Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale N 54 del 23 gennaio 2014

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1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Settore Giovanile e Scolastico COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO Via G.B. Trener, 2/ Trento Tel: Fax: Indirizzi Internet: Presidente: epellizzari@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it Calcio a 5 : calcio5_tn@figctrento.it Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it Cod. Fiscale LND Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale N 54 del 23 gennaio 2014 SOMMARIO 1. Comunicazioni della L.N.D Circolare n Comunicazioni del S.G. e S Raduni di selezione per giovani calciatori e giovani calciatori sottoposti a prova Comunicazioni attivita di ambito Regionale Gare Giustizia sportiva Comunicazioni del Comitato Provinciale autonomo di Trento Corsi di formazione per dirigenti di società: aspetti giuridico/fiscali Convocazione rappresentativa provinciale calcio femminile Convocazione rappresentativa provinciale calcio a 5 maschile Convocazione rappresentativa provinciale calcio a 5 femminile Ritiro tessere riconoscimento tesserati e dirigenti L.N.D. e S.G.S Comunicazioni per l attività del S.G.S. del Comitato di Trento Riunione con le società di settore giovanile lunedi 17 febbraio Convocazione rappresentativa provinciale categoria Under 15 femminile Richiesta deroga ragazze calciatrici Gare Autorizzazione manifestazione modifiche al programma gare Risultati gare Giustizia sportiva Decisioni del Giudice sportivo Allegati Classifiche 1260

2 1242/ COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1.1 CIRCOLARE N 36 Oggetto: Provvedimenti legislativi Gennaio 2014 Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare C.O.N.I. - Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali, prot. n , del 17 Gennaio 2014, inerente l'oggetto. IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali ILPRESIDENTE Carlo Tavecchio Oggetto: A) legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"; B) decreto legge 30 dicembre 2013, n.150 (c.d. decreto mille proroghe"), recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, proroga della deroga per le FSN e DSA all applicazione dell art. 6 della legge n. 122/2010 con onere a carico del bilancio CONI; C) Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 recante Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà ; D) Regione Campania - Legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 recante "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorioeducative-ricreative ; E) Regolamento n, 1336/2013 della Commissione Europea del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. A) LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014). E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013, la legge indicata in oggetto che consta di un solo articolo - composto da 749 commi - e contiene alcune disposizioni di diretto interesse per l organizzazione sportiva. DISPOSIZIONI IN MATERIALE FISCALE PER ATLETI PROFESSIONISTI In particolare l articolo 1, comma 160 interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi (ex DPR 22 dicembre 1986, n. 917) disponendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo per gli atleti professionisti, si consideri altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto della società sportive professionistiche nell ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, ai netto delle somme versate dall atleta professionista ai propri agenti per l attività di assistenza nelle medesime trattative. FINANZIAMENTO COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Il comma 302 dell articolo 1 autorizza, per l anno 2014, la spesa di 6 milioni di euro per il finanziamento delle attività istituzionali dei Comitato Italiano Paralimpico di cui ali'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO Al comma 303 dell articolo si stabilisce, invece, che il Fondo di Garanzia (ex articolo 90, comma 12 della legge 289/2012) venga così integrato: 10 milioni di euro per l anno 2014; 15 milioni di euro per l anno 2015; 20 milioni di euro per l anno Il medesimo comma indica l Istituto per il Credito Sportivo quale ente demandato ad amministrare gii importi di cui sopra in gestione separata, sulla base dei criteri che approverà, con decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Suddetto decreto dovrà altresì tener conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

3 1243/ 54 NORME SUGLI IMPIANTI SPORTIVI I commi 304 e 305 dell articolo 1 intervengono in materia di impianti sportivi omologati, al fine di consentire il più efficace utilizzo, seppure in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di Garanzia sopra illustrate, nonché di favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento. In particolare, il comma 305 stabilisce che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. Il comma 304 descrive, invece, nel dettaglio l'iter procedurale, come di seguito illustrato; Il soggetto che intende realizzare l intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, secondo i seguenti criteri: deve tenere conto delle indicazioni di cui all art. 14 del DPR 207/2012; deve essere corredato di un piano economico-finanziario e dell accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente; non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico- finanziario del l'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazioni ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale; il Comune, previa Conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l eventuale mancato rispetto delle priorità (di cui al successivo comma 305) ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; sulla base dell approvazione di cui sopra, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo; il Comune, previa Conferenza dei servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al soggetto proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto; ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la Conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 180 giorni dalla presentazione del progetto; il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell opera medesima; in caso di superamento dei termini di cui sopra: relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro ii termine di 60 giorni, sentito il Comune interessati, i provvedimenti necessari; relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a al coperto e allo scoperto, decorso infruttuosamente l ulteriore termine di 30 giorni concesso all ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è invitato a partecipare il Presidente della Regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalia richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari; in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, ii progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione; alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore; il bando specifica che il promotore, nell ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. In tal senso, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto previste dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al d. Igs. 163/2006, qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto promotore, ii predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare negli accordi; resta salvo ii regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione delio specifico intervento promosso.

4 1244/ 54 MONDIALI PALLAVOLO FEMMINILE Il comma 307 dell articolo 1 autorizza un contributo di 2 milioni di euro per l organizzazione, attribuita al CONI, dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del *** B) DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N.150 (C,D. DECRETO MILLE PROROGHE ), RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E, IN PARTICOLARE, PROROGA DELLA DEROGA PER LE FSN E DSA ALL APPLICAZIONE DELL ART. 6 DELLA LEGGE N. 122/2010 CON ONERE A CARICO DEL BILANCIO CONI. E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 il decreto legge indicato in oggetto (c.d. decreto "mille proroghe ), nel quale è contenuta, all art. 1, comma 13, una importante norma che riguarda le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI. La norma prevede: "E' prorogata al 1 gennaio 2015 l'applicazione dell articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento dell entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo Analogamente a quanto previsto negli ultimi tre anni (2011,2012,2013) con specifiche disposizioni legislative, anche per il 2014 viene dunque prorogata per le FSN e le DSA la deroga all applicazione delle misure di contenimento della spesa previste nell ambito dell art. 6 della legge 122/ nel limite di 2 milioni di euro - tra cui il tetto di 30 euro relativo ai gettoni di presenza per la partecipazione agii organi collegiali previsto dal comma 2 del articolo in questione nei confronti di tutti gli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica e, pertanto, sia nei confronti delle Federazioni iscritte nell elenco ISTAT, di cui all art. 1, comma 3, della legge n. 116/2009, sia di quelli non inserite in detto elenco. A differenza dei precedenti anni, per i quali le rispettive norme prevedevano che il relativo onore fosse a carico del bilancio dello Stato, il decreto in questione pone per il 2014 l onere economico della norma a carico del CONI. Il disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 1214) è stato assegnato alla 1 A Commissione del Senato (Affari Costituzionali), relatore il Sen. Giuseppe Esposito. L esame non è ancora iniziato. *** C) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N, 18 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ '. E stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, suppl. ord., n. 34 del 15 novembre 2013 la legge regionale indicata all oggetto. Nel provvedimento, art. 23, sono, tra l altro, recate alcune disposizioni in materia di impiantistica sportiva con particolare riguardo ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori. A tale proposito è stabilito che l Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini. E' altresì precisato che per le predette finalità ì beneficiari dei contributi devono presentare alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori. A tale scopo, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale n. 8/2003 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall articolo 11, comma 10, della legge regionale n. 18/2011 (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall articolo 60, comma 4, della legge regionale n. 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo. E infine specificato che il mancato rispetto dei citati termini perentori comporta fa revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate. ***

5 1245/ 54 D) REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2013, N. 18 RECANTE LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVE- RICREATIVE. E stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 26 novembre 2013 la legge regionale indicata all oggetto, volta, tra l altro, a riconoscere la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. E in particolare specificato che la Regione persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi: - la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere; - la salvaguardia dell identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline di tradizione campana; - l accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche; - il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione e di prevenzione sociale; - la tutela del diritto alta salute ed all integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività di cui nel provvedimento; - la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati; - l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per fa mobilità ed il tempo libero; - l adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere; - la promozione del territorio regionale come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali; - la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell associazionismo e del volontariato sportivo, nonché di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di razzismo negli stadi; - l aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi e delle attività motorie - l affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l'accesso pubblico. Sono considerati strumenti di programmazione e coordinamento dell esercizio delle funzioni regionali in materia di sport: - il piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie; - le linee operative annuali; - il Sistema informativo regionale per lo sport (SIS) Campania. IMPIANTISTICA SPORTIVA La Regione, per l attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali, nella concessione dei contributi, stabilisce l erogazione dei contributi in favore di iniziative, di conservazione, di miglioramento e di messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, di realizzazione di nuovi impianti ed incentiva le forme di partecipazione pubblico-privata, come la finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi. I contributi possono essere concessi in conto capitale, a totale carico della Regione, o in conto interessi e gli impianti sportivi che beneficiano di detti contributi sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico. E altresì precisato che la Regione può stipulare con l Istituto di credito sportivo e con altri istituti di credito le convenzioni per predeterminare ed assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla legge e può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati. Le linee operative annuali approvate dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno definiscono per l anno successivo l ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna delle predette tipologie di intervento e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze.

6 1246/ 54 ATTIVITÀ SPORTIVA La Regione può concedere contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione del l'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di attività sportive dilettantistiche e per l organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali. Le istanze per la concessione dei contributi relative all acquisto delle attrezzature, in conto capitale, allo svolgimento delle attività e alla realizzazione di manifestazioni sportive, riferite all anno successivo, devono essere inviate all assessorato competente allo sport entro il 30 novembre di ogni anno. Il provvedimento prevede anche l istituzione del registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorie-educativo-ricreative, distinto in parti separate, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. E istituita, inoltre, un anagrafe centralizzata regionale degli atleti suddivisa per disciplina sportiva. COMITATO TECNICO REGIONALE PER LO SPORT E' inoltre istituito il comitato tecnico regionale per io sport e delle attività motorie, con compiti consultivi e di collaborazione con gii uffici competenti, che sulla base dei dati del SIS Campania elabora le proposte e fornisce i pareri per la redazione del piano triennale regionale e delle linee operative annuali regionali. Il comitato è composto da non più di undici componenti tra cui l assessore regionale competente in materia di sport o un suo rappresentante, che lo presiede, due componenti della Giunta regionale del CONI, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva regionali, un rappresentante regionale dei Comitato italiano paraolimpico (Cip), il Presidente del comitato regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) o un suo delegato. TUTELA SANITARIA In materia di tutela sanitaria la Regione può stipulare, di concerto con l'assessore regionale delegato alla sanità, intese ed accordi con l Istituto di medicina e scienza dello sport, con il comitato regionale della FMSI, con le associazioni professionali dei diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica e dei laureati in scienze motorie, con l università e con le scuole primarie e dell infanzia per le attività motorio-ricreative, per l aggiornamento e la formazione, nonché per l istituzione della carta elettronica sanitaria e del passaporto biologico. La Regione, in armonia con la legge 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria e delle attività sportive e della lotta contro il doping), promuove anche le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive e individua le relative misure nelle linee operative annuali per lo sport La Regione può stipulare accordi ed intese con l amministrazione scolastica regionale per ia promozione e la valorizzazione dello sport scolastico ed interagire per la realizzazione dei progetti nazionali di promozione sportiva scolastica. E' inoltre istituito l'elenco dei giovani atleti, di età non superiore ai venticinque anni, non professionisti o equiparati, di accertato talento sportivo e può concedere agli stessi ed alle loro società di appartenenza degli appositi contributi. E altresì prevista la possibilità di poter sottoscrivere, in accordo con il Ministero della giustizia, delle convenzioni per favorire l esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali, in applicazione della vigente normativa in materia. La Regione, nel rispetto della tradizione storica sportiva campana, riconosce e sostiene la primaria funzione dei musei dello sport, delle associazioni e degli storici sportivi, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva. E infine stabilito che, in sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all applicazione della legge sono quantificate in complessivi euro ,00. Dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, sono abrogate le legge regionali 42/1979 e 46/1982. E) REGOLAMENTO N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEI 13 DICEMBRE 2013 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2004/17/CE, 2004/18/CE E 2009/81/CE DEI PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RIGUARDO ALLE SOGLIE DI APPLICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI. Lo scorso 13 dicembre la Commissione UE ha emanato il Regolamento a 1336/2013 (entrato in vigore il 1 gennaio 2014) con il quale sono state modificate le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. II Regolamento non necessita di esplicito recepimento nell ordinamento dei singoli Stati Membri (norma self executing). Gli importi delle soglie dei "contratti di rilevanza comunitaria" contenuti nel d.lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) devono, pertanto, ritenersi automaticamente modificati dal momento dell entrata in vigore del Regolamento comunitario.

7 1247/ 54 Nello specifico, i valori delle nuove soglie sono i seguenti; (invece di ) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali, ad eccezione di alcuni appalti afferenti a determinati settori o materie; ((invece di ) per tutti gli altri appalti pubblici di forniture e di servizi; (invece di )per gli appalti pubblici di lavori. *** 2. COMUNICAZIONI DEL S.G. E S. 2.1 RADUNI DI SELEZIONE PER GIOVANI CALCIATORI E GIOVANI CALCIATORI SOTTOPOSTI A PROVA Oggetto: Raduni di selezione per giovani calciatori e giovani calciatori sottoposti a prova In riferimento alle norme e alle precisazioni riportate nel Comunicato Ufficiale n 1 dello scrivente Settore, relativamente all organizzazione dei raduni per la selezione dei giovani calciatori o per sottoporre a prova i giovani calciatori nel corso delle sedute di allenamento, con la presente riteniamo utile ricordare le procedure da seguire, le relative modalità organizzative e la documentazione richiesta per la necessaria autorizzazione. 3.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI ILPRESIDENTE Luca Pancalli Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti provini ) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria Allievi, a condizione che tali calciatori siano tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo. Si rende necessario stabilire il predetto limite minimo di età, in armonia con quanto previsto per l attività delle categorie Esordienti e Pulcini, il cui carattere, eminentemente educativo e formativo, non consente di dar luogo a selezioni precoci. Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti abbiano la possibilità di viverlo positivamente, pertanto è indispensabile che la società organizzatrice faccia in modo che il clima in cui si svolge sia positivo, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità. Per l organizzazione dei raduni selettivi, con i limiti d età e di provenienza dei partecipanti di cui sopra, deve essere richiesta, da parte della Società interessata, preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio, d intesa con il Settore Giovanile e Scolastico. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno e deve specificare: a) se il raduno è organizzato in proprio dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con altre consorelle (in queste ultime ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni delle Società cointeressate); b) la categoria e le classi d età interessate, la data e l ubicazione del campo di gioco in cui verrà svolto il raduno e l orario che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi; c) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società. d) il raduno nominativo dell impianto omologato, nella sede della stessa società, presso cui il raduno deve essere obbligatoriamente organizzato; e) l nominativo del medico presente al raduno. In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso. Si ribadisce che ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno muniti del necessario nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza e che è assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

8 1248/ 54 I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni soltanto dopo aver accertato l espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari. I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie ad esso relative. Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova) Le società affiliate, quando intendano sottoporre a prova un giovane calciatore di età inferiore agli anni 16, sono tenute a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, che provvede a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni: 1. le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti ed i 16 anni, purché venga rilasciato regolare nulla osta da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante; 2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori residenti nella medesima regione di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni, e/o sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione. I requisiti richiesti sono i seguenti: a. possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come Scuola di Calcio ; b. presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino; c. situazione disciplinare - relativa a tecnici e dirigenti della società - adeguata; d. presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport). CIRCOLARE N 1 ATTIVITÀ DI BASE - MODALITA RADUNI E PROVINI Raduni di selezione (pag. 61 CU n 1 FIGC-SGS) Vengono considerati "Raduni di selezione", lo attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti giovani calciatori tesserati por altre società. Tali raduni devono essere organizzati secondo i criteri e le disposizioni indicate nel Comunicato Ufficiale n 1 del Settore Giovanile e Scolastico, ricordando che nelle richieste di autorizzazione devono espressamente essere riportate anche le seguenti informazioni: lettera a firma del legale rappresentante della Società o del Responsabile del Settore Giovanile della/e società coinvolta/e, con cui si autorizza la presenza delle persone che, per proprio conto, assumono la responsabilità del raduno; nominativo dell'impianto di gioco omologato, sede dei raduno; nominativo del medico presente durante il raduno; numero dei ragazzi partecipanti previsto, suddiviso per classi di età; modalità dei svolgimento del raduno; modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40 ciascuno). Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al competente Comitato Regionale LND nel quale si svolge il raduno. Provini presso le società (pag. 63 CU n 1 FIGC-SGS). Vengono considerati "Provini, le modalità con cui una società, con il fine di approfondire la conoscenza di un giovane calciatore selezionato verificare con maggiore consapevolezza la scelta effettuata, convoca uno o più giocatori di altra società (comunque in numero limitato) presso la propria struttura, prevedendo l'inserimento nei propri gruppi-squadra. Per sottoporre a prova" un giovane calciatore le società, nel rispetto delle norme previste dal CU n B 1 (p.e. rilascio del nulla osta da parte della società di appartenenza.) devono comunicare al Settore Giovanile e Scolastico e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Regionale FIGC-SGS l'intenzione di sottoporre a prova i giovani calciatori, indicando le fasce d età ed il periodo di prova. Per poter usufruire di tale opportunità, le società dovranno rispettare i criteri e le disposizioni indicate nel Comunicato Ufficiale n 1 del Settore Giovanile e Scolastico, ricordando che, qualora le società vogliano sottoporre a prova un giovane calciatore della stessa regione di età compresa tra 10 e 12 anni, oppure un giovane calciatore

9 1249/ 54 di età compresa tra 12 e 16 anni proveniente da altra regione, occorre essere preventivamente autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, inviando una specifica richiesta, nella quale debbono essere evidenziate le seguenti informazioni: possesso dei requisiti minimi di "Scuola Calcio ; nominativo e relativa qualifica federale del tecnico responsabile del gruppo nel quale viene inserito il giovane sottoposta a "prova ; nominativo e qualifica dell'esperto di aspetti socio-relazionali presente durante lo svolgimento dell attività in cui è coinvolto il giovane sottoposto a prova (es. Psicologo dello Sport). Le comunicazioni dei calciatori da sottoporre a prova devono essere inoltrate al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Regionale FIGC-SGS, entro 10 giorni antecedenti la prova. 3. COMUNICAZIONI ATTIVITA DI AMBITO REGIONALE 3.1 GARE RAPPORTI NON PERVENUTI O GARE NON DISPUTATE CAMPIONATO: CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE A 15/A OLYMPIA ROVERETO KAOS BOLZANO D RISULTATI GARE CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/01/2014 Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 15 Giornata - A COMANO TERME E FIAVE SPORT FIVE ROVERETO FUTSAL BOLZANO 2007 SACCO S.GIORGIO 3-3 FUTSAL SACCO FUTSAL MERCATONE UNO M0-1 GIACCHABITAT TRENTO GIOVENTU TRENTINA PRAGMA MERANO SPORTING CLUB JUDICARIA4-4 STIVO A.S.D. CALCIO 5 SAN GOTTARDO 4-9 COMANO TERME E FIAVE SPORT FIVE ROVERETO LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO B SOSPESA PRIMO TEMPO D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI I SOSPESA SECONDO TEMPO K RECUPERO PROGRAMMATO M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO R RAPPORTO NON PERVENUTO U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. W GARA RINVIATA PER ACCORDO Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

10 1250/ 54 CLASSIFICA *==============================================================================* Societa' Punti PG PV PN PP RF RS DR Pen * * 1 CALCIO 5 SAN GOTTARDO A.S.D.KAOS BOLZANO A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO A.C.D.PRAGMA MERANO A.S.D.SACCO S.GIORGIO S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO A.S.D.FUTSAL BOLZANO F.C. OLYMPIA ROVERETO F.C.D.FUTSAL MERCATONE UNO MEZZ U.S.D.CORNACCI U.S. COMANO TERME E FIAVE S.S. STIVO A.S.D A.S.D.FUTSAL SACCO SPORTING CLUB JUDICARIA A.S.D.GIOVENTU TRENTINA * * = FUORI CLASSIFICA * GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV. 15/A 17/01/14 OLYMPIA ROVERETO KAOS BOLZANO D Classifica Coppa Disciplina - Girone di Andata Stagione Sportiva 2013/2014 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE PUNTI S.S.D. SPORT FIVE ROVERETO CALCIO 5 SAN GOTTARDO 1.35 A.S.D. FUTSAL BOLZANO A.S.D. KAOS BOLZANO 2.55 U.S. COMANO TERME E FIAVE 3.60 A.S.D. GIOVENTU TRENTINA U.S.D. CORNACCI 4.85 A.S.D. SACCO S.GIORGIO 4.85 A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO 5.70 SPORTING CLUB JUDICARIA 9.15 S.S. STIVO A.S.D A.C.D. PRAGMA MERANO F.C.D. FUTSAL MERCATONE UNO F.C. OLYMPIA ROVERETO A.S.D. FUTSAL SACCO GIUSTIZIA SPORTIVA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dai collaboratori Spinelli Lorenzo e Eschgfäller Robert e dal rappresentante A.I.A. Toccoli Michele, nella seduta del 22/01/14, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: PREANNUNCIO DI RECLAMO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 GARE DEL 17/11/2014 gara del 17/ 1/2014 OLYMPIA ROVERETO - KAOS BOLZANO Preso atto del preannuncio di reclamo della Societa' F.C. OLYMPIA ROVERETO,si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati per quanto in atti.

11 1251/ 54 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: A CARICO DI SOCIETA AMMENDA EURO 200,00 PRAGMA MERANO per avere un proprio sostenitore, dalla tribuna, lanciato con violenza verso l'arbitro un accendino, colpendolo al polpaccio della gamba sinistra. A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA FINO AL 30/01/2014 FESTINI EMANUEL (OLYMPIA ROVERETO) A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE TRUNZO MARIO (PRAGMA MERANO) SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E DALPRA LORENZO (OLYMPIA ROVERETO) PEROTTONI ARMANDO (OLYMPIA ROVERETO) ROJAS PODETTI ARTURO ALEJANDRO (STIVO A.S.D.) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR TARTER MICHELE (CALCIO 5 SAN GOTTARDO) TRUNZO MARIO (PRAGMA MERANO) ZANGRANDI MATTEO (PRAGMA MERANO) ARTINI ROBERTO (SPORTING CLUB JUDICARIA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA III INFR SANTONI LUCA (COMANO TERME E FIAVE) BONAMICO MARCELLO (OLYMPIA ROVERETO) 4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 4.1 CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DI SOCIETÀ: ASPETTI GIURIDICO/FISCALI Il Consiglio Direttivo ha deliberato l organizzazione di corsi zonali di formazione/aggiornamento per segretari/dirigenti delle Società affiliate (vedi C.U. n 25 del 17/10/2013). L argomento dei corsi sarà di carattere giuridico/fiscale. La partecipazione al corso è obbligatoria per almeno un dirigente di ognuna delle Società affiliate. L obbligatorietà va intesa nel senso che la quota d iscrizione per un dirigente verrà comunque addebitata ad ogni Società, anche a quelle che eventualmente non ottemperano all obbligo di farne partecipare almeno uno. Inoltre, la non partecipazione verrà considerata alla stessa stregua della mancata partecipazione ad un assemblea del Comitato, con le eventuali conseguenze che comporta. Quota d iscrizione per Società: 60,00 (addebitata sul conto di ogni Società). A tutti i partecipanti il Comitato fornirà il materiale didattico necessario. DOCENTI: Dott. Nicola FILIPPI, Dott. Fabio CLEMENTI, Dott. Fabiano PAOLI CALENDARIO DEI CORSI: (gli indirizzi delle sale dove si svolgeranno le lezioni saranno pubblicate su i prossimi Comunicati Ufficiali) Cavalese 27/01/2014 ore 20,00 - presso la sede dell U.S. Fiemme C.R. Via Dossi (campo sportivo) Levico Terme 03/02/2014 ore 20,00 - presso la sede dell U.S. Levico Terme Viale Lido (campo sportivo) Tione 10/02/2014 ore 20,00 - presso sala riunioni del Centro Studi Judicaria Viale Dante, 44 Mori 24/02/2014 Trento/V. Baselga 03/03/2014 Eventuali variazioni al calendario saranno pubblicati tramite i Comunicati Ufficiali e sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

12 1252/ CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CALCIO FEMMINILE In preparazione per gli impegni ufficiali del Torneo delle Regioni 2014 della Rappresentativa di Calcio femminile del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, le sotto elencate giocatrici sono convocate per una seduta di allenamento presso il CAMPO SPORTIVO DI ISERA, LUNEDÍ 03/02/2014 ALLE ORE Le stesse dovranno presentarsi vestite con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico sig. GADDA Sergio munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell art. 76 comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. (*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari (*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/ la ragione dell impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa. Per tutti gli altri si considera certa la presenza. Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'art 76 delle N.O.I.F., sia delle società sia dei giocatori. U.S. ISERA CASAPU MARINA ASD OZOLO MADDALENE ERLICHER ALESSIA DAURIZ ILENIA PACCHIOLI CHIARA FRISINGHELLI MICHELA U.S. TRENTO CLARENTIA BERTOLDI KATIA GOTTARDI CRISTINA COMPOSTELLA GIULIA GROFF CHIARA DALLASANTA ELISA LARENTIS NICOLE MAURINA SILVIA STEDILE GIULIA PELLEGRINI NICOLE VISINTAINER BEATRICE ROSA GIULIA ASD OZOLO MADDALENE BRANZ GIULIA VALENTI ANGELA SELEZIONATORE: GADDA SERGIO MEDICO: MARCHIORI MAURA ACCOMPAGNATORI UFFICIALI: MICHELETTI IDA COLLABORATORE ZAMBONIN VITO ROSSI ELENA 4.3 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CALCIO A 5 MASCHILE In preparazione per gli impegni ufficiali del Torneo delle Regioni 2014 della Rappresentativa Calcio a 5 maschile, i giocatori sotto elencate sono convocati per una seduta di allenamento presso LA PALESTRA DI TRENTO /VIGOLO BASELGA, IL GIORNO 03/02/2014 ALLE ORE 20,15. Gli stessi dovranno presentarsi al Tecnico Righi Enrico muniti del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e copia del certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell art. 76 comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. (*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari

13 1253/ 54 (*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. F.C. CALCERANICA DALLATORRE MASSIMO ASD GIACCHABITAT TN ZADRA ANDREA POL. CALISIO BORTOLAMEOTTI MICHAEL ASD GIOVENTU TRENTINA META ELSON ASD COMANO T. FIAVE SELAMI ELVEDIN ASD IMPERIAL GRUMO CATTANI FILIPPO FCD FUTSAL MERC. UNO CONTREAS MANUEL MELCHIORI MASSIMILIANO DEGASPERI ANDREA ASD LATERMAR C.A5 TURRINI SIMONE ONERE GABRIELE A.C. PUNTO VERDE CLES DONATI GABRIEL PRIGHEL NICOLA SSD SPORT FIVE ROV. MALENA ANDREA ASD FUTSAL SACCO DE OLIVEIRA J. ANISIO GATTAMELATA NICOLA PALLAVER FEDERICO PERGHEM DAVIDE RESPONSABILE C.A5: RINALDI MARCO COORDINATORE TECNICO: CARACRISTI CRISTIANO SELEZIONATORE: RIGHI ENRICO COLLABORATORE TECNICO: MONTAGNI MARCO MEDICO: STABILE BERNARDO COLLABORATORE: FACCHINELLI IVANO 4.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CALCIO A 5 FEMMINILE In preparazione per gli impegni ufficiali del Torneo delle Regioni 2014 della Rappresentativa Calcio a 5 femminile, le giocatrici sotto elencate sono convocati per una seduta di allenamento presso LA PALESTRA DI TRENTO /VIGOLO BASELGA, IL GIORNO 27/01/2014 ALLE ORE 20,15. Le stesse dovranno presentarsi al Tecnico Sanibondi Ivan munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e copia del certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell art. 76 comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. (*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari (*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. U.S. CARISOLO GREGGIO CECILIA ASD REAL PAGANELLA ZENI ALESSANDRA MOSCA IRIS SSD SPORT FIVE ROV. FICHERA MONIA SCALVINI ROBERTA FICHERA NAOMI ASD COMANO T. FIAVE LEONARDI BARBARA NICOLODI MARTINA U.S. CORNACCI MORANDINI DANIELA VICENTINI SHARON U.S. PRIMIERO GRISOTTO GIULIA GS TRILACUM CORNELLA SERENA ZUGLIANI VALERIA KURTZ MARILENE ASD REAL PAGANELLA DALMONECH ALICE SORDO SELENE RESPONSABILE C A 5: RINALDI MARCO COORDINATORE TECNICO: CARACRISTI CRISTIANO ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: BERTELLI ROBERTO COLLABORATRICE TECNICO: MANICA VALENTINA SELEZIONATORE: SANIBONDI IVAN MEDICO: FAILONI GIANLUIGI

14 1254/ RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S. Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento Dirigenti delle seguenti società: ALTA ANAUNIA ALTIPIANI CALCIO ANUANUE VALLE DI NON AQUILA TRENTO AUDACE AZZURRA S.BARTOLOMEO BASSA ANAUNIA BERSNTOL CALCERANICA CAVEDINE LASINO CERMIS FASSA FERSINA PERGINESE FIEMME CASSE RURALI FUTSAL MERCATONE UNO ISCHIA LEGION OF DOOM MARCO MOLVENO NUOVA ALTA VALLAGAR. ORTIGARALEFRE PINE RAVINENSE RIVA DEL GARDA ROVERETO SAN ROCCO SOLTERI S.GIORGIO VATTARO VERMIGLIO CALCIO Le società sono pregate a provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse e/o chiederne, con richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali). 5. COMUNICAZIONI PER L ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 5.1 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI SETTORE GIOVANILE LUNEDI 17 FEBBRAIO 2014 Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C su proposta del Consigliere responsabile del S.G.S. Dott. Giorgio Barbacovi, ha deliberato l organizzazione di una riunione delle Società incentrata su argomenti attinenti al Settore Giovanile: Lunedì 17 febbraio 2014, ad ore presso la sala riunioni del Centro sportivo Trilacum di Trento/ Vigolo Baselga Sono invitati a partecipare i Presidenti e/o i Responsabili dei settori giovanili delle Società affiliate. 5.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA UNDER 15 FEMMINILE In preparazione per gli impegni ufficiali del Torneo Beppe Viola della Rappresentativa Under 15 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, le giocatrici sotto elencate sono convocate per una seduta di allenamento presso il CAMPO SPORTIVO TRENTO MELTA (sint.), MARTEDÍ 28/01/2014 ALLE ORE 15,00. Le stesse dovranno presentarsi vestite con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico sig. GADDA Sergio munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell art. 76 comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. (*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari (*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/ la ragione dell impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa. Per tutti gli altri si considera certa la presenza. Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'art 76 delle N.O.I.F., sia delle società sia dei giocatori.

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