REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI. Art. 1 Principi Generali
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1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI Art. 1 Principi Generali La logica dipartimentale è strumento utile a realizzare la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale basate sull adozione di linee guida e di percorsi assistenziali improntati sulla massima appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell azione clinica ed assistenziale, nonché funzionali a favorire l adozione di modelli operativi tendenti, anche mediante l uso condiviso delle risorse, al continuo miglioramento delle performance aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L organizzazione dipartimentale è, perciò, il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende Sanitarie (art. 17 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) I Dipartimenti sono organizzazioni complesse, con autonomia tecnico professionale e gestionale nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse attribuite e operano con riferimento al piano annuale di attività e di risorse negoziate con la Direzione Generale nell ambito della programmazione aziendale. I Dipartimenti sono articolazioni organizzative che raggruppano unità operative, complesse e semplici dipartimentali, preposte alla produzione ed erogazione di prestazioni e servizi omogenei e all organizzazione e gestione delle risorse a tal fine assegnate. I Dipartimenti possono essere: - a struttura; - a funzione; - interaziendali; I Dipartimenti a struttura sono quelle organizzazioni complesse che accorpano unità organizzative legate da una relazione gerarchica. I Dipartimenti a funzione costituiscono un raccordo su base aziendale di competenze e qualità professionali che individuano regole comuni ed attuano una omogeneizzazione del processo produttivo e organizzativo e del diritto di accesso dei cittadini, anche attraverso l elaborazione di protocolli operativi e di linee guida. L organizzazione dipartimentale può essere anche interaziendale, in ordine ad accordi tra Aziende Sanitarie della Regione, funzionali a sinergie ed economie di scala, per le funzioni amministrative e tecniche. In ragione delle specifiche peculiarità del Dipartimento delle Professioni Sanitarie si provvederà a regolare il funzionamento dello stesso con successivo e separato atto. ASL ROMA F t U.O.C. PERSONALE DIPENDENTE Via Terme di Traiano SETTORE GIURIDICO 39/a Civitavecchia (RM) p.iva t
2 Art. 2 Obiettivi e Funzioni del Dipartimento Ai Dipartimenti competono le funzioni di governo clinico, ovvero di coordinamento, orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all attuazione delle linee strategiche e di programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti: - coordinare, nell ambito delle indicazioni e dei riferimenti della direzione strategica, gli obiettivi da perseguire (sia su base annuale che pluriennale); - gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane e finanziarie e tecnologiche) per: - perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget; - tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all efficienza, all efficacia ed all economicità; - garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico che gestionale; - negoziare gli obiettivi di budget con la direzione strategica e provvedere al trasferimento di tali obiettivi alle unità operative del dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione di tutti i dirigenti e del personale assegnato; - ricercare la personalizzazione e l umanizzazione degli interventi; - definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si rendono necessarie; - elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli; - promuovere il miglioramento continuo della qualità; - assicurare l appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di day surgery; - promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza; - elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell efficacia e dell appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative, delle diverse equipe professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti. - Promuovere l adozione delle misure generali e speciali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/08 smi, nell ambito delle strutture e funzioni assegnate in gestione. Per tali finalità organizza il lavoro e garantisce che le necessarie misure di prevenzione protezione, individuate sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, vengano attuate, verificando direttamente o attraverso i preposti, l osservanza da parte degli operatori delle Procedure di sicurezza, la cura del processo di informazione e formazione generale e spcifica, l effettuazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria e la corretta gestione delle emergenze. Sono organi del Dipartimento: - il Comitato di Dipartimento; - il Direttore di Dipartimento; Art. 3 Organi del Dipartimento 2
3 Art. 4 Comitato di Dipartimento: composizione e compiti Il Comitato di Dipartimento, ai sensi dell art. 17 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e della normativa regionale, è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica. Componenti del Comitato di Dipartimento sono: - il direttore del dipartimento che lo presiede; - i direttori di unità operative complesse; - i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali; - i responsabili dipartimentali, in un numero di massimo di due, dell area infermieristica, ostetrica, tecnico sanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell assistenza sociale, ove previsti nel dipartimento; - i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti i dirigenti del dipartimento che durano in carica tre anni; Il Comitato si riunisce previa convocazione formale del direttore di dipartimento e di ogni seduta verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del dipartimento. Il Comitato si riunisce di regola ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei Direttori di struttura afferenti. Il Comitato di Dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del dipartimento definendo i processi aziendali. Elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del dipartimento. Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi su: - gli obiettivi del dipartimento che verranno negoziati dal direttore dello stesso con la direzione strategica; - l acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole unità operative e dei rispettivi budget; - la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati; - le modalità organizzative del dipartimento nell ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in carico, l appropriatezza, ecc. Viene individuato dal Direttore Generale un dipendente del ruolo amministrativo, in forza al Dipartimento, il quale avrà il compito di curare le attività di segreteria del Comitato di Dipartimento. Il dipendente cui verrà affidata l attività di segreteria avrà, altresì, cura di redigere i verbali, trasmette gli stessi a chi di competenza e verificarne la pubblicazione nell apposita sezione di amministrazione trasparente, secondo le indicazioni date. Tutti gli atti relativi al Comitato di Dipartimento dovranno essere custoditi nell ambito della Direzione del Dipartimento, sotto la responsabilità del dipendente cui viene affidata l attività di segreteria. Art. 5 Direttore di Dipartimento Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i Direttori di unità operativa complessa scelti nei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento, nell ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento. 3
4 Con il presente regolamento si prevede che la rosa dei candidati venga determinata, ove possibile, in n. 3 candidati, scelti tra i Direttori di unità operativa complessa, con incarico non provvisorio, che abbiano presentato la propria candidatura. All atto della nomina il Direttore di Dipartimento dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D. Lgs , n. 39; dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Il Direttore di Dipartimento, in particolare: - propone alla direzione strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività dipartimentali, sentito il Comitato di Dipartimento; - coordina le attività e le risorse affinché il dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed al fine di assicurare che ogni struttura del dipartimento operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee; - verifica la rispondenza degli obiettivi del dipartimento con quelli dell Azienda; - partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative aziendali; - informa il Comitato di dipartimento delle risultanze della negoziazione; - gestisce il budget del dipartimento; - garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti linee guida; - risponde dei risultati complessivi del dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente assegnati. Art. 6 Durata del Comitato di Dipartimento e dell incarico di Direttore L incarico di Direttore di Dipartimento potrà avere una durata da due a tre anni, con sottoscrizione del contratto individuale di incarico, rinnovabile. Il Comitato di Dipartimento segue le sorti dell incarico del relativo Direttore. Nel caso che il Direttore di Dipartimento decada prima del termine per dimissione o cessi dal servizio si procede ad una nuova nomina sia del Direttore che dei componenti del Comitato. Art. 7 Assemblea del Dipartimento L Assemblea del Dipartimento è costituita da tutto il personale in forza al Dipartimento anche assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato. Viene convocata almeno una volta l anno dal Direttore del Dipartimento. L attività di segreteria viene curata dal dipendente del ruolo amministrativo che cura l attività di segreteria del Comitato del Dipartimento. Art. 8 Norme per l elezione dei componenti elettivi del Comitato di Dipartimento Il Direttore Generale, a suo insindacabile giudizio, individua il referente avente l incarico di fissare la data delle elezioni e di assumere le funzioni di vicario del Direttore del Dipartimento per il periodo di transizione. 4
5 Hanno diritto a votare per l elezione del Comitato di Dipartimento tutti i dipendenti in forza allo stesso anche se in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato non può presentare la propria candidatura. Ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze per l elezione del componente dell area di personale di appartenenza in seno al Comitato di Dipartimento (La Dirigenza vota i candidati della dirigenza ed il comparto vota i candidati del comparto). Le votazioni devono svolgersi nella data fissata dal vicario individuato dal Direttore Generale. Il seggio deve restare aperto per almeno sei ore nella fascia antimeridiana ed in giorno lavorativo. La data fissata per le votazioni deve essere comunicata, a cura dei responsabili della organizzazione a tutti i Direttori UU.OO.CC. del Dipartimento con un preavviso di almeno venti giorni. I Direttori delle UU.OO.CC hanno l obbligo di informare tutto il personale della consultazione elettorale. Il Personale che intende candidarsi può proporre la propria candidatura alla Direzione del Dipartimento fino a cinque giorni prima della data della consultazione. La Direzione del Dipartimento raccoglie le candidature dando idonea diffusione alle stesse e predispone quanto necessario per le votazioni (seggi, urne, schede elettorali, etc) e costituisce il Comitato di Seggio. Lo spoglio delle schede avviene immediatamente dopo la chiusura del seggio. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto apposito verbale da conservarsi agli atti del Dipartimento. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di numero di preferenze prevale la maggiore anzianità complessiva di servizio del candidato, in caso di ulteriore parità prevale la minore età anagrafica. Le risultanze delle elezioni dovranno essere trasmesse alla Direzione del Dipartimento per la predisposizione del relativo atto deliberativo di formalizzazione. Art. 9 Disposizioni finali Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento aziendale precedentemente adottato in materia, dalla data della sua adozione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia. 5
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