CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANTONIO PEPE, CILLUFFO

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANTONIO PEPE, CILLUFFO Modifiche agli articoli 561 e 563 del codice civile, nonché disposizione di interpretazione autentica, in materia di restituzione degli immobili nel caso di riduzione della donazione Presentata il 30 novembre 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! Si parla di «successione necessaria» per identificare un istituto del diritto successorio, tramandato dal diritto romano, volto a privilegiare necessariamente, nell acquisizione successoria dei patrimoni, senza possibilità di esclusione, alcuni congiunti del de cuius, anche contro la volontà di quest ultimo. Al fine di evitare che queste norme di favore siano facilmente eluse da donazioni in vita, il codice civile, sempre nel solco della tradizione romanistica, fa rientrare anche le donazioni nel meccanismo successorio, prevedendo la possibilità che le donazioni le quali abbiano intaccato la parte del patrimonio riservata agli eredi necessari siano impugnate e, portando poi l atto impugnativo fino alle sue estreme conseguenze, consentendo che l azione di restituzione del bene donato e successivamente trasferito dal donatario per atto tra vivi possa essere esercitata anche in capo ai successivi acquirenti. A tal fine si applica il meccanismo della «riunione fittizia» dei beni relitti e donati, allo scopo di determinare la massa dei beni su cui calcolare, insieme con l ammontare della quota disponibile, anche quella della legittima. I tempi di scansione dell operazione sono i seguenti: si calcola il valore dei beni che appartenevano al de cuius al momento dell apertura della successione; dalla somma così ottenuta si sottraggono i debiti;

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4809 al risultato, che esprime il valore netto del patrimonio ereditario, si aggiunge il valore dei beni dei quali il de cuius avesse disposto a titolo di donazione. Non può certamente porsi in discussione il principio della legittima, la quale affonda le sue radici in una tradizione giuridica antica di oltre duemila anni, e ubbidisce sicuramente a un esigenza che non può essere eliminata senza porre a rischio gli interessi che essa intende proteggere. Si può tuttavia affermare che, se si giustifica l azione di riduzione delle donazioni per consentire il soddisfacimento delle aspettative degli eredi necessari, quest esigenza non può spingersi all infinito e soprattutto non può giungere fino al punto di danneggiare i terzi che possono, nel frattempo, avere acquisito il bene donato con regolare atto a titolo oneroso tra vivi. I terzi che entrano nel mercato giuridico di questi beni sono infatti estranei al rapporto successorio e il commercio giuridico e la certezza negoziale che lo devono sorreggere non meritano di essere in tale caso vulnerati. Non si dimentichi, inoltre, che in occasione dell erogazione di mutui garantiti da ipoteca, gli intermediari finanziari, la cui preoccupazione è quella di evitare che l ipoteca stessa cada su beni «a rischio», guardano con sospetto agli atti di provenienza donativa e che quindi ogni donazione è di ostacolo per il commercio giuridico dei beni che vi sono soggetti. Si arriva così alla conseguenza che un istituto giuridico quale la donazione, valido e molto apprezzato dagli italiani, rischia di divenire un ostacolo per l esercizio del diritto di proprietà. Le norme oggetto della presente proposta di legge, infatti, creano evidenti e non superabili ostacoli alla circolazione della ricchezza sul mercato, in quanto il timore dell azione di riduzione e di quella eventuale di restituzione rallenta e, spesso, impedisce il trasferimento di beni con provenienza donativa, fino a quando non sia venuta meno temporalmente la possibilità di esperire l azione stessa. Le norme che sintetizzano queste conseguenze eccessive rispetto all azione di riduzione sono gli articoli 561 e 563 del codice civile. Invero con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i predetti articoli del codice civile sono stati modificati, al fine di ridurre le predette conseguenze negative, prevedendo, rispettivamente: 1) che i pesi e le ipoteche iscritti dal legatario o dal donatario sugli immobili oggetto dell azione di riduzione restino efficaci se la riduzione è domandata trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione (articolo 561, primo comma, secondo periodo); 2) che la restituzione degli immobili donati può essere chiesta dal legittimario ai terzi acquirenti aventi causa dal donatario o dal legatario solo qualora non siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione (articolo 563, primo comma); 3) che il decorso del predetto termine ventennale è comunque sospeso nei confronti del coniuge o dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto di opposizione alla donazione, il quale deve essere rinnovato ogni venti anni (articolo 563, quarto comma). Tuttavia il termine ventennale previsto da tali modifiche non appare idoneo a superare le problematiche evidenziate, anche in quanto vi è incertezza sulla sua decorrenza. In particolare si dibatte se tale termine valga anche per le donazioni anteriori all entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 35 del 2005 (legge n. 80 del 2005). Allo scopo l articolo 3, comma 1, della presente proposta di legge reca una norma di interpretazione autentica, la quale chiarisce che il termine di venti anni è riferito anche alle donazioni trascritte anterior-

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4809 mente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. In tale contesto appare pertanto opportuno un intervento legislativo sulla materia, al fine di tutelare l interesse alla speditezza dei traffici giuridici, considerato anche lo sviluppo sociale, economico e culturale raggiunto. Per affievolire i rigori della tutela reale del legittimario leso, e così garantire le esigenze di certezza dei traffici giuridici, la presente proposta di legge prevede dunque, agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a), attraverso modifiche agli articoli 561 e 563 del codice civile, la riduzione a dieci anni del termine ventennale oggi previsto. Inoltre, al fine di agevolare la circolazione dei beni immobiliari oggetto di disposizioni a titolo gratuito, anche prima del decennio, l articolo 2, comma 1, lettera b), integrando il dettato dell articolo 563 del codice civile, chiarisce che l azione di restituzione verso i terzi acquirenti aventi causa dai donatari, la quale differisce evidentemente dall azione di riduzione, è rinunciabile senza cadere nel divieto di cui all articolo 557 del medesimo codice civile. Infine l articolo 4 reca una norma di carattere transitorio, ai sensi della quale le modifiche di cui agli articoli 1 e 2,comma 1, lettera a), della proposta di legge si applicano anche alle donazioni trascritte successivamente alla data del 14 maggio 2005, di entrata in vigore della già citata legge di conversione n. 80 del 2005.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4809 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Modifica all articolo 561 del codice civile). 1. Al primo comma dell articolo 561 del codice civile, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni». ART. 2. (Modifiche all articolo 563 del codice civile). 1. All articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo e al quarto comma, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I singoli legittimari possono in qualsiasi momento, anche contestualmente all atto di donazione, rinunciare all azione di restituzione verso gli aventi causa del donatario prevista dal primo comma». ART. 3. (Norma di interpretazione autentica). 1. Le disposizioni degli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563, primo e quarto comma, del codice civile, nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, si interpretano nel senso che il termine di venti anni ivi previsto è riferito anche alle donazioni trascritte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 80 del 2005.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4809 ART. 4. (Norma transitoria). 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a), della presente legge si applicano anche alle donazioni trascritte successivamente alla data del 14 maggio 2005.

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