OGGETTO SPAZI IN CUI SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
|
|
- Bonaventura Belloni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 OGGETTO SPAZI IN CUI SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITO (posto in data 20 aprile 2012) L'USL può imporre l'effettuazione della libera professione intramoenia nei locali dove viene svolta l'attività istituzionale, visto che in gran parte della normativa vigente si parla di idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria? L'USL può autorizzare la libera professione intramoenia allargata solo per i medici che visitano extraregione?
2 2 RISPOSTA (inviata in data 29 aprile 2012) La risposta al primo quesito posto è senza dubbio positiva, per due ordini di motivazioni: 1) le difficoltà economiche che caratterizzano la gestione delle aziende sanitarie, così come di tutte le amministrazioni pubbliche, impongono una ricerca sistematica di soluzioni che non comportino ulteriori oneri finanziari, di cui l azienda dovrebbe farsi carico per soddisfare quelle condizioni che sono esplicitamente richiamate dalle norme che prevedevano che fossero destinati all attività libero professionale intramoenia spazi adeguati distinti da quelli riservati all attività istituzionale (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 4, comma 10); 2) la destinazione di spazi distinti per l attività libero professionale riguarda precipuamente le prestazioni di ricovero, per le quali risulta evidente il valore aggiunto di ambienti dedicati, nei quali può essere assicurata al paziente una qualità alberghiera diversa da quella possibile negli ambienti riservati all attività istituzionale. L indicazione di una netta differenziazione, quale si evince dal testo del citato comma 10 dell articolo 4 del decreto legislativo 502, viene di fatto notevolmente mitigata dal successivo decreto del ministro della sanità del 28 febbraio 1997, che al comma 2 dell articolo 4, che richiama l obbligo per le aziende sanitarie di adottare uno specifico regolamento per disciplinare l attività libero professionale intramoenia, precisa che gli spazi da utilizzare per l attività libero professionale intramoenia devono essere di norma distinti da quelli utilizzati per l attività istituzionale. Il successivo comma 4 chiarisce in modo inequivocabile la possibilità di utilizzo per l attività libero professionale intramoenia degli stessi spazi utilizzati per l attività istituzionale, disponendo che Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. Questa possibilità viene confermata dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 (atto di indirizzo e coordinamento concernente l attività libero professionale intramoenia) che al comma 3 dell articolo 4 ripropone identico il testo appena citato.
3 3 Il regolamento che disciplina l esercizio della libera professione intramoenia nell ambito dell Azienda pare coerente con i citati riferimenti normativi. L articolo 7, comma 1, avente ad oggetto gli spazi che devono essere utilizzati per l attività libero professionale ambulatoriale, precisa infatti che: Articolo 7 Spazi 1) Attività ambulatoriale Gli spazi sono individuati o presso i locali e gli studi interni ai reparti servizi utilizzati per l attività istituzionale, previa autorizzazione del responsabile dell Unità operativa. e relativa comunicazione alla Direzione Sanitaria di Presidio ovvero, temporaneamente e fino alla realizzazione di strutture idonee, possono essere utilizzati appositi spazi messi a disposizione da strutture non accreditate con le quali la Direzione Generale abbia stipulato apposite convenzioni, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio1997. In alternativa, e con gli stessi limiti temporali di cui sopra, il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ha facoltà, senza oneri aggiuntivi da parte dell azienda, di utilizzare i propri studi professionali per lo svolgimento dell attività libero professionale. Per proprio studio privato si intende la proprietà dello stesso ovvero la titolarità del contratto di locazione o di comodato d uso dei locali, dai quali risultino altresì gli eventuali costi inerenti la locazione finanziaria/noleggio di attrezzature mediche e non. L esercizio straordinario dell attività libero professionale intramuraria in studi professionali è uniformato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) L attività deve essere preventivamente autorizzata dall azienda, in seguito a specifica richiesta da parte del professionista che autocertifichi anche la sussistenza dei criteri minimi di tipo igienico, strutturali ed organizzativi per lo svolgimento dell attività effettuata (L azienda si riserva di effettuare gli specifichi controlli tramite gli organi di vigilanza istituiti). b) Gli orari di svolgimento dell attività libero professionale individuale sono definiti d intesa fra l azienda ed il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio.
4 4 Anche la risposta al secondo quesito è positiva, per le seguenti considerazioni: 1) l autorizzazione ad esercitare l attività libero professionale in studi professionali privati costituisce una eccezione rispetto alla norma generale che prescrive che l attività libero professionale intramoenia, per la sua stessa definizione, debba essere svolta esclusivamente all interno delle strutture aziendali (a prescindere dal fatto che gli spazi destinati all attività libero professionale intramoenia siano spazi esclusivi per tale attività, o ricavati dall utilizzo in orari dedicati degli stessi spazi utilizzati per l attività istituzionale); 2) l esercizio dell attività libero professionale in studi situati fuori Regione non configura quella situazione di conflitto di interessi che costituisce la motivazione sostanziale del divieto di svolgere l attività libero professionale al di fuori delle strutture aziendali.
5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI le norme sono di seguito riportate nel testo originario, al fine di porre in evidenza l evoluzione che esse hanno subito nel tempo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria) articolo 4, comma 10 All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 6% e non superiore al 12% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e fino al loro insediamento gli amministratori straordinari pro tempore nonché le autorità responsabili delle aziende ospedaliere sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di assoluta impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Le convenzioni sono limitate al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovate.
6 6 decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 articolo 5, lettera g Il comma 10 dell articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è così sostituito All'interno dei presidi ospedalieri a gestione diretta e delle aziende ospedaliere sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende ospedaliere, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati.
7 legge 23 dicembre 1996, n. 662 articolo 1, commi 15, 16, 17 7 Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare dal Le regioni tengono conto dell attivazione e dell organizzazione dell attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale, anche ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive rispetto a quelle garantite dal SSN, nonché di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del SSN, anche mediante l utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa.
8 8 decreto 28 febbraio 1997 attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN articolo 4, commi 1, 2, 4 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformità alle direttive regionali attuative in materia, adottano, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività libero professionale del personale della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e lo trasmettono alla regione. Ove le direttive regionali non siano date entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali provvedono in conformità al decreto stesso. 2. Il regolamento, in particolare: a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare, in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione, per le attività libero-professionali; b) individua, in caso di documentata impossibilità di assicurare l'attività libero-professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se è contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura; d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attività ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attività libero professionale;
9 9 4. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività liberoprofessionale non può essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura.
10 10 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 31 LUGLIO 1997 linee guida dell organizzazione dell attività libero professionale intramuraria articolo 1 Organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria 1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformità alle eventuali direttive regionali in materia e alle presenti linee guida, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, adottano un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero. 2. Il regolamento, in particolare: a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare - in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione - per le attività libero - professionali; b) individua, in caso di documentata impossibilità di assicurare l'attività libero professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se è contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura; d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attività ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attività libero professionale;
11 11 articolo 3, comma 2 Limitatamente alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero - professionali ambulatoriali fino all'allestimento di idonei spazi che rientrino nella completa disponibilità aziendale, e comunque non oltre il 30 giugno 1998, i direttori generali, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate o l'interesse aziendale, possono prevedere, con norma regolamentare, specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria, che abbia optato per l'esercizio intramurale della libera professione, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. legge 23 dicembre 1998, N. 448 disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria articolo 72 comma 11 In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12 12 DPCM 27 marzo 2000 atto di indirizzo e coordinamento concernente l attività libero professionale intramuraria articolo 1.Oggetto del provvedimento 1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i principi ed i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. articolo 5. Organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria 2. L'atto aziendale, in particolare, si conforma ai seguenti criteri: a) nell'ambito dell'azienda, devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria; b) fino alla realizzazione di quanto previsto alla lettera a) vanno individuati, fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni; c) in relazione a quanto previsto alle lettere a) e b), va indicato il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi sostitutivi individuati fuori dall'azienda; l'assegnazione dei dirigenti alle strutture e agli spazi all'interno e all'esterno dell'azienda è disposta previa contrattazione aziendale; 3. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività liberoprofessionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.
13 13 articolo 6. attività di ricovero, commi 1, 3, 4 1. Nei presidi ospedalieri delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti. La idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali. 3. Fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero, le aziende, in attuazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 5, reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria. 4. In relazione ai limiti strutturali ed organizzativi della struttura convenzionata in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare l'attività libero-professionale nonché alle dimensioni dell'azienda ed al numero del personale interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti, almeno per ciascuna area dipartimentale, di norma in una unica struttura. Nella stessa struttura devono, se necessario, essere attivati anche gli spazi per l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale. articolo 7. Attività ambulatoriale commi 1, 2, 3 1. Nelle strutture delle USL e delle aziende ospedaliere, le aziende reperiscono idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria. L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attività libero-professionale può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale.
14 2. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate. 3. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attività professionale specialistica. 4. In relazione ai limiti strutturali ed organizzativi della struttura convenzionata in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare l'attività libero-professionale nonché alle dimensioni dell'azienda ed al numero del personale interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti, almeno per ciascuna area dipartimentale, di norma in una unica struttura. Nella stessa struttura devono, se necessario, essere attivati anche gli spazi per l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale. 14
15 15 articolo 7. Attività ambulatoriale 1. Nelle strutture delle USL e delle aziende ospedaliere, le aziende reperiscono idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria. L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attività libero-professionale può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale. 2. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate. 3. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attività professionale specialistica.
16 16 CCNL 1998_2001 (8 giugno 2000) TITOLO III, CAPO I articolo 54, comma 2, In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria ai sensi dell'articolo 72, comma 11 della legge 448/1998 (In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge) e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
17 17 articolo 56 Disciplina transitoria 1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo; b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati; c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli; d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero professionale intramoenia.
HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO FERIE E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITO (posto in data 7 ottobre 2009) Può un anestesista durante le sue ferie o durante un giorno di riposo esercitare attività libero professionale nella
DettagliOGGETTO VISITE PER LA CERTIFICAZIONE DELL IDONEITÀ ALLA GUIDA
1 OGGETTO VISITE PER LA CERTIFICAZIONE DELL IDONEITÀ ALLA GUIDA QUESITO (posto in data 5 ottobre 2011) Proveniente dall'accademia Militare di sanità di Firenze, sono stato ufficiale medico cardiologo fino
DettagliMinistero della salute
Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività
DettagliOGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA
1 OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN CONSULENZA IN UN ALTRA AZIENDA QUESITI (posti in data 18 dicembre 2011) 1) è possibile svolgere servizio di pronta disponibilità in due aziende ospedaliere diverse, anche
DettagliOGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE
OGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE QUESITO (posto in data 2 giugno 2010) A quale medico spetta, per legge, l accompagnamento di un malato durante il trasporto da un ospedale
DettagliAZIENDA SANITARIA DI NUORO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DEL /2014. dell attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del ***
AZIENDA SANITARIA DI NUORO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA REG. N. /ALPI DEL /2014 OGGETTO: Convenzione per la sperimentazione dello svolgimento dell attività libero professionale intramuraria presso lo studio
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO OBBLIGO ASSICURATIVO QUESITO (posto in data 2 ottobre 2014) Sono un dirigente medico dipendente ospedaliero. Come attività libero professionale svolgo soltanto attività intramoenia di équipe
DettagliLa legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:
IMPORTANTI NOVITA PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE Legge regionale n. 10 del 21.07.2006 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA SANITARIE. La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto
DettagliIndicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010.
1 OGGETTO PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET QUESITO (posto in data 3 marzo 2010) Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. RISPOSTA (inviata in data 5 marzo 2010)
DettagliD.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.
D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO QUESITI DIVERSI (inviati in data 14 marzo 2014) 1) Nella intra-moenia allargata tra i requisiti obbligatori per poter svolgere tale attività in una struttura esterna è che tale struttura non
DettagliParere n. 35/2010 Autorizzazioni sanitarie. Ambulatori e Poliambulatori medici e dentistici
Parere n. 35/2010 Autorizzazioni sanitarie. Ambulatori e Poliambulatori medici e dentistici Viene chiesto un parere in merito alla procedura di rilascio delle autorizzazioni sanitarie agli ambulatori e
DettagliDELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d
32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL MINISTRO VISTO l articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO LIMITI ALL ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE EXTRAMOENIA QUESITI (posti in data 5 ottobre 2012) Un dirigente medico che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo può svolgere la sua
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
Dettagli(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 marzo 2013. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientiþ che che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività
DettagliOGGETTO GUARDIA, PRONTA DISPONIBILITÀ E TRASPORTO ASSISTITO DI UN PAZIENTE CRITICO
1 OGGETTO GUARDIA, PRONTA DISPONIBILITÀ E TRASPORTO ASSISTITO DI UN PAZIENTE CRITICO QUESITO (posto in data 21 gennaio 2010) Presso il nostro presidio ospedaliero è in funzione una guardia h 24 di rianimazione
DettagliATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale D i pa r ti m e nt o S v ilu p po E c o n o mi c o Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore
O GG ETTO : Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica degli edifici, dei requisiti degli organismi formativi erogatori dei corsi, e dei corsi di
DettagliRACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>
RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sulle PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 207
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del
DettagliRegolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate
Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate (emanato con Decreto del Rettore n. 966 del 23/12/2013) Art. 1 - Norma generale 1. Il presente Regolamento disciplina
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliProtocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.
Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto
DettagliOGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA
1 OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA QUESITO (posto in data 25 marzo 2013) Sono un medico ospedaliero a rapporto esclusivo inquadrato in pronto soccorso con
DettagliPremessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012
RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio
DettagliCONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E #ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL #DENOMINAZIONE_MASTER ANNO ACCADEMICO 201#/201#
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E #ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL #DENOMINAZIONE_MASTER ANNO ACCADEMICO 201#/201# PREMESSA CONSIDERATO che le Università sono un Centro primario
DettagliCENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO REGOLAMENTO PER L ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DELL I.R.C.C.S.
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO REGOLAMENTO PER L ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DELL I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO Testo coordinato di cui alle deliberazioni
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di
DettagliComune di Albiano d'ivrea Provincia di Torino
Comune di Albiano d'ivrea Provincia di Torino All cc 7/2015 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALBIANO D IVREA E BUROLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SCUOLA PRIMARIA DI ALBIANO D'IVREA PREMESSA
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 RAi/dm DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Del-Salzano Tirone. N....181... DEL...26
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliREGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE Numero del provvedimento Data del provvedimento Oggetto Contenuto
DettagliDelibera del Direttore Generale n. 577 del 11/07/2014
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 Delibera del
DettagliOGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO
1 OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato
DettagliREGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)
REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate
DettagliREGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE Numero del provvedimento Data del provvedimento Oggetto Contenuto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO
COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 66 del 24.05.2000 INDICE Art. 1 Autonomia contabile
DettagliDECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 )
DECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 ) Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell esperto qualificato delle apparecchiature
DettagliCONTRATTO DI VENDITA DI ATTIVITA AZIENDALE A PAGAMENTO
CONTRATTO DI VENDITA DI ATTIVITA AZIENDALE A PAGAMENTO TRA l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche Azienda ) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37
DettagliREGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali
REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche
DettagliN O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO
Dettaglisu proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;
LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto
DettagliProtocollo di intesa. tra
Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De
DettagliOGGETTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON UNA ORGANIZZAZIONE NON PROFIT
1 OGGETTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON UNA ORGANIZZAZIONE NON PROFIT QUESITO (posto in data 22 aprile 2010) Sono un anestesista rianimatore con un rapporto di lavoro esclusivo. Che tipo di attività
DettagliSETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
Dettagliha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 317 DEL 28/12/2012 Oggetto: Art.15 septies co.1 D.Lgs.502/92 e ss.mm.ii. Rinnovo incarico di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina
DettagliACCORDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE
COMPARTO MINISTERI ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE PREMESSA Tenuto conto del regime di orario di servizio e di lavoro derivante, nelle Amministrazioni dello Stato, dall art.
DettagliRegione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta 02/05/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 35
Regione Lazio Decreti del Commissario ad Acta Decreto del Commissario ad Acta 22 aprile 2014, n. U00140 Sistema di Educazione Continua in medicina della Regione Lazio: contributo alle spese dovuto dai
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16). IL PRESIDENTE
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliArt. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005
Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere
DettagliBREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015
BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 Sulla GU 2573/2015, n. 70 è stato pubblicato il D.M. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
DettagliArt. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI
DettagliP R O T O C O L LO D I N T E S A
Piano strategico della Provincia di Treviso P R O T O C O L LO D I N T E S A tra Provincia di treviso ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.o.n.i. comitato di treviso per la Concessione di mutui agevolati
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
DettagliREGOLAMENTO DELL 'ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DEL RUOLO SANITARIO E DEGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI
REGOLAMENTO DELL 'ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DEL RUOLO SANITARIO E DEGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI PREMESSA Riferimenti normativi Il presente Regolamento
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre
DettagliArt. 1 (Aventi titolo alle prestazioni)
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 50 Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta. (B.U.R. 29 dicembre 1994, n. 120) Art. 1 (Aventi titolo alle prestazioni) 1. Le prestazioni sanitarie previste
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliTESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.
TESTO COORDINATO L.R. 16 giugno 2008, n. 36. Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge disciplina,
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno
Dettagli1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.
Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliOGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.
CIRCOLARE N. 51/E Roma, 01 dicembre 2009 Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti.
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliLEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
DettagliOrganizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico 1 VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l articolo 132, recante Obbligo a contrarre;
DettagliCOMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi
COMI Direzione Affari Generali e Supporto Organi Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del Comune di Venezia,
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DettagliREGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA)
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA) 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per
DettagliRisoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,
DettagliALLEGATOB alla Dgr n. 179 del 27 febbraio 2014 pag. 1/6
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 179 del 27 febbraio 2014 pag. 1/6 Allegato B Procedure per l accreditamento provvisorio e l assegnazione del servizio Sezione B1 Definizione delle
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliCircolare informativa per i clienti dello studio. Ammortamento auto strumentali
informativa per i clienti dello studio Ammortamento auto strumentali Ai gentili Clienti Loro sedi Premessa Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa
DettagliDOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D. LGS. 81/2008 E S.M.I. Pagina 1 di 6 - PREMESSA - DEFINIZIONI - VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD Pagina
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliN.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con
Dettagli