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1 MOD. 730: PROCEDURA E CONGUAGLI di Luca Contardi Risorse Umane >> Amministrazione del personale

2 Sul S.O. n. 21 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2006 è stato pubblicato il provvedimento 17 gennaio 2006 dell Agenzia delle entrate di approvazione dei modd. 730, 730-1, per il sostituto d imposta, per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell anno 2006 da parte dei soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale. NOVITÀ Nulla è variato rispetto all anno 2005 in merito alle modalità di presentazione e ai contribuenti tenuti alla presentazione o che ne hanno la facoltà. Una rilevante novità riguarda, invece, l inserimento tra i soggetti abilitati dei professionisti, e cioè degli iscritti agli Albi dei Consulenti del lavoro, dei Dottori commercialisti, e dei Ragionieri e Periti commerciali, previsto dal D.L. n. 203/2005, collegato alla Finanziaria 2006 e convertito dalla legge n. 248/2005. Un altra novità riguarda l'introduzione del limite di esonero per le imposte scaturenti dal modello 730, prima previsto solo per l'unico; tale previsione è stata introdotta dall'art. 137 della Legge finanziaria 2006, in base al quale, a decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12. Un altra novità è il Modello bis introdotto per la prima volta, con la Finanziaria ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Di seguito si analizzano gli adempimenti del sostituto d imposta connessi al conguaglio in busta paga delle risultanze delle dichiarazioni elaborate dai soggetti abilitati di cui sopra. I sostituti di imposta effettuano i conguagli sulle retribuzioni a partire dal periodo di paga di luglio, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni che hanno elaborato direttamente, ovvero dei mod provenienti dal Caf o dal professionista abilitato entro il 30 giugno Se il risultato contabile perviene oltre il termine, il sostituto procede all effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile, comunque entro il 31 dicembre Conguaglio con importi a credito Se il risultato della dichiarazione pone in evidenza un credito di importo superiore a 12, il rimborso è effettuato dal sostituto mediante una corrispondente riduzione dei versamenti di ritenuta a titolo di Irpef e di addizionali dovute dal dichiarante nel mese di luglio. Se necessario, il sostituto d imposta può utilizzare l ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi erogati alla totalità dei percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati nello stesso mese di luglio. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle ritenute risulti comunque insufficiente a consentire il rimborso della totalità delle somme a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando in diminuzione sulle ritenute dei mesi successivi, purché entro il termine del medesimo periodo d'imposta. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell effettuazione del conguaglio in busta paga, o comunque prima del completamento dello stesso, il sostituto d imposta deve comunque rimborsare le somme dovute, salvo il caso di incapienza, al verificarsi del quale il sostituto non deve effettuare il rimborso e deve comunicare al lavoratore le somme a credito affinché presenti la dichiarazione dei redditi. Pagina 2 di 8

3 Il decesso del lavoratore fa venir meno l obbligo per il sostituto d imposta di effettuare le operazioni di conguaglio; resta comunque l obbligo di comunicare agli eredi gli importi a credito non rimborsati, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione e indicandoli nel Cud. In caso di permessi e aspettative senza retribuzione, il sostituto provvede comunque al rimborso fino a capienza delle ritenute totali effettuate nel mese; in caso di incapienza l eccedenza viene rimborsata nei mesi successivi. Se alla fine dell anno non è stato possibile effettuare l intero rimborso, il sostituto d imposta deve comunicare entro il 31 dicembre all interessato, utilizzando le medesime diciture contenute nel modello o 730/4, gli importi residui non rimborsati, provvedendo ad indicarli nella relativa certificazione. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se, l anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenterà la dichiarazione dei redditi. Conguaglio con importi a debito Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione e superiori a 12, distinte in saldo 2005 e 1 acconto 2006, sono trattenute sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio e devono essere versate entro la scadenza ad esso riferibile (16 agosto, salvo l usuale differimento per proroga feriale). In caso di incapienza, la parte eccedente viene trattenuta sulle mensilità immediatamente successive, entro il termine del periodo di imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento del pagamento delle imposte sui redditi, pari allo 0,4% mensile, da versarsi con il medesimo codice delle somme a cui si riferisce e unitamente alle stesse. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e acconto, nel mese di luglio viene trattenuta la prima rata e le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello 0,50% mensile, verranno trattenute dalle retribuzioni dei mesi successivi. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che tenga comunque conto della scelta effettuata dal sostituito. Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell importo rateizzato, il sostituto d imposta applica, oltre all interesse dovuto per la rateizzazione (0,50%), anche l interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento. Il sostituto è obbligato a tener conto di un eventuale nuovo risultato contabile che rettifichi un precedente modello ricevuto dal Caf o dal professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l anno L importo della seconda o unica rata di acconto 2006 deve invece essere trattenuto sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre e, in caso di incapienza, su quella di dicembre (con applicazione degli interessi dello 0,40% mensile); qualora anche la retribuzione di dicembre risulti insufficiente, il sostituto d imposta dovrà comunicare il residuo debito al sostituito, il quale dovrà provvedere direttamente al versamento entro il mese di gennaio dell anno successivo, con l applicazione degli interessi nella misura dello 0,40% mensile. Qualora il sostituito, sotto la propria responsabilità, scelga di non versare il secondo o unico acconto, ovvero di versarlo in misura inferiore rispetto a quanto calcolato, deve comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro il 30 settembre Se entro la fine dell anno non è stato possibile trattenere l intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2006, gli importi ancora dovuti, utilizzando le medesime diciture contenute nel modello o La parte residua, maggiorata dell interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. In caso di cessazione del rapporto prima dell effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d imposta non deve effettuare il conguaglio a debito e deve comunicare gli importi residui al sostituito, il quale dovrà provvedere direttamente al versamento. Pagina 3 di 8

4 I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l applicazione dell interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l anno d imposta. Anche in caso di conguaglio a debito, il decesso del lavoratore fa venir meno l obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio; permane comunque l obbligo di comunicare agli eredi gli importi residui, utilizzando le diciture del modello o 730/4. Se nello stesso periodo di imposta avviene un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio per trasferimento di un ramo d azienda o per incorporazione per fusione), il sostituto subentrante nel rapporto è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto di imposta. Nel caso, invece, di passaggio di dipendenti da un sostituto ad un altro con interruzione del rapporto, in capo al nuovo sostituto non incombe alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente. RATEIZZAZIONE I saldi a debito ed il primo acconto possono essere rateizzati in un massimo di 5 rate. A partire dal versamento della seconda rata sono dovuti gli interessi, da calcolarsi al tasso dello 0,5% mensile e da versare separatamente con i codici 1668 (per Irpef), codice regione (per l addizionale regionale) senza indicazione del periodo di riferimento e codice comune (per l addizionale comunale) con indicazione del periodo di riferimento (AAAA). Codici di versamento Mod. F24 Causale Codice Periodo Rate Irpef saldo da versare ovvero 01/05 02/05 e così via in caso di rate Irpef saldo da rimborsare in diminuzione codice 1001 e addizionali Addizionale regionale da versare dichiarante Addizionale regionale da versare coniuge codice regione ovvero 01/05 02/05 e così via in caso di rate codice regione ovvero 01/05 02/05 e così via in caso di rate in diminuzione codici addizionali e 1001 in diminuzione codici addizionali e codice comune Addizionale regionale da rimborsare dichiarante Addizionale regionale da rimborsare coniuge Addizionale comunale da versare dichiarante Addizionale comunale da versare codice comune coniuge Addizionale comunale da rimborsare In diminuzione codici addizionali e dichiarante 1001 Addizionale comunale da rimborsare In diminuzione codici addizionali e coniuge 1001 Irpef prima rata d acconto ovvero 01/05 02/05 e così via in caso di rate Irpef seconda o unica rata d acconto /01 Pagina 4 di 8

5 MOD. 730 INTEGRATIVO Se il contribuente riscontra nel Mod. 730 presentato errori od omissioni può, entro il 31 ottobre, presentare, esclusivamente ad un Caf, un Mod. 730 integrativo con la relativa documentazione, quando l integrazione comporta un maggiore rimborso o un minore debito. Il Caf rilascerà ricevuta del Mod. 730 integrativo ed elaborerà il nuovo prospetto di liquidazione, sul quale verrà barrata la casella integrativo e che dovrà essere consegnato all assistito entro il 15 novembre Il Caf dovrà far pervenire al sostituto, sempre entro lo stesso termine, il modello per effettuare il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, pertanto, permane l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi o le trattenute risultanti dalla dichiarazione. TARDIVO VERSAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO La sanzione amministrativa per omesso versamento Irpef in acconto o saldo o di ritenute è pari al 30% dell importo non versato. In caso di conguaglio tardivo a debito, sono sempre a carico di chi ha provocato il tardivo versamento le sanzioni (sia nel caso del Caf e del professionista abilitato che del sostituto di imposta), mentre sono a carico del contribuente gli interessi (2,5% annuo). Infatti gli interessi dovranno essere trattenuti, tramite il sostituto d imposta, al contribuente e versati in cumulo (con lo stesso codice tributo) con le somme a cui si riferiscono. Nel caso in cui l errore sia determinato da chi ha prestato assistenza fiscale, lo stesso potrà sistemare l errore mediante l emissione di un modello 730 rettificativo in tempo utile per consentire l effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il periodo di imposta. Il tardivo versamento, dovuto sia da ritardo di conguaglio del modello sia da rettificativi, può essere sanato mediante l istituto del ravvedimento operoso da parte del soggetto che ha commesso l errore. Il ravvedimento permette la riduzione della sanzione nella misura ridotta ad 1/8 (3,75%) se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento delle imposte, ovvero nella misura ridotta ad 1/5 (6%) se effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione; le somme dovranno essere versate tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici: 8915: sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730 ravvedimento; 8916: sanzione pecuniaria addizionale regionale all Irpef - rettifica modello 730 ravvedimento; 8917: sanzione pecuniaria addizionale comunale all Irpef - rettifica modello 730 ravvedimento. Il codice 8915 va indicato nella sezione erario, mentre i codici 8916 e 8917 nella sezione regioni ed enti locali. Il periodo di riferimento è quello relativo all anno d imposta di competenza della violazione (2006). Pagina 5 di 8

6 ESEMPI DI CONGUAGLIO 1) Si ipotizzi che dal Mod. 730/4 ricevuto dal Caf risultino i seguenti dati: saldo Irpef 2005 a debito per complessivi 350,00, da versarsi in 5 rate (con il codice 4731, periodo 2005, rate 01/05), con un importo della prima rata pari a 70,00, senza aggravio di interessi; saldo addizionale regionale 2005 a debito per complessivi 11,00 (l importo non si versa in quanto trattasi di importo inferiore al limite minimo di versamento o rimborso, stabilito per la prima volta dal 2006 e fissato in 12,00); saldo addizionale comunale 2005 a debito per complessivi 5,00 (l importo non si versa in quanto inferiore a 12,00); primo acconto 2006, pari al 40% del 98% dell importo del saldo 2005, per complessivi 137,20 da versarsi in 5 rate (con il codice 4730, periodo 2006, rate 01/05), con un importo della prima rata pari a 27,44, senza aggravio di interessi. Busta paga PAGA BASE CONTINGENZA SCATTI D ANZIANITA AD PERSONAM PREMIO PRODUZIONE EDR-VARIE 1 VARIE 2 VARIE 3 TOTALE CODICE DESCRIZIONE QUANTITA VALORE BASE COMPETENZE TRATTENUTE RETRIBUZIONE SALDO 2005 IRPEF 730 1^ RATA PRIMO ACCONTO IRPEF 730 1^ RATA 26/26 195, ,00 70,00 27,44 IMP PREVIDENZIALE CTR PREVIDENZ IMP IVS AGGIUNT CTR AGG IVS IMP ALTRI CTR ALTRI TOT CTR PREVID 5.070,00 450, ,00 17,95 468,67 IMP PREVINDAI CTR PREVINDAI CTR FASI TOT CONTRIBUTI 468,67 IMP FISCALE NO TAX AREA NO TAX FAMILY IMP FISC NETT0 IRPEF LORDA DETRAZIONI IRPEF NETTA M 4.601, , , ,35 A GG DETR SPESE PROD DETR CONIUGE DETR FIGLI FIGLI < 3 ALTRE DETR DETR ONERI ONERI DEDUCIBILI IRPEF TASS SEP M TOTALE COMPETENZE TOTALE TRATTENUTE A 5.070, ,46 IMP TFR IMP ALTRE IMPOSTA IMP TFR IMPOSTA % ARROT NETTO A PAGARE TFR HH/GG IMPONIBILE ACCANT CTR 0,5% TFR AI FONDI P. ACCANT NETTO IMPONIBILE INAIL 0, ,00 ABI CAB NOT E: FIRMA PERIODO PAGA LUGLIO ) Si ipotizzi che dal Mod. 730/4 ricevuto dal Caf risultino i seguenti dati: saldo Irpef 2005 a debito per 350,00 e conseguente obbligo di versare in due soluzioni, a luglio e novembre, l acconto 2006; il primo acconto, pari al 40% del 98% dell importo del saldo 2005, è stato trattenuto in 5 rate a partire dalla busta paga di luglio in poi e versato nei mesi da luglio a novembre (con il codice 4730) per complessivi 137,20; in novembre si versa la quinta e ultima rata, per un importo pari a 27,44 (con il codice 4730) oltre agli interessi nella misura del 2% per complessivi 0,55 da versare con il codice 1668; il secondo acconto, pari al 60% del 98% del saldo 2005, viene trattenuta dal cedolino paga di novembre e versato (con il codice 4730, periodo 2006 e rate 01/01) per complessivi 205,80. Pagina 6 di 8

7 Busta paga PAGA BASE CONTINGENZA SCATTI D ANZIANITA AD PERSONAM PREMIO PRODUZIONE EDR-VARIE 1 VARIE 2 VARIE 3 TOTALE CODICE DESCRIZIONE QUANTITA VALORE BASE COMPETENZE TRATTENUTE 1 RETRIBUZIONE 26/26 195, , SALDO 2005 IRPEF 730 5^ RATA INTERESSI RATEAZIONE SALDO PRIMO ACCONTO IRPEF 730 5^ RATA INTERESSI RATEAZIONE ACCONTO SECONDO ACCONTO 70,00 1,4 27,44 0,55 205,80 IMP PREVIDENZIALE CTR PREVIDENZ IMP IVS AGGIUNT CTR AGG IVS IMP ALTRI CTR ALTRI TOT CTR PREVID 5.070,00 450, ,00 17,95 468,67 IMP PREVINDAI CTR PREVINDAI CTR FASI TOT CONTRIBUTI IMP FISCALE NO TAX AREA NO TAX FAMILY IMP FISC NETT0 IRPEF LORDA DETRAZIONI IRPEF NETTA 468,67 M 4.601, , , ,35 A GG DETR SPESE PROD DETR CONIUGE DETR FIGLI FIGLI < 3 ALTRE DETR DETR ONERI ONERI DEDUCIBILI IRPEF TASS SEP M TOTALE COMPETENZE TOTALE TRATTENUTE A 5.070, ,21 IMP TFR IMP ALTRE IMPOSTA IMP TFR IMPOSTA ARROT NETTO A PAGARE % TFR HH/GG IMPONIBILE ACCANT CTR 0,5% TFR AI FONDI P. ACCANT NETTO IMPONIBILE INAIL 0, ,00 ABI CAB NOT E: FIRMA PERIODO PAGA NOVEMBRE 2006 Pagina 7 di 8

8 Modello bis GLOSSARIO L art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha previsto che una quota pari al cinque per mille dell IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, a finalità di sostegno del volontariato, di finanziamento della ricerca scientifica, dell università e sanitaria nonché di attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Per poter effettuare la suddetta scelta è stato predisposto il Mod bis «Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell IRPEF». La differenza sostanziale con l otto per mille si riscontra nel fatto che quest ultimo non consente di identificare con precisione il soggetto fruitore dell'opzione del contribuente, come invece fa il cinque per mille, che prevede l'inserimento del codice fiscale del soggetto beneficiario, rendendo il contribuente totalmente protagonista delle sue scelte.. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Guida alle Paghe Mensile di consulenza per le paghe e le procedure del personale Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 8 di 8

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