COMUNE DI CRESPIATICA Provincia di Lodi

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1 COMUNE DI CRESPIATICA Provincia di Lodi REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n 114 Legge Regionale Lombardia 21 Marzo 2000 n 15) APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N 42 DEL 29/11/2005

2 INDICE Titolo I PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Oggetto e riferimenti normativi Capo II Attività di commercio su aree pubbliche Art. 2 Forme di esercizio dell attività Art. 3 Autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche Art. 4 Domanda di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche Art. 5 Subingresso Art. 6 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse Art. 7 Modalità di vendita Art. 8 - Divieti Art. 9 Disposizioni particolari Titolo II ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Capo I Aree mercatali Art. 10 Ubicazione del mercato Art Orario Art. 12 Verifica delle presenze Art. 13 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti Art. 14 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato Art. 15 Spostamento temporaneo del mercato Art. 16 Modificazione del posteggio Capo II Fiere Art. 17 Istituzione delle fiere Art Assegnazione dei posteggi nelle fiere Art. 19 Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera Capo III Posteggi isolati Art. 20 Istituzione e assegnazione dei posteggi Capo IV Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Art. 21 Disposizioni per i commercianti itineranti Titolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 22 Plateatico Art. 23 Norme igienico-sanitarie Art. 24 Pubblicità dei prezzi Art Sanzioni Art. 26 Norme finali Art. 27 Entrata in vigore 2

3 Titolo I PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Oggetto e riferimenti normativi 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività di commercio al dettaglio sulle aree di cui all art. 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 114 che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all esercizio dell attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande. 2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 114, alla L.R. Lombardia 21 marzo 2000 n 15 e ai provvedimenti a queste collegati. 3. Agli effetti del presente Regolamento s intendono: a) per commercio su aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbila la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l esercizio del commercio di cui al presente Regolamento; c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio del commercio su aree pubbliche; d) per mercato: l area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno 3 (tre) posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande; e) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) per posteggi fuori mercato o posteggi isolati: le aree delle quali il Comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 2 (due) posteggi, utilizzate per l esercizio del commercio su aree pubbliche e della somministrazione di alimenti e bevande per uno o più o tutti i giorni 3

4 della settimana o del mese; g) per mercato straordinario: l effettuazione di un mercato, per un massimo di 12 giornate/anno, in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l edizione aggiuntiva o straordinaria; h) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati; j) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico; k) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell anno successivo a quello in cui ha inizio; l) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato; m) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; n) per autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche: l atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all esercizio del commercio sulle aree pubbliche; o) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; p) per settore merceologico: i due settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE con riferimento ai quali l art. 5 del decreto legislativo 114/98 individua i requisiti di accesso all attività commerciale; q) per spuntista : l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato; r) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro 4

5 cooperative o consorzi; s) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico; t) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri; u) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività; v) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera; w) per decreto legislativo : il decreto legislativo n 114 del 31 marzo 1998; x) per legge regionale : la legge della Regione Lombardia, n 15 del 21 marzo 2000; y) per Registro Imprese: il registro imprese di cui alla L. n 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; z) per ordinanza del Ministro della Salute: l ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile

6 Capo II Attività di commercio su aree pubbliche Art. 2 Forme di esercizio dell attività 1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, sentiti i soggetti di cui all art. 10 della legge regionale, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse possono essere stabilite: a) i giorni e l orario di svolgimento delle iniziative; b) la localizzazione e l articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori; c) il numero dei posteggi, indicando, se previsto, quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori. 6

7 Art. 3 Autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo di dieci anni ai sensi dell art. 28, comma 1, lett. a) del decreto legislativo o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ai sensi dell art.28, comma 1, lett. b) del decreto legislativo. 2. L autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione decennale, rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio, abilita i titolari della stessa anche all esercizio dell attività in forma itinerante nell ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato. 3. L autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza o dove la Società ha la propria sede legale, abilita i titolari della stessa all esercizio sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione, anche se rilasciata da altre Regioni. 4. L esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del decreto legislativo e secondo le norme vigenti. Tale autorizzazione abilita ad esercitare l attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell autorizzazione può anche non partecipare direttamente all attività di vendita. 5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell autorizzazione rilasciata. 6. L autorizzazione per la vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti purché ne sia fatta annotazione sull autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l attività di somministrazione. 7

8 Art. 4 Domanda di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche 1. Per ottenere l autorizzazione d esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare al Comune istanza entro 60 gg dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare. 2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, devono essere dichiarati: a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; b) codice fiscale/partita IVA; c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all art. 5 del decreto legislativo; d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d area pubblica; e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione; f) il settore od i settori merceologici. 3. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria formulata osservando, nell ordine, i seguenti criteri: a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov è ubicato il posteggio per il quale si concorre all assegnazione in concessione; b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività; c) anzianità di esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall iscrizione al registro delle imprese. 4. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata secondo l ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall Ufficio protocollo del Comune. 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione mediante affissione all albo pretorio del Comune. 6. L autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate dal 8

9 Funzionario Responsabile in applicazione della graduatoria di cui al comma formata secondo le modalità sopra citate, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell istanza. 7. L autorizzazione per l esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Servizio. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale. 8. Qualora la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio, accertata l incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento. 9. Per ottenere l autorizzazione di cui al comma 7 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati: a) generalità complete dell interessato: i) se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. ii) se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante; b) codice fiscale/partita IVA; c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all articolo 5 del decreto legislativo; d) il settore od i settori merceologici richiesti; e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l esercizio del commercio in forma itinerante. 10. L autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 gg dal ricevimento della domanda; la domanda di rilascio dell autorizzazione si intende altresì accolta qualora il Comune non comunichi all interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. 11. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 12. L Ufficio è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati. 13. In caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari, per permettere un sollecito rilascio del Nulla Osta previsto dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 che l interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, l Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 5 del decreto legislativo. 9

10 Art. 5 Subingresso 1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell azienda o di un suo ramo, per l esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell attività, a condizione che sia provato l effettivo trasferimento dell azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l attività. La reintestazione dell autorizzazione per l occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Responsabile del Servizio del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Responsabile del Servizio del Comune di residenza del subentrante. 2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del decreto legislativo deve comunicare l avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l esercizio dell attività di cui all art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l attività del dante causa per quattro mesi, salvo proroga di ulteriori trenta giorni concedibile per motivi di comprovata necessità. Entro un anno dalla data di acquisto del titolo, deve acquisire detti requisiti, pena la decadenza, e comunicare la prosecuzione dell attività, chiedendo l intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Nella comunicazione l interessato dichiara: a) i dati anagrafici ed il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all art. 5 del decreto legislativo; c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione; d) estremi dell atto di trasferimento dell azienda o copia dell atto stesso. 5. La cessione e l affidamento in gestione dell attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità relativi all autorizzazione ceduta. 10

11 Art. 6 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse 1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l interessato ha diritto ad ottenere altro posteggio istituito nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e, ove possibile, localizzato conformemente alle sue scelte. 2. In attesa dell assegnazione del nuovo posteggio, l interessato può proseguire l esercizio dell attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi. 11

12 Art. 7 Modalità di vendita 1. Ciascun venditore ha l obbligo di esibire l autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali. 2. Inoltre, il titolare dell autorizzazione (o il preposto alla vendita) deve essere munito della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, delle attestazioni di frequenza di un corso di cui alla legge L.R. 12/03 nonché della documentazione comprovante l idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell Ordinanza del Ministero della Sanità 2 Marzo All interno del posteggio nell ambito dei quali l operatore deve esercitare la propria attività il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l esercizio della vendita, come ad esempio il veicolo, il banco di vendita, la tenda o altra copertura, ecc. 4. Nel provvedimento di concessione del posteggio oltre alla sua dimensione sarà indicata la superficie massima di occupazione di suolo concessa nell ambito del posteggio, calcolata in considerazione delle esigenze di transito dei mezzi di soccorso ed emergenza in corrispondenza della localizzazione del singolo posteggio. 5. La merce posta in vendita non deve in nessun caso essere collocata all esterno del perimetro della massima occupazione di suolo prevista nell ambito della concessione di posteggio; l eventuale sporgenza della tenda o altra copertura del banco di vendita non dovrà in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. Al fine di assicurare la possibilità di passaggio ai consumatori ed ai mezzi di emergenza e pronto intervento, la copertura del banco dovrà avere un altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt. 6. È vietato l utilizzo di apparecchi per la diffusione sonora (microfoni, altoparlanti, amplificatori) ad eccezione delle apparecchiature destinate all ascolto di supporti musicali (sistemi stereofonici), purché il volume di ascolto sia tale da non essere udibile ad oltre 10 mt di distanza o tale da arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi. 12

13 Art. 8 Divieti 1. È fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S. 13

14 Art. 9 Disposizioni particolari 1. Il concessionario su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso. 2. Previa stipula di apposita convenzione, tra il Comune e i Concessionari del posteggio, che preveda lo smaltimento dei rifiuti in proprio e sotto la propria responsabilità, il Funzionario responsabile dell Ufficio Tributi può determinare di esentare i concessionari dal pagamento della tassa, diversamente essa deve essere corrisposta nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento Comunale di disciplina della tassa stessa. 14

15 Titolo II ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Capo I Aree Mercatali Art. 10 Ubicazione del mercato 1. In Crespiatica settimanalmente il mercato si tiene nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento. 2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento. 3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare: a) Un area riservata alla vendita da parte di commercianti; b) Un area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento ed eventuali residenti che ottengano autorizzazioni nei termini delle vigenti normative; c) Un area riservata ai produttori agricoli diretti singoli e associati. 4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 15

16 Art. 11 Orario 1. Dal momento dell entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all interno dell area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all operatore. 4. Le operazioni di vendita potranno avere inizio a partire dalle ore Ogni forma di vendita dovrà cessare non prima delle ore e comunque entro le ore ; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento. 6. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le ore verrà considerata alla stregua di assenza, e verrà annotata sull apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale; tale disposizione non si applica nelle giornate di mercato antecedenti le festività di cui al comma successivo e nel caso di cui al comma 4 del successivo art Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile. 8. In caso di edizioni straordinarie del mercato, il Sindaco potrà modificare l orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo; tale orario verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. 15/00, ovvero tra le ore e le ore

17 Art. 12 Verifica delle presenze 1. L assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata a partire dalle ore Le assenze dovute a malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, non verranno conteggiate; le stesse devono comunque essere giustificate dall operatore, mediante produzione di copia del certificato medico o di altra idonea documentazione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal primo giorno di assenza. 3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. 4. In caso di intemperie, se l assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata. 17

18 Art. 13 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti 1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all art. 28, comma 1 del decreto legislativo, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda per partecipare all assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata settimanalmente dalla Polizia Municipale in base al numero di presenze effettive (giornate in cui l operatore effettua attività di vendita) sul mercato; a parità di presenze, il posteggio eventualmente libero verrà assegnato all operatore che si sia giunto per primo presso la sede del mercato; tale ultimo criterio verrà applicato qualora vi fossero banchi da assegnare una volta esauriti gli operatori ricompresi nella graduatoria di spunta. 2. La graduatoria verrà pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi. 3. L assenza, non giustificata ai sensi del comma 2 del precedente art. 12, per un periodo complessivo superiore ai 4 mesi nell anno solare di un operatore iscritto alla graduatoria di spunta comporterà la cancellazione dalla graduatoria stessa. 4. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare. 5. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 28 comma 1, lett. a) del decreto legislativo la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l ingresso in spunta. 18

19 Art. 14 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato 1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto dal Comune, sentiti i soggetti di cui all art. 10 L.R. 15/00 per: a) motivi di pubblico interesse; b) cause di forza maggiore; c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico - sanitario. 2. In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi. 3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, a seguito di apposita istanza dell interessato sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente ufficio, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità: a) anzianità di presenza effettiva nel mercato; b) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato; c) anzianità di iscrizione al registro imprese; d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici - alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti. 4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all Ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. 5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione; in caso di accoglimento del ricorso, l Ufficio provvederà alla pubblicazione ed a notificare la nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate. 19

20 Art. 15 Spostamento temporaneo del mercato 1. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, il Funzionario Responsabile potrà disporre il trasferimento del mercato presso altra area idonea dal punto di vista viabilistico; qualora ciò non fosse possibile, potrà essere dipsoto il recupero del mercato in altra data. 2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento di una parte dei posteggi dovuto a causa di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano inagibile l area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi. 3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata d ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg dalla data di presentazione dell istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all interessato 20

21 Art. 16 Modificazione del posteggio 1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l interessato è già titolare in caso di accoglimento dell istanza. 2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell autorizzazione dell istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l interessato è già titolare. 3. Operatori già titolari di autorizzazione, ove ricorra il caso, devono presentare all Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio. 4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare e non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio. 5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 5 mt, una superficie complessiva minore di 20 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 mt. 6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti. 21

22 Capo II Fiere Art. 17 Istituzione delle fiere 1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all art. 2 del presente Regolamento. 2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite: a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi; b) gli orari della fiera; c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione; d) ogni altra disposizione particolare (specializzazione, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa. 3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili. 22

23 Art. 18 Assegnazione dei posteggi nelle fiere 1. L assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l occupazione di posteggi o per l esercizio dell attività in forma itinerante. 2. L assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera. 3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio. 4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera. 23

24 Art. 19 Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera 1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune entro il periodo determinato dall Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera, adottato sentiti i soggetti di cui all art. 10 della legge regionale. 2. Nella domanda l interessato dichiara: a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; b) codice fiscale/partita IVA; c) estremi dell autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l ha rilasciata, settore merceologico; d) denominazione della fiera, giorno di svolgimento; e) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l interessato intende effettuare la vendita; f) le dimensioni del posteggio richiesto; g) l eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera. 3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità: b) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l operatore ha potuto effettuare l attività di vendita) nella fiera; c) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera; d) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. 4. A parità dei predetti titoli, vale l ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda. 24

25 Capo III Posteggi isolati Art. 20 Istituzione e assegnazione dei posteggi 1. I posteggi isolati o fuori mercato vengono istituiti con le procedure di cui all art. 2 del presente Regolamento. 2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite: a) Le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio; b) Gli orari di esercizio dell attività di vendita per ciascun singolo posteggio; c) Le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione; d) Ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale ecc.) relativa all esercizio dell attività di vendita sul posteggio stesso. 3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili. 25

26 Capo IV Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Art. 21 Disposizioni per i commercianti itineranti 1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell autorizzazione di cui all art. 28 comma 1 lett. b) del decreto legislativo o all art. 28 comma 1 lett. a) del decreto stesso (purché, in quest ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica. 2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. 3. L autorizzazione di cui all art. 28 comma 1 lett. b) del decreto legislativo permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall art. 19 del decreto legislativo. 4. L attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un area ricompresa entro i 500 mt dall area di mercato o fiera individuate nelle delibere di cui all art Il commercio ambulante itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale. 6. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento. 7. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento. 8. Ai sensi dell art. 6 dell ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi. 26

27 Art. 22 Plateatico Titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. I soggetti titolari di concessione di posteggio sono tenuti al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche determinato secondo le modalità di cui al regolamento Comunale che disciplina la materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 22 del 07/06/ L importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante indipendentemente dal fatto che il titolare del posteggio utilizzi tutto o in parte lo spazio assegnato. 3. Il canone deve essere riscosso con cadenza trimestrale. Per comodità di calcolo ad ogni trimestre corrispondono 13 settimane di presenza (52 settimane: 4 trimestri = 13 presenze). 4. L omesso, parziale o tardivo pagamento del canone comporterà l applicazione della sanzione pari al 30% del canone non versato, versato in ritardo o del maggiore importo dovuto. 5. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta. 6. Ogni variazione delle tariffe e delle sanzioni previste dal presente articolo è approvata esclusivamente dal Consiglio Comunale. 27

28 Art Normativa igienico - sanitaria 1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Le modalità e le caratteristiche dell attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 ed eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all art. 11 comma 2 dell Ordinanza medesima. 3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 Marzo

29 Art. 24 Pubblicità dei prezzi 1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l indicazione del prezzo di vendita. 2. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l indicazione del prezzo. 29

30 Art. 25 Sanzioni 1. Ai sensi dell art. 29 comma 1 del decreto legislativo è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l esercizio del commercio su aree pubbliche: a) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata; b) fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato; c) da parte di soggetti che si dichiarino subentrante, preposto, dipendente o rappresentanti del titolare senza che ne diano idonea dimostrazione (commi 9 e 10, art. 28 del decreto legislativo); 2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita. 3. Ai sensi dell art. 29, comma 2 del decreto legislativo sono punite con una sanzione amministrativa la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche. 4. L autorizzazione è revocata: a) se il titolare non inizia l attività entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) se nel corso dell anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 (quattro) mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicata all interessato; c) per il commercio itinerante, se l operatore sospende l attività per oltre 1 (uno) anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità; d) se il titolare perde i requisiti di cui all art. 5 del decreto legislativo; 5. Ai sensi dell art. 8 commi 1 e 2 della legge regionale l autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore ai 20 giorni in caso di recidiva (ovvero se l operatore ha commesso per due volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell area del mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

31 Art Disposizioni finali 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento l Ufficio Commercio provvederà, previo inoltro da parte dell interessato, al rinnovo delle concessioni di posteggio già in essere e al rilascio delle autorizzazioni secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 2. Per l attuazione di quanto previsto dal comma precedente l Ufficio Commercio provvederà ad inviare in forma scritta a tutti i titolari di posteggi assegnando congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l inoltro dell istanza di rinnovo della concessione e dell autorizzazione. 3. L invito di cui al comma 2 dovrà contenere le modalità di inoltro della richiesta e avrà in allegato relativa modulistica all uopo predisposta per facilitare gli operatori commerciali. 2

32 Art. 27 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti. 3

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