Fisco & Contabilità N. 09. La raccolta che non lascia spazio all immaginazione

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1 Fisco & Contabilità La raccolta che non lascia spazio all immaginazione N Il Decreto Semplificazioni fiscali chiarisce la sorte dei ratei e risconti I costi a cavallo d esercizio possono essere dedotti al momento di registrazione del documento contabile. Categoria: FINANZIARIA Sottocategoria: DECRETO SEMPLIFICAZIONI A cura di Carla De Luca Il Decreto Semplificazioni fiscali torna sul tema introdotto in materia di semplificazioni contabili dal Decreto Sviluppo, chiarendo che gli imprenditori in semplificata, in deroga al criterio della competenza, possono non rilevare ratei o risconti su costi di importo non superiore a mille euro, relativi a contratti con corrispettivi periodici attinenti spese di competenza di due periodi di imposta. La novità è che la deduzione può avvenire nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio. Premessa Il Decreto Semplificazioni fiscali, pubblicato in G.U. n. 52 lo scorso 2 marzo 2012, all art. 3 rubricato Facilitazioni per imprese e contribuenti punti 8) e 9) focalizza l attenzione su un tema già affrontato dal Decreto Sviluppo lo scorso maggio 2011: la rilevazione dei ratei e risconti di fine esercizio. Art. 3: Decreto Semplificazioni Fiscali Nell articolo 66, co. 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole sono deducibili sono sostituite dalle seguenti: possono essere dedotti la parola ricevuto è sostituita dalla seguente: registrato. 1

2 Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, si è inteso uniformare il criterio di competenza previsto dal Tuir con quello della rilevanza della registrazione documentale ai fini Iva, atteso che i libri Iva, per i soggetti in contabilità semplificata, costituiscono il principale supporto documentale. La nuova formulazione dell art. 66 co. 3 terzo periodo del Tuir è quindi riepilogata nel seguente schema: ART. 66 CO.3 TERZO PERIODO DEL TUIR VERSIONE ANTE DECRETO SEMPLIFICAZIONI VERSIONE POST DECRETO SEMPLIFICAZIONI 3.. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d imposta, in deroga all articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d imposta, in deroga all articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro Ambito soggettivo Vi è innanzitutto da evidenziare che questa innovazione normativa è riservata esclusivamente ai soggetti che determinano il reddito ai sensi dell art. 66 del Tuir, ossia ai produttori di redditi d impresa in regime di contabilità semplificata. L'articolo 18 D.P.R. n. 600/1973 prevede che possano essere ammessi a tale regime: le imprese individuali (compresa l impresa familiare); le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, taluni soggetti equiparati ai sensi dell art. 5 del Tuir (tra i quali le società semplici e le società di armamento); gli enti non commerciali (residenti e non) che esercitano un attività commerciale in via non esclusiva o prevalente; a patto che producano ricavi non superiori: a euro nel caso l'attività svolta riguardi la prestazione di servizi; a euro nell'ipotesi in cui svolgano altre attività. 2

3 Ambito oggettivo Quali sono i costi che possono essere dedotti? E importante sottolineare, al fine di non incorrere in errore, che il Decreto Semplificazioni fiscali introduce la possibilità di derogare al principio di competenza e dal dettato normativo tale previsione non è da considerarsi un obbligo, bensì una mera facoltà. L'agevolazione non riguarda tutti i costi dell esercizio, ma solo quelli che presentano specifici requisiti, quali: il riferimento a un contratto con corrispettivi periodici; l'addebito di un costo relativo a due periodi di imposta; il tetto massimo dei mille euro. Ciò consentirà, ad esempio, di non conteggiare eventuali ratei o risconti per le fatture di fornitura di acqua, luce, gas, telefono e simili; allo stesso modo, non potranno più essere oggetto di ricalcolo i premi assicurativi sotto soglia, i contratti di assistenza e manutenzione e altre ipotesi simili. Diversamente, l'agevolazione non esplica effetto nel caso contabile delle fatture da ricevere che, tecnicamente, non rappresentano costi di competenza di due periodi di imposta, ma di uno solo e, per conseguenza, debbono essere correttamente imputate a periodo. L art. 7 c. 2 lett. s) del Decreto con le modifiche apportate dal nuovo Decreto Semplificazioni fiscali n. 16/2012 prevede la possibilità di dedurre integralmente i costi sostenuti dalle imprese minori relativi a spese a cavallo di 2 esercizi, nel periodo d imposta in cui le stesse registrano la fattura o altro documento di spesa in questi casi: contratti con corrispettivi periodici ; singole spese; di importo non superiore a (imponibile). In particolare, quando si parla di costi connessi a corrispettivi periodici si fa riferimento a: utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc.); assicurazioni (cioè di contratto unitario che estende la copertura su 2 o più annualità); tenuta della contabilità o di mandati professionali analoghi (es. compilazione delle dichiarazioni, ecc.); contratti di assistenza e manutenzione periodica. Non rientrano nella previsione tutte le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di natura istantanea come ad esempio le consulenze spot. La deduzione scatta nel periodo d'imposta in cui il documento è registrato contabilmente nel registro IVA acquisti e non più ricevuto dal contribuente, in deroga al principio più generale della competenza, dettato dall art. 109 c.2 lett. b) del Tuir. 3

4 Infatti, la norma si esprime ora con il seguente modo verbale: possono e non sono, pertanto nei limiti dell importo dei euro e per le tipologie di prestazioni in esso contemplate, ossia le prestazioni a corrispettivi periodici, la sua applicazione è facoltativa. Rispetto all interpretazione letterale e restrittiva della norma che era stata elaborata in sede di approvazione del Decreto Sviluppo, ora il Decreto Semplificazioni fiscali fa chiarezza e ribadisce il concetto della possibilità in luogo della debenza. Riepilogando, la regola generale e la novella normativa in una tabella: art. 109 c. 2 lett. b) TUIR art. 7 c. 2 lett. s) DL 70/2011 come modificato dall art. 3 DL 16/2012 Principio generale di competenza: servizi a corrispettivi periodici: rilevano e sono quindi deducibili alla data di maturazione del corrispettivo. Deroga al principio generale: oneri relativi a contratti a corrispettivi periodici di valore inferiori a euro: possono essere dedotti nell esercizio di registrazione del documento probatorio ai fini IVA. Nella sostanza, la disposizione consente alle imprese minori di non conteggiare i ratei e risconti, sia pure soltanto con riferimento alle specifiche ipotesi delineate dalla norma. Aspetti pratici Nella pratica, possono prospettarsi due fattispecie: 1. servizi resi, ad esempio, nel periodo dicembre gennaio 2012, con registrazione del documento giustificativo nell anno 2012; 2. servizi resi nel periodo dicembre gennaio 2012, con registrazione del documento giustificativo nell anno Nel primo caso, l applicazione della regola generale di cui all art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR determinerebbe (attraverso la rilevazione di un rateo passivo) la deduzione del costo, in parte nel periodo d imposta 2011 (per la quota di competenza del mese di dicembre) e in parte nel periodo d imposta 2012 (per la quota di competenza del mese di gennaio). Con l applicazione della deroga introdotta dal DL Sviluppo e Decreto Semplificazioni fiscali, invece, il costo può essere interamente dedotto nel periodo d imposta 2012, senza rilevazione di scritture di assestamento. Nel secondo caso, l applicazione della regola generale della competenza determinerebbe (attraverso la rilevazione di un risconto attivo) la deduzione del costo, in parte nel periodo d imposta 2011 (per la quota di competenza del mese di dicembre) e in parte nel periodo d imposta 2012 (per la quota di competenza del mese di gennaio); mentre, con l applicazione della deroga introdotta dal DL Sviluppo e Decreto Semplificazioni fiscali, il costo viene interamente dedotto nel periodo d imposta 2011, anche qui senza rilevazione di scritture di assestamento. 4

5 Esclusioni È bene precisare che rimangono esclusi dalla disposizione in commento i costi per le prestazioni di servizi di competenza di un unico periodo d imposta (ad esempio 2011), quand anche il documento probatorio sia ricevuto in un periodo d imposta differente rispetto a quello di maturazione dei corrispettivi (ad esempio 2012). Entrata in vigore ed effetti In merito alla data di entrata in vigore del decreto e di conseguenza degli effetti dello stesso, il Decreto Semplificazioni fiscali nel testo definitivo pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2012, all art. 3 punto 9 precisa che le nuove norme trovano applicazione a decorrere dal periodo d imposta in corso al Si riteneva inizialmente che la norma fosse applicabile dal periodo d'imposta 2012 in quanto lo Statuto del contribuente impone di differire le novità tributarie di natura sostanziale al periodo successivo, ma come di consueto il decreto è intervenuto specificando l entrata in vigore già dal 2011, dunque per i costi a cavallo del 2011 e Le norme per i soggetti in contabilità semplificata applicabili solo ai costi derivanti da contratti a corrispettivi periodici, di competenza di due periodi d imposta e d importo non superiore a mille euro possono essere riepilogate nella seguente tabella, contenente casi pratici che si possono verificare: DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE EMISSIONE DELLA FATTURA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA POSSIBILITA DI DEDUZIONE DEL COSTO FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA - DIC 2011-FEB EURO FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA - DIC 2011-FEB EURO 01/12/ /01/ /12/ /12/2011 ANNO 2012 PER 900 EURO ANNO 2011 PER 800 EURO FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA - OTT-DIC EURO FATTURA PER CONSULENZA -DIC EURO FATTURA PER CESSIONE BENI - DIC EURO 01/12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/2013 ANNO 2012 PER 600 EURO RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE ANNO 2011 PER 500 EURO RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE ANNO 2012 PER 750 EURO RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE 5

6 Caso pratico 1: assicurazione annuale pagata in via anticipata - vecchia regola In data 31/03/2011 la società paga il premio annuale di relativo al contratto di assicurazione contro l'incendio dello stabilimento aziendale. Al 31/12/2011, data di chiusura del bilancio, occorre determinare la quota di competenza dell'anno in corso (9 mesi): dato che l'intero costo è stato pagato in via anticipata si deve calcolare il risconto attivo per la quota non di competenza, dell'anno 2012 (3mesi): quota premio assicurativo di competenza dell'esercizio : 12 * 3 = La quota di costo rinviata all'esercizio successivo è un risconto attivo. Caso pratico 1: assicurazione annuale pagata in via anticipata - nuova regola Al 31/12/2011, data di chiusura del bilancio, il contribuente può decidere di non rilevare alcuna scrittura di assestamento, ma di dedurre l intero costo assicurativo nell anno in cui registra il documento contabile, trattandosi di una spesa a cavallo di 2 esercizi relativa a un contratto con corrispettivi periodici di importo non superiore a Caso pratico 2: contratto locazione pagato in via posticipata - vecchia regola La società ha stipulato in data 01/05/2012 con la propria banca un contratto per la locazione di una cassetta di sicurezza il cui corrispettivo è di 600 annui pagati posticipatamente. In sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2011 occorre rilevare la quota di costo per il servizio suddetto che deve essere imputata al conto economico dell'esercizio (relativa agli 8 mesi trascorsi) ma che verrà corrisposta, finanziariamente, in un'unica soluzione in data 1/5/2012. Pertanto si procederà come segue alla determinazione di un rateo passivo: 6

7 oneri locazione di competenza dell'esercizio : 12 * 8 = 400 Caso pratico 2: contratto locazione pagato in via posticipata - nuova regola Al 31/12/2011, data di chiusura del bilancio, il contribuente può decidere di non rilevare alcuna scrittura di assestamento, ma di dedurre l intero costo nell anno in cui registra il documento contabile, probabilmente nel 2012, trattandosi di una spesa a cavallo di 2 esercizi relativa a un contratto con corrispettivi periodici di importo non superiore a Riproduzione riservata - 7

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