Ai Dirigenti degli STAPA CePICA LORO SEDI. Autoriproduzioni vivaistiche
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1 Ai Dirigenti degli STAPA CePICA LORO SEDI Autoriproduzioni vivaistiche Come è noto in base alla vigente normativa fitosanitaria il materiale di moltiplicazione può essere prodotto soltanto da Ditte vivaistiche, iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) e al Registro Ufficiale dei Fornitori (R.U.F.), e i vegetali, all atto della commercializzazione, devono essere accompagnati dal Passaporto delle piante e/o dal Documento di commercializzazione che ne attestano le caratteristiche di qualità, sia dal punto di vista di identità genetica, sia dal punto di vista dello stato sanitario. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti a determinati generi e specie possono essere commercializzati unicamente se appartengono ad una varietà iscritta ufficialmente nel registro nazionale o comunitario di specie ortive. La normativa stessa, fatto salvo i diritti di terzi in merito alla normativa di protezione di brevetti e di marchi, non prevede il divieto di autoriproduzione di piante, nel senso che l agricoltore può produrre nella propria azienda del seme e da questo ottenere delle piantine da utilizzare successivamente in campo. Infatti, per produzioni particolari, non sono pochi i casi in cui gli agricoltori fanno ricorso a seme prodotto in azienda e in taluni casi, successivamente, il seme stesso è trasferito presso un vivaio in conto lavorazione ove è fatto germogliare e quindi sono prodotte le giovani piantine. Queste pratiche, pur essendo da sconsigliare nel modo più categorico poiché non offrono garanzie da un punto di vista genetico e sanitario e il più delle volte sfuggono alle ordinarie azioni di controllo e vigilanza, si è ritenuto di doverle regolamentare in modo da stabilire delle norme comportamentali a cui si devono attenere gli agricoltori e i vivaisti: Il seme prodotto nell azienda agricola può essere trasferito presso il vivaista solo per particolari operazioni colturali quali germogliamento, accrescimento delle giovani piantine, ecc. Queste operazioni in vivaio devono essere espletate in modo che, le produzioni in conto lavorazione, siano tenute ben distinte dalle restanti produzioni vivaistiche. A conclusione del servizio fornito il vivaista restituisce tutto il materiale vivaistico all azienda agricola di origine. Tale spostamento è assimilato allo spostamento di materiale vegetale tra due centri aziendali di una stessa ditta, in quanto il materiale rimane di proprietà dell agricoltore e lo spostamento non viene effettuato ai fini commerciali;
2 lo spostamento deve essere comunicato, da parte dell agricoltore, al competente STAPA CePICA (riferito sia alla sede legale dell agricoltore e sia a quella del vivaista) utilizzando il modulo in allegato I, contenente gli impegni che l agricoltore deve rispettare, tra cui la particolare finalità produttiva che esclude qualsiasi forma di commercializzazione; il rapporto di collaborazione che si istaura tra l agricoltore ed il vivaista deve essere attestato da una convenzione stipulata tra i due soggetti conformemente all allegato II. La copia di tale convenzione deve essere allegata alla suddetta comunicazione; lo STAPA CePICA competente per territorio può disporre opportuni accertamenti al fine di: - tenere sotto controllo lo spostamento ed il ciclo produttivo; - verificare l assenza di rischi di diffusione di organismi nocivi; - verificare il reale utilizzo del materiale all interno dell azienda agricola di provenienza; - impartire particolari prescrizioni tecniche. Il materiale prodotto deve essere destinato esclusivamente al reimpiego aziendale, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi, è prodotto sotto la responsabilità dell agricoltore in quanto il vivaista fornisce esclusivamente dei servizi e pertanto all atto della consegna è tenuto a fatturare le singole operazioni del servizio prestato e non le piantine. Premesso quanto sopra si prega dare la massima diffusione tra gli operatori del settore. R.G. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Michele Bianco
3 (Allegato I) Allo STAPA CePICA di Oggetto: Comunicazione di spostamento di materiale vegetale in conto lavorazione. Il sottoscritto nato a il residente a in via in qualità di della ditta con sede in dovendo produrre per proprio conto piantine lo spostamento del seguente materiale vegetale COMUNICA Tipo di materiale Genere e Specie Varieta Quantita Note prelevato presso la propria azienda agricola così individuati al NCT: Comune Foglio Particelle Superficie Dichiara che il suddetto materiale di moltiplicazione sarà inviato in conto lavorazione alla Ditta Vivaistica con sede in iscritta al Registro Ufficiale dei Produttori con il n, con la quale è stata stipulata l allegata convenzione.
4 Le piante ottenute dal suindicato materiale verranno, nella loro totalità, ritirate dal sottoscritto ed utilizzate esclusivamente in impianti o reimpianti aziendali, con esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione o cessione a terzi, siti in: Comune Foglio Particelle Superficie Dichiara, sotto la propria responsabilità che sono assolti i diritti di terzi in merito alla normativa di protezione di brevetti e di marchio eventualmente gravanti su tale materiale. Dichiara la propria disponibilità a sottoporsi ai vincoli di controllo e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale. Data Firma
5 (Allegato II) CONVENZIONE PRIVATA PER LA LAVORAZIONE IN CONTO DI MATERIALI VIVAISTICI Tra il Signor nato a il, residente a, in via,, in qualità di dell azienda agricola con sede in via di seguito denominato AGRICOLTORE E il Signor nato a il residente a in via in qualità di dell azienda vivaistica con sede in via di seguito denominato VIVAISTA SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 1. L agricoltore fornisce al vivaista (specificare il tipo di materiale) nelle sottoindicate quantità e assortimento varietale proveniente dalla propria azienda al fine della realizzazione di piantine. Tipo di materiale Genere e Specie Varieta Quantita Note 2. La produzione del suddetto materiale vegetale avviene in conto lavorazione essendo lo stesso per l intero ciclo produttivo sotto la diretta responsabilità dell agricoltore. 3. Il vivaista, ai fini dell ottenimento di dette piantine fornisce la propria prestazione d opera nelle fasi di accrescimento.
6 4. L agricoltore si impegna a ritirare l intera produzione ottenuta con il materiale fornito, ivi compresa l eventuale produzione di seconda scelta. 5. Le piantine ottenute potranno essere utilizzate esclusivamente dall agricoltore per la realizzazione di trapianti nell azienda di origine escludendo in via assoluta ogni forma di commercializzazione e/o cessione di detto materiale a terzi. 6. L agricoltore dichiara sotto la propria diretta responsabilità che sono assolti i diritti di terzi in merito alla normativa di protezione di brevetti e di marchi eventualmente gravanti su tale materiale. 7. Il vivaista non potrà utilizzare il materiale fornito dall agricoltore per fini diversi dall ottenimento delle piantine stesse, escludendo ogni forma di mantenimento e conservazione in azienda o cessione a terzi. 8. L agricoltore ed il vivaista si dichiarano sin d ora disponibili a porre in atto tutte le procedure tecniche, eventualmente indicate dal Servizio Fitosanitario della Regione Campania, per le piantine e per il vivaio al fine di evitare ogni rischio di diffusione di organismi nocivi. 9. Rimane inteso che le piantine ottenute non hanno alcun titolo per poter essere inserite nel circuito certificativo di cui alla normativa fitosanitaria. 10. La presente convenzione diviene esecutiva solo ad avvenuta comunicazione presentata al competente STAPA CePICA.,lì VIVAISTA AGRICOLTORE Copia della presente convenzione dovrà accompagnare la comunicazione presentata al competente STAPA CePICA.
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