L assistenza fiscale e l obbligo della ricezione telematica dei risultati dei conguagli nel modello 730-4

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1 Focus di pratica professionale di Roberto Chiumiento L assistenza fiscale e l obbligo della ricezione telematica dei risultati dei conguagli nel modello I termini dell assistenza fiscale Com è noto il D.M. n.164 del 31 maggio 1999, regolamento recante le norme inerenti l assistenza fiscale, sotto il profilo degli adempimenti dichiarativi e relativi conguagli sulle retribuzioni, detta precise tempistiche per la gestione della redazione e trasmissione del modello 730. In ordine alle scadenze, quest anno non si riscontrano modifiche anche se, al fine di fornire una adeguata informazione riguardo alla ricezione dei risultati contabili dei conguagli, l Amministrazione Finanziaria ha promosso una videoconferenza nazionale per illustrare l obbligatorietà di tale procedure telematica (oltre che trattare le novità dei modelli dichiarativi 2012). In relazione, infatti, alla gestione telematica dei modelli si evidenzia come la strada sia ormai tracciata da anni per i sostituti d imposta, sebbene non tutti questi ultimi siano ancora operativi. Da quest anno, comunque, ogni datore di lavoro sarà tenuto a scaricare i dati dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri dipendenti (con diretta, possibile, importazione nelle procedure per la preparazione delle buste paga) dopo che l Amministrazione Finanziaria ha messo loro a disposizione i predetti dati. Per dar corso alla procedura telematica, tuttavia, sarà necessario provvedere agli adempimenti propedeutici entro il prossimo 31 marzo 2012 (invio della comunicazione per la ricezione telematica dei dati dei conguagli). Il predetto adempimento è riservato ai sostituti d imposta che non hanno inviato in precedenza la comunicazione ed a quelli che sono tenuti a modificarne i dati. Ciò premesso nella tabella sottostante si riepilogano i termini dell assistenza fiscale indiretta prestata dal Caf o dal professionista abilitato, per quel che concerne i redditi 2011, da indicare nel modello 730/ maggio 2012 Presentazione modello 730/12 e scelta 8 e 5 per mille 15 giugno 2012 Consegna al contribuente mod e copia dichiarazione 30 giugno 2012 Trasmissione telematica del modello 730/12, unitamente al mod A partire dal mese di luglio 2012 (per i pensionati Conguaglio sulle retribuzioni o rate di pensione agosto o settembre 2012) 25 ottobre 2012 Presentazione modello 730/12 integrativo Consegna al contribuente mod integrativo, copia 10 novembre 2012 dichiarazione integrativa e trasmissione telematica del modello 730/12 e mod integrativo Mese di dicembre 2012 Conguaglio sulle retribuzioni dei mod integrativi La procedura per la ricezione telematica del modello Al fine di rendere operativa la disposizione contenuta nell art.16 del D.M. n.164/99 che prevede l invio telematico all Amministrazione Finanziaria sia dei dati dichiarativi, sia dei dati riferiti ai conguagli derivanti dalla presentazione del modello 730/12, come negli anni precedenti l Amministrazione Finanziaria ha approvato il modello, destinato ai sostituti d imposta, per ricevere telematicamente (via Entratel o Fisconline) i relativi risultati contabili. 12

2 Come accennato, nelle istruzioni per la sua compilazione viene precisato che: A decorrere dall anno 2012 tutti i sostituti d imposta hanno l obbligo di ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli dei propri dipendenti, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, ad eccezione del Ministero dell Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) e dell Inps. In pratica si è inteso concludere la prima fase di sperimentazione riguardante il nuovo canale telematico ed a partire dal modello 730/12 ogni intermediario che abbia provveduto ad erogare assistenza fiscale su tale modello dovrà elaborare la dichiarazione ed il relativo mod , creando un unico file telematico da indirizzare all Amministrazione Finanziaria entro il prossimo 30 giugno. Infatti, quest anno tutti i sostituti d imposta (con le sole eccezioni sopra evidenziate) devono provvedere alla compilazione del relativo modello ed alla sua trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo 2012 (2 aprile 2012, in quanto la scadenza è sabato) al fine di comunicare l indirizzo telematico al quale i centri di assistenza fiscale (Caf) ed i professionisti abilitati dovranno fare pervenire i risultati contabili contenenti i conguagli dei modelli 730/12 elaborati. Contrariamente all anno passato i sostituti che abbiano già presentato la comunicazione non dovranno provvedere nuovamente all invio, se non hanno la necessità di modificare i dati già trasmessi (ad esempio il proprio indirizzo di posta elettronica o i dati del nuovo incaricato alla ricezione dei dati, nell ipotesi di scelta di un intermediario). Ciò premesso, malgrado i buoni propositi, ad oggi risulta che poco più della metà dei sostituti d imposta abbia provveduto all adempimento, pertanto si ritiene che, anche per quest anno, i Caf e gli altri soggetti abilitati all assistenza fiscale, dovranno gestire ugualmente la problematica dell invio del modello al sostituto che non abbia provveduto ad accreditarsi inviando l apposita comunicazione sotto riportata. 13

3 Riguardo tale aspetto si auspica che l Agenzia delle Entrate provveda tempestivamente a mettere a disposizione dei soggetti interessati l elenco dei sostituti d imposta che hanno effettuato la comunicazione entro la scadenza del 2 aprile 2012, fornendo i dati richiesti (nuovi iscritti alla procedura telematica o soggetti che abbiano comunicato variazioni) in modo da poter provvedere a far pervenire, con altro mezzo, il risultato del modello a quei sostituti non presenti nell elenco. Da quanto si evince dalla c.d. circolare di liquidazione pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate, pare, comunque che, per ogni assistito, il soggetto che abbia erogato l assistenza fiscale, debba provvedere ad un unica trasmissione all Amministrazione Finanziaria del file contenente il modello 730/12 e del relativo risultato contabile (mod ) entro il prossimo 30/06/12. Si riporta quanto specificato nel capitolo 17 della sopra citata circolare: Le modifiche normative apportate al D.M. n.164/99, prevedono che i soggetti che prestano l assistenza fiscale trasmettano i risultati finali delle dichiarazioni relative al mod. 730 (mod ) non più direttamente ai sostituti d imposta ma all Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d imposta. Pertanto, in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al modello 730/12, qualora l assistenza fiscale sia prestata da un Caf, da un professionista abilitato o da una associazione i dati relativi al suddetto mod dovranno essere allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/12 da trasmettere in via telematica. In sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituisce oggetto di controllo sia la presenza dei dati relativi al mod che la coerenza dei dati contenuti nel mod con quelli presenti nel modello 730/12. Eventuali anomalie riscontrate determinano lo scarto della dichiarazione. In relazione alle concrete modalità di gestione degli invii telematici, pertanto, si attendono più dettagliate istruzioni, mentre per quanto riguarda i dubbi inerenti la compilazione della comunicazione rivolta ai sostituti d imposta, recentemente l Amministrazione Finanziaria ha reso disponibili sul proprio sito internet una serie di risposte ai quesiti più ricorrenti. In linea generale, in tema di effettuazione delle operazioni di conguaglio, in attesa della prossima uscita della circolare relativa all assistenza fiscale, si rammenta che, con la C.M. n.14/e del 14/03/11, cap.9, è stato precisato quanto segue: I sostituti d imposta restituiscono al Caf o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il Caf o il professionista abilitato è in grado di documentare l avvenuta trasmissione e ricezione. Sempre in riferimento alle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, infine il provvedimento di approvazione della comunicazione per la ricezione dei modello per via telematica del 2/02/12, in relazione a particolari casistiche, precisa che: Il sostituto d imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio 1 restituisce il modello entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o professionista abilitato. 1 Ad esempio, soggetto che abbia cessato il rapporto di lavoro prima dell assistenza fiscale o contribuente che non è mai stato alle dipendenze del sostituto. 14

4 Adempimenti degli intermediari connessi all assistenza visto di conformità Restano invariati i tradizionali adempimenti in capo al soggetto che abbia prestato l assistenza fiscale in ordine al controllo della documentazione, anche al fine di apporre sulle dichiarazioni il visto di conformità di cui all art.35, co.2, lett. b) D.Lgs. n.241/97. Si ricorda che la contestazione da parte dell Amministrazione Finanziaria di un visto di conformità infedele sul modello 730/12 elaborato, comporta, per l intermediario abilitato, la possibile sanzione amministrativa da 258 a Inoltre, indipendentemente dalle modalità di consegna della dichiarazione da parte del contribuente, è sempre obbligatorio apporre il visto di conformità prima dell invio telematico della dichiarazione. In pratica, sia laddove il contribuente consegni il proprio modello 730/12 debitamente e correttamente compilato (senza alcun compenso dovuto al Caf o al professionista) sia nell ipotesi in cui chieda assistenza per la sua compilazione, la documentazione sotto elencata deve sempre passare al vaglio del soggetto che presta l assistenza fiscale. Pertanto, il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. La documentazione da esibire da parte del contribuente, secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate nella C.M. n.14/11, cap.7.2.1, può riassumersi nella seguente: certificazioni come il Cud 2012 o il Cud 2011 che attestino le ritenute e le addizionali subite, oltre che i redditi percepiti; attestati di versamento d imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24 (per il 2011 anche gli acconti della c.d. cedolare secca ); scontrini, ricevute, fatture e quietanze che comprovino spese, detrazioni o deduzioni eventualmente sostenute anche per i familiari a carico (il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili o detraibili già riconosciute dal sostituto d imposta in sede di rilascio del Cud); certificazioni attestanti i crediti di imposta; ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. In linea generale le detrazioni d imposta e le deduzioni riconosciute in misura non eccedenti i limiti previsti dalla legge devono trovare corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita. Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario. Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio: copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita; il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l acquisto dell immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi; il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi; tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta del 41% e/o del 36% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio; tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d imposta del 55% per le spese per la riqualificazione energetica. 15

5 Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell onere ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta. Al riguardo, la C.M. n.26/e/05 ha chiarito che il soggetto che presta l assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l esibizione. In relazione alle spese per il recupero del patrimonio edilizio si rammenta che, l art.7 del D.L. n. 70/11 (c.d. decreto sviluppo ) al fine di usufruire della detrazione del 36%, ha abrogato l obbligo di invio preventivo al centro operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori. Tale soppressione ha, tuttavia, indotto l Amministrazione Finanziaria ad introdurre nei modelli dichiarativi un apposito riquadro (nel modello 730/12 la sezione III B) in quanto la norma prevede che il contribuente indichi (in luogo dell invio preventivo della comunicazione di inizio lavori) una serie di dati catastali relativi all immobile oggetto dei lavori. Le istruzioni precisano che, nel caso di operazioni iniziate nel 2011, il contribuente dovrà compilare, oltre alla sezione descritta anche la nuova colonna 10 della sezione III A, indicando il numero progressivo che identifica l immobile oggetto di ristrutturazione. Si resta, tuttavia, ancora in attesa di chiarimenti da parte dell A.F. (anche al fine di individuare la documentazione da controllare) in ordine alla decorrenza della suddetta semplificazione. In sostanza se si debba intendere solo dall'entrata in vigore del D.L. (14 maggio 2011) e quindi da tale data non sia più necessario inviare la preventiva comunicazione all'agenzia delle Entrate per poter beneficiare della detrazione del 36%, oppure, con un interpretazione più estesa, se potrebbe essere coperto l'intero anno In tal modo, anche coloro che abbiano omesso l invio della comunicazione fra il 1 gennaio 2011 e la data di entrata in vigore della norma, potrebbero mantenere il diritto alla detrazione. Resta inteso che per quanto riguarda la conservazione della documentazione da parte del contribuente ai fini dei successivi controlli da parte dell A.F. occorre fare riferimento a quanto previsto dal provvedimento delle Entrate del 2 novembre

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