il Comune di Torino, in quanto tutore, curatore ed amministratore di sostegno deve

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2 assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; la L. R. n. 1 del 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" all'art. 59 "modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 21 maggio 1975 n 31 norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale" recita al comma 4 lettera c bis: "... svolgere le proprie attività istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione"; la DGR 22 maggio 2006 n " Legge regionale 8 maggio 2001 n 1 - art 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore" prevede (allegati 1 art 5) : "... il loro coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l'accesso o attività di segretariato sociale che, qualora non siano già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni" ; il Comune di Torino in persona dell'assessore pro-tempore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative, appositamente delegato dal Sindaco, viene nominato, dalla competente Autorità Giudiziaria, tutore, curatore o amministratore di sostegno di un considerevole e crescente numero di persone; il Comune di Torino, in quanto tutore, curatore ed amministratore di sostegno deve prowedere a tutte le necessità della vita del soggetto assicurando altresì lo svolgimento delle molteplici incombenze concernenti la sfera economico - patrimoniale, alle quali prowede in specifico mediante l' Ufficio Tutele della Direzione Servizi Sociali; l'attività suddetta comporta anche l' esatta individuazione, per ciascun soggetto seguito, dei benefici già fruiti e l'individuazione dei trattamenti per i quali occorre awiare gli opportuni procedimenti e/o le necessarie richieste e documentazioni agli uffici competenti; ciò allo scopo di consentire di ottenere per ciascun soggetto le migliori condizioni di vita e di cura in considerazione delle risorse proprie e dei possibili interventi; le attività oggetto della presente convenzione sono real izzate in favore dei cittadini in Tutela, Curatela ed Amministrazione di sostegno in capo alla Città di Torino; l'istituto di patronato e la Città di Torino hanno preventiva mente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato - 2 -

3 articolo lo, comma l, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Oggetto della convenzione Con la presente convenzione la Città di Torino - Divisione Servizi Sociali - Servizio Anziani e Tutele conferisce all'istituto di Patronato l'incarico di svolgere in favore dei cittadini in Tutela, Curatela ed Amministrazione di sostegno in capo alla Città di Torino le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo lo, comma l, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile: informazione su ogni prowidenza, prevista dalla normativa vigente, che potrebbe rappresentare un diritto dei cittadini; esame delle situazioni individuali per rilevare trattamenti e prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie spettanti; supporto nello svolgimento di tutte le procedure necessarie per ottenere le prowidenze predette; conduzione di verifica analitica e completa delle attività di gestione, anche economicopatrimoniale delle risorse di ciascuna persona, al fine di riscontrare la effettiva fruizione di quanto spettante ed anche per poter rendere alla competente Autorità Giudiziaria le dovute relazioni e rendicontazione; preparazione di quanto necessario per consentire ai soggetti cui venga deferito il compito di poter proseguire owero ai chiamati all'eredità dei predetti cittadini di poter assumere consapevoli determinazioni e svolgere correttamente i dovuti adempimenti. Articolo 2 Modalità di svolgimento delle attività L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere la/le attività indicate all'art. 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati: l. L'attività è svolta in orario di norma coincidente con quello di funzionamento dell'ufficio Tutele; al fine di mantenere la professionalità specifica e di garantire l'indispensabile raccordo con le attività dell'ufficio Tutele (requisiti entrambi indispensabili per ottemperare ai compiti indicati) si conviene che il servizio di cui alla presente convenzione sia svolto da un operatore impiegato secondo il Contratto di Lavoro applicato dal Patronato INAS, al rispetto del quale continua ad essere vincolato, per 30 ore settimanali, presso l'ufficio Tutele, fatta salva la facoltà di implementare durante il periodo previsto di un'ulteriore unità di personale, qualora se ne rilevasse la necessità e verificata la disponibilità da parte del Patronato

4 2. Il Patronato INAS garantisce, a copertura degli orari sopra definiti, la presenza di un dipendente opportunamente formato con riguardo alla normativa ed alle procedure operative concernenti tutte le prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie nonché per l'utilizzo informatico delle banche dati. 3. Il Patronato INAS garantirà la presenza dell'operatore per il monte ore settimanale sopra indicato, nei giorni e secondo l'articolazione concordati con l'ufficio Tutele. 4. AI fine di garantire la continuità del servizio di cui al punto 1 il Patronato INAS si impegna, qualora si verificasse l'assenza prolungata, oltre ordinari periodi di ferie o malattia, owero qualora fosse necessario per un adeguato svolgimento dell'attività, alla tempestiva sostituzione del proprio operatore. 5. In alcun modo lo svolgimento dell'attività degli operatori del Patronato INAS dovrà interferire con gli obiettivi dell'amministrazione. Nell'ambito dell'intervento tuttavia l'operatore del Patronato potrà attivare anche altre prestazioni previdenziali e socio assistenziali previste dalla normativa vigente, owero favorire il collegamento con un CAF nel momento in cui ne emergesse la necessità, richiedendo, in tal senso, specifica autorizzazione da parte dell'ufficio Tutele ed ove necessario anche del cittadino. 6. Il Patronato INAS garantisce la copertura assicurativa contro eventuali danni involontariamente arrecati al fruitore del servizio nell'ambito dell' intervento da lui svolto. In relazione a questi casi l'amministrazione comunale si riserva di richiedere spiegazioni in merito. 7. Il Comune di Torino si impegna, tramite la Direzione Servizi Sociali - Ufficio Tutele, a favorire il raccordo tra il Patronato INAS ed Organizzazioni, Enti e soggetti che eventualmente necessitassero di interagire per perseguire le finalità indicate nell'art Il Comune di Torino - Ufficio Tutele, oltre all'uso di un idoneo locale/ufficio opportunamente attrezzato, fornirà il materiale di consumo necessario al servizio e n. 1 computer, collegato alla rete INTRACOM ed abilitato agli accessi alle banche dati necessarie, con relativa stampante. 9. A garanzia di un coordinamento tra INAS ed Ufficio Tutele questo individua come referente il proprio Funzionario Responsabile. lo. L'Istituto di patronato INAS espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente Il. L'Istituto di patronato impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento. 12. L' Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal Servizio Anziani e Tutele sulle attività svolte. Articolo 3 Rimborso spese Le attività di cu i all'articolo 1 sono fornite dall'istituto di patronato senza scopo di lucro

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6 L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. Articolo 6 Recesso unilaterale Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preawiso di almeno 3 mesi. Articolo 7 Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione. Articolo 8 Riservatezza e trattamento dei dati personali 1. Con riferimento al trattamento di dati personali la Città di Torino - Divisione Servizi Sociali - Servizio Anziani e Tutele in qualità di Titolare designa il Patronato INAS Cis I, quale responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e s. m. (di seguito, indicato come "Codice Privacy"), che con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la predetta designazione quale responsabile del trattamento e conferma dì possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Codice Privacy, ivi compreso il profilo della sicurezza. 2. L'INAS opererà quale responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dall'interessato al Titolare del trattamento stesso. 3. Il Responsabile si impegna ad osservare e a far osservare ai propri incaricati i compiti e le istruzioni del Titolare. 4. Il Titolare vigilerà, ove lo ritenga, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di cui al Codice Privacy, dei compiti assegnati quale responsabile. 5. L'INAS sarà responsabile per ogni danno/disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'istituto o dei suoi incaricati, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, sarà da considerarsi responsabile il Titolare del trattamento, per ogni effetto e conseguenza di legge

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