R E G O L A M E N T O L O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L V A C A N Z E A N Z I A N I
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- Emilia Zanella
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1 COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno c.a.p fax c.f comune@longarone.net R E G O L A M E N T O P E R L O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L S E R V I Z I O S O G G I O R N O C L I M A T I C O M A R I N O V A C A N Z E A N Z I A N I Adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 20 del 1 aprile Entrato in vigore il 1 aprile 2014
2 REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOGGIORNO MARINO VACANZE ANZIANI TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina: a) i criteri e le modalità per l organizzazione dei soggiorni climatici estivi per anziani b) i criteri e le modalità per la partecipazione ai soggiorni di cui alla precedente lettera a); c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti. ART. 2 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 1. è istituito il servizio di soggiorni climatici estivi per anziani 2. Il servizio prevede l organizzazione di soggiorni estivi in località marine della durata di 15 giorni ciascuno. 3. La definizione del periodo di soggiorno, la località ed il numero massimo dei partecipanti sono stabiliti annualmente dal Comune (sulla base delle preferenze espresse degli utenti con apposito questionario ) 4. Il servizio può essere svolto: - direttamente dal Comune attraverso l affidamento del servizio ad una agenzia di viaggio e turismo selezionata dai fruitori dell anno precedente. In caso di assenza di rilevazione delle indicazioni tramite questionari, la scelta ricadrà sul luogo e Agenzia dell anno precedente, salvo lamentele scritte da parte degli utenti. - anche per conto di cittadini di altri Comuni su incarico formale dei rispettivi Sindaci. ART. 3 FINALITÀ DEL SERVIZIO 1. Il Servizio "Vacanze Anziani " persegue le seguenti finalità: - la prevenzione del degrado psicofisico; - il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia; - la realizzazione di spazi di benessere psicofisico; - favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; - la realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno marino o montano. ART. 4 UTENTI DEL SERVIZIO 1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Longarone in possesso dei seguenti requisiti: 1
3 - aver compiuto il 65 anno di età entro il giorno antecedente la data della partenza del turno al quale intendono partecipare - essere in condizioni di autosufficienza. 2. eventuali posti residui rispetto a quelli preventivati possono essere assegnati anche ad utenti non residenti nel Comune di Longarone 3. In caso di coppie è sufficiente che uno dei richiedenti sia in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente comma In caso di accompagnatore familiare lo stesso deve corrispondere la quota di partecipazione prevista per intero, previo disponibilità dei posti. ART. 5 ASSISTENZA ED ANIMAZIONE 1. Per ogni turno di soggiorno è garantita la presenza di un assistente/accompagnatore fornito dalla Agenzia affidataria 2. Sono compiti dell Assistente/accompagnatore: a) vigilare al fine di prevenire per la salute e l incolumità dei singoli partecipanti ai soggiorni; b) favorire la socializzazione tra i partecipanti ai soggiorni; c) effettuare piccoli servizi per i partecipanti ai soggiorni; d) stimolare l acquisizione ed il mantenimento della capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze da parte dei partecipanti ai soggiorni; e) mantenere i rapporti con la cucina per la fornitura dei pasti e l osservanza di eventuali diete particolari; f) mantenere i rapporti con i responsabili della struttura ospitante al fine di risolvere ogni disfunzione logistica e funzionale eventualmente riscontrata e per segnalare eventuali lamentele da parte dei partecipanti ai soggiorni; g) segnalare eventuali problemi sanitarie all infermiere convenzionato; h) compilare, alla fine del turno di soggiorno, una relazione sull andamento del soggiorno segnalando eventuali carenze organizzative rilevate sia nella struttura ospitante che nelle modalità organizzative del Comune. 3. Il personale da incaricare ai fini del precedente comma 2, è fornito da agenzia di viaggio e turismo con apposita professionalità documentata. Forme di vigilanza, controllo e verifica devono essere previste dal capitolato d'oneri. 4. Per ogni turno di soggiorno sono previste attività di animazione e gite. 5. Il lavoro compiuto da parte dell assistente accompagnatore dovrà essere soggetto a questionario di valutazione da parte dei soggiornanti. ART. 6 ASSISTENZA INFERMIERISTICA Il capitolato d oneri di affidamento del servizio in oggetto dovrà prevedere l obbligatorietà di assistenza infermieristico o attraverso acquisizione di personale apposito da parte dell Agenzia o attraverso convenzione con servizio apposito nella località turistica. 2. In ogni caso il servizio infermieristico dovrà prevedere: 2
4 la reperibilità 24 ore su 24 del personale infermieristico; un numero minimo di visite di controllo pari a due da effettuarsi all inizio ed a metà del periodo di soggiorno. 3. Per gli interventi nei confronti dei partecipanti ai soggiorni l infermiere dovrà attenersi alla prescrizione medica. TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO ART. 7 MODALITA DI ACCESSO 1. Entro il mese di aprile di ogni anno l Ufficio segreteria del Comune provvede a pubblicizzare, attraverso la stampa locale e la diffusione di apposito materiale pubblicitario, la località e il periodo del soggiorno; 2. Negli avvisi devono essere indicati: a) la località del soggiorno; b) le date di inizio e fine soggiorno; c) le date entro le quali possono essere presentate le domande di iscrizione; d) gli importi delle quote di partecipazione; e) gli orari di apertura ed il numero telefonico degli uffici competenti al rilascio delle informazioni, all assistenza nella compilazione dei moduli di cui al successivo comma 3 ed al ricevimento delle domande di iscrizione. 3. Le domande di iscrizione devono essere presentate, entro il termine indicato negli avvisi di cui al precedente comma 2, utilizzando, per ognuno dei richiedenti, i moduli appositamente predisposti dal Comune presso l ufficio segreteria. 4. L Ufficio segreteria del Comune, entro 15 giorni dalla data di cui alla lettera c) del precedente comma 2, provvede ad istruire le domande ed all ammissione ai soggiorni dei richiedenti. 6. Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti: a) documento di identità; b) tessera sanitaria di iscrizione alla ASL; c) eventuali prescrizioni mediche per terapie in atto o diete particolari. ART. 8 COMUNICAZIONE ISCRIZIONE Al termine della procedura l Ufficio segreteria del Comune provvede a comunicare per iscritto, tramite lettera, a tutti i richiedenti l ammissione o meno al soggiorno marino, la quota tariffaria spettante al singolo partecipante e le modalità di pagamento. TITOLO III COMPARTECIPAZIONE AI COSTI Art. 9 ACCESSO ALLA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL ENTE 3
5 1) Annualmente la Giunta Comunale, con apposito atto, definisce la soglia ISEE sotto la quale compartecipa alla spesa del soggiorno degli utenti, e l entità pro capite del contributo, secondo disponibilità di bilancio. 2) Il Comune, inoltre, si fa carico di tutte le spese relative alla gestione della pratica di selezione della proposta turistica e delle spese relative al trasporto degli utenti residenti nel Comune di Longarone verso il luogo di villeggiatura e ritorno. 3) Per poter accedere al contributo comunale di compartecipazione al costo i richiedenti devono presentare la dichiarazione relativa alla situazione economica del gruppo famigliare di appartenenza relativa all anno precedente. Gli utenti compartecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il pagamento di una tariffa, intesa come quota di contribuzione percentuale rispetto al costo del soggiorno prescelto ed assegnato. 4) La mancata presentazione dell attestazione ISEE, prima del termine di pagamento della quota spettante, al momento dell iscrizione comporterà l attribuzione e l applicazione della tariffa intera. 5) Non sono applicabili riduzioni tariffarie a partecipanti non residenti Art. 10 MODALITA DI PAGAMENTO 1)Il pagamento della villeggiatura da parte dei partecipanti avviene direttamente alla Tesoreria dell Ente, per la quota di spettanza stabilita dall applicazione delle determinazioni della Giunta. 2) Non può essere ammesso al servizio chi, per il servizio stesso, risulti moroso al momento dell iscrizione TITOLO V NORME FINALI ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge , n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. 4
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