730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

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1 730, Redditi 2017 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N IRAP 2017: le principali novità del modello Le novità che trovano spazio nel nuovo modello IRAP 2017 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: IRAP Il Modello IRAP 2017, relativo al periodo d imposta 2016, accoglie diverse novità intervenute ad opera della Legge di Stabilità 2016, ma non solo. Tra le più importanti novità recepite dal modello e che qui analizzeremo vi sono l aumento della deduzione IRAP per i soggetti di minori dimensioni, l esenzione IRAP per il settore agricolo e per la pesca, l estensione ai lavoratori stagionali della deduzione parziale IRAP del costo residuo per il personale dipendente, la nuova possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore entro i termini di decadenza dell accertamento. Premessa Con Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrare n del , è stata approvata e resa disponibile la versione definitiva del Modello IRAP 2017, relativo al periodo d imposta 2016 (la versione in bozza era stata approvata con Provvedimento direttoriale del ). Nel nuovo Modello IRAP 2017 trovano spazio alcune importanti novità, che nella circolare analizzeremo: l aumento della deduzione IRAP per i soggetti di minori dimensioni; l esenzione IRAP per il settore agricolo e per la pesca; l estensione ai lavoratori stagionali della deduzione parziale IRAP del costo residuo per il personale dipendente; 1

2 la deducibilità integrale delle rettifiche su crediti di banche ed assicurazioni nel periodo d imposta di iscrizione in bilancio; i riflessi dell eliminazione della sezione straordinaria del conto economico (voci E.20 ed E.21); la nuova possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore entro i termini di decadenza dell accertamento; l'abbassamento da a euro del limite dei crediti oltre il quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione orizzontale. Aumento della deduzione IRAP per i soggetti di minori dimensioni Il modello IRAP 2017 recepisce la novità apportata dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all art. 1, commi 123 e 124, con la quale è stata di fatto raddoppiata l ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/1997 (Decreto IRAP) a favore dei soggetti di minori dimensioni, in particolare società in nome collettivo, società in accomandita semplice, persone fisiche esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi. Occorre a tal fine ricordare che l art. 11, comma 4 bis del Decreto IRAP stabilisce una deduzione forfetaria di per tutti i soggetti IRAP la cui base imponibile sia pari o inferiore a ,91. Per i soggetti che superano di poco l importo della base imponibile che dà diritto alla deduzione, la normativa IRAP prevede comunque un particolare meccanismo volto a non penalizzare tali soggetti, che altrimenti disporrebbero di un reddito netto inferiore a quello dei contribuenti con valore della produzione inferiore a tale soglia, perdendo quindi diritto alla deduzione forfetaria. Pertanto, la normativa IRAP prevede i seguenti scaglioni di deduzione forfetaria IRAP: A tali deduzioni forfetarie IRAP, poi, occorre aggiungere, in base a quanto previsto dall articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del Decreto IRAP, una ulteriore deduzione forfetaria per i contribuenti di minori dimensioni, cioè società di persone, imprese individuali e professionisti. 2

3 È su questa ulteriore deduzione forfetaria che è intervenuta la Legge di Stabilità 2016, raddoppiandola a partire dal periodo d imposta In particolare, si passa: da a per i contribuenti con valore della produzione fino a ,91; da a per i contribuenti con valore della produzione superiore a ,91 e fino a ,91; da a per i contribuenti con valore della produzione superiore a ,91 e fino a ; da 625 a per i contribuenti con valore della produzione superiore a e fino a ,91. Ulteriore deduzione per i contribuenti minori fino a , oltre ,91 e fino a , oltre ,91 e fino a oltre e fino a , Con la Legge di Stabilità 2016, quindi, per il primo scaglione di riferimento, la deduzione forfetaria IRAP massima fruibile dalle imprese di minori dimensioni diventa pari a (= ), (= ) per il secondo scaglione, (= ) per il terzo scaglione e (= ). Esenzione IRAP per il settore agricolo e per la pesca Tra le novità normative più importanti recepite dal modello IRAP 2017, vi è poi l esclusione dall IRAP per il settore agricolo. La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all art. 1, commi 70-73, infatti, ha previsto l'esclusione dall'ambito soggettivo IRAP dei soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (quindi, dal 2016 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, con effetti a partire dalla dichiarazione IRAP 2017). 3

4 L esenzione IRAP è riconosciuta anche: alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore silvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall art. 8, D.Lgs. n. 227/2001; alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all art. 10, D.P.R. n. 601/73. Di conseguenza, all interno del Modello IRAP 2017, sono stati eliminati, dalla tabella delle aliquote IRAP, i codici che consentivano l inserimento dell aliquota ridotta dell 1,90%, anch essa abrogata. Per lo stesso motivo, sono stati eliminati anche i campi nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione sottoposto a tale aliquota. Deduzione parziale IRAP del costo dei lavoratori dipendenti stagionali Nel Modello IRAP 2017, debutta la deduzione parziale ai fini IRAP del costo residuo per i lavoratori dipendenti stagionali. Infatti, con la Legge di Stabilità 2016, la deduzione IRAP del costo residuo sostenuto per i lavoratori dipendenti (dato dalla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti) viene riconosciuta, nei limiti del 70% di tale differenza, anche per i lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni nel periodo d imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall art. 1, comma 73, Legge n. 208/2015 Legge di Stabilità 2016). Deducibilità integrale rettifiche crediti banche e assicurazioni Un altra delle novità del Modello IRAP 2017 riguarda le rettifiche sui crediti verso la clientela di banche ed assicurazioni, che per effetto dell art. 16 del D.L. n. 83/2015 sono dal 2016 integralmente deducibili nell esercizio di imputazione in bilancio (non più in quote costanti in 5 periodi d imposta). 4

5 La norma si è resa applicabile dall esercizio in corso al , quindi dal periodo d imposta 2015 per i soggetti solari, ma la stessa norma ha anche stabilito che, limitatamente al periodo d imposta 2015, esse siano deducibili nel limite del 75% dell ammontare e che il residuo 25% dell ammontare sia deducibile (con aliquote differenziate) nei successivi 10 periodi d imposta nel seguente modo: 5% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al ; 8% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al ; 10% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al ; 12% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al degli anni dal 2019 al 2024; 5% (del 25%), nel periodo d imposta in corso al Per permettere l indicazione di tale eccedenza, nel Modello IRAP 2017 sono stati inseriti nel quadro IC gli appositi righi IC30 nella sezione II e IC42 nella sezione III: nel rigo IC30, colonna 1: va indicata la quota delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti iscritte nei bilanci relativi ai precedenti periodi d imposta che concorrono al valore della produzione ai sensi dell articolo 16, comma 9, del D.L. n. 83/2015; nel rigo IC30, colonna 2: vanno indicate, oltre all importo di colonna 1, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. 5

6 I riflessi dell eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico Nel Modello IRAP 2017 sono stati eliminati i righi in cui dovevano essere riportate le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili patrimonio, cioè gli immobili che non costituiscono né beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni merce alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il motivo risiede nel fatto che nei bilanci degli esercizi fino al 2015 tali immobili erano classificati nella sezione straordinaria del Conto Economico nelle voci E.20 ed E.21 (irrilevanti ai fini IRAP), ma ai sensi dell art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, tali proventi e oneri concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione netta, quindi dovevano essere oggetto di una variazione in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione IRAP. A partire dall esercizio 2016 (per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare), il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci ), ha previsto la soppressione della sezione straordinaria del Conto Economico e la riclassificazione delle sue componenti nella parte ordinaria del Conto Economico. In particolare, le suddette plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili patrimonio sono rilevate, rispettivamente, nelle voci A.5 ( Altri ricavi e proventi ) e B.14 ( Oneri diversi di gestione ) del Conto economico; pertanto, le stesse sono già comprese tra i dati contabili che sono indicati, per le società di capitali, all interno dei righi IC5 ( Altri ricavi e proventi ) e IC13 ( Oneri diversi di gestione ) della dichiarazione IRAP e la relativa inclusione nella base imponibile IRAP avviene per effetto del principio di derivazione (in assenza di una norma che ne preveda l esclusione). Non occorre, quindi, più apportare alcuna variazione; per tale ragione sono stati eliminati i righi IC47 e IC54 del vecchio modello IRAP. 6

7 Modello IRAP 2016: Ora eliminato Ora eliminato Modello IRAP 2017: Plus valenza Minus valenza 7

8 La nuova disciplina della dichiarazione integrativa a favore L art. 5 del D.L. n. 193/2016, intervenendo sull art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa a proprio favore facendolo coincidere con il termine previsto per l accertamento dall art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, parificandolo quindi a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del Fisco. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative relative ad annualità pregresse per i quali non siano ancora scaduti i termini per l accertamento. È stata, quindi, eliminata la sezione XII Errori contabili del quadro IS ed è stata inserita nello stesso quadro la nuova sezione XVII Dichiarazione integrativa, dove indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa: Questa sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IRAP 2013 relativa al 2012 presentata nel 2016). 8

9 Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Il nuovo limite di euro per il visto di conformità Il D.L. n. 50/2017, in vigore dal , all art. 3, ha introdotto novità in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione dei crediti tributari, abbassando da a euro il limite massimo oltre il quale è necessaria l apposizione del visto di conformità per potere compensare orizzontalmente eventuali crediti. In assenza di indicazioni temporali sull efficacia della novità, la Risoluzione n. 57/E del ha poi chiarito che le nuove norme trovano applicazione per tutte le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in poi, pertanto anche per la dichiarazione IRAP Riproduzione riservata - 9

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