DOCUMENTI. Donne e sviluppo sostenibile. Provincia Autonoma di Trento - Servizio Pari Opportunità

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1 DOCUMENTI Donne e sviluppo sostenibile Provincia Autonoma di Trento - Servizio Pari Opportunità

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3 1. IL SISTEMA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 1.1 Gli strumenti sui diritti umani giuridicamente vincolanti 1.2 La Convenzione per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW ) Il percorso Gli argomenti della CEDAW Ratifica universale e ritiro delle riserve Il Protocollo facoltativo CEDAW 1.3 Gli impegni politici internazionali Le conferenze mondiali delle donne Città del Messico, Copenhagen, Nairobi, La Conferenza di Pechino del Le conferenze preparatorie regionali Risultati La Sessione speciale dell Assemblea Generale dell Onu Pechino Gli attori Organi dei trattati Organi politici delle Nazioni Unite La Commissione ONU sulla condizione delle donne (CSW) Gli organismi tematici delle Nazioni Unite La relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze Le Agenzie e gli Alti Commissariati delle Nazioni Unite L Alto Commissariato per i diritti umani UNIFEM- Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne INSTRAW- Istituto internazionale di ricerca e formazione per il progresso delle donne Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo indice fascicolo secondo

4 Il Fondo delle Nazioni Unite per l infanzia Donne e ambiente, le politiche dell UNEP UNRISD 1.5 Genere e sviluppo nelle politiche della FAO 1.6 Le politiche dell Organizzazione mondiale della Sanità 1.7 Genere e riduzione della povertà nelle politiche della Banca Mondiale 1.8 Genere e politiche nell Organizzazione Internazionale del Lavoro 1.9 Dal 1992 al 2002: genere, sviluppo sostenibile e altri processi in corso Bibliografia Siti consultati 2. L UNIONE EUROPEA E LE PARI OPPORTUNITÀ 2.1 I Programmi di azione comunitari per le pari opportunità tra uomini e donne Il quinto programma di azione ( ) 2.2 Il quadro generale Gender mainstreaming: l integrazione delle pari opportunità nel complesso delle politiche e delle azioni comunitarie Gli aspetti istituzionali Il Comitato consultivo per la parità di opportunità tra uomini e donne (Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men) Equilibrio all interno dei comitati e dei gruppi di esperti istituiti dalla Commissione Gli aspetti finanziari L iniziativa comunitaria EQUAL L integrazione della parità tra donne e uomini nel quadro dei Fondi Strutturali Promozione delle organizzazioni attive nel settore della parità fra le donne e uomini

5 2.3 Il principio di non discriminazione fondato sul genere Il principio della parità di trattamento tra donne e uomini all esterno del mercato del lavoro L onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso 2.4 Le pari opportunità nel lavoro e nella società Il lavoro Accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale L attività autonoma Parità delle retribuzioni L integrazione delle donne nella ricerca Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali La dimensione sociale Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all attività professionale e alla vita familiare Congedi parentali e per motivi familiari Protezione delle gestanti, delle puerpere e delle donne che allattano Custodia dei figli Sicurezza sociale 2.5 Lotta contro le molestie sessuali e la violenza verso le donne Lotta contro le molestie sessuali Prevenzione delle molestie sessuali sul lavoro Codice di comportamento per la tutela della dignità delle donne e degli uomini sul luogo di lavoro Lotta contro la violenza, lo sfruttamento sessuale e la tutela delle donne Il Gruppo di Esperti sulla tratta degli esseri umani La Decisione Quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani Azioni in materia di lotta contro la tratta delle donne (anche a scopo di sfruttamento sessuale) Il Programma Daphne indice fascicolo secondo

6 2.6 La dimensione internazione della parità tra uomini e donne nell unione europea L Unione Europea alla Conferenza di Pechino Promozione della parità dei sessi nella cooperazione allo sviluppo Attività relative alla salute e ai diritti in materia di riproduzione e sessualità nei PVS Programma d azione per l integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità europea 2.7 Genere, sviluppo e sostenibilità in Europa: il punto 3. LE PARI OPPORTUNITÀ NEL SISTEMA NORMATIVO ITALIANO 4. LA POLITICA PROVINCIALE

7 1 1.1 IL SISTEMA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI: UNA LETTURA DI GENERE GLI STRUMENTI SUI DIRITTI UMANI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI fascicolo secondo La parità dei diritti delle donne è un principio sostanziale dell ordinamento planetario dei diritti umani. Il Preambolo alla Carta delle Nazioni Unite 1 stabilisce come obiettivo fondamentale della comunità internazionale quello di riaffermare la fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, negli uguali diritti degli uomini e delle donne proclamando come obbligo legale per gli stati membri la cooperazione a livello internazionale, per la promozione e l incoraggiamento del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali di tutti gli individui senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione (art. 1 comma 3). A seguito dalla stipula della Carta, le dichiarazioni di intenti della comunità internazionale sono state tradotte in una serie di atti con valore giuridico a tutela dei diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo (UDHR) fu adottata nel 1948 dai 58 Stati Membri dell Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nonostante l iniziale esclusione dell universo femminile nella prima bozza della dichiarazione (l incipit dell Art. 1 era tutti gli uomini sono fratelli ), efficacemente contrastata dalla Commissione sulla Condizione delle Donne, l UDHR ha un carattere genuinamente universale e proclama il diritto di ognuno a godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali che essa stabilisce senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione (Art. 2). Pertanto al fine di assicurare che venga garantita la dignità di tutti i componenti la famiglia umana, come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo, la Dichiarazione fissa come priorità l adozione del principio di non discriminazione, poi tradotto in tutti gli altri strumenti internazionali sui diritti umani. Dal 1948 ad oggi, la Dichiarazione Universale è stata tradotta in più di 200 lingue. Poiché non sottoposta alle procedure di firma, ratifica e adesione tramite le quali i trattati internazionali assumono valore di norma superiore cui tutte le leggi nazionali devono adeguarsi, la Dichiarazione non costituisce un documento giuridicamente vincolante. Pertanto, per conferire valore di legge ai diritti sanciti della Dichiarazione, sono stati elaborati nei decenni seguenti alcuni Patti, Convenzioni e Protocolli internazionali: 7donne e sviluppo sostenibile

8 8 essi, nel loro insieme, costituiscono la base su cui poggia il sistema internazionale dei diritti umani. Quando uno Stato li sottoscrive si impegna a garantire a tutti gli individui, nel suo territorio o sotto la sua giurisdizione, senza alcuna discriminazione, tutti i diritti enunciati, e a fornire effettivi strumenti di tutela nell eventualità di violazioni. Ognuna di queste convenzioni è nota anche con una sigla abbreviata, a partire dal titolo inglese della convenzione. I primi due testi giuridicamente vincolanti - entrambi adottati dalle Nazioni Unite nel 1966 ed entrati in vigore dieci anni dopo - sono: - il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) che garantisce il diritto alla vita e alla libertà, la libertà dalla tortura, dalla schiavitù, la libertà di espressione, di associazione, di pensiero,di coscienza e di religione, l uguaglianza di tutti e tutte di fronte alla legge, i diritti della/ nella famiglia e nel contrarre matrimonio. - Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) che sancisce i diritti al/del/nel lavoro, la libertà dalla fame, il diritto alla salute, all istruzione, alla sicurezza sociale, i diritti della/nella famiglia, la tutela della maternità, il diritto a partecipare alla vita culturale 2 Entrambi i trattati affermano con chiarezza che i diritti enunciati al loro interno dovrebbero essere applicabili a tutti gli individui, senza alcuna distinzione, comprese quelle fondate sul sesso. Gli Stati contraenti dovrebbero assumersi l impegno di assicurare il pari accesso delle donne e degli uomini al godimento di tutti i diritti stabiliti in ogni Patto. Permane, nei testi inglesi originali, l uso dei pronomi he, him, himself, o dell aggettivo his, tutti riferiti al genere maschile. Negli anni seguenti, ha fatto particolarmente discutere l uso di questa espressione al maschile, in particolare laddove riferito al diritto di ciascuna persona al sostentamento per sé e per la propria famiglia; tuttavia gli ultimi testi, ed in particolare la Raccomandazione n. 28 del Marzo 2000 del Comitato Diritti Umani riferita al testo dell ICCPR, hanno chiarito che l utilizzo di termini declinati al maschile non può e non deve essere interpretato nel senso di una dipendenza della donna dall uomo. Il divieto di discriminazione è dunque una norma fondante sin dalla nascita del sistema internazionale dei diritti umani. Esso ha avuto un ulteriore espansione in due convenzioni internazionali, una addirittura di un anno precedente ai due Patti, l altra di molti anni più tardi: - La Convenzione per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD-1965), pur non accogliendo riferimenti specifici al genere femminile e ai suoi diritti, DOCUMENTI

9 fascicolo secondo contiene norme rilevanti per la condizione di molte donne applicabili, in ogni caso, ad individui di entrambi i sessi in pari misura. - La Convenzione per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW ) (cfr par.1.2) Oltre ad esse, il sistema internazionale dei diritti umani include due convenzioni compiutamente rivolte alla lotta alle discriminazioni: - La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (CAT ). - La Convenzione sui diritti dell infanzia (CRC ) esclude ogni discriminazione tra i sessi rispetto ai diritti in essa affermati. Un buon numero di articoli della Convenzione sono inoltre di particolare rilevanza per le bambine. Nel 1990, infine, è stata adottata dall Assemblea generale dell ONU un ulteriore convenzione internazionale (la Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari MWC 1990), che tuttavia non ha ancora raggiunto il numero di ratifiche utile alla sua entrata in vigore. Come detto, le Convenzioni (definite anche Patti o Protocolli) sono strumenti giuridici internazionali giuridicamente vincolanti: essi hanno valore di legge, cui tutte le leggi nazionali devono adeguarsi attenendosi ai parametri di condotta stabiliti 3. Ratificando o approvando una Convenzione, uno Stato si impegna a garantire ad ogni persona che si trova nel proprio territorio l esercizio dei diritti umani da essa definiti. Le Convenzioni prevedono l esistenza di organi di controllo (treaty bodies), che verificano l applicazione del trattato in questione, tramite l esame dei rapporti periodici che ciascuno degli stati che hanno ratificato la Convenzione è tenuto a presentare. Questi stessi organismi hanno elaborato testi interpretativi, nella forma di Raccomandazioni generali (General Comments) relativi a singoli articoli di un trattato, a materie trasversali a tutto il trattato o a problemi di applicazione e ricorso. Inoltre, alcune convenzioni sui diritti umani hanno Protocolli facoltativi o ulteriori accordi, in aggiunta al testo principale. Questi protocolli possono allargare la tutela dei diritti umani prevista dalla convenzione, o istituire ulteriori meccanismi per garantire l applicazione del trattato nel suo insieme, in particolare tramite la presentazione di denunce in caso di violazioni. I Protocolli facoltativi dei trattati in materia di diritti umani sono essi stessi dei trattati internazionali, soggetti alla firma, ratifica o adesione da parte degli stati che hanno sottoscritto il trattato in questione. Ai sette strumenti fondamentali di tutela dei diritti umani, si uniscono una serie di altre convenzioni e protocolli internazionali. 9donne e sviluppo sostenibile

10 10 Molte di esse riguardano materie specifiche, in alcuni casi relative direttamente ai diritti delle donne, come la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate (1952), la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione (1949), o il più recente Protocollo di Palermo contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini (2000). Altre convenzioni, invece, fanno parte di categorie organiche di diritti, e in particolare: - Le Convenzioni dell Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL) che definiscono i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori - Le Convenzioni di Ginevra, che definiscono i diritti fondamentali delle persone e dei popoli nelle situazioni di conflitto armato (il cosiddetto diritto umanitario) - La Convenzione sui rifugiati. LA CONVENZIONE PER L ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE (CEDAW ) 1.2 La Convenzione per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) è il più importante strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti delle donne. Essa definisce discriminazione contro le donne : ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo. La Convenzione indica moltissime misure per eliminare la discriminazione: dal diritto al lavoro ai diritti nel lavoro (art. 11); dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare (art. 12) all eguaglianza di fronte alla legge (art. 15), nella famiglia e nel matrimonio (art. 16), nell educazione e nell istruzione (art. 5 e art. 10), nella partecipazione alla vita politica (art. 7 e art. 8), nello sport, nell accesso al credito (art. 13), nella concessione o perdita della nazionalità (art. 9). Gli stati che ratificano la Convenzione CEDAW si impegnano non solo ad adeguare ad essa la loro legislazione, ma a eliminare ogni discriminazione praticata da persone, enti e organizzazioni di ogni tipo, nonché ad adottare ogni misura adeguata per modificare costumi e pratiche consuetudinarie discriminatorie. DOCUMENTI

11 1.2.1 IL PERCORSO Immediatamente a seguito della creazione delle Nazioni Unite, furono formulati alcuni trattati internazionali che si occupavano specificamente di diritti delle donne, come la Convenzione sui Diritti Politici delle Donne del 1952 e la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate del Tuttavia, tale prototipo di trattati perse rapidamente rilevanza politica, mentre prevalse l approccio secondo il quale il miglior modo di tutelare i diritti umani universali era l introduzione nei trattati internazionali di norme generali di non discriminazione, come quelle contenute nell art. 2 della UDHR, nei due Patti del 1966 (ICCPR e ICESCR) ed in tutti i principali trattati in materia di diritti umani. Queste norme sono state poi ulteriormente rafforzate da una serie di convenzioni ad hoc, come ad esempio quelle dell ILO e dell UNESCO e da altri strumenti internazionali di particolare rilevanza per le donne. Nel corso degli anni Sessanta, però, il dibattito internazionale sulla condizione delle donne e l affermarsi di correnti di pensiero femministe rese chiari i limiti degli strumenti esistenti a tutela dei diritti delle donne, e l esigenza di elaborarne di più efficaci e vincolanti. Nel 1967, la Commissione Diritti Umani dell ONU predispose la Dichiarazione sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne in seguito adottata dall Assemblea Generale. La Dichiarazione affrontava la questione di genere in modo esteso ed integrato, ma per sua stessa natura non imponeva agli stati precisi vincoli giuridici, limitandosi a ribadire l esigenza politica di garantire alle donne una difesa dalle discriminazioni. Ci vollero ancora sei anni prima che la Commissione sulla Condizione delle Donne dell ONU CSW (cfr ) affrontasse, invitando gli stati a pronunciarsi in merito, la proposta di elaborare una convenzione giuridicamente vincolante, che vietasse le discriminazioni contro le donne a livello planetario. Il dibattito ed il negoziato sui singoli articoli, prima nella CSW e poi nell Assemblea Generale, richiesero ancora altri sei anni, e videro un accelerazione solo alla fine degli anni Settanta, alla vigilia della Conferenza mondiale sul decennio delle donne (Copenaghen, luglio 1980). L approvazione da parte dell Assemblea Generale ONU della Convenzione per l Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW) avvenne il 18 dicembre del 1979, e segnò una svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne. donne e sviluppo sostenibile fascicolo secondo 11

12 12 GLI ARGOMENTI DELLA CEDAW La Convenzione CEDAW ribadisce la norma della Dichiarazione Universale contro le discriminazioni in base al sesso, e integra in un testo organico tutti gli altri standard relativi alle donne, o particolarmente significativi per le donne, già contenuti nei trattati internazionali esistenti all epoca. Nel suo preambolo si ravvisa che, malgrado i numerosi sforzi della comunità internazionale per sostenere l affermazione dei diritti delle donne in quanto diritti umani e la parità tra i generi, le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni. Si afferma, inoltre, che la discriminazione a danno delle donne viola i principi dell eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, intralcia la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di parità con gli uomini, ostacola la crescita del benessere della società e della famiglia e rende maggiormente difficoltoso il pieno dispiegarsi delle potenzialità delle donne per il bene del proprio paese e dell umanità. Nel testo la CEDAW non si limita a richiamare le garanzie di parità di fronte alla legge e l uguale protezione da parte della legge stessa, come già le normative internazionali precedenti. Essa indica una serie di misure mirate ad ottenere una uguaglianza sostanziale fra donne e uomini, indipendentemente dalla condizione familiare, in tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. Oltre a ciò, la Convenzione impegna gli Stati che la sottoscrivono ad attivarsi per modificare gli schemi di comportamento e i modelli culturali in materia di differenza fra i sessi, e si propone di diffondere principi di uguaglianza e non discriminazione nella vita sia pubblica che privata. La Convenzione, insomma, richiede agli stati di eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne, nell esercizio di tutti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Essa indica anche le misure programmatiche che gli stati devono attuare per raggiungere l uguaglianza fra donne e uomini. Secondo la CEDAW, gli Stati sono tenuti ad operare per il raggiungimento dell uguaglianza non solo nella vita pubblica - ad esempio in materia di stato giuridico e partecipazione politica - ma anche nella vita privata, ed in particolare nella famiglia. Nel tendere al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione, gli stati sono autorizzati ad adottare misure temporanee - le cosiddette azioni positive - da mantenere in vigore fino a che non sarà pienamente affermata una completa uguaglianza fra donne e uomini. DOCUMENTI

13 1.2.3 RATIFICA UNIVERSALE E RITIRO DELLE RISERVE Dopo la sua adozione nel 1979, il successivo processo di ratifica della CEDAW da parte degli Stati fu piuttosto rapido, permettendo l entrata in vigore della Convenzione il 3 settembre Gli Stati parte della Convenzione sono finora 168, più di due terzi degli stati membri delle Nazioni Unite. Altri 4 Stati hanno aderito alla Convenzione in una fase successiva a quella dell apertura alle firme, con la formula dell adesione, che impegna nella stessa misura della ratifica. L obiettivo della ratifica universale della Convenzione CEDAW non è stato ancora raggiunto, e rimane quindi uno dei temi su cui sono impegnate sia le Nazioni Unite che gli Stati ed i raggruppamenti più sensibili ai diritti delle donne, e naturalmente la società civile organizzata ed i movimenti delle donne in molte parti del mondo. La Piattaforma di Pechino del 1995 (cfr ) pone un ulteriore obiettivo relativo alla CEDAW, legato alla volontà di riconsiderare periodicamente le riserve contrarie all oggetto e agli scopi della Convenzione al fine di ritirarle. La CEDAW, infatti, come quasi tutti i trattati internazionali, consente agli stati la ratifica con riserva, purché le riserve presentate non siano incompatibili con l oggetto e le finalità della Convenzione stessa. Le riserve alla CEDAW presentate formalmente dagli stati sono numerose, in maggior misura che per qualsiasi altro dei principali trattati internazionali sui diritti umani. Alcune di queste riserve pongono limiti agli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione in termini vaghi e molto generali, altri riguardano aree di importanza fondamentale per la parità fra donne e uomini, come il diritto di famiglia. Alcune riserve effettivamente appaiono poco coerenti con l oggetto e le finalità della CEDAW ed il tema di un loro ritiro rimane dunque all ordine del giorno sia dei diversi organi delle Nazioni Unite che del movimento internazionale per i diritti umani delle donne. Il Comitato CEDAW, ad esempio, ha affermato che il capitolo 2 della Convenzione sulle misure concrete che gli stati devono adottare ed il capitolo 16 sull uguaglianza fra donne e uomini nel matrimonio e nel diritto di famiglia rappresentano norme fondamentali (core provisions) della Convenzione, evidenziando i rischi ed i limiti legati alla quantità di riserve che gli Stati hanno presentato in relazione a tali due articoli. In particolare, in merito al cap. 2, il Comitato CEDAW ritiene che gli stati che ratificano la CEDAW siano mossi dalla convinzione che la discriminazione contro le donne debba essere condannata in tutte le sue forme, e che per eliminarla debbano essere adottate le strategie indicate con tutte le specificazioni indicate. Secondo il Comitato donne e sviluppo sostenibile fascicolo secondo 13

14 14 CEDAW, pertanto, né l esistenza di pratiche tradizionali, religiose o culturali, né di leggi e politiche nazionali incompatibili con questi contenuti, possono giustificare violazioni della Convenzione su questi punti. Analogamente, il Comitato CEDAW ritiene che le riserve al cap.16, qualsiasi siano i motivi nazionali, tradizionali, religiosi o culturali, per cui esse vengono presentate, siano incompatibili con l oggetto e il fine della Convenzione, e pertanto inammissibili: tutte queste riserve, dunque, dovrebbero essere riviste, al fine di una loro modifica o ritiro 4. IL PROTOCOLLO FACOLTATIVO CEDAW Lo strumento che ha allineato la Convenzione per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ai principali testi internazionali in materia di diritti umani e che garantisce la possibilità di denuncia e ricorso in caso di violazione è il Protocollo facoltativo della Convenzione CEDAW. Il Protocollo facoltativo CEDAW è stato adottato dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, a venti anni dall approvazione della Convenzione. L atto ufficiale di apertura alle firme è stato il 10 dicembre dello stesso anno, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani. Avendo previsto un numero minimo di ratifiche relativamente basso per l entrata in vigore, quest ultima è potuta avvenire il 22 dicembre del 2000 a solo un anno dall adozione 5. Il Protocollo individua due diverse procedure di intervento: - una procedura di denuncia, utilizzabile sia a titolo individuale sia a nome di persone o di gruppi di persone, organizzazioni o associazioni per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e dei i casi di violazione delle norme stabilite dalla Convenzione, - una procedura d indagine, che conferisce al Comitato CEDAW il potere di condurre indagini sui casi di violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani delle donne nei paesi che hanno sottoscritto il Protocollo facoltativo. Il Protocollo prevede la possibilità per gli Stati del cosiddetto opting out, cioè di dichiarare, al momento della firma o della ratifica del Protocollo, che non si riconoscono le competenze del Comitato definite agli art. 8 e 9, relativi alla procedura di indagine. Questa norma indebolisce le potenzialità del Protocollo, contraddicendo di fatto un elemento che viene invece considerato un punto di forza, e cioè che il Protocollo non consente la ratifica con riserva. DOCUMENTI

15 1.3 GLI IMPEGNI POLITICI INTERNAZIONALI Un ruolo fondamentale nell avanzamento dell acquisizione di un punto di vista di genere sui diritti umani è stato svolto non solo dagli strumenti giuridici, ma anche da una sequenza di posizioni, esperienze, dibattiti politici e culturali fatti propri dalla comunità internazionale nel corso degli anni. In questo percorso, un passaggio importante è quello rappresentato, nell ultimo decennio del secolo scorso, dalle Conferenze mondiali dell ONU sui temi della globalità, quali i diritti umani (Vienna, 1993), il nesso fra popolazione e sviluppo (Il Cairo, 1994), lo sviluppo sociale (Copenaghen, 1995). Queste Conferenze hanno prodotto importanti Dichiarazioni e Piattaforme d azione, che definiscono gli obiettivi politici da raggiungere e, in molti casi, gli strumenti tramite i quali conseguirli. L acquisizione di un punto di vista di genere su tutti i diritti, e dunque la rilettura dell intero sistema dei diritti umani in chiave femminile, trova in queste piattaforme punti di riferimento molto significativi. Ciò vale soprattutto, naturalmente, per i risultati delle quattro conferenze mondiali sulle donne, che per venti anni (da Città del Messico nel 1975 a Pechino nel 1995) hanno rappresentato sedi appassionanti di dibattito, di costruzione di reti, di scontro politico, di conquista di nuovi strumenti (cfr e 1.3.2). A cinque anni da ciascuna conferenza, si sono tenute Sessioni speciali dell Assemblea Generale (i cosiddetti +5 : Pechino +5, Cairo +5, ecc.), in cui è stato esaminato lo stato di applicazione delle piattaforme approvate, ed i nuovi obiettivi di cui si è dotata la comunità internazionale per superare gli ostacoli e rendere più efficace la realizzazione concreta di ciascuna piattaforma. Sugli stessi temi è anche in corso un processo di verifica integrata e coordinata (integrated and coordinated follow-up) da parte del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Nel corso degli stessi anni Novanta, infine, gli stessi contenuti sono stati affermati anche da altri documenti delle Nazioni Unite, quali ad esempio risoluzioni e dichiarazioni dell Assemblea Generale, della Commissione diritti umani, e di altri organismi ONU. Alcuni di questi testi rappresentano un approccio globale ai diritti umani delle donne; altri affrontano temi specifici, che vanno dalle pratiche tradizionali dannose al diritto alla proprietà della terra, dal ruolo delle donne in situazioni di conflitto ai diritti delle bambine, dall Aids ai crimini d onore. Nel 2000, infine, per la prima volta anche il Consiglio di Sicurezza (l organo più autorevole, anche se non il più rappresentativo, donne e sviluppo sostenibile fascicolo secondo 15

16 16 delle Nazioni Unite) ha adottato un punto di vista di genere nella Risoluzione 1325 sul tema dei conflitti e dell impegno per la pace. Nessuno di tali documenti ha valore giuridicamente vincolante, ma molti di essi hanno rappresentato importanti strumenti politici, utilizzati sia dai governi che dai movimenti delle donne di tutto il mondo, sia a livello internazionale che nelle proposte politiche a livello nazionale e locale. LE CONFERENZE MONDIALI DELLE DONNE CITTÀ DEL MESSICO, La prima Conferenza mondiale sulla condizione della donna venne organizzata a Città del Messico nel 1975, in coincidenza con l Anno Internazionale delle Donne proclamato dalle Nazioni Unite. La Conferenza di Città del Messico venne convocata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite per concentrare l attenzione internazionale sull esigenza di sviluppare degli obiettivi orientati al futuro, strategie efficaci e piani d azione per il progresso femminile. A questo fine, l Assemblea Generale identificò tre obiettivi chiave che sarebbero diventati la base per il lavoro delle Nazioni Unite in difesa delle donne: - La piena parità fra i sessi ed eliminazione delle discriminazioni sessuali; - L integrazione e la piena partecipazione delle donne allo sviluppo; - Un maggiore contributo delle donne nel rafforzamento della pace mondiale. La definizione di tali obiettivi segnava un cambiamento decisivo nella percezione stessa dell universo femminile: da oggetto scarsamente attivo di sostegno e assistenza, le donne venivano ora considerate come partners paritari e a pieno titolo degli uomini, con i medesimi diritti di accesso alle risorse e alle opportunità. Tale trasformazione del punto di vista modificò anche l approccio alle tematiche dello sviluppo: si accantonava la convinzione che lo sviluppo fosse propedeutico all avanzamento e al miglioramento della condizione femminile, per acquisire la nuova certezza per quale nessuno sviluppo sarebbe stato possibile senza una piena partecipazione delle donne. Un aspetto importante della Conferenza di Città del Messico veniva dal fatto che le donne stesse ricoprissero un ruolo di determinante DOCUMENTI

17 importanza nella costruzione dell avvenimento: delle 133 delegazioni degli Stati membri partecipanti, infatti, 113 erano capeggiate da donne. Durante la Conferenza furono adottati due importanti documenti: la Dichiarazione di Città del Messico sull uguaglianza delle donne e sul loro contributo allo sviluppo e alla pace e il Piano mondiale d azione per il conseguimento degli obiettivi fissati dall Anno internazionale della donna. La Dichiarazione di Città del Messico comprende trenta principi e fa perno attorno al concetto che lo spreco del potenziale di circa la metà della popolazione mondiale costituisca un serio ostacolo allo sviluppo sociale ed economico. Il Piano Mondiale presentava le linee guida che i governi e la comunità internazionale avrebbero dovuto seguire nei successivi dieci anni per perseguire i tre obiettivi chiave stabiliti dall Assemblea Generale. Esso stabiliva obiettivi precisi per la prima parte del decennio , come ad esempio l uguaglianza di accesso a tutti i livelli di istruzione, il riconoscimento del valore economico del lavoro delle donne - nell ambito domestico e nella commercializzazione dei prodotti alimentari - e misure più efficaci per l educazione sanitaria, la nutrizione, l istruzione, la pianificazione familiare e altri servizi di assistenza. La Conferenza di Città del Messico segnava l inizio di una nuova epoca negli sforzi globali per promuovere il progresso femminile, lanciando a livello planetario il confronto, il dialogo e la sfida sulla parità dei sessi: un processo che avrebbe coinvolto deliberazioni, trattative, la fissazione di obiettivi, l identificazione di ostacoli e un riesame dei progressi compiuti. Il 15 dicembre 1975, l Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò il Piano mondiale proposto dalla Conferenza e proclamò il Decennio Onu per la donna: uguaglianza, sviluppo, pace per il periodo dal 1976 al 1985, un periodo dedicato all attuazione effettiva del Piano mondiale d azione. Nel gennaio 1979, in una successiva risoluzione, l Assemblea decise che il tema sul quale si sarebbe concentrata la seconda Conferenza mondiale per il decennio sarebbe stato lavoro, salute ed educazione. La Conferenza invitava i governi a formulare delle strategie nazionali e a identificare degli obiettivi e delle priorità nei loro tentativi di promuovere una partecipazione paritaria delle donne. Entro la fine del decennio delle Nazioni Unite per le Donne, 127 Stati Membri avevano risposto a tale sollecitazione istituendo una qualche forma di meccanismo nazionale, di istituzioni che si occupavano di promuovere politiche, ricerche e programmi diretti a favorire il progresso delle donne e la loro partecipazione allo sviluppo. All interno del sistema donne e sviluppo sostenibile fascicolo secondo 17

18 18 delle Nazioni Unite, in aggiunta alla già esistente Agenzia (ora Divisione) per il Progresso delle Donne, la Conferenza di Città del Messico portò alla creazione dell Istituto Internazionale per la Ricerca e la Formazione per il Progresso delle Donne (International Research and Training Institute for the Advancement of Women INSTRAW) e del Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Femminile (United Nations Development Fund for Women UNIFEM) per garantire la cornice istituzionale per la ricerca, la formazione e le attività operative nell area delle donne e dello sviluppo. Nello stesso anno a Città del Messico si tenne anche una Conferenza parallela delle organizzazioni non governative (ONG), chiamata La tribuna, alla quale parteciparono donne (i delegati alla Conferenza ufficiale erano 1.200). Fra le donne riunite in questa sede emersero differenze molto nette, che riflettevano le realtà politiche ed economiche dei tempi. Le donne che appartenevano al blocco dell Est, ad esempio, erano maggiormente interessate alle questioni della pace, mentre le donne occidentali mettevano l accento sull uguaglianza e quelle provenienti dalle nazioni in via di sviluppo davano priorità alla questione dello sviluppo. Ciononostante, il Forum ha avuto un ruolo importante nel fare incontrare donne e uomini che appartenevano a differenti culture e avevano esperienze personali diverse, per scambiare informazioni e opinioni e mettere in moto un processo che avrebbe contribuito a unificare il movimento femminile, che, entro la fine del Decennio della Donna, sarebbe divenuto realmente internazionale. Il Forum ebbe inoltre un ruolo fondamentale nell aprire le Nazioni Unite alle organizzazioni non governative, che portarono la voce delle donne nel processo decisionale dell Organizzazione. COPENHAGEN, La seconda Conferenza mondiale di Copenhagen del 1980 vide la partecipazione di 145 rappresentanti riuniti per riesaminare e valutare il Piano d Azione Mondiale elaborato durante la Conferenza del Una pietra miliare del percorso intrapreso a Città del Messico era stata l adozione, nel Dicembre 1979, della Convenzione sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne - CEDAW ( la carta dei diritti femminili ), uno degli strumenti più potenti in favore dell uguaglianza femminile, da parte dell Assemblea Generale delle Nazioni Unite (cfr. 1.2). Durante la Conferenza di Copenhagen 51 paesi firmarono la CEDAW. DOCUMENTI

19 A Copenaghen fu adottato, sebbene non votato all unanimità, il Programma d azione per la seconda metà del decennio, che citava una pluralità di fattori responsabili della discrepanza fra i diritti legali nominalmente garantiti e la possibilità reale delle donne di esercitare tali diritti, tra cui: - la mancanza di un sufficiente coinvolgimento da parte degli uomini, nel migliorare il ruolo delle donne nella società; - una insufficiente volontà politica; - il mancato riconoscimento del valore dei contributi femminili alla società; - la mancanza di attenzione in fase di pianificazione a quelle che sono le particolari esigenze delle donne; - una scarsità di donne nelle posizioni elevate ai fini del processo decisionale; - l insufficienza dei servizi necessari a supportare il ruolo delle donne nella vita nazionale, quali cooperative, centri per l assistenza quotidiana e facilitazioni creditizie; - la generale scarsità delle risorse finanziarie necessarie; - la mancanza di consapevolezza fra le donne circa le opportunità che erano a loro disposizione. Per affrontare questi problemi, il Programma di Azione di Copenhagen invitava, fra le altre cose, ad adottare misure nazionali più energiche per garantire la titolarità e il controllo delle proprietà da parte delle donne, come pure i miglioramenti nei diritti delle donne al patrimonio ereditario, alla custodia dei figli e alla perdita di nazionalità. La Conferenza alternativa delle donne - il Forum delle ONG - fu organizzata da un Comitato promotore di cui facevano parte 34 organizzazioni non governative internazionali riconosciute dall ECOSOC (il Comitato Economico e sociale dell Onu); vi parteciparono donne, tra cui molte africane. L azione del Forum fu orientata a tessere e rinsaldare i contatti tra migliaia di donne e associazioni femminili attraverso l organizzazione di legami internazionali all insegna della parola chiave networking, mettersi in rete. NAIROBI, 1985 donne e sviluppo sostenibile La terza Conferenza mondiale delle Donne dell Onu, a Nairobi, aveva lo scopo di valutare i risultati del decennio delle Nazioni Unite per le Donne rispetto ai fissati obiettivi dell uguaglianza, dello sviluppo e della pace, nonché di approvare delle strategie di attuazione per il progresso delle donne fino all anno La situazione si rivelò immediatamente poco confortante: i dati fascicolo secondo 19

20 20 raccolti dalle Nazioni Unite dimostravano che nonostante i tentativi compiuti per diminuire la discriminazione, aveva beneficiato di reali miglioramenti solo una piccola minoranza della comunità femminile mondiale. I progressi intervenuti nella situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo potevano essere considerati, nella migliore delle ipotesi, marginali. In breve, gli obiettivi stabiliti per la seconda metà del Decennio delle Nazioni Unite per le Donne non erano stati raggiunti. La Conferenza rivolse un appello alla comunità internazionale affinché fossero applicate le leggi già approvate per la parità delle donne e le possibilità di istruzione e formazione fossero rese effettive ed efficaci e si riconoscesse che la categorie delle donne e quella dei bambini sono tra le più esposte a diventare vittime della povertà, della carestia, dell apartheid, dei conflitti armati, della violenza familiare e dell emarginazione, dovuta alla condizione di rifugiati, emigranti o minoranza etnica. La Conferenza si concluse con l adozione del Piano d Azione intitolato Strategie future d azione per il progresso delle donne e misure concrete per superare gli ostacoli alla realizzazione entro l anno 2000, degli scopi e degli obiettivi del Decennio (il documento è stato pubblicato in italiano dalla Commissione Nazionale Parità). La Strategie sviluppate e adottate all unanimità dai 157 governi partecipanti ponevano una nuova questione: esse dichiaravano che qualsiasi tema era un tema femminile. La partecipazione femminile all assunzione di decisioni e alla gestione di tutti gli affari umani veniva riconosciuta non soltanto come un loro legittimo diritto ma anche come una necessità sociale e politica che avrebbe dovuto essere incorporata in tutte le istituzioni della società. Il cuore del documento era rappresentato da una serie di misure per raggiungere l uguaglianza a livello nazionale. A tale proposito, i governi dovevano stabilire le proprie priorità, basate sulle proprie politiche di sviluppo e sulle risorse disponibili. Per quanto riguardava tali misure, venivano identificate tre categorie fondamentali: - Azioni costituzionali e legali, - Uguaglianza nella partecipazione sociale, - Uguaglianza nella partecipazione politica e nell assunzione delle decisioni. Secondo il punto di vista per il quale qualsiasi argomento era un tema femminile, le misure raccomandate dalle Strategie di Nairobi coprivano un ampia varietà di soggetti: dall occupazione alla sanità, dall istruzione ai servizi sociali, dall industria alla scienza, dalle comunicazioni all ambiente. In aggiunta, venivano proposte delle linee guida per le misure nazionali volte a promuovere la DOCUMENTI

21 partecipazione femminile, destinate ad incrementare misure di pace, come pure ad assistere le donne in situazioni di particolare difficoltà. Conseguentemente, la Conferenza di Nairobi invitava i governi a delegare le responsabilità per le questioni femminili a tutti gli uffici e programmi istituzionali. Inoltre, a seguito della Conferenza, l Assemblea Generale chiese alle Nazioni Unite di istituire, laddove non esistessero già, dei punti focali sulla questione femminile in tutte le aree di lavoro dell Organizzazione. La Conferenza di Nairobi ha lanciato un approccio di più ampia portata alla questione del progresso femminile, il quale riconosce che l uguaglianza delle donne, lungi dall essere una questione isolata, interessa ogni sfera dell attività umana. Di conseguenza, il punto di vista femminile e l attivo coinvolgimento delle donne in tutte le questioni, non soltanto nelle tematiche femminili, era necessario se si intendeva raggiungere gli obiettivi stabiliti per il Decennio delle Donne. Con oltre rappresentanti di organizzazioni non governative di cui il 60% provenienti dai Paesi del Sud del mondo -che partecipavano al parallelo Forum (articolato in eventi fra seminari, gruppi di lavoro e attività varie), molti si riferiscono a questa Conferenza come alla nascita del femminismo globale. Il movimento delle donne, diviso dalla politica mondiale e dalle realtà economiche alla Conferenza di Città del Messico, era ora diventato una forza internazionale unificata sotto lo stendardo dell uguaglianza, dello sviluppo e della pace. LA CONFERENZA DI PECHINO DEL 1995 LE CONFERENZE PREPARATORIE REGIONALI La conferenza di Pechino ha avuto una fase preparatoria attraverso cinque conferenze regionali intergovernative alle quali hanno preso parte migliaia di partecipanti fra ministri, alti funzionari, esperti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative. L obiettivo di tali conferenze preliminari era di consentire ai rappresentanti dei governi e agli osservatori non governativi di analizzare i problemi e valutare la condizione femminile nelle cinque macroregioni del pianeta sulla base delle Strategie adottate a Nairobi nel Ogni conferenza regionale ha contribuito al programma di Pechino adottando un piano d azione che riflette le preoccupazioni donne e sviluppo sostenibile fascicolo secondo 21

22 22 ed i problemi ma anche i nuovi settori strategici in vista di iniziative future. Ovviamente, le priorità identificate sono diverse a seconda delle regioni, ma alcune problematiche fondamentali sono comuni: disoccupazione, violenza, sottorappresentazione delle donne nella vita politica ed economica. La Conferenza preparatoria della Regione occidentale si svolse a Vienna tra il 17 ed il 21 ottobre 1994 alla presenza di rappresentanti di Stati europei (dell Ovest e dell Est), di alcuni Stati indipendenti del Commonwealth, del Nord America e di Israele. Essi adottarono una Piattaforma d azione regionale che impegnava i governi e le organizzazione multilaterali ad intervenire per il miglioramento della condizione femminile nei processi globali di ristrutturazione delle relazioni economiche, sociali e culturali. La Piattaforma sottolinea il ruolo critico della regione nord americana/europea in rapporto alle altre regioni del pianeta a causa del suo impatto politico ed economico a scala mondiale: essa ha perciò una responsabilità decisiva nella promozione della donna, nella sua partecipazione ai processi decisionali e nel suo ruolo nelle nuove prospettive di sviluppo La Piattaforma contiene una dichiarazione-preambolo e un impegno di missione, descrive le strutture regionali d azione e individua sette aree d interesse peculiare : insufficiente promozione e protezione dei diritti umani; femminilizzazione della povertà; insufficiente consapevolezza dei contributi delle donne all economia nel contesto dello sviluppo sostenibile e insufficiente promozione del loro potenziale; insufficiente eguaglianza di genere sul lavoro e nelle opportunità economiche, insufficienza delle politiche e delle disposizioni atte a conciliare lavoro e responsabilità familiari; insufficiente partecipazione delle donne alla vita pubblica; insufficienza nelle statistiche e metodologie atte a fornire stimoli alle politiche e all attività legislativa oltre che ad assicurare eguaglianza di trattamento fra uomini e donne; insufficiente cooperazione intra/ interregionale in materia di genere. La Piattaforma sollecita azioni per promuovere e assicurare: la piena realizzazione di tutti i diritti umani della donna; lo sradicamento della povertà femminile; il riconoscimento del pieno contributo delle donne alle loro economie nazionali e allo sviluppo sostenibile; pari trattamento fra uomini e donne lavoratrici e l armonizzazione del lavoro con le responsabilità familiari; piena partecipazione delle donne alla vita politica; sistemi statistici e di ricerca sul genere; la solidarietà e la cooperazione intra/interregionali per la tutela e la promozione delle donne. Il percorso di avvicinamento a Pechino ha visto anche la partecipazione della società civile internazionale: al Forum non governativo di Vienna DOCUMENTI

23 parallelo alla Conferenza circa donne della regione occidentale si incontravano per esaminare gli aspetti intrecciati dell eguaglianza, dello sviluppo e della pace e il loro impatto sulla vita delle donne. Le partecipanti hanno sottolineato l enorme divario, in termini di risorse disponibili e di diritti goduti dalle donne, fra i vari stati e all interno degli stessi. Esse hanno identificato le aree prioritarie di azione per la promozione della donna nella regione: favorire la piena realizzazione dei diritti umani di ogni donna; promuovere e applicare una forma di sviluppo socioeconomico che avvantaggi le donne della regione e del mondo; creare società senza violenza che garantiscano sicurezza e benessere agli individui e alle comunità a tutti i livelli. Il Forum ha evidenziato una sensibilità internazionalista, attenta ai rapporti Nord-Sud, agli intrecci economia-ambiente e politica-diritti umani. I lavori del Forum hanno prodotto una documento di richieste a governi occidentali di cui vengono riportati alcuni stralci: [ ] Le nazioni industrializzate consumano il 75% delle risorse mondiali con il 20% della popolazione. La crescita economica insostenibile nella regione ECE mina i livelli di vita delle donne e le prospettive di livelli di vita sostenibili ed equi nella regione e nel mondo, incrementando il divario fra ricchi e poveri, all interno e fra i paesi. Il Forum delle ONG chiede che i diritti delle donne, lo sviluppo sostenibile, e la riconversione dei modelli di produzione e consumo diventino aree di interesse peculiare. [ ] Povertà, mancanza di casa, esclusione sociale sono in primo luogo il risultato delle condizioni socio-economiche. Le donne dei ceti poveri, incluse le donne di colore, indigene, immigrate e rifugiate che svolgono attività mal pagate e così creano ricchezza nell Europa del Centro, dell Est, dell Ovest e in Nord America, chiedono ai governi partecipanti alla Conferenza di calcolare al doppio o al triplo il valore del loro lavoro. donne e sviluppo sostenibile [ ] Donne anziane: è richiesta un analisi attenta degli effetti di una duplice discriminazione, quella legata al genere e quella legata all età. Le donne anziane dovrebbero essere pienamente integrate nella pianificazione perché: il loro numero è in rapida crescita nelle società occidentali; l aspettativa di vita delle donne è maggiore di quella degli uomini; fascicolo secondo 23

24 24 le donne anziane hanno problemi speciali che devono essere riconosciuti. [ ] I governi dovrebbero riconoscere che le ONG indipendenti e le singole donne giocano un ruolo essenziale come osservatori e difensori dei diritti umani, per il quale devono poter esercitare il diritto - riconosciuto dai trattati internazionali - alla libertà di espressione e di associazione. [...] Le donne migranti e rifugiate sperimentano tutte le forme di violenza nella vita pubblica e privata, il che è acuito dalla distruzione delle tradizionali strutture di sostegno e dall inaccessibilità e/o mancanza di appropriati servizi culturali e linguistici. Esse hanno diritto a servizi di assistenza adeguati e al lavoro in un ambiente sano. No alle leggi anti-migrazione. [...] La partecipazione delle donne alla vita politica è insufficiente e occorrono meccanismi legislativi per garantire la rappresentanza della diversità femminile in termini di razza, classe, età, disabilità. RISULTATI La IV Conferenza mondiale delle Donne si è tenuta dal 9 al 15 settembre 1995 a Pechino, nel cinquantesimo anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. Le parole chiave della conferenza, punto di vista di genere, empowerment, mainstreaming, sono entrate definitivamente nel dibattito femminista, e anche con risultati alterni in quello dei governi. Alla Conferenza dei governi hanno partecipato delegate e delegati ufficiali, e rappresentanti delle ONG. Erano inoltre presenti operatori dei media e giornalisti provenienti da 124 paesi. Di questi, 841 erano cinesi, provenivano da 18 paesi asiatici, dall Europa e dall Australia, 268 dall Africa, 134 dai paesi del Medio Oriente e 829 dagli Stati Uniti e dal Canada. Contemporaneamente, al Forum delle ONG di Huairou partecipavano donne, rappresentanti di più di organizzazioni di 200 diversi paesi. La Conferenza di Pechino ha adottato due documenti. Il primo è la Dichiarazione di Pechino di cui si riportano di seguito ampi stralci: DOCUMENTI

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