunzioni previste nella convenzione, fatta salva la possibilità di rinegoziare i contenuti della stessa. A far data dalla stipula della presente convenzione e per tutto il periodo di attuazione della stessa l'ufficio competente non procederà ad avviamento numerico dei soggetti appartenenti a categorie protette, ad accezione dell'eventuale quota prevista all'art. 1). Articolo 6 I termini della presente convenzione potranno essere modificati concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma di inserimento. Qualora il quadro normativo dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione sarà necessariamente adeguata. Nel caso in cui intervenga una situazione che per l Azienda legittima la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi dell art. 3, comma 5 della L.68/99, si dà atto che la presente convenzione è sospesa per il corrispondente periodo. Visto, letto e sottoscritto. Per la Provincia di Ferrara Per l Azienda

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