contribuenti minori : semplificazioni fiscali e contabili Regime agevolato per giovani imprenditori

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA MUSICA FRA CREATIVITA, DIRITTO E FISCO (4 edizione) contribuenti minori : semplificazioni fiscali e contabili Regime agevolato per giovani imprenditori Dott. Campolunghi Davide 9 ottobre Foyer del Conservatorio, via Conservatorio 12 Milano

2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I regimi fiscali dell artista I Regimi naturali e i regimi agevolati

3 In sede di comunicazione dell inizio di attività è necessario che l artista operi anche la scelta del proprio regime fiscale. Accanto ai regimi ordinario e semplificato, gravati di numerosi adempimenti ai fini delle imposte dirette e IVA, sono previsti fino dal 01/01/2012 tre regimi agevolati con un numero ridotto di adempimenti e aliquote impositive di favore, che possono essere scelti dall artista solamente al ricorrere di determinate condizioni. 3

4 I regimi ordinario e semplificato: Obbligo di tenuta della contabilità, necessaria: Alla determinazione del reddito dell artista per il calcolo delle imposte dirette, mediante la rilevazione di tutti i compensi percepiti e le spese sostenute nell anno di esercizio dell attività; Al calcolo periodico (cosiddetta liquidazione) del saldo fra l IVA incassata dai propri committenti e quella pagata ai propri fornitori, con conseguente obbligo di versare tale saldo se positivo all Erario. 4

5 La contabilità, che differenzia i due regimi, può essere tenuta a libera scelta dell artista (senza soglie limite), secondo appunto una modalità ordinaria o una modalità semplificata. La contabilità ordinaria consiste nella tenuta di un libro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari, nella tenuta di due registri IVA che raccolgono le fatture emesse e ricevute (sostituibili da apposite integrazioni al libro cronologico) e del libro dei beni ammortizzabili (anch esso sostituibile da apposite annotazioni sul libro cronologico). 5

6 La contabilità semplificata consiste nella tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, del registro incassi e pagamenti (sostituibile da apposite integrazioni ai registri IVA) e del libro dei beni ammortizzabili (anch esso sostituibile da apposite annotazioni sul registro IVA degli acquisti). Entrambe i regimi comportano gli obblighi di liquidazione periodica, versamento periodico e dichiarazione annuale dell IVA, nonché di redazione di appositi quadri della dichiarazione annuale dei redditi. 6

7 Il regime delle nuove attività (Legge 388/2000): Applicazione di un imposta sui redditi sostitutiva dell IRPEF, con aliquota notevolmente ridotta (10%). Non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione, assieme ad eventuali redditi di altra natura, del reddito complessivo. Esonero dall applicazione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi. 7

8 Esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dalle liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA. I requisiti per l accesso sono, allo stesso tempo: Non aver esercitato nel triennio precedente altra attività artistica, professionale o di impresa; L attività esercitata non consiste in una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta; I ricavi non sono superiori a ,41 Euro. Il regime delle nuove attività ha valenza triennale e può essere utilizzato esclusivamente per il primo triennio di attività. 8

9 Il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (Decreto Legge 98/2011 e provv. Dir.Ag.Entrate 22/12/2011 n ): si tratta di una rivisitazione, in chiave restrittiva, del precedente regime dei contribuenti minimi, di cui alla Legge 244/2007, la cui vigenza è cessata perentoriamente il 31 dicembre

10 Le caratteristiche principali del regime sono: Applicazione di un imposta sui redditi sostitutiva dell IRPEF con aliquota inferiore (5%). Non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione del reddito complessivo. Non assoggettamento all IVA ed all IRAP. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Notevoli semplificazioni documentali e nelle modalità di calcolo del reddito di lavoro autonomo. Esclusione da parametri e studi di settore. Esonero da comunicazioni delle operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi black list. Esonero da comunicazioni ai fini dello spesometro. 10

11 ESONERI ADEMPIMENTI Obblighi di liquidazione e versamento IVA Conservazione e numerazione delle fatture d acquisto e delle bollette doganali Tutti gli adempimenti previsti dalla legge IVA (registrazione fatture, dichiarazione e comunicazione annuale, ecc ) Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi Studi di settore e paramentri Certificazione dei corrispettivi e conservazione dei documenti emessi Integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari o in caso di applicazione del reverse charge e versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo Dichiarazione e versamenti IRAP Presentazione dei modelli intrastat Comunicazioni black list e spesometro Presentazione della dichiarazione dei redditi 11

12 Determinazione del reddito e dell imposta sostitutiva: La determinazione del reddito avviene sempre secondo il principio di cassa. Le regole del Testo Unico non trovano in genere applicazione nell ambito del regime. L imposta applicata è sostitutiva dell Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali I ricavi ed i compensi non sono mai assoggettati a ritenuta d acconto, a tal fine devono essere rilasciate apposite dichiarazioni ai committenti. 12

13 Beni strumentali Acquisto: costo interamente deducibile nell esercizio in cui viene pagato il corrispettivo Vendita: il corrispettivo della cessione concorre integralmente a formare l imponibile dell esercizio in cui viene percepito Ammortamenti Non è prevista alcuna procedura di ammortamento Rimanenze Non assumono alcuna rilevanza, posto che la relativa spesa viene dedotta nell esercizio di pagamento Le rimanenze eventualmente realizzate prima dell ingresso nel regime diminuiscono i ricavi conseguiti nel regime agevolato stesso Contributi previdenziali Sono deducibili per intero dal reddito conseguito nel regime agevolato L eventuale eccedenza può essere dedotta dal residuo reddito complessivo Beni ad uso promiscuo Spese relative ad autoveicoli e telefonia sono deducibili nella misura del 50% Spese per omaggi, vitto ed alloggio Sono integralmente deducibili secondo il generale criterio di inerenza Perdite Le perdite conseguite nel regime agevolato sono riportabili nei cinque esercizi successivi e quelle conseguite nei primi tre anni sono riportabili illimitatamente 13

14 Durata massima del regime: Con un cambio radicale di prospettiva rispetto al vecchio regime dei minimi, il regime fiscale di vantaggio viene indirizzato verso attività nuove ed in particolare intraprese da soggetti giovani. La durata massima del regime è tassativamente di 5 periodi di imposta, quello di avvio dell attività ed i successivi quattro, con applicazione retroattiva sulle attività avviate dal 1 gennaio 2008 (chi ha iniziato l attività nel 2008 può applicare il regime di vantaggio solo per il periodo di imposta 2012). Unica eccezione è riservata a coloro che al quinto anno di applicazione del regime di vantaggio non avranno compiuto ancora 35 anni di età. In questo caso la fruizione del regime è prorogata fino al periodo di imposta in cui compiranno tale età. 14

15 I requisiti per l accesso e permanenza nel regime di vantaggio sono, allo stesso tempo: A. i precedenti requisiti per l accesso al vecchio regime dei minimi : Residenza fiscale in Italia; Esercizio di attività non immobiliare di compravendita o di commercio di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 53 c.1 DL 331/93 o soggetta a regimi speciali iva; Compensi conseguiti nell anno inferiori a ; Assenza di cessioni all esportazione; Assenza di lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; Possesso di beni strumentali di ammontare non superiore a nel corso di un triennio; Assenza di redditi da partecipazione a società trasparenti. n.b. l effettuazione di prestazioni artistiche o professionali all estero non preclude la permanenza nel regime, stante il disposto letterale della norma che prevede espressamente solo l effettuazione di esportazioni quale causa di esclusione. 15

16 B. nuovi requisiti previsti dal D.L. 98/2011, che ricalcano in buona parte quelli per l accesso al regime delle nuove iniziative di cui alla Legge 388/2000: L attività d impresa, arte o professione deve essere iniziata successivamente al 31 dicembre 2007; Non devono essere state esercitate altre attività artistiche, professionale o di impresa nel triennio precedente l inizio dell attività, anche in forma associata o familiare; L attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il tirocinio obbligatorio per l accesso a talune professioni); Se l attività è una prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, l ammontare dei ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente non deve superare i

17 Vecchi requisiti Compensi conseguiti nell anno inferiori a ; Residenza fiscale in Italia; Attività non ricompresa in alcuni particolari settori; Assenza di lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; Possesso di beni strumentali di ammontare non superiore a nel corso di un triennio; Assenza di redditi da partecipazione a società trasparenti. Nuovi requisiti Inizio attività successivo al 31/12/2007; non aver esercitato nei tre anni precedenti l inizio dell attività, un arte o professione o un attività di impresa, anche nell ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali; l attività non deve essere una mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ivi comprese la collaborazione coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto); l attività non deve essere la prosecuzione di un attività d impresa svolta da altro soggetto che abbia realizzato, nell anno precedente a quello di inizio, ricavi superiori a ; 17

18 La circolare AdE n.17 del 30 maggio 2012: La corposa circolare dell agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti, soprattutto in merito ai requisiti necessari all accesso al regime fiscale di vantaggio. 18

19 Inizio attività successivo al 31 dicembre 2007 Viene confermato che il regime di vantaggio può essere utilizzato non solo da coloro che sono già stati vecchi minimi, ma anche da tutti quei soggetti che, pur in possesso dei requisiti necessari all accesso al regime, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime delle nuove iniziative di cui alla legge 388/2000. Esercizio di altra attività artistica, professionale o di impresa nel triennio precedente Viene chiarito che i tre anni precedenti a quelli di accesso al regime non devono essere considerati in relazione ai periodi di imposta, ma occorre avere riguardo al calendario comune. Viene chiarito che per l accesso al regime non è rilevante la mera partecipazione a società di persone e assimilate nel triennio precedente, ma l effettiva partecipazione all attività di gestione nelle stesse. Tale requisito non va confuso con quello di assenza di partecipazioni a società trasparenti, che deve essere soddisfatto nel periodo di accesso al regime ed in quelli successivi di permanenza. Viene chiarito che può usufruire del regime anche l associato in partecipazione di solo lavoro, visto che il relativo reddito non può considerarsi prodotto da attività professionale o artistica. Mera prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo Viene confermato che si configura quale mera prosecuzione di attività precedenti, la nuova attività che sia rivolta sostanzialmente verso gli stessi clienti di prima, con gli stessi mezzi e nel medesimo luogo. Viene chiarito che se la durata del lavoro precario non supera la metà del periodo triennale di osservazione (mutuato interpretativamente dal punto precedente), automaticamente viene superato il requisito di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo. Viene chiarito che non vi è mera prosecuzione quando per le due attività sono richieste competenze non omogenee. Viene chiarito che non vi è alcuna preclusione al regime per coloro che hanno svolto prestazioni di lavoro occasionali. Viene chiarito che non vi è alcuna preclusione al regime per i pensionati o coloro che abbiano perso il posto di lavoro per cause non agli stessi imputabili. 19

20 Il regime degli ex-minimi (D.L. 98/2011): Per l accesso e la permanenza in tale regime rimangono in vigore esclusivamente i vecchi requisiti per il regime dei minimi ; È il regime fiscale naturale dei soggetti in possesso dei relativi requisiti, salvo opzione per il regime ordinario/semplificato con vincolo triennale; Non ha limite di durata; 20

21 Viene confermata la dispensa dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e l esonero dall IRAP, ma, rispetto al regime dei minimi, decadono importanti agevolazioni; in particolare: Ritorna l applicazione dell Iva, con esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici (al pari del regime delle nuove attività ); Scompare la tassazione sostitutiva al 20%, con applicazione del metodo ordinario progressivo a scaglioni e della ritenuta d acconto (al pari del regime ordinario e semplificato); Ritorna l assoggettamento a parametri e studi di settore; 21

22 REGIMI FISCALI DELL ARTISTA DAL 2012 LIMITI DIMENSIONALI CONTABILITA DURATA IMPOSTE SUL REDDITO DI VANTAGGIO (ART.27,DL 98/2011) RICAVI ANNO PRECEDENTE NON SUPERIORI A EURO LE FATTURE VANNO NUMERATE E CONSERVATE PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITA (PER I GIOVANI CHE INIZIANO L ATTIVITA PRIMA DEI 31 ANNI, I 5 ANNI SI ESTENDONO COMUNQUE FINO AL 35 ANNO DI ATTIVITA ) IMPOSTA SOSTITUTIVA ALIQUOTA 5% EX-MINIMI (ART.27, C.3. DL 98/2011) RICAVI ANNO PRECEDENTE NON SUPERIORI A EURO LE FATTURE VANNO NUMERATE E CONSERVATE NUOVE ATTIVITA (ART.13 LEGGE 388/2000) RICAVI ANNUI NON SUPERIORI A ,41 EURO LE FATTURE VANNO NUMERATE E CONSERVATE ORDINARIO E SEMPLIFICATO NESSUN LIMITE OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E TENUTA CONTABILITA NESSUN LIMITE TEMPORALE PRIMI 3 ANNI DI ATTIVITA NESSUN LIMITE TEMPORALE IRPEF ORDINARIA IMPOSTA SOSTITUTIVA ALIQUOTA 10% IRAP NO NO SI (IN PRESENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE) IVA NO SI (CON LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ANNUALE) STUDI DI SETTORE O PARAMETRI SI (CON LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ANNUALE) IRPEF ORDINARIA SI (IN PRESENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE) SI (CON LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO PERIODICI) NO SI SI SI RITENUTA D ACCONTO NO SI NO SI 22

23 Attenzione alla riforma del Lavoro La riforma Fornero prevede l automatica riconduzione a rapporti di lavoro a progetto di lavoratori a partita IVA in regime di monocommittenza che non superano determinati parametri. Le ricadute fiscali di tale automatismo, soprattutto in presenza di regime fiscale di vantaggio, potrebbero essere pesanti Il regime delle attività trasparenti L art. 10 del D.L. 201/2011 (cd. salva Italia ) ha previsto un regime premiale facoltativo per i lavoratori autonomi o imprenditori che intendono operare in modo trasparente nei confronti dell AdE,in cambio di vantaggi in termini di adempimenti, tutoraggio, corsia preferenziale per i rimborsi Iva e altro ancora. Si basa fondamentalmente sull invio invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura e sull istituzione di un apposito conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata. Entrerebbe in vigore dal 1 gennaio 2013, ma mancano ancora i provvedimenti attuativi. 23

24 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO L Imposta sul Valore Aggiunto I musicisti e l applicazione dell IVA

25 L Imposta sul Valore Aggiunto Relativamente all assoggettamento o meno all IVA, escluso solo per i soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio, il Dpr n.633/1972 (cosiddetta legge IVA ) fa una importante distinzione fra: Cessione, concessione, licenze dei diritti d autore Attività interpretative rese a terzi. 25

26 L Imposta sul Valore Aggiunto Cessione, concessione, licenze dei diritti d autore (art.3 comma 2 n.2 DPR 633/72): Esclusione dal campo di applicazione dell IVA quando vengono poste in essere dall autore e dai suoi eredi o legatari, purché non vengano utilizzate da imprese per la pubblicità commerciale; Assoggettamento ad IVA delle stesse operazioni svolte da soggetti diversi dall autore e dai suoi eredi o legatari; 26

27 L Imposta sul Valore Aggiunto Assoggettamento ad IVA delle operazioni svolte dall autore e dai suoi eredi o legatari destinate ad essere utilizzate per la pubblicità commerciale; Assoggettamento ad IVA delle cessioni e simili dei diritti connessi al diritto d autore. In pratica quelli spettanti ad interpreti ed esecutori non autori, per l utilizzo delle registrazioni delle loro interpretazioni da parte di soggetti terzi (ad esempio produttori) in programmi radiofonici, televisivi, cinematografici, manifestazioni pubbliche e simili. 27

28 L Imposta sul Valore Aggiunto Prestazioni degli interpreti ed esecutori: Concerti vocali e strumentali e contratti di scrittura a questi connessi; Si applica l aliquota IVA del 10 per cento.(n.123 e n.119 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972) Sono tali quelle manifestazioni musicali in cui vengono eseguiti una serie di brani musicali secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, ecc ). 28

29 L Imposta sul Valore Aggiunto Prestazioni musicali non qualificabili come concerti vocali e strumentali; Vengono ricondotte nella disciplina generale delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere (punto n.1 della tariffa allegata al DPR n.640/1972 ovvero n.3 della tabella C allegata al DPR 633/1972) per le quali si applica in ogni caso l IVA con aliquota ordinaria del 21%, relativamente sia ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni, sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti. 29

30 L Imposta sul Valore Aggiunto Attività didattiche; Rientrando la musica fra le materie scolastiche ed universitarie, tali lezioni beneficiano dell esenzione dall IVA (art. 10 n.20 DPR 633/1972) se rese da insegnanti a titolo personale. L organizzazione di corsi musicali, invece, ricade nell esenzione IVA solo se effettuata da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Parimenti è assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria al 21% il rapporto fra musicista/docente e gli istituti scolastici per le lezioni ivi impartite. 30

31 L Imposta sul Valore Aggiunto Le esecuzioni musicali di ogni tipo svolte dal musicista all estero (sia in stati UE che extra-ue). È prevista la specifica esclusione dal campo di applicazione dell IVA ex. Art.7 quinquies del DPR 633/1972. L esclusione, dal 1 gennaio 2011, si applica, tuttavia, esclusivamente nei casi di committente soggetto IVA residente all estero o di committente non soggetto IVA, se la prestazione è svolta all estero, in tale ultimo caso non devono essere ricomprese negli elenchi Intra. 31

32 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le imposte sul reddito di lavoro autonomo I musicisti e l applicazione dell IRPEF e IRAP

33 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo Ordinariamente il principio per la determinazione del reddito di lavoro autonomo dell artista è basato sul criterio di cassa, cioè i proventi conseguiti e le spese sostenute concorrono alla formazione del risultato economico, calcolato per anno solare, nel momento del loro effettivo incasso e pagamento. 33

34 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo Parallelamente a quanto esposto per la disciplina IVA, anche in ambito di redditi di lavoro autonomo per poter scomputare le spese sostenute dai compensi conseguiti, sussiste l obbligo di rispettare un generale criterio di inerenza e documentazione delle stesse ed una disciplina specifica per la deducibilità di gran parte di esse contenuta nell art.54 DPR 917/86 (TUIR). 34

35 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo Tutto il procedimento di determinazione del reddito di lavoro autonomo dell artista deve essere esposto in sede di dichiarazione annuale dei redditi all interno del quadro RE (CM per i soggetti minimi ), al pari di quanto previsto per gli esercenti le professioni intellettuali. In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle ritenute d acconto subite. 35

36 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo Specifica problematica è connessa al concorso alla formazione del reddito da lavoro autonomo di proventi per attività artistiche conseguiti all estero e/o corrisposti da soggetti non residenti in Italia. Per il principio world wide income (art. 3 DPR 917/1986) il musicista residente in Italia deve ivi generalmente dichiarare tutti i redditi percepiti nell anno solare, anche se prodotti all estero. 36

37 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo Sono poi le convenzioni internazionali, stipulate dall Italia con i singoli paesi esteri, che stabiliscono per ogni categoria di reddito il paese di definitiva imposizione dello stesso e gli strumenti per eliminare eventuali doppie imposizioni. La maggior parte delle convenzioni internazionali stipulate dall Italia con i paesi esteri ricalca il modello di convenzione internazionale OCSE, che adotta per gli artisti e gli sportivi il criterio del luogo di prestazione dell attività sportiva o artistica. 37

38 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo Nella maggior parte dei casi, il reddito transnazionale del musicista sconta le imposte sia in Italia, sia nell altro Stato ove è stato prodotto, con obblighi dichiarativi in Italia ove beneficia di un credito di imposta di importo pari alle imposte pagate nello Stato estero secondo le modalità previste dall art.165 DPR 917/

39 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo L Art.2 del D.Lgs n.446 del 15/12/1997 prevede che i presupposti per l applicazione dell IRAP siano l esercizio abituale di una attività economica e lo svolgimento della stessa in maniera autonomamente organizzata. la Corte Costituzionale nella Sentenza n.156/2001 ha precisato che, essendo ipotizzabile un attività professionale esercitata in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui, l esercizio di una attività di lavoro autonomo non è sempre soggetta all IRAP, ma deve essere valutata caso per caso la presenza o meno di un autonoma organizzazione. 39

40 Le imposte sul reddito di lavoro autonomo Il concetto di autonoma organizzazione è stato definito in maniera più precisa dalla Corte di Cassazione che, con una serie di Sentenze datate 16/02/2007 (dalla n.3672 alla n.3682), ha stabilito che essa in genere sussiste tutte le volte che l esercente lavoro autonomo (artista o professionista intellettuale) sia responsabile dell organizzazione della propria attività ed impieghi beni strumentali oltre il limite minimo comunemente considerato indispensabile per l esercizio della stessa o si avvalga della collaborazione non occasionale di lavoro altrui, in modo da accrescere la propria capacità di guadagno. In altre parole, prima di assoggettare un musicista all IRAP, è necessario compiere un analisi sulla esistenza di un autonoma organizzazione della sua attività tale da accrescere la sua possibilità di produrre profitti. 40

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