Le successioni. Diritto e tecnica professionale

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1 GABRIELLA TRINCHESE UBERTO CRIVELLI VISCONTI Le successioni. Diritto e tecnica professionale FONDAZIONE TELOS

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3 Gabriella Trinchese Uberto Crivelli Visconti LE SUCCESSIONI. DIRITTO E TECNICA PROFESSIONALE ISBN

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5 INDICE PREFAZIONE 7 PRESENTAZIONE 10 1 LE SUCCESSIONI: DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE Successione a titolo universale e particolare Apertura della successione: la vocazione ereditaria Le successioni legittime: fondamento e presupposti Le classi di successibili La successione del coniuge superstite e del coniuge separato La successione dei figli naturali e legittimi La successione dei parenti Le successioni testamentarie: la quota disponibile Le successioni necessarie: nozioni generali Rapporto tra successione legittima e necessaria Il testamento: forme e contenuto Disposizioni testamentarie a titolo particolare: il legato Capacità di disporre e di ricevere per testamento La pubblicazione del testamento: forme e procedimento Nullità, annullamento e revoca delle disposizioni testamentarie L esecuzione volontaria e l esecutore testamentario L azione di riduzione Le azioni a tutela dell erede: petizione ereditaria La collazione: oggetto e soggetti interessati La comunione e la divisione ereditaria Divieto di patti successori I patti di famiglia 52 3

6 Indice 2 L ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ Delazione ereditaria ed eredità giacente Accettazione dell eredità: forme e modalità Sostituzione, rappresentazione e accrescimento L accettazione con beneficio di inventario I soggetti legittimati all accettazione con beneficio Termini dell accettazione beneficiata Effetti dell accettazione con beneficio d inventario Differenza tra beneficio di inventario e separazione dei beni ereditari Inventario dei beni: redazione, forma e contenuto Decadenza e rinuncia dal beneficio d inventario Obblighi in capo all erede dopo l accettazione L amministrazione da parte dell erede beneficiato Il ricorso La vendita dei beni La liquidazione individuale La procedura Il rendiconto di gestione La liquidazione concorsuale Formazione dello stato passivo La liquidazione dell attivo Lo stato di graduazione Liquidazione delle passività Caso pratico Il rilascio dei beni ai creditori La rinunzia all eredità: forma ed effetti LE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE SULL IMPOSTA DI SUCCESSIONE Cenni sull evoluzione normativa: dall Unità d Italia fino alla riforma tributaria degli anni Il Decreto Legislativo n. 346/1990: il Testo Unico dell imposta sulle successioni L abolizione dell imposta nel

7 Indice La nuova istituzione dell imposta: la Legge 296/2006 e il Decreto Legge 262/ L imposta di successione: ambito oggettivo Ambito soggettivo Trasferimenti non soggetti ad imposta di successione Territorialità dell imposta: soggetti residenti e non residenti Aliquote e franchigie attuali Categorie protette La base imponibile e la determinazione del valore dei beni L attivo ereditario Beni immobili e diritti reali immobiliari La successione di aziende e rami di esse Determinazione del valore dell azienda Azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali Navi ed aeromobili Rendite e pensioni Crediti Altri beni Presunzione di appartenenza all attivo ereditario L inventario analitico Elementi attivi esclusi Le Passività Donazioni fatte in vita dal de cuius Meccanismo del coacervo La norma, l evoluzione del tributo e la reinterpretazione del sistema del coacervo Applicazione pratica del coacervo Il coacervo delle donazioni effettuate tra il 2001 e il Schema pratico per il calcolo della base imponibile Caso pratico: procedura di calcolo asse ereditario GLI ADEMPIMENTI NELLA SUCCESSIONE La dichiarazione di successione: termine e modalità di presentazione Soggetti obbligati alla presentazione e casi di esonero 181 5

8 Indice 4.3 Contenuto della dichiarazione di successione Allegati alla dichiarazione di successione Modifiche alla dichiarazione di successione, dichiarazioni integrative e sostitutive Liquidazione dell imposta Irregolarità, incompletezza, infedeltà ed omissione della dichiarazione Adempimenti ai fini IRPEF, IVA, IRAP, Erede di persona fisica non imprenditore Erede di imprenditore individuale o professionista Modello 770 di imprenditore individuale o professionista Termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi Termini di versamento da parte degli eredi Responsabilità dei debiti fiscali degli eredi LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE NELLE SUCCESSIONI Le imposte ipotecarie e catastali Base imponibile La riforma Imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali 213 BIBLIOGRAFIA 214 6

9 PREFAZIONE Sebbene la successione di una persona ad un altra, in rapporti giuridici, si abbia non soltanto a causa di morte, ma anche per trasferimenti fra vivi, nel linguaggio comune, come ormai anche in quello giuridico, successione per antonomasia è la successione ereditaria. Questo istituto è stato da sempre oggetto di studio e di una dettagliata sistemazione normativa, in tutti i popoli organizzati in modo civile, secondo il proprio tempo. Il diritto di famiglia degli Assiro Babilonesi, o quello dei Romani o dei Greci, ad esempio, era formulato anche in virtù di regolamentare il divenire patrimoniale delle famiglie. E così si è tramandato nei secoli, con gli aggiustamenti del caso. Tuttavia, mentre il senso e la disciplina civilistica delle successioni è qualcosa di completamente radicato compreso ed apprezzato nella società, la tassazione di questo formale passaggio di ricchezza è mal digerita. Tutti sanno, però, che nei sistemi tributari avanzati, accanto ad un robusto sistema di tassazione personale, è avvertita la necessità di un imposta che colpisca i trasferimenti gratuiti della ricchezza, scaturenti mortis causa o inter vivos. E il fondamento teorico di questa imposta si basa perciò sulla opportunità di colpire gli accrescimenti di ricchezza in capo all erede o al donatario, in quanto non dovuti ad un attività propria di questi. L imposta di successione, in tutto il mondo civile, è mantenuta dunque per una serie di ragioni sociali, politiche ed economiche, pur con la costante ricerca di semplificazione del sistema, migliorandone il campo di applicazione e, ove possibile, renderlo accettabile e contenere l area delle evasioni. In Italia abbiamo una tassazione mediamente molto più bassa rispetto a quasi tutti i Paesi occidentali che, tuttavia hanno, dalla loro, un più ragionevole sistema di determinazione 7

10 Prefazione della base imponibile, che contribuisce a mitigare le più alte aliquote. Ciò nonostante, cioè, nonostante la relativamente bassa imposizione italiana, nel nostro Paese è diffusa la sensazione di rigetto per tale imposta perché si tende ad osservare, ad esempio, che nella pratica i grandi patrimoni si organizzano per tempo (fondazioni, donazioni, trust, intestazione della nuda proprietà, ecc.) e dunque tendono a sfuggire all imposizione piena, mentre al contempo le imposte che gravano sulla famiglie ordinarie, oltre ad essere, per quanto appena detto, settarie e dunque inique, rendono allo Stato pochissimo, ed è storicamente dimostrato che costa altrettanto incassarle (e questo argomento, da solo, dovrebbe chiudere la discussione). Seppure quindi l argomento è poco gradito (almeno dal punto di vista fiscale), abbiamo comunque valutato come, sotto il profilo professionale, lo studio e la pratica delle norme, in tema di successione, fosse di grande interesse per i commercialisti ed andasse in qualche modo rivitalizzato. Tutto ciò anche memori delle sollecitazioni che ci arrivavano già trenta anni fa, dal Presidente emerito dell Ordine di Roma, Luigi Pezzi, il quale durante i seminari che ha tenuto per anni sulla materia, (a Roma eravamo veri antesignani della FPC), spronava noi giovani colleghi a studiare e perfezionare le nostre conoscenze di commercialisti, sulle successioni, vedendo in ciò importanti sbocchi professionali da non trascurare. Il lavoro della Fondazione Telos pensiamo contenga, inoltre, i pregi che deve avere un libro Telos: che sia possibilmente duraturo senza esaurire il suo interesse in pochi mesi; che sia di interesse dei più, evitando argomenti elitari; che, infine, l argomento non sia eccessivamente abusato nella letteratura specialistica. Il volume è strutturato in due parti complementari tra loro, civilistica e tributaria, e si è giovato del fondamentale contributo intellettuale e di esperienza di Franco Foti, il quale, come quasi tutti i meno giovani ricorderanno, è stato per lunghi anni essenziale punto di riferimento, all interno dell Amministrazione Finanziaria, per noi professionisti. 8

11 Prefazione Questo libro, su un argomento che per troppo tempo è stato inspiegabilmente relegato essenzialmente alle competenze notarili, è dunque pensato per esperti di diritto e tecnica professionale, tra cui prioritariamente i colleghi commercialisti che, per la loro formazione economico-giuridica, possono e debbono essere sempre più garanti e consulenti del coordinamento degli interessi erariali con gli interessi patrimoniali dei privati. Giovanni Castellani Presidente della Fondazione Telos 9

12 PRESENTAZIONE Quando ricevetti la telefonata di Giovanni Castellani, insieme al piacere di risentire una persona che ho sempre considerato un amico vero, ho avuto la netta sensazione che, sotto sotto, ci fosse una fregatura che avrebbe potuto in qualche modo turbare la mia apatia da pensionamento. Mai sensazione fu più veritiera. - A Frà, te la senti di darmi una mano per la stesura di un testo sull imposta di successione? - Questa fu la richiesta dell amico! - Certamente, con vero piacere - fu la mia risposta, che in un attimo mi fece tornare indietro di 6 anni e scrollarmi di dosso quella patina di ruggine che, inevitabilmente, avvolge coloro che in pensione ci si trovano benissimo! Ora, a compimento del lavoro, devo essere grato a Giovanni perché mi ha dato l opportunità di collaborare, anche se in misura limitata, alla predisposizione di un testo che vuole essere un aiuto per chi deve districarsi in una materia articolata e nelle pastoie di una imposta che non esito a definire la più odiata ed avversata dagli Italiani. Ho avuto modo, inoltre, di apprezzare la professionalità e la preparazione dei giovani Dottori Commercialisti che hanno lavorato materialmente alla stesura del testo e, con grande piacere, ho notato che la scuola dei Commercialisti romani è sempre all avanguardia per i sani principi di impegno, dedizione e di professionalità che inculca nelle nuove leve della professione. Il mio augurio, soprattutto in questo momento, è che il loro entusiasmo non sia frustrato da una controparte poco disponibile al dialogo produttivo, e che i meno giovani diano tutto l esempio morale per convincere questi ragazzi che la loro è stata una giusta scelta professionale. 10

13 Presentazione Mi auguro che la loro prima soddisfazione sia data dal successo del magnifico studio che hanno portato a termine. Francesco Foti 11

14 1 LE SUCCESSIONI: DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE 1.1 Successione a titolo universale e particolare La successione mortis causa rappresenta il fenomeno mediante il quale un soggetto, subentra ad un altro soggetto, persona fisica (c.d. de cuius) nella titolarità di uno o più diritti patrimoniali. 1 La successione può essere a titolo universale o a titolo particolare: 2 nel primo caso comprende «l universalità o una quota dei beni» del de cuius ed il successore assume la qualità di erede; 3 nel secondo caso, invece, viene attribuito un determinato bene o un complesso di beni ed il successore è qualificato come legatario. 4 Inoltre, l erede succede nei rapporti attivi e passivi del de cuius, a titolo universale o in una quota, mentre il legatario succede limitatamente ad un determinato rapporto. 5 1 La successione è disciplinata dagli artt del Codice Civile, le cui disposizioni originarie sono state modificate ed integrate dalla Legge di riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975, n. 151 pubblicata in G.U. del 23 maggio 1973, n L art. 588, co. 1 c.c., seppure in ambito di successione testamentaria, prevede che «Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario». Tale distinzione è utile non solo con riguardo alla successione testamentaria, ma il medesimo criterio di distinzione vale anche per la successione legittima e per la successione necessaria. 3 L erede succede a titolo universale in tutti i rapporti trasmissibili, attivi e passivi, che facevano capo al de cuius, o in una quota ideale (per quota si intende una frazione aritmetica dell asse ereditario come ad esempio un terzo o la metà). Cfr. Breviaria Iuris a cura di G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Il legatario succede in uno o più diritti individuati, o in una parte o quota degli stessi; si pensi al caso in cui un soggetto riceva per testamento la proprietà di un singolo immobile. 5 Per la distinzione tra erede e legato infra par

15 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie 1.2 Apertura della successione: la vocazione ereditaria Come disciplinato dal Codice Civile, la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell ultimo domicilio del defunto. 6 Nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza assoluta la data della morte di una persona, ai fini della determinazione dell apertura della successione, sarà considerata la data che risulta dallo stato civile fondata sulle conclusioni emerse in sede di indagini disposte dall autorità giudiziaria. Tale risultanza, cui fanno riferimento gli Uffici dell Agenzia delle Entrate, costituisce una presunzione legittima, che può essere superata con la prova contraria degli eredi, obbligati al pagamento dell imposta di successione. 7 Aperta la successione, occorre stabilire se quest ultima verrà regolata dalle norme sulla successione legittima o testamentaria; l individuazione dei soggetti che diventeranno titolari dei diritti e degli obblighi facenti capo al de cuius, e dunque degli eredi, prende il nome di vocazione: si parla in proposito di vocazione legittima o testamentaria Le successioni legittime: fondamento e presupposti La successione può avvenire per legge o per testamento. 9 Quando manca il testamento o nel caso in cui vi sia un testamento ma che non disponga di tutti i beni, si attua la successione legittima; 10 si evidenzia che in tale ultimo caso, la succes- 6 Cfr. art. 456 c.c. 7 Cfr. Cass. Civ., n. 4221, 3 luglio La vocazione ereditaria può avvenire sia per testamento che per legge come illustrato nel prosieguo. Cfr. art. 457 c.c. 9 Cfr. art. 457 c.c. sulla delazione dell eredità: «L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari». 10 Anche in caso di testamento nullo, annullato o inefficace. È però pie- 13

16 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie sione legittima è limitata ai beni per i quali il testamento non dispone nulla. Nella successione legittima è la legge che determina i criteri di ripartizione dell eredità ed i soggetti ai quali i beni del de cuius devono essere assegnati (c.d. successibili ) legati al de cuius da vincoli familiari. 11 Altro presupposto della successione per legge è la sussistenza di un vincolo, coniugale o di parentela, che conferisce il titolo a succedere. 12 Il fondamento della successione legittima è pertanto rinvenibile, oltre che nella morte della persona, nel principio della solidarietà familiare secondo il quale il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali e gli altri parenti (c.d. legittimari) hanno diritto di ricevere, comunque, una quota del valore del patrimonio del de cuius (c.d. quota di legittima o di riserva) Le classi di successibili Nella successione legittima l eredità si devolve nel seguente ordine: namente ammissibile che una parte dell eredità sia devoluta per testamento e la parte restante per legge. 11 Cfr. art. 565 c.c. La categoria dei successibili ex lege comprende il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, altri parenti e per ultimo lo Stato. 12 Il titolo a succedere è la relazione familiare intercorrente fra il de cuius ed il successibile ex lege o, in difetto, il rapporto di cittadinanza con lo Stato. Per vincolo di parentela è da intendersi la parentela legittima o legittimata; tra i vincoli vanno inclusi quello di adozione dei maggiorenni e di parentela naturale; qualora manchi ogni categoria di successibili il titolo a succedere è rappresentato dal rapporto di cittadinanza. 13 La quota di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. quota indisponibile o riserva) in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari (o anche riservatari), legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio. 14

17 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie 1. al coniuge, esclusi gli affini, ossia i parenti dell altro coniuge; ai discendenti legittimi e naturali; 3. agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti; 4. allo Stato. È pertanto necessaria nei casi sub 1) 3) una determinata relazione familiare tra il chiamato e il de cuius. Nel caso di cui al punto 4) la disposizione si applica ai cittadini italiani ed ai soggetti che non hanno la cittadinanza in nessuno stato (c.d. apolidi) residenti in Italia. Se il defunto infatti non ha disposto dei propri beni per testamento e non vi sono successibili, l eredità è devoluta allo Stato che acquista di diritto senza accettazione e non può rinunziare: ciò allo scopo di non lasciare i beni privi di titolarità La successione del coniuge superstite e del coniuge separato La quota spettante al coniuge superstite varia in funzione della presenza o meno di altri eredi. In caso di assenza di figli legittimi o naturali, e senza che vi siano altri parenti, al coniuge è devoluto l intero asse ereditario. 15 Nel caso in cui vi sia un coniuge ed un solo figlio, legittimo o naturale, al coniuge spetta la metà dell eredità; l altra metà spetta, invece, al figlio unico. Se al coniuge concorrono due figli, ciascuno avrà diritto ad un terzo dell eredità; 16 qualora invece, vi siano più figli che concorrono con il coniuge, ad essi spettano i due terzi dell eredità, divisi equamente tra di essi, mentre al coniuge spetta un terzo dell eredità Cfr. art. 78 c.c. 15 Cfr. art. 583 c.c. Se mancano figli legittimi (i figli legittimati e adottivi sono equiparati ai figli legittimi) o naturali, ascendenti e fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità. 16 Cfr. art. 581 c.c. 17 Cfr. art. 582 c.c. 15

18 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie In caso di assenza di figli, ma in presenza di ascendenti legittimi o fratelli o sorelle del de cuius, al coniuge spetteranno i due terzi dell eredità. Un trattamento particolare riguarda poi i casi di interruzione legale del matrimonio: in caso di separazione consensuale tra i coniugi, le parti hanno gli stessi diritti successori spettanti ai coniugi; in caso di separazione giudiziale è invece riservato un diverso trattamento al coniuge separato a seconda che la separazione sia con o senza addebito: i diritti successori spettano, infatti, soltanto al coniuge al quale non viene addebitata la separazione. 18 Nel caso di separazione con addebito, la disciplina civilistica dispone che al coniuge separato con addebito di responsabilità è attribuito un assegno vitalizio se già al momento dell apertura della successione aveva diritto al ricevimento degli alimenti. 19 Nel caso di divorzio, invece, il coniuge divorziato non è più un erede legittimo e perde ogni diritto successorio. In caso di morte dell ex coniuge, il coniuge divorziato, infatti, venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull eredità, potrà solo riceverne una quota se è titolare dell assegno alimentare o dell assegno divorzile: ciò vale nel caso in cui l assegno non sia stato già corrisposto in un unica 18 Cfr. art. 548 e 585 c.c. secondo cui: «Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548». Il coniuge si definisce pertanto separato senza addebito quando non è ancora stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. 19 Pertanto il coniuge al quale è addebitata la separazione mantiene il diritto alimentare se già riconosciuto da sentenza passata in giudicato al momento dell'apertura della successione. Cfr. art. 548 co. 2 c.c. secondo cui «[...]il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi». 16

19 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie soluzione. L articolo 9-bis Legge 1 dicembre 1970, n. 898 prevede che il beneficiario di somme periodiche di denaro e dunque dell assegno, possa richiedere e ricevere, in caso di morte dell obbligato, un assegno a carico dell eredità La successione dei figli naturali e legittimi Al padre e alla madre, i figli, legittimi o naturali, succedono in parti eguali; 21 nella successione legittima, la quota a favore di un figlio, dipende dal numero degli altri figli e dalla 20 Cfr. art. 9-bis Legge 1 dicembre 1970, n. 898 che prevede l'unico modo in cui l'ex coniuge superstite, in assenza di una specifica disposizione testamentaria, possa partecipare alla successione. L'articolo 9-bis infatti dispone che il beneficiario di somme periodiche di denaro ai sensi dell'articolo 5 della richiamata Legge possa richiedere e ricevere, in caso di morte dell'obbligato, un assegno a carico dell'eredità: «A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione». 21 L ingiustificata differenziazione dei due status di figli legittimi, ossia nati in costanza di matrimonio, e figli naturali, ossia nati fuori dal matrimonio, è stata rimossa con la Legge di riforma 10 dicembre 2012, n. 219 (in vigore dal 1 gennaio 2013), che equipara lo stato giuridico dei figli nati all interno o meno del matrimonio eliminando nel Codice Civile dagli articoli di riferimento le espressioni figlio legittimo e figlio naturale (art. 1, n. 11 Legge 219/2012). È stato pertanto introdotto il principio della piena uguaglianza fra figli legittimi e figli naturali: ai figli legittimi erano già equiparati (ai sensi dell art. 567 c.c.) i figli adottati e i figli legittimati, ossia nati fuori dal matrimonio da due persone unitesi poi in matrimonio. La Legge 219/2012 aveva quindi abrogato lo strumento della legittimazione dei figli naturali. Successivamente, a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione, sono state apportate numerose modifiche al Codice Civile ed è venuto definitivamente meno ogni genere di distinzione tra figlio legittimo, legittimato o naturale, per cui ora la Legge parla semplicemente di figlio tout court. 17

20 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie presenza o meno del coniuge: in mancanza del coniuge, al figlio unico spetta l intera eredità mentre in presenza di più figli, l intera eredità deve essere ripartita in parti uguali tra di essi La successione dei parenti Per successione dei parenti si intende la successione degli ascendenti, dei fratelli e sorelle e degli altri parenti prossimi, senza distinzioni di linea; la successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado; i parenti fino al 6 grado sono, ad esempio, i figli di fratelli (cugini) che sono parenti di quarto grado, i nipoti in linea retta dei cugini che sono parenti di sesto grado. 23 Nel prosieguo si esaminano le ipotesi di successione dei parenti nel caso in cui il defunto non abbia figli e coniuge. Successione degli ascendenti: al defunto senza figli, né fratelli e sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in parti eguali o il genitore che sopravvive; nel caso in cui il defunto non abbia figli, né fratelli e sorelle o loro discendenti, né genitori, ad esso succedono per metà gli ascendenti in linea paterna e per l altra metà gli ascendenti in linea materna. 24 Qualora gli ascendenti non siano di eguale grado, l eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea. 25 Successione dei fratelli e delle sorelle: al defunto senza genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Ai fratelli e alle sorelle unilaterali, che hanno cioè in comune solo un genitore, spetta solo metà della quo- 22 Infra par Cfr. art. 572 c.c. 24 Cfr. art. 569 c.c. Si supponga un asse ereditario di 100; se sono superstiti entrambi gli ascendenti della linea paterna e un solo ascendente della linea materna, i primi avranno 25 ciascuno mentre il secondo avrà da solo Qualora gli ascendenti non siano di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea. Si supponga un asse ereditario pari a 100. Se sono superstiti entrambi i nonni materni e un bisnonno paterno, l'eredità di 100 andrà per intero ai nonni materni. 18

21 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie ta che spetta ai germani; a questi ultimi, essendo fratelli nati dagli stessi genitori spetta, dunque, una quota maggiore. 26 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle: se con i genitori o con uno solo di essi concorrono fratelli e sorelle (germani del defunto) tutti concorrono in parti uguali, purché in nessun caso la quota spettante ai genitori o ad uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ad ognuno spetta la metà della quota che spetta a ciascuno dei germani o dei genitori, salvo in ogni caso la quota della metà a favore di questi ultimi. 27 Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi spetta la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell altro. 28 Successione di altri parenti: al defunto senza figli, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado. 29 I parenti si dividono in due categorie: parenti in linea retta e parenti in linea collaterale; la parentela in linea retta unisce le persone che hanno una discendenza diretta (ad es. padre e figlio, nonno e nipote ecc.) quella in linea collaterale unisce le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l una dall altra (ad es. fratelli, zii, cugini ecc.). Per il calcolo del grado di parentela ovvero della distanza in termini di discendenza tra gli appartenenti alla stessa famiglia, risulta utile una rappresentazione grafica delle relazioni e delle discendenze tra le persone (c.d. albero 26 Cfr. art. 570 c.c. Si supponga che l asse ereditario valga 120, se il defunto lascia due fratelli germani e due fratelli unilaterali, ai germani spetta 40 ciascuno e agli unilaterali 20 ciascuno. 27 Cfr. art. 571 c.c. Al genitore, se questo concorre con due o più fratelli (o germani o unilaterali), gli spetterà sempre la metà dell'eredità; l'altra metà andrà divisa in parti uguali tra i fratelli. 28 I casi in cui i genitori non possono sono i casi di indegnità di cui all art. 463 c.c. La quota ereditaria, nel caso in cui i genitori non vogliano o non possano, è devoluta nel modo determinato dall art. 569 c.c. 29 Cfr. art. 570 c.c. 19

22 1. Le successioni: disposizioni generali e tipologie genealogico). Di seguito si riporta un esempio di albero genealogico. Albero genealogico e gradi di parentela NOTE al grafico: I due fratelli B e C hanno uno stipite in comune RAPPORTO ASCENDENTE B A Linea collaterale di secondo grado (B e C) Linea retta di primo grado (A e B, A e C) C RAPPORTO DISCENDENTE Linea collaterale di terzo grado (B e F, G; C e D, E) Linea retta di secondo grado (A e D,E; A e F, G) D E F G Linea collaterale di quarto grado (D, E, F, G) H Linea collaterale di sesto grado (H, I, J) Linea retta di terzo grado (A e H; A e I, J) I J Linea retta di quarto grado (A e K) K A ma non discendono l uno dall altro e quindi la parentela è indiretta o in linea collaterale. Tra A (nonno) e D (nipote) c è una parentela in linea retta perché D discende da A anche se non direttamente. Tra B (nipote) e F (zio) c è parentela in linea collaterale di terzo grado. Tra D E F G, quelli che più comunemente chiamiamo cugini di primo grado, c è una parentela in linea collaterale di quarto grado. 20

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