CIRCOLARE n. 15 del 25/11/2013 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI
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1 CIRCOLARE n. 15 del 25/11/2013 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI
2 INDICE 1. PREMESSA 2. COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI 2.1 Soggetti obbligati 2.2 Oggetto della comunicazione 2.3 Esclusioni oggettive 2.4.Trattamento fiscale in capo all utilizzatore e al concedente 2.5 Termini 2.6 Sanzioni 3. COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI 3.1 Soggetti obbligati 3.2 Oggetto della comunicazione 3.3 Esclusioni oggettive 3.4 Termini 3.5 Sanzioni 2
3 1. PREMESSA Per effetto di quanto previsto dal D.L. 138/2011 in presenza di società/ditte individuali che concedono in godimento l utilizzo di un bene d impresa a un socio/familiare è necessario trasmettere in via telematica, all Agenzia delle entrate, una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai suddetti beni, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. L art. 2, c. 36-septiesdecies D.L. 38/2011 prevede inoltre che si tenga conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effetuata nei confronti della società. Devono quindi essere comunicati i finanziamenti soci e le capitalizzazioni di importo complessivamente superiore a Euro 3.600,00 annui nei confronti della società. 2. COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI 2.1. Soggetti obbligati Sono obbligati alla comunicazione in esame:: le ditte individuali e le società 1 che concedono beni dell impresa in godimento; soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa concedente), familiari dei soci, familiari dell imprenditore e soci o familiari di altra società appartenente al gruppo. Ai sensi dell art. 5, comma 5, TUIR sono considerati familiari : il coniuge; i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo grado. L obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall impresa concedente, dal socio o dal familiare dell imprenditore Oggetto della comunicazione I soggetti di cui al punto precedente, comunicano all anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve esere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta. L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno di riferimento della comunicazione. 1 Società di persone (snc e sas), società di capitli (spa, srl, sapa), società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti ed enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. 3
4 Deve essere comunicato ogni bene dell impresa concesso in godimento a soci o familiari come di seguito indicato: autovetture altri veicoli unità da diporto aeromobili immobili altri beni (se di valore non inferiore ad Euro al netto dell IVA) Esclusioni oggettive Sono esclusi dalla comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti e non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell imprenditore Trattamento fiscale in capo all utilizzatore ed al concedente Nel caso di concessione in godimento di un bene d impresa in capo: all utilizzatore persona fisica (socio/familiare) si configura un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrsispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene; al concedente (società/ditta individuale) è prevista l indeducibilità dei relativi costi nel caso in cui il corrispettivo annuo risulti inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. Si ricorda che qualora il socio rivesta anche la qualifica di amministratore, la concessione in godimento di un bene della società, configura un fringe benefits da tassare in capo al soggetto utilizzatore. Si invitano quindi i clienti a valutare con attenzione tale previsione, al fine di disciplinare correttamente dal punto di vista fiscale i rapporti in essere, anche alla luce della disciplina dei beni concessi in godimento ai soci Termini La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di chiusura dell anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. 4
5 Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre Sanzioni L art. 2 comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti. La sanzione è: pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato al socio o familiare; dovuta in solido tra l impresa e il beneficiario. Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applicano, in solido, la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97. E comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell art. 16 del Dlgs. 472/ COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI 3.1. Soggetti obbligati Sono obbligati alla comunicazione in esame i soggetti che esercitano attività d impresa sia in forma individuale che collettiva Oggetto della comunicazione I soggeti di cui al punto precedente, comunicano all anagrafe tributaria i dati delle persone fische soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso all impresa, nell anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciscuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. L obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall anno 2012 (e non a quelle già in essere in precedenza) Esclusioni oggettive Sono esclusi dall obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell Amministrazione finanziaria (a titolo esemplificativo finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata) Termini La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile ell anno successivo a quello di chiusura dell anno in cui sono statti ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre
6 3.5. Sanzioni In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall impresa, in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011, in caso di comunicazione omessa, incompleta o non veritiera, potrebbe ritenersi applicabile la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro di cui all art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, stabilita in generale per le violazioni riguardanti le comunicazioni prescritte dalla legge tributaria. 6
SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI
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