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1 ORGANISMO PAGATORE UFFICIO MONOCRATICO Via Palestro, Roma Tel Fax Prot.UMU (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma lì, 30 OTT CIRCOLARE N. 45 Ai Produttori interessati Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento Politiche Europee e Internazionali Via XX Settembre, 20 ROMA Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e delle Province autonome LORO SEDI Ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola LORO SEDI OGGETTO: OCM unica - Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22/10/ Artt. 111 e 112. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l accesso all aiuto comunitario per i bachi da seta per la campagna di allevamento 2013/2014. INDICE: 1. RIFERIMENTI NORMATIVI pag PREMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA FASCICOLO AZIENDALE REQUISITI TELAINI UTILIZZATI PER L ALLEVAMENTO REQUISITI E DESTINAZIONE BOZZOLI PRODOTTI CONTROLLI EFFETTUATI NEL CORSO DELL ALLEVAMENTO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IMPORTO UNITARIO DELL AIUTO MODALITA E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA.... 5

2 11. MODALITA DI PAGAMENTO RIDUZIONE AIUTO PER MODULAZIONE E RECUPERO DEBITI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Responsabile del procedimento Termine di conclusione del procedimento INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Reg. (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura; - Reg. (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalità relative all aiuto per i bachi da seta; - Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ed in particolare gli artt. 111 e 112 riguardanti, rispettivamente, l aiuto a favore dei bachicoltori e le relative modalità di applicazione; - Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell ambito della politica agricola comune ed, in particolare, specifica all art. 7 la percentuale di riduzione per modulazione da applicare ai pagamenti effettuati per tali regimi; - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 dicembre 2010, riguardante le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006; - Circolare Agea n. ACIU del 14/3/2011, recante modalità di applicazione dell aiuto per i bachi da seta da parte degli Organismi Pagatori; 2. PREMESSA Le presenti istruzioni operative disciplinano le modalità per l accesso all aiuto per i bachi da seta riguardanti la campagna di allevamento 2013/2014, di cui ai Regg. (CE) n. 1744/2006 della Commissione del 24/11/2006 e n. 1234/2007 del Consiglio del 22/10/2007. La campagna di allevamento 2013/2014 ha inizio il 1 aprile 2013 e termine il 31 marzo Le disposizioni nazionali di attuazione dell aiuto sono state definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 16/2/

3 L Organismo pagatore AGEA, di seguito denominato OP Agea, è responsabile della gestione delle domande in questione, ad esclusione di quelle riguardanti soggetti la cui sede legale, o residenza nel caso di imprese individuali, è stabilita in Regioni o Province autonome che hanno costituito propri Organismi Pagatori. 3. COMUNICAZIONE PREVENTIVA Il soggetto che intende effettuare l allevamento dei bachi da seta e richiedere l aiuto comunitario previsto in materia ha l obbligo di comunicare, preventivamente, ad OP Agea l inizio di tale attività, al fine di consentire all Agenzia medesima di poter procedere agli adempimenti organizzativi inerenti i controlli da effettuare nel corso dell allevamento. La predetta comunicazione deve essere inviata ad Agea - Ufficio OCM Vino ed Altri Aiuti - Via Palestro, Roma, con un preavviso di almeno gg. 15 lavorativi dalla data di inizio dell allevamento che, comunque, non può essere antecedente al 1 aprile 2013, data di inizio della campagna 2013/ FASCICOLO AZIENDALE Il soggetto che presenta la domanda di aiuto deve costituire il proprio fascicolo aziendale presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola o direttamente presso OP Agea. La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso la domanda venga presentata per la prima volta; nell eventualità che il fascicolo sia già costituito il richiedente l aiuto è tenuto al suo aggiornamento in coerenza con quanto indicato nella domanda medesima. 5. REQUISITI TELAINI UTILIZZATI PER L ALLEVAMENTO Possono iniziare l allevamento per acquisire il diritto a percepire l aiuto singoli allevatori o imprese che abbiano ritirato i telaini di semebachi, da utilizzare per l allevamento, da un Organismo, pubblico o privato, riconosciuto ai fini della produzione e consegna dei telaini in questione dalla Regione territorialmente competente. E opportuno, quindi, che il soggetto che intenda effettuare l allevamento dei bachi da seta finalizzato alla concessione dell aiuto accerti, preventivamente, se il produttore da cui ritira i telaini sia riconosciuto per tale attività e se abbia presentato per la campagna di allevamento 2013/2014 la dichiarazione prevista dall art. 6 - paragrafo 4 del D.M. 29 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L Organismo riconosciuto è obbligato a rilasciare all allevatore, entro 40 giorni dalla data di consegna dei telaini, un attestato che indichi gli estremi dell acquirente, i telaini consegnati e la data in cui è avvenuta l operazione. Requisito indispensabile per avere diritto all aiuto e che ogni telaino contenga almeno uova di semebachi atte a schiudersi. 3

4 6. REQUISITI E DESTINAZIONE BOZZOLI PRODOTTI Al termine dell allevamento sussiste l obbligo di consegnare i bozzoli maturi prodotti ad un Organismo, analogamente riconosciuto dalla competente Regione, avente i requisiti per svolgere l attività di ritiro, ricovero e commercializzazione di tali bozzoli. L Organismo riconosciuto per il ritiro dei bozzoli può essere lo stesso riconosciuto anche per l attività di produzione e consegna dei telaini, di cui al precedente punto 3), in tale eventualità l Amministrazione Regionale deve aver rilasciato all Organismo medesimo atti autorizzativi che specifichino chiaramente i due diversi ruoli. L Organismo riconosciuto è obbligato a rilasciare all allevatore, entro 40 giorni dalla data del ritiro, un attestato che indichi gli estremi dell acquirente, i bozzoli ricevuti e la data in cui è avvenuta l operazione. Requisito indispensabile per avere diritto all aiuto è che ciascun telaino, per cui sia stato completato l allevamento, deve dare luogo ad una produzione minima di bozzoli non inferiore a kg. 20, aventi caratteristiche di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine ed atti alla trattura. 7. CONTROLLI EFFETTUATI NEL CORSO DELL ALLEVAMENTO I controlli tecnico-amministrativi vengono effettuati dall OP Agea presso la località dove viene svolto l allevamento dei bachi da seta e sono finalizzati a verificare la corretta esecuzione delle varie fasi di tale attività, in conformità con quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Di seguito si riportano le principali verifiche effettuate: - verifica operazioni ritiro telaini dall Organismo riconosciuto e riscontro quantitativo uova; - verifica periodica sull accrescimento dei bachi da seta; - verifica operazione consegna bozzoli all Organismo riconosciuto e relativa pesatura; - verifica corretta tenuta dei registri di carico telaini e scarico bozzoli; In fase di verifica dei telaini ritirati si accerta che gli stessi contengano ciascuno almeno uova di semebachi atte a schiudersi. La verifica sull accrescimento dei bachi da seta concerne il periodico riscontro in ordine alle caratteristiche produttive dell allevamento con riferimento alle varie età del ciclo larvale (prima età, seconda età, etc.), alla sequenza delle mute (prima muta, seconda muta, etc.), al giudizio sullo stato di accrescimento riscontrato (scarso, buono, ottimo). Con riferimento, infine, al controllo effettuato al termine dell allevamento si procede alla pesatura dei singoli telaini, allo scopo di rilevare la quantità di bozzoli prodotta, distinti in primari, secondari, sottoprodotti e, contestualmente, si verifica se la qualità degli stessi corrisponde a quella prevista dalla normativa comunitaria per avere diritto all aiuto. Al fine di riscontrare la resa media unitaria, la quantità totale di bozzoli prodotti viene rapportata al numero di telaini utilizzati per il ciclo di allevamento; tale resa media viene 4

5 rilevata a fini statistici in quanto l aiuto spetta solamente per i telaini che abbiano dato luogo ad una produzione minima di bozzoli non inferiore a kg. 20. L allevamento deve essere effettuato con modalità, individuate dall operatore secondo l esperienza e l efficacia operativa acquisita in materia, che devono comunque consentire all OP Agea, in qualsiasi fase dell allevamento di poter verificare lo stato di avanzamento di ogni singolo telaio. A conclusione di ciascuna delle verifiche effettuate viene redatto un apposito verbale contenente il riepilogo delle operazioni effettuate ed il relativo orario di inizio e termine, controfirmato dalle parti; è facoltà dell allevatore chiedere che nel verbale vengano inserite dichiarazioni riguardanti particolari aspetti della verifica che ritiene utile sottolineare. 8. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Il soggetto che intende effettuare l allevamento dei bachi da seta e richiedere all OP Agea la liquidazione dell aiuto spettante per tale allevamento, al fine di consentire l espletamento delle verifiche di cui al precedente punto 7), deve comunicare all OP Agea, con un preavviso di almeno gg. 7 lavorativi, la data iniziale delle varie fasi in cui si articola l allevamento, che di seguito vengono riepilogate: - data di ritiro dei telaini di semebachi dall Organismo riconosciuto; - data di messa in incubazione dei telaini; - data di inizio dell allevamento dei telaini conseguente alla nascita dei cd bacolini ; - data termine allevamento ed inizio raccolta dei bozzoli; - data consegna dei bozzoli all Organismo riconosciuto; Le predette comunicazioni devono essere inviate, via telefax, ad Agea - Ufficio OCM Vino ed Altri Aiuti - Via Palestro, 81 - Roma (telefax ) ed Agecontrol spa - Ufficio Funzione Controlli Istituzionali - Via Palestro, 81 - Roma (telefax ). 9. IMPORTO UNITARIO DELL AIUTO L importo unitario dell aiuto per i bachi da seta relativamente alla campagna 2013/2014 è fissato dalla normativa comunitaria in 133,26 per telaino, spettante unicamente per quei telaini, contenenti almeno uova di semebachi atte a schiudersi, per i quali sia stato portato a termine l allevamento con una produzione minima di bozzoli non inferiore a kg. 20, aventi determinate caratteristiche qualitative. 10. MODALITA E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA A conclusione dell allevamento, e dopo l espletamento delle verifiche da parte della Società Agecontrol spa, il produttore può presentare all Agea la domanda per richiedere la liquidazione dell aiuto per i bachi da seta. Tale domanda deve essere presentata, con invio postale o consegna presso la sede dell Agea, entro il 30 novembre 2014; nel caso di presentazione entro il 31/12/2014 si ha diritto all aiuto ridotto di 88,84 per telaino, mentre per le domande presentate entro il 31/1/2015 viene riconosciuto un aiuto ridotto di 44,42 per telaino. 5

6 Le domande presentate successivamente al 31/1/2015 sono irricevibili. Ogni produttore può presentare una sola domanda per la campagna di allevamento 2013/2014, seppur riguardante la richiesta di aiuto per diversi cicli di allevamento, effettuati secondo le modalità e la tempistica indicate in precedenza. La domanda deve essere presentata e firmata dal soggetto che ha effettuato la comunicazione preventiva di cui al punto 3), alla stessa deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità, ed oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti ulteriori informazioni: - forma giuridica dell Azienda; - codice CUAA (codice fiscale); - numero dei telaini di semebachi utilizzati per l allevamento e data del loro ritiro; - estremi fornitore telaini di seme bachi (organismo riconosciuto per la consegna); - quantità dei bozzoli prodotti e data della loro consegna; - estremi soggetto che ha ritirato i bozzoli (organismo riconosciuto per il ritiro); - coordinate IBAN del c/c bancario o postale su cui accreditare l aiuto; A tale domanda devono essere allegati gli originali degli attestati rilasciati dagli Organismi riconosciuti per la consegna dei telaini ed il ritiro dei bozzoli, copia dei d.d.t. (documenti di trasporto merce) riguardanti il trasporto dei telaini e dei bozzoli, la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA, di cui all art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n MODALITA DI PAGAMENTO Ai sensi della Legge 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall art. 1, comma 1052 della Legge 27/12/2006, n. 286, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1633/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Pertanto, ogni richiedente l aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l istituto di credito ed il beneficiario richiedente l aiuto. Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con Legge 88/2009 e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, dispone che: se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all identificativo unico (codice IBAN), l ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall identificativo unico. La norma ha sancito, all art. 24, il principio di non responsabilità dell Istituto di credito; il richiedente, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario. 6

7 12. RIDUZIONE AIUTO PER MODULAZIONE E RECUPERO DEBITI In sede di liquidazione l aiuto per i bachi da seta, ove sussistano le condizioni, può essere oggetto di una riduzione per modulazione, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19/1/2009. L aiuto in questione può essere gravato anche dal recupero di crediti vantati dall INPS, di cui alla Legge 6 aprile 2007, n. 46, o debiti in essere nei confronti di Agea OP e di altri Organismi pagatori. 13. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il pagamento dell aiuto per i bachi da seta, nella misura risultante al termine dell istruttoria, vale per l Agea come chiusura del procedimento amministrativo, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto all aiuto per i bachi da seta è l Ufficio OCM Vino ed Altri Aiuti TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Il procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto all aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 2013/2014 si conclude entro il 31/3/ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003 Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all interessato. Finalità del trattamento L Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall'agea per le seguenti finalità: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; 7

8 b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l utilizzo di posta elettronica. Modalità del trattamento I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. Ambito di comunicazion e e diffusione dei dati personali Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell esercizio finanziario dell anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. Natura del conferimento dei dati personali trattati La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura sensibile e 8

9 giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 196 del Titolarità del trattamento Titolare del trattamento è l Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di AGEA è in Via Palestro, ROMA. Il sito web istituzionale dell Agenzia ha come indirizzo il seguente: Responsabili del trattamento I titolari del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati responsabili. Presso la sede dell AGEA è disponibile l elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti. La presente circolare viene pubblicata sul sito dell Agea ( e del Sian ( IL TITOLARE 9

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