PROVINCIA DI TRIESTE AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Funzione Trasporti ed Infrastrutture

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1 PROVINCIA DI TRIESTE AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Funzione Trasporti ed Infrastrutture REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI TITOLARI DI LICENZA DI TAXI E DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PER L ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI E LA TRASFORMAZIONE E L ADEGUAMENTO DI QUELLI IN SERVIZIO CON RIFERIMENTO AL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP. Approvato con deliberazione consiliare n. 12 dd

2 Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dall art comma 1 lettera a) della L.R. 20 agosto 2007, n. 23 Attuazione del Decreto Legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione da parte della Provincia di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di servizio di piazza con conducente (di seguito denominato taxi) e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di competenza della Provincia di Trieste, ai sensi dell articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea e s.m.i., per l acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l adeguamento di quelli in servizio, con riferimento all accesso e all uso dei veicoli da parte delle persone disabili in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 2. Le contribuzioni previste dal presente Regolamento non costituiscono aiuti di stato ai sensi dell art. 87 paragrafo 1 del trattato CE. Art. 2 (Individuazione interventi) 1. Sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative: l acquisto e la trasformazione di vetture con applicazione di tecnologie atte a favorire il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità di deambulazione. l applicazione a bordo delle vetture di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti. Art. 3 (Entità, criteri e priorità) 1. I contributi per l acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di persone disabili di cui all articolo 1 e alla tipologia di interventi di cui all articolo 2, sono concessi dall Amministrazione Provinciale secondo l entità ed i seguenti criteri: a) finanziamento pari al 75% della spesa ammissibile relativa all installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti e fino ad un importo massimo di 2.500,00; 2

3 b) finanziamento pari al 75% della spesa ammissibile relativa all installazione degli allestimenti asportabili che non richiedono modifiche strutturali del veicolo, ma tali da garantire l accesso e l uso del veicolo stesso alle persone con ridotta o impedita capacità di deambulazione e fino ad un importo massimo di 5.000,00; c) finanziamento pari al 50% e con il limite massimo di ,00 per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell allestimento di attrezzature fisse atte a favorire le persone con ridotta o impedita capacità di deambulazione, il costo delle quali sia compreso tra 7.500,00 ed ,00; d) finanziamento pari al 75% e con il limite massimo di ,00 per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell allestimento di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, atte a favorire le persone con ridotta o impedita capacità di deambulazione, il costo delle quali sia superiore ad ,00; e) finanziamento pari al 75% della spesa ammissibile relativa all installazione di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, il cui costo sia superiore ad ,00 su veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente da non più di tre anni e per la cui modifica viene concesso un ulteriore finanziamento pari al 20% del valore di mercato del veicolo stesso. 2. Il finanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 è cumulabile con qualsiasi altro finanziamento di cui alle lettere da b) ad e). 3. In relazione agli interventi proposti, con le istanze all uopo presentate, ai fini dell assegnazione del contributo l Amministrazione provinciale applica le seguenti priorità: a) interventi che prevedono l allestimento delle tecnologie per tutte le tipologie di disabilità di cui all articolo 2; b) la maggiore percentuale d incidenza del costo degli allestimenti rispetto al costo di acquisto del veicolo o al valore di mercato del veicolo in servizio. Art. 4 (Termini e modalità di presentazione delle domande) 1. Le domande per l ottenimento dei contributi di cui all art. 1, sottoscritte dai titolari di licenze di servizio di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla L.R. 27/1996, sono indirizzate all Amministrazione Provinciale di Trieste Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio - Funzione Trasporti ed Infrastrutture - Piazza Vittorio Veneto, TRIESTE e presentate all Ufficio Protocollo Piazza Vittorio Veneto, 4 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo il modello di cui all allegato n. 1. 3

4 2. In quest ultimo caso, ai fini del rispetto del termine temporale, fa fede la data del timbro postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla Provincia entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. 3. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di esclusione: a). preventivo di spesa (IVA compresa) per l acquisto del veicolo idoneo al servizio in argomento comprensivo dell installazione delle attrezzature di cui all art. 3, lett. c) e d) ; oppure b). preventivo di spesa (IVA compresa) per la trasformazione e l adeguamento del veicolo già in servizio; c). per interventi di cui alla lettera e) del comma 1 dell articolo 3 su veicoli in servizio, l indicazione della data d immatricolazione e del valore di mercato del mezzo; d). copia semplice della carta di circolazione del veicolo da sostituire o da trasformare e adeguare; e). copia semplice della licenza di taxi o dell autorizzazione di noleggio con conducente; f). copia del documento di identità del richiedente intestatario della licenza di taxi o dell autorizzazione di noleggio con conducente; 4. I richiedenti allegano alla domanda un autodichiarazione, secondo il modello di cui all allegato n. 2, dalla quale si evince il regime fiscale inerente l I.V.A. applicabile all acquisto del veicolo nuovo e/o dell attrezzatura per la trasformazione e l adeguamento di quelli in servizio, ai sensi della vigente normativa. 5. In particolare i richiedenti devono esplicitamente dichiarare se usufruiscono di esenzioni, agevolazioni, riduzioni ecc., con relativo riferimento normativo, nonché dichiarare il regime di detraibilità o indetraibilità dell imposta sull acquisto del veicolo nuovo o per la trasformazione e l adeguamento di quelli in servizio, di cui al finanziamento in questione. 6. In caso di detraibilità dell imposta, l importo del preventivo di spesa di cui alle lettere a) e b) è indicato I.V.A. esclusa. Art. 5 (Riparto delle risorse) 4

5 1. Entro il 31 maggio successivo l Amministrazione Provinciale, esaminate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione dei richiedenti il contributo ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27/1996, redige la graduatoria ed entro il 30 giugno adotta il provvedimento di concessione del contributo. 2. In caso di situazioni di parità, ai sensi dell art. 3, comma 3, lett. b), criterio di precedenza al fine della formulazione della prevista graduatoria, è la data di presentazione delle domande stesse da parte degli interessati; in caso di ulteriore parità è effettuato il sorteggio. 3. Nel caso in cui le risorse residue consentano l assegnazione di un contributo in misura inferiore ai limiti indicati nell art 3, il beneficiario è chiamato a confermare l accettazione dello stesso entro un termine non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali il contributo si ha per rinunciato. 4. Le eventuali economie di spesa rimangono disponibili per l erogazione di ulteriori contributi per le finalità di cui al presente regolamento. ART. 6 (Comunicazioni, erogazione e rendicontazione del contributo) 1. la Provincia comunica, a mezzo raccomandata A.R., l assegnazione del contributo e l ammontare dello stesso ai soggetti beneficiari; 2. entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i beneficiari procedono a quanto sottoindicato: PER ACQUISTO VEICOLO NUOVO sottoscrizione del contratto di acquisto del veicolo nuovo o documentazione equipollente attestante la volontà di procedere all acquisto, ovvero, qualora i beneficiari abbiano già proceduto all acquisto del veicolo, purché in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo all Amministrazione Provinciale, presentazione di copia quietanzata della fattura di acquisto del veicolo nuovo; PER TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO VEICOLO IN SERVIZIO sottoscrizione del contratto per la trasformazione e l adeguamento del veicolo in servizio; 3. entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto 2., i beneficiari presentano la seguente documentazione: PER ACQUISTO VEICOLO NUOVO 5

6 copia quietanzata della fattura di acquisto del veicolo nuovo; certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale sia comprovata la sostituzione del vecchio mezzo; copia semplice della carta di circolazione del veicolo nuovo o trasformato e adeguato, che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca la destinazione del medesimo ad uso di taxi o di noleggio con conducente; PER TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO VEICOLO IN SERVIZIO copia quietanzata della fattura relativa all intervento di trasformazione e adeguamento del veicolo in servizio; copia autenticata del certificato di collaudo; copia autenticata della carta di circolazione del veicolo trasformato e adeguato, che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca la destinazione del medesimo ad uso di taxi o di noleggio con conducente; 4. I termini di cui sopra, possono essere prorogati per una sola volta e solo in caso di fatti e circostanze non ascrivibili alla responsabilità e volontà dei beneficiari, debitamente motivati e documentati, che sono valutati discrezionalmente dal Dirigente della Funzione Trasporti dell Amministrazione Provinciale o suo delegato, secondo principi di correttezza dell azione amministrativa e nello spirito di favorire l attuazione del dettato normativo e regolamentare. 5. La durata della proroga non eccede l anno dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo in argomento. 6. La mancata produzione della citata documentazione nei termini indicati, ovvero la mancata richiesta di proroga entro i termini indicati produce la decadenza dal contributo assegnato. Art. 7 (Vincolo di destinazione) 1. I veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale. 2. Eventuali richieste di alienazione anticipata rispetto al termine indicato devono essere adeguatamente motivate e, se accolte, comportano la restituzione alla Amministrazione provinciale della parte di contributo corrispondente ad 1/5 del valore dello stesso per ciascuno degli anni residui. 6

7 3. In caso di successione mortis causa entro il periodo di 5 anni la Provincia provvede alla revoca del contributo e si attiva al fine del recupero delle annualità residue nei confronti degli eredi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione nel caso in cui il veicolo continui ad essere destinato al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità di deambulazione e che il titolare si impegni ad esercitare il servizio con le stesse modalità del precedente beneficiario. Di tale impegno è data formale comunicazione alla Provincia. Art. 8 (Rideterminazione e liquidazione) 1. Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione, la Provincia procede alla liquidazione del contributo nei confronti del beneficiario. 2. Entro il medesimo termine la Provincia procede alla eventuale rideterminazione del contributo qualora la spesa rendicontata sia inferiore a quella considerata ai fini della concessione del contributo. Art. 9 (Obblighi di servizio del beneficiario - Programma di esercizio) 1. Al fine di assicurare la copertura del servizio di trasporto alle persone con ridotta o impedita capacità di deambulazione ed agli ipovedenti e ciechi assoluti, l Amministrazione Provinciale Funzione Programmazione Sociale di concerto con la funzione trasporti e con i Comuni, predispone il programma di esercizio che indica modalità e criteri del servizio offerto nell arco delle 24 ore e dell anno. 2. Detto schema di programma di esercizio forma parte integrante di apposita convenzione da stipularsi tra la Provincia di Trieste, i Comuni, le Cooperative o i Consorzi tra titolari di licenza di taxi, ed i singoli beneficiari. 3. Il programma può essere modificato previo accordo tra le parti. Annualmente, entro la fine del mese di novembre, è redatto il programma di esercizio per l anno successivo. 4. In caso di mancato accordo in ordine al programma di esercizio, il contributo può essere revocato e chiesta la restituzione delle annualità residue. 5. L obbligo di servizio è di durata pari al vincolo di destinazione di cui all art. 7. 7

8 Art. 10 (Controlli) 1. Il beneficiario del contributo compila e trasmette all Amministrazione Provinciale un rapporto trimestrale sull utenza disabile effettivamente trasportata. 2. La Provincia acquisisce d ufficio gli esiti della revisione annuale del veicolo e può disporre controlli a campione sull efficienza del veicolo e delle attrezzature. Dispone inoltre controlli sullo stato di efficienza dell attrezzatura oggetto di contribuzione; la stessa sarà accertata: d ufficio ove la verifica specifica avvenga contestualmente alla revisione annuale effettuata presso la Funzione Motorizzazione (ex M.C.T.C.) dell Amministrazione Provinciale di Trieste, con l applicazione della tariffa prevista per la stessa; ovvero acquisendo la dichiarazione dello stato di efficienza dell attrezzatura, da parte dell impresa che ha effettuato l installazione della stessa o di altra impresa specializzata autorizzata dall installatore. ART. 11 (Revoca del contributo) 1. Nei casi di decadenza e revoca della licenza di taxi o dell autorizzazione di noleggio con conducente, espressamente previsti dai Regolamenti comunali, la Provincia provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle annualità residue analogamente a quanto stabilito al precedente art. 7. ART. 12 (Disciplina transitoria) 1. In fase di prima applicazione il termine di presentazione delle domande di contribuzione di cui all art. 3 scade il trentesimo giorno successivo all entrata in vigore del regolamento. ART. 13 (entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all affissione all albo pretorio. 8

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