Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.*
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1 Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.* Norme per la raccolta dei funghi epigei. (B.U. 20 dicembre 2007, n. 50) come modificata dalla L.R. 28/2008 e dalla L.R. 3/2009 Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI Art. 1. (Finalità) 1. Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti. Art. 2. (Raccolta dei funghi epigei spontanei) 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi. 2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. 3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti. 4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l uso di contenitori di plastica. 5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l apparato radicale. 6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
2 7. La raccolta dei funghi epigei è vietata: a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all articolo 4; b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all articolo 4; c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali; e) dal tramonto alla levata del sole; f) nei terreni sui quali sia vietato l accesso ai sensi dell articolo 841 del codice civile. 8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei. 9. La provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell articolo 3. Art. 3. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei) 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c). 1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo La Regione delega al rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge. 3. L autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
3 competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza. 4. Gli enti delegati al rilascio dell autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità: a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale; b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi; c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine; d) all espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio; e) alla gestione amministrativa della presente legge. 5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione. 6. Fatta salva l applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall applicazione del presente articolo e i limiti per l esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all articolo 2 sul territorio di propria competenza. Art. 4. (Deroghe per i proprietari dei fondi) 1. Il proprietario, l usufruttuario, l avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all articolo 2, comma 1, e al possesso dell autorizzazione di cui all articolo 3. Art. 5. (Autorizzazioni in deroga) 1. Se non ne deriva grave compromissione per l equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui all articolo 3, comma 1, valida per l anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano: a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo; b) gestori in proprio dell uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive; c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4 2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell autorizzazione di cui al comma Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati. 4. La provincia, sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità, con proprio regolamento stabilisce, in merito all autorizzazione di cui al comma 1: a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca; b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate. Art. 6. (Raccolta per fini scientifici e didattici) 1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti. 2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l autorizzazione, la durata e la delimitazione dell area. 3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione. 4. Se l attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione. 5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell articolo 9, unitamente a un idoneo documento d identità. Art. 7. (Controlli sanitari) 1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo. 2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti. 3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell articolo 3, comma 1, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell accertamento sanitario.
5 Art. 8. (Divulgazione e contributi) 1. La Regione, nell ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina. 2. La provincia, nell ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all articolo La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei. 4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni. 5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento. Capo II. VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA Art. 9. (Vigilanza) 1. La vigilanza sull osservanza della presente legge e l accertamento delle violazioni relative sono affidati: a) al personale del Corpo forestale dello Stato; b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province; c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale; d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale; e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici; f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale; g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982; h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria. 2. All aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia. 3. Le guardie ittiche volontarie di cui all articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.
6 Art. 10. (Sanzioni amministrative) 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita; b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro; c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro; d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1; e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata. 2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro. Art. 11. (Procedura amministrativa e contenzioso) 1. L accertamento delle violazioni e l applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Mod. al sistema penale). 2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto. 3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi. 4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.
7 Art. 12. (Proventi e relazione annuale) 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge. 2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nell ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge. 3. Gli enti delegati al rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 3 trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell articolo 3. Capo III. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE Art. 13. (Disposizioni transitorie) 1. Ai fini del rilascio dell autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell articolo 22, comma 4, della l.r. 32/1982. Art. 14. (Abrogazioni e modifiche di coordinamento) 1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell articolo 23 della l.r. 32/ Al primo comma dell articolo 20 della l.r. 32/1982, sono soppresse le parole: - Funghi: a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente; b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a); c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.". 3. All articolo 38, comma 1, lettera l) della l.r. 32/1982, sostituito dall articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti: all articolo 33".
8 Art. 15. (Disposizioni finanziarie) 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a ,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell ambito dell unità previsionale di base (UPB) (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell UPB (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti). 2. Per il biennio , agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l anno 2003). Art. 16. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 17 dicembre Il Presidente Mercedes Bresso *Testo coordinato con le modifiche apportate dall art. 24 della L.R. 28/2008 e dagli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 3/2009.
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