LE PROCEDURE DECISIONALI. LE PROCEDURE NON LEGISLATIVE

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1 LE PROCEDURE DECISIONALI. LE PROCEDURE NON LEGISLATIVE Corso di laurea in: - Giurisprudenza - Diritto per l impresa nazionale ed internazionale DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA

2 LE PROCEDURE NON LEGISLATIVE Non esiste una definizione di procedure non legislative né esiste una procedura non legislativa ordinaria (o standard). Si tratta, infatti, di procedure anche molto diverse tra loro e il cui unico dato in comune è rappresentato dal fatto che gli atti adottati sulla base di tali procedure sono atti non legislativi. In particolare, appartengono alle procedure non legislative: la procedura per la conclusione di accordi internazionali; la procedura per l adozione degli atti di attuazione e di esecuzione; la procedura per istituire una cooperazione rafforzata; la procedura per l adozione degli atti in materia di PESC.

3 LA STIPULA DI ACCORDI INTENAZIONALI Art. 216 TFUE: l Unione può concludere accordi internazionali con Stati terzi o organizzazioni internazionali qualora i Trattati lo prevedano o qualora la conclusione di tali accordi sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati. Gli accordi internazionali conclusi dall Unione vincolano le istituzioni dell Unione e gli Stati membri. Art. 47 TUE: L Unione ha personalità giuridica.

4 LA STIPULA DI ACCORDI INTENAZIONALI LA PROCEDURA (Art. 218 TFUE) Il Consiglio 1. autorizza l avvio dei negoziati; 2. designa il negoziatore; 3. definisce le direttive di negoziato; 4. autorizza la firma; 5. conclude gli accordi.

5 La Commissione (o l Alto rappresentante quando l accordo riguarda esclusivamente o principalmente la PESC): 1. presenta raccomandazioni al Consiglio Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell accordo Fatti salvi i casi nei quali l accordo riguarda la PESC, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell accordo: a) previa approvazione del Parlamento espressamente previsti dai Trattati, ossia europeo: nei casi i) accordi di associazione; ii) accordo sull'adesione dell'unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

6 iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione; iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'unione; v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

7 b) previa consultazione del Parlamento europeo negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare. Nel corso dell intera procedura il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Esistono però delle eccezioni nelle quali il Consiglio delibera all unanimità.

8 Voto all unanimità del Consiglio: quando l accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l unanimità per l'adozione di un atto interno dell'unione; quando si tratta di un accordo di associazione con Stati terzi o di un accordo con Stati candidati all adesione; quando si tratta dell accordo sull adesione dell Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

9 Il PE è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura. Uno SM, il PE, il Consiglio o la Commissione possono chiedere il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo con i Trattati. In caso di parere negativo della Corte, l accordo non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei Trattati.

10 L ADOZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI PESC Art. 24, 1 TUE: la PESC è soggetta a norme e procedure specifiche. Art. 36 TUE: L Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il PE sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e lo informa dell evoluzione di tale politica Egli provvede affinché le opinioni del PE siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante. Funzione meramente consultiva del Parlamento europeo.

11 Art. 30 TUE: Ogni SM, l Alto rappresentante o l Alto rappresentante con l appoggio della Commissione possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla PESC e possono presentare iniziative e proposte al Consiglio. Perdita del potere quasi-monopolistico della Commissione in materia di iniziativa legislativa. Art. 31 TUE: Le decisioni a norma del presente capo (CAPO 2 PESC) sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all unanimità, salvo nei casi in cui il presente trattato dispone diversamente. Il voto all unanimità costituisce la regola, salvo diversa disposizione contenuta nei Trattati.

12 LA PROCEDURA PER L ADOZIONE DEGLI ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE Nel diritto dell Unione europea non sono rari i casi nei quali un atto adottato dal Consiglio oppure congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo deleghi alla Commissione il potere di adottare atti la cui funzione è quella di integrare/modificare/dare attuazione all atto principale. Il Trattato di Lisbona ha previsto due distinte procedure: una relativa agli atti c.d. delegati; l altra relativa agli atti c.d. di esecuzione.

13 ATTI NORMATIVI DELEGATI Art. 290 TFUE: Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti: a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

14 ATTI DI ESECUZIONE Art. 291 TFUE: Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 TUE (PESC), al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

15 LA PROCEDURA PER ISTITUIRE UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA Art. 20 TUE: gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell Unione, possono fare ricorso alle istituzioni di quest ultima ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni contenute nei Trattati. La norma mira, in sostanza, a consentire ad un gruppo di Stati membri, di avvalersi del quadro istituzionale e giuridico dell Unione, per promuovere tra di loro una forma di cooperazione nonostante il dissenso di altri Stati membri.

16 L attuazione di una cooperazione rafforzata, proprio perché limitata a taluni Stati, deve rispettare taluni limiti fondamentali. Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'unione. Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi. Le cooperazioni rafforzate devono rispettare le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano i quali, a loro volta, sono tenuti a non ostacolarne l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano. Alle cooperazioni rafforzate devono poter aderire, in qualsiasi momento, tutti gli Stati membri che lo desiderano. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano soltanto gli Stati membri che vi partecipano.

17 Art. 329 TFUE: gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

18 La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa: all'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'unione; alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

19 L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità. Art. 330 TFUE: tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

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