ELABORATI DA MODIFICARE RELAZIONE GENERALE. Scenari per la delocalizzazione degli impianti esistenti
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1 PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO A Rif. Riserva regionale 1 (parte A) Riserva ufficio testo L accordo di pianificazione sottoscritto in data 28 febbraio 2006 impegna la Provincia a svolgere sul Piano lo Studio d Incidenza in base alla normativa vigente (DPR 357/97 dal DPR 120/03 e Legge Regionale , n. 7 Disposizioni in materia ambientale ) onde valutare quanto le previsioni di Piano possono interagire con i siti di Rete Natura Questo impegno sembra risolto attraverso la presentazione, nell ambito della di una relazione ambientale che viene definita Valutazione. Il contenuto della stessa è nel complesso condivisibile: si tratta di un interessante studio ambientale a tutto campo sugli effetti prodotti sull ecoambiente dall uso antropico nelle sue diverse forme. Tale elaborato tuttavia risolve sbrigativamente il rapporto tra piano e siti e zone di Rete Natura 2000 con una dichiarazione di generale non incidenza, nel quale si deve rilevare la mancanza di analisi sulle possibili interferenze generate dall esercizio, dal potenziamento-razionalizzazione o dalla dismissione degli impianti con i singoli siti e zone della Rete Natura Si chiede pertanto di integrare la con la redazione di uno Studio di incidenza che contenga tali analisi. Testo integrale Studio d Incidenza come contenuto da pag. 37 a pag. 70 della relazione generale parte integrante del Piano Adottato Si ritiene di dover procedere all aggiornamento dello Studio d Incidenza, accogliendo integralmente la riserva regionale Testo integrale Studio d Incidenza come contenuto da pag. 38 a pag. 73 della relazione generale parte integrante del Piano da approvare e che è stato sottoposto a Valutazione d Incidenza positiva da parte della Regione Emilia-Romagna con determinazione n del 28/11/2006. NON PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO A Rif. Riserva regionale 1 (parte B) Riserva Si chiede inoltre di sostituire nel testo del par il termine valutazione con studio ; in quanto, attualmente, l amministrazione provinciale, quale titolare per la formulazione e presentazione del Piano, è tenuta a redigere il relativo studio di incidenza che consideri le potenziali interferenze con i siti e zone di Rete Natura La valutazione di incidenza, fino ad emanazione di specifica direttiva, è di competenza regionale (Servizio Parchi e Risorse Forestali)
2 Valutazione d Incidenza (indice pagina 38 relazione generale) ufficio Si condivide la riserva espressa testo Studio d Incidenza (indice pagina 38 relazione generale) NON PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO A Rif. Riserva regionale 2 Riserva L accordo di pianificazione impegna inoltre la Provincia a valutare in sede di formazione del Piano anche alternative o possibili delocalizzazioni di talune strutture che coincidono con aree di elevato valore ambientale naturalistico (anche paesaggistico) ed in particolare per la cima di Monte Castellaccio, la zona di Rontana, la cima a ovest di Monte Mauro e la zona di Sasso Letroso di Borgo Rivola. Il piano adottato risolve la problematica di compatibilità per le infrastrutture situate nelle zone di Rontana, Monte Mauro, Sasso Letroso facendo ricorso strumentale alle norme vigenti, in quanto afferma che, ricadendo le strutture in zona B del Parco della Vena del Gesso Romagnolo, le stesse sono ammissibili. Si chiede pertanto di effettuare la valutazione richiesta indagando le possibili alternative e a motivare adeguatamente la eventuale scelta di mantenere le localizzazioni. 2. Zona di Rontana [ ] Ambito di grande importanza paesaggistica e ambientale, rientrante nel Parco del Carnè e nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (zone B e C), per il quale la presenza di due siti potrebbe essere risolta in un unico sito poco impattante. Nell area sono infatti presenti due emittenti radio FM (radio Castel Bolognese e radio Zero). Nel sito ove è installato l impianto di Radio Castel Bolognese (RCB) si è riscontrato l unico caso di superamento dei limiti obiettivi di qualità in Provincia. Sarebbe opportuno che tale impianto fosse delocalizzato; nell ipotesi che l impianto rimanesse nella stessa zona, in modo tale da garantire una analoga copertura radio, si possono individuare due possibili soluzioni [ ] Si ribadisce infine che, nel febbraio 2005, é stato costituito il Parco della vena del gesso romagnola e si é potuto constatare che il sito di RCB é ubicato in un area classificata di tipo C mentre il sito di Radio Zero é in area di tipo B: considerata la normativa regionale, tali classificazioni non impongono delocalizzazione degli impianti esistenti. 3. Cima ad ovest di Monte Mauro [ ] Il sito si trova in area di tipo B nel Parco regionale della vena del gesso romagnola. 4. Zona di Sasso Letroso di Borgo Rivola [ ] L area di Sasso Letroso é stata inserita nella zona B del Parco regionale della vena del gesso romagnola.
3 ufficio testo Si ritiene di accogliere la riserva regionale. Vengono pertanto indagate le possibili alternative e si motiva la scelta di mantenere le localizzazioni. 2. Zona di Rontana [ ] Ambito di grande importanza paesaggistica e ambientale, rientrante nel Parco del Carnè e nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (zone B e C), per il quale la presenza di due siti potrebbe essere risolta quantomeno in un unico sito poco impattante. Nell area sono infatti presenti due emittenti radio FM (radio Castel Bolognese e radio Zero). Nel sito ove é installato l impianto di Radio Castel Bolognese (RCB) si è riscontrato l unico caso di superamento dei limiti obiettivi di qualità in Provincia. Tale ultimo impianto andrà delocalizzato o, in alternativa, nell ipotesi che l impianto rimanesse nella stessa zona, in modo tale da garantire una analoga copertura radio, si possono individuare due possibili soluzioni [ ] Si ribadisce infine che, nel febbraio 2005, é stato costituito il Parco della vena del gesso romagnola e si é potuto constatare che il sito di RCB é ubicato in un area classificata di tipo C mentre il sito di Radio Zero é in area di tipo B: considerata la normativa regionale, tali classificazioni non impongono delocalizzazione degli impianti esistenti. In ragione di quanto espresso, si ritiene di non imporre la delocalizzazione in assenza di certezze circa la garanzia del servizio qualora lo spostamento sia verso zone totalmente prive di vincoli e prescrizioni, cosa non possibile nelle immediate vicinanze. Nell intorno più prossimo infatti permangono analoghi vincoli e prescrizioni a quelli per il sito esistente, ma in caso di delocalizzazione si tratterebbe di nuovo impianto e pertanto vietato. E tuttavia auspicabile che il Comune insieme ai gestori valutino attentamente la possibilità di delocalizzare in altro sito totalmente privo di vincoli, previe le opportune valutazioni radioelettriche. 3. Cima ad ovest di Monte Mauro [ ] Il sito si trova in area di tipo B nel Parco regionale della vena del gesso romagnola, ma va tuttavia rilevato come un ampia area nell intorno del sito sia gravata da vincoli e prescrizioni analoghe che, in analogia al caso previsto per Rontana, non consentono la dislocazione di nuovi impianti. Si ritiene quindi di non imporre alcuna delocalizzazione di quanto esistente anche se, per quanto detto, il Comune dovrà valutare attentamente eventuali potenziamenti, nonché l opportunità, se tecnicamente possibile, di delocalizzare. 4. Zona di Sasso Letroso di Borgo Rivola [ ] L area di Sasso Letroso é inoltre inserita nella zona B del Parco regionale della vena del gesso romagnola, ma nell intorno sono presenti zone a tutela ancora maggiore. Pertanto, in analogia ai casi precedenti, si ritiene di non imporre una delocalizzazione che, al fine di garantire il servizio, potrebbe finire per gravare su aree parimenti o ancor più tutelate. NON
4 PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO A Rif. Riserva regionale 3 Riserva ufficio testo L accordo sottoscritto impegnava la Provincia a valutare l opportunità di escludere la localizzazione di impianti negli abitati dichiarati da consolidare ex legge n. 445/1908 con perimetrazione approvata ai sensi dell art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale con delibera regionale. La Provincia ottempera normativamente a tale impegno stabilendo (par. 4.2) che nelle aree da consolidare ai sensi della legge 445/1908 è vietata la installazione di nuovi impianti. Poiché la formulazione aree da consolidare ai sensi della legge 445/1908 può risultare ambigua potendo fare riferimento agli abitati semplicemente dichiarati da consolidare con apposito decreto per i quali l ambito di consolidamento non è definito e quindi il divieto risulta inapplicabile, si invita la Provincia a migliorare la formulazione adottata rendendola più chiara con il riferimento alle perimetrazioni fornite secondo la procedura dell art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale o dell art. 25 della L.R. n. 7/2004 e approvate con deliberazione di giunta regionale. Pag. 84 Relazione generale: XXXV) nelle aree evidenziate in cartografia quali aree da consolidare ai sensi della legge n. 445/1908 è vietata l installazione di nuovi impianti Si recepiscono le indicazioni della Regione. Pag, 84 Relazione generale: XXXV) nelle aree evidenziate in cartografia quali aree da consolidare ai sensi della legge n. 445/1908 e comunque formate secondo la procedura dell art. 29 del Piano territoriale paesistico regionale o dell art. 25 della L.R. n. 7/2004 e approvate con deliberazione della Giunta Regionale è vietata l installazione di nuovi impianti NON TAVOLA 3: Carta del territorio urbanizzato e della fascia di rispetto ai sensi dell art. 4 comma 1 della legge regionale n. 30/2000 e dell art. 4 della - - TAVOLA 5: zonizzazione dei piani regolatori generali (PRG) comprendente aree di vincolo alla localizzazione ai sensi dell art. 4 comma PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO A Rif. Segnalazione regionale 4 Segnalazione La prescrizione riportata nello Studio d Incidenza che gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti esistenti devono non interessare siti con vegetazione naturale pur risultando chiara nell obiettivo risulta scorretta nella formulazione dal punto di vista botanico: sarebbe infatti sufficiente la presenza di pochi esemplari erbaceo-arbustivi spontanei (cosa tutt altro che infrequente) per precludere la possibilità di eseguire la manutenzione
5 ufficio testo Pag. 70 relazione generale: Gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti prescrizioni: [ ] non interessare siti con vegetazione naturale [ ] Si ritiene di meglio precisare l affermazione, in osservanza di quanto segnalato. Pag, 73 relazione generale: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non devono interessare siti con vegetazione naturale, ad eccezione della vegetazione ruderale, la cui presenza deve essere analizzata in sede di valutazione d incidenza NON TAVOLA 3: Carta del territorio urbanizzato e della fascia di rispetto ai sensi dell art. 4 comma 1 della legge regionale n. 30/2000 e dell art. 4 della - - TAVOLA 5: zonizzazione dei piani regolatori generali (PRG) comprendente aree di vincolo alla localizzazione ai sensi dell art. 4 comma
6 PROVINCIA DI RAVENNA Presentata da Comune di Ravenna ALLEGATO B Rif. Osservazioni enti, associazioni e privati 1 Osservazioni ufficio Dall esame della cartografia allegata al Piano Adottato, si rileva che non tutto il territorio urbanizzato del Comune di Ravenna, risulta essere stato rappresentato nella cartografia. Si trasmette pertanto copia degli Shape Files relativi al territorio urbanizzato così come deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell articolo 13 della Legge Regionale n. 47/78. Inoltre non tutte le zone urbanizzabili a prevalente funzione residenziale risultano essere state rappresentate. TAVOLA 3: CARTA DEL TERRITORIO URBANIZZATO E DELLA FASCIA DI RISPETTO AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 E DELL ART. 4 DELLA DIRETTIVA REGIONALE N. 197/2001, AGGIORNATA AL 31/12/2004 La tavola contiene aree a vincolo tassativo ai sensi dell articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell articolo 4 della Direttiva n. 197/2001 relativamente al territorio urbanizzato (e relativa fascia di rispetto di 300 metri dal suddetto territorio urbanizzato). Viene utilizzata la cartografia dei PRG aggiornata al 31/12/2004 ed in regime di legge regionale n. 47/1978. Il vincolo deve intendersi esteso alle aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione del presente Piano da parte del Consiglio Provinciale come territorio urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e relativa fascia di rispetto di 300 m. Tale ultima zonizzazione è presente, parzialmente, in tavola 5 (cui si rimanda) e comunque, qualora non evidenziata nella presente cartografia, va verificata dai singoli Comuni sulla base della strumentazione urbanistica vigente e/o adottata alla data di adozione del presente Piano da parte del Consiglio Provinciale. [ ] TAVOLA 5: ZONIZZAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI (PRG) COMPRENDENTE AREE DI VINCOLO ALLA LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 31/12/2004 La tavola contiene vincoli tassativi ai sensi dell articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell art. 4 della Dir. n. 197/2001 relativamente a: - territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi; - parchi urbani; - aree destinate ad attrezzature sanitarie; - aree destinate ad attrezzature assistenziali; - aree destinate ad attrezzature scolastiche; - aree destinate ad attrezzature sportive. Si recepisce la cartografia aggiornata dal Comune di Ravenna, accogliendo quanto proposto con una sola eccezione: gli edifici e/o complessi di interesse storico, artistico e/o documentario in territorio urbano ed extraurbano (classificazione A8) vengono equiparati alle zone arancioni di cui alla tavola 5 e non alle aree rosse di cui alla tavola 3, in quanto trattasi di limitate aree (edifici isolati e relative pertinenze) e non di agglomerati urbanizzati o urbanizzabili a prevalente funzione residenziale o servizi collettivi per i quali applicare il buffer di 300 m. Pertanto alle aree A8 non si applica il buffer. NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo TAVOLA 3: CARTA DEL TERRITORIO URBANIZZATO O URBANIZZABILE E DELLA FASCIA DI RISPETTO AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 E DELL ART. 4 DELLA DIRETTIVA REGIONALE N. 197/2001, AGGIORNATA AL 23/06/2005 La tavola contiene aree a vincolo tassativo ai sensi dell articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell articolo 4 della Direttiva n. 197/2001 relativamente al territorio urbanizzato (e relativa fascia di rispetto di 300 metri dal suddetto territorio urbanizzato). Viene utilizzata la cartografia dei PRG aggiornata al 23/06/2005 ed in regime di legge regionale n. 47/1978. Il vincolo deve intendersi esteso alle aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione del presente Piano da parte del Consiglio Provinciale come territorio urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e relativa fascia di rispetto di 300 m. Tale ultima zonizzazione è presente, relativamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Ravenna nella presente tavola e, per tutti i Comuni, parzialmente, in tavola 5 (cui si rimanda) e comunque, qualora non evidenziata nella presente cartografia, va verificata dai singoli Comuni sulla base della strumentazione urbanistica vigente e/o adottata alla data di adozione del presente Piano da parte del Consiglio Provinciale. TAVOLA 5: ZONIZZAZIONE DA STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI COMPRENDENTE AREE DI VINCOLO ALLA LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE
7 REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 30/06/2005 La tavola contiene vincoli tassativi ai sensi dell articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell art. 4 della Dir. n. 197/2001 relativamente a: - territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi; - parchi urbani; - aree destinate ad attrezzature sanitarie; - aree destinate ad attrezzature assistenziali; - aree destinate ad attrezzature scolastiche; - aree destinate ad attrezzature sportive; - [ ] - edifici e/o complessi di interesse storico, artistico e/o documentario in territorio urbano ed extraurbano. NON PROVINCIA DI RAVENNA Presentata da Comune di Ravenna ALLEGATO B Rif. Osservazioni enti, associazioni e privati 2 Osservazioni ufficio La semplice sovrapposizione dei buffer della fascia di rispetto che la Direttiva n. 197/01 di applicazione della Legge Regionale 20/2000 e 20/2002 e s.m.i. fissa ad almeno 300 metri dal perimetro del territorio urbanizzato ed urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi determina aree intercluse nonché cunei e rientranze che sarebbe opportuno raccordare e/o eliminare per evitare rischi di installazioni incoerenti con l intorno urbanizzato. TAVOLA 5: ZONIZZAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI (PRG) COMPRENDENTE AREE DI VINCOLO ALLA LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 31/12/2004 La tavola contiene vincoli tassativi ai sensi dell articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell art. 4 della Dir. n. 197/2001 relativamente a: - territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi; - parchi urbani; - aree destinate ad attrezzature sanitarie; - aree destinate ad attrezzature assistenziali; - aree destinate ad attrezzature scolastiche; - aree destinate ad attrezzature sportive. [ ] Si provvedono ad integrare le aree arancioni di cui alla tavola 5 sulla base dei temi cartografici come comunicati dal Comune di Ravenna.
8 NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo TAVOLA 5: ZONIZZAZIONE DA STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI COMPRENDENTE AREE DI VINCOLO ALLA LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 30/06/2005 La tavola contiene vincoli tassativi ai sensi dell articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2000 e dell art. 4 della Dir. n. 197/2001 relativamente a: - territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi; - parchi urbani; - aree destinate ad attrezzature sanitarie; - aree destinate ad attrezzature assistenziali; - aree destinate ad attrezzature scolastiche; - aree destinate ad attrezzature sportive; - aree interne al sistema tangenziale principale e aree agricole periurbane esterne ma alle precedenti adiacenti (ai sensi del PRG e PSC del Comune di Ravenna) ciò unicamente per l abitato di Ravenna; - altre zone agricole periurbane (ai sensi del PSC di Ravenna) del Comune di Ravenna; - aree intercluse, cunei e rientranze determinate dalla individuazione delle aree rosse che determinavano disomogeneità territoriali e che non siano già state classificate come giallo scure, attenstandole a confini fisici naturali e/o artificiali certi (strade, ferrovie, corsi d acqua) per il Comune di Ravenna; [ ] NON PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO B Rif. Osservazioni enti, associazioni e privati 3 Presentata da Osservazioni Comune di Ravenna In relazione ai siti per le rilocalizzazioni degli impianti esistenti (ai sensi dell art. 7 della L.R. 20/2000 e s.m.i.) e/o per le nuove localizzazioni, si evidenzia che non si ritiene opportuno individuare siti di potenziale installazione facenti parte di impianti industriali dismessi e/o da dimettere (quali il Camino Eni ). Tali siti, infatti, non rispondono a norme urbanistiche che prevedano un mantenimento certo delle strutture esistenti ma, viceversa, fanno parte di comparti per i quali è necessario individuare prospettive d uso per le quali proprio quelle strutture esistenti possono rappresentare un forte condizionamento. Si veda l intero capitolo 5.2. Nota esplicativa: Al cap. 5.2 fra i siti ipotizzati per la ricollocazione degli impianti viene individuato, tra gli altri: torcia o camino ENI di via Trieste, 290 (area Est di Ravenna). Sulla base anche di questo si ipotizzano quindi diversi scenari di delocalizzazione.
9 ufficio Si precisa che l indicazione generale dei quattro siti, non è da intendersi a carattere prescrittivo, ma rappresenta unicamente un insieme di opportunità localizzative per i gestori. Né l indicazione ha carattere in alcun modo vincolante qualora si voglia procedere ad una dismissione del Camino ENI, che rimane sempre possibile senza che il piano ponga in essere un diritto acquisito di permanenza per le emittenti collocate in tal sito. NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo Nessuna modifica. NON
10 PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO C Rif. Osservazioni d Ufficio 1 Osservazioni Testo adottato Premesso che a seguito dell approvazione del PTCP in data 28/02/2006, si è "stabilizzato" il contenuto del alla data di adozione del PTCP medesimo (giugno 2005) e che, inoltre, il PPLERT "attinge" per il proprio quadro conoscitivo al materiale del PTCP (soprattutto files per gli elaborati grafici); considerato che i predetti files sono stati aggiornati alla data del giugno 2006: Si ritiene utile, nella attuale fase di osservazioni al piano, aggiornare i files con quelli più recenti recepiti dal PTCP approvato, in particolare: - quelli derivanti dalla "Sintesi dei PRG " (aggiornamento 2005); - quelli relativi agli articoli del PTCP approvato; - quelli relativi al "consolidamento degli abitati" (aggiornati dai piani di bacino); - quelli derivanti dai piani di bacino (soprattutto Autorità di Bacino del Reno) che ha portato alcune modifiche (soprattutto sul Senio). Contestualmente si provvede anche all aggiornamento dei temi riguardanti i vincoli ambientali. TAVOLA 3: CARTA DEL TERRITORIO URBANIZZATO E DELLA FASCIA DI RISPETTO AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 E DELL ART. 4 DELLA DIRETTIVA REGIONALE N. 197/2001, AGGIORNATA AL 31/12/2004 TAVOLA 4: CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 TAVOLA 5: ZONIZZAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI (PRG) COMPRENDENTE AREE DI VINCOLO ALLA LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 31/12/2004 TAVOLA 6: AREE AD ELEVATA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, MERITEVOLI DI PARTICOLARI CAUTELE TAVOLA 7: AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DAL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) adottato con delibera del Consiglio Provinciale n.51 del 06/06/2005 : TAVOLA 8: AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DAI PIANI DI BACINO E RELATIVI STRALCI ATTUATIVI AGGIORNATE AL 28/02/2005 NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo TAVOLA 3: CARTA DEL TERRITORIO URBANIZZATO O URBANIZZABILE E DELLA FASCIA DI RISPETTO AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 E DELL ART. 4 DELLA DIRETTIVA REGIONALE N. 197/2001, AGGIORNATA AL 23/06/2005 TAVOLA 4: CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 07/03/2006 TAVOLA 5: ZONIZZAZIONE DA STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI COMPRENDENTE AREE DI VINCOLO ALLA LOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30/2000 AGGIORNATA AL 30/06/2005 TAVOLA 6: AREE AD ELEVATA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, MERITEVOLI DI PARTICOLARI CAUTELE AGGIORNATA AL 03/04/2006 TAVOLA 7: AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DAL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) vigente (Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006) : TAVOLA 8: AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI DAI PIANI DI BACINO E RELATIVI STRALCI ATTUATIVI AGGIORNATE AL 10/04/2006 NON
11 PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO C Rif. Osservazioni d Ufficio 2 Osservazioni E necessario sostituire la legge regionale n. 11/1988 con la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 in quanto quest ultima la abroga e sostituisce Legge regionale n. 11/1988 NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo Legge regionale n. 6/2005 NON
12 PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO C Rif. Osservazioni d Ufficio 3 Osservazioni Si ritiene di dover procedere ad un aggiornamento del capitolo Gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale attualmente vigenti ai quali rapportare in modo significativo il Piano Provinciale di localizzazione dell emittenza radio e televisiva risultano essere: - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna; - I Piani Regolatori Generali dei 18 Comuni della Provincia; - Il Piano delle Attività Estrattive (PIAE); - I Piani di bacino per il vincolo idrogeologico e relativi stralci d attuazione ; - Il Piano infraregionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Questi definiscono vincoli ed opportunità relativi all utilizzo del territorio. Poiché la legge regionale n. 30/2000 prevede che il presente Piano costituisca stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in tavola 7 sono riportati gli articoli del PTCP vigente per i quali sia vietata l installazione o imposte particolari prescrizioni per i nuovi ed esistenti impianti per l emittenza radio e TV. NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo Gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale attualmente vigenti ai quali rapportare in modo significativo il Piano Provinciale di localizzazione dell emittenza radio e televisiva risultano essere: - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna; - I Piani Regolatori Generali dei 18 Comuni della Provincia; - Il Piano delle Attività Estrattive (PIAE); - I Piani di bacino per l assetto idrogeologico e relativi stralci d attuazione (Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli, Piano stralcio di bacino del Torrente Senio dell Autorità di Bacino Fiume Reno, Piano stralcio di assetto idrogeologico del Reno dell Autorità di Bacino Fiume Reno); - Il Piano infraregionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Questi definiscono vincoli ed opportunità relativi all utilizzo del territorio. Ai Comuni, in sede d applicazione del Piano e rilascio delle singole autorizzazioni, si demanda la verifica del rispetto delle per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC), contenente indirizzi importanti e condivisi a livello regionale, provinciale e comunale. Poiché la legge regionale n. 30/2000 prevede che il presente Piano costituisca stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in tavola 7 sono riportati gli articoli del PTCP vigente per i quali sia vietata l installazione o imposte particolari prescrizioni per i nuovi ed esistenti impianti per l emittenza radio e TV. NON
13 PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO C Rif. Osservazioni d Ufficio 4 Osservazioni Si ritiene di dover procedere ad un aggiornamento del capitolo Di seguito si riporta l evoluzione prevista per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale vigenti e di futura nuova predisposizione ai quali rapportare il futuro Piano Provinciale di localizzazione dell emittenza radio e televisiva: - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adottato il 6 giugno 2005, è stato recepito entro le norme tecniche d attuazione del PPLERT, mentre il presente quadro conoscitivo si basa sulle indicazioni del PTCP precedente che comunque, per fini conoscitivi legati al tema dell emittenza radio e TV presenta carattere di validità generale; - Piani Regolatori Generali: a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24/3/2000, n. 20 e per 5 anni sono possibili varianti specifiche a quelli vigenti. La legge regionale ha altresì stabilito le modalità per la redazione dei nuovi PRG, che dovranno articolarsi in PSC (Piano Strutturale Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) e POC (Piano Operativo Comunale). Attualmente nessun Comune è dotato di PRG ai sensi della nuova normativa, ma è ipotizzabile una loro predisposizione entro il 2005, in quanto a partire da marzo di tale anno non saranno più possibili varianti specifiche ai piani attualmente vigenti; - Piano delle Attività Estrattive (PIAE): attualmente è in vigore quello adottato il 14/12/1993 e nel 2000 (data di adozione). La legge stabilisce il suo aggiornamento ogni dieci anni. Il nuovo Piano è stato adottato il 22/03/2005 e sarà approvato il 28/07/ Piano infraregionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali: adottato il 31/10/1998 con Deliberazione del Consiglio Provinciale ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale il 16/02/2000. La deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti ha fissato al 2003 il termine per l aggiornamento. Attualmente per la Provincia di Ravenna risulta in fase di predisposizione il documento preliminare; - Piano di Tutela delle Acque: previsto dal decreto legislativo n. 152/1999, deve avere le caratteristiche di Piano stralcio dei Piani di Bacino ed ha richiesto pertanto il parere vincolante delle Autorità di Bacino. Il Piano è stato adottato dal Consiglio Regionale il 22/12/ Piano di risanamento atmosferico: previsto dal decreto legislativo n. 359/1999 e dalle direttive regionale in materia di controllo della qualità dell aria. E prevista la sua predisposizione verosimilmente entro fine Piano Energetico Provinciale: previsto dall articolo 85 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, trova le linee guida per la sua predisposizione contenute entro il Piano Energetico Regionale, approvato con Delibera della Giunta Regionale 23/12/2002, n e che sta seguendo l iter per l approvazione finale. Il Piano provinciale sarà conseguente alla legge regionale 23/12/2004, n. 26 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia ed al Piano Energetico Regionale definitivo. NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo Di seguito si riporta l evoluzione prevista per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale vigenti e di futura nuova predisposizione ai quali rapportare il Piano Provinciale di localizzazione dell emittenza radio e televisiva: - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006, è stato recepito entro le norme tecniche d attuazione del PPLERT, mentre il presente quadro conoscitivo si basa sulle indicazioni del PTCP precedente che comunque, per fini conoscitivi legati al tema dell emittenza radio e TV presenta carattere di validità generale; - Piani Regolatori Generali: a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24/3/2000, n. 20 e per 5 anni sono possibili varianti specifiche a quelli vigenti. La legge regionale ha altresì stabilito le modalità per la redazione dei nuovi PRG, che dovranno articolarsi in PSC (Piano Strutturale Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) e POC (Piano Operativo Comunale). Attualmente i Comuni stanno attivando o completando le procedure per l adeguamento alla nuova normativa, in quanto a partire da marzo 2005 non sono più possibili varianti specifiche ai piani attualmente vigenti; - Piano delle Attività Estrattive (PIAE). La legge stabilisce l aggiornamento ogni dieci anni. Il nuovo Piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 26/07/2005; - Piano infraregionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali: adottato il 31/10/1998 con Deliberazione del Consiglio Provinciale ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale il 16/02/2000. La deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti ha fissato al 2003 il termine per l aggiornamento. Attualmente per la Provincia di Ravenna risultano approvati i Documenti pianificatori preliminari al Piano con deliberazione della Giunta Provinciale n. 562 del 28/10/2005; - Piano Regionale di Tutela delle Acque: previsto dal decreto legislativo n. 152/1999 e dalla direttiva UE n.
14 60/2000, deve avere le caratteristiche di Piano stralcio dei Piani di Bacino ed ha richiesto pertanto il parere vincolante delle Autorità di Bacino. Il Piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 40 del 21/12/2005; - Piano Provinciale di tutela delle acque della Provincia di Ravenna: è stato adottato il documento preliminare con deliberazione della Giunta Provinciale n. 212 del 17/05/2006; - Piano provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell Aria (PRQA): previsto dal decreto legislativo n. 359/1999 e dalle direttive regionale in materia di controllo della qualità dell aria. E stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 21/03/2006 ed prevista la sua approvazione entro luglio Piano Energetico Provinciale: previsto dall articolo 85 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, trova le linee guida per la sua predisposizione contenute entro il Piano Energetico Regionale, approvato con Delibera della Giunta Regionale 23/12/2002, n e che sta seguendo l iter per l approvazione finale. Il Piano provinciale sarà conseguente alla legge regionale 23/12/2004, n. 26 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia ed al Piano Energetico Regionale definitivo. NON PROVINCIA DI RAVENNA ALLEGATO C Rif. Osservazioni d Ufficio 5 Osservazioni Per la Tavola 6 e relative prescrizioni, si suggerisce di inserire fra le tutele anche le zone D di Parco quando previste, da trattarsi come le zone B, C e di preparco. Nelle prescrizioni va inserito il parere vincolante che l Ente Parco è tenuto ad esprimere per la localizzazione di un emittente radio e/o TV [ ] - zone di parco classificate B ai sensi della L. R. n. 6/2005 (Parco Regionale Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola); - zone di parco classificate C ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola); - zone di preparco ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale del Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola). [ ] IX) in generale, nelle aree evidenziate non sono ammessi i nuovi impianti; i singoli Comuni però, sulla base di una valutazione degli aspetti di impatto ambientale e paesaggistico, hanno facoltà di consentirne l installazione; X) i nuovi impianti che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti; XI) gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate, la loro modifica potenziamento è
15 soggetta alle seguenti prescrizioni: a. nel caso si intenda sostituire un apparecchiatura radio-tv obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale; b. nel caso che si intenda sostituire un palo di sostegno delle antenne esistenti con uno nuovo in una diversa localizzazione, comunque ubicata in prossimità dell esistente ed in un area non sottoposta a vincolo tassativo, viene fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, in deroga alle prescrizioni eventualmente dettate per l area dal presente Piano, nella sola ipotesi che tale intervento sia valutato migliorativo dell impatto ambientale e sanitario. NON PERTINENTE ACCOLTA ACCOLTA CON DIVERSA FORMULAZIONE testo [ ] - zone di parco classificate B ai sensi della L. R. n. 6/2005 (Parco Regionale Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola); - zone di parco classificate C ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola); - zone di parco classificate D ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale del Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola) - zone di preparco ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Parco Regionale del Delta del Po e Parco della Vena del Gesso Romagnola). [ ] IX) in generale, nelle aree evidenziate non sono ammessi i nuovi impianti; i singoli Comuni però, sulla base di una valutazione degli aspetti di impatto ambientale e paesaggistico, hanno facoltà di consentirne l installazione, fatto salvo l eventuale parere vincolante dell Ente Parco, quando dovuto; X) i nuovi impianti che vadano ad insistere presso strutture esistenti, già utilizzate da emittenti radio e TV, sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni applicati di seguito agli impianti esistenti, fatto salvo l eventuale parere vincolante dell Ente Parco, quando dovuto: XI) gli impianti esistenti possono permanere nelle aree indicate, la loro modifica potenziamento è soggetta alle seguenti prescrizioni: a. nel caso si intenda sostituire un apparecchiatura radio-tv obsoleta (antenne o palo di sostegno), con una nuova, presso una struttura esistente, si potrà procedere solo nel caso che sia rispettata la normativa nazionale e regionale di tipo sanitario, ambientale e territoriale; b. nel caso che si intenda sostituire un palo di sostegno delle antenne esistenti con uno nuovo in una diversa localizzazione, comunque ubicata in prossimità dell esistente ed in un area non sottoposta a vincolo tassativo, viene fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, in deroga alle prescrizioni eventualmente dettate per l area dal presente Piano, nella sola ipotesi che tale intervento sia valutato migliorativo dell impatto ambientale e sanitario. NON
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