Abolizione della tassa sui contratti di borsa

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1 IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 1 DEL 16 GENNAIO 2008 Abolizione della tassa sui contratti di borsa PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (art. 37) Circolare 28 dicembre 2007, n. 75 dell Agenzia delle Entrate

2 SOMMARIO Con la circolare n. 1 del 2008 sono state illustrate le disposizioni contenute nell art. 37 del decreto-legge n. 248 del 2007 con le quali è stata abolita la tassa sui contratti di borsa eliminandosi un prelievo che avrebbe costituito un intralcio all attuazione della nuova disciplina dei mercati finanziari introdotta in attuazione della c.d. direttiva MIFID. Con lo stesso articolo sono state anche modificate le disposizioni in materia di imposta di registro e di imposta di bollo per ciò che riguarda gli atti di compravendita di titoli e valori. * * * 2

3 INDICE Introduzione p.4 1. L abolizione del tributo p.5 2. L imposta di registro p.6 3. L imposta di bollo p.8 4. Disciplina transitoria p.8 *** 3

4 INTRODUZIONE Com è noto, il primo novembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, con il quale modificandosi il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 è stata attuata la direttiva comunitaria 2004/39 del 21 aprile 2004, contenente la nuova disciplina comune dei mercati degli strumenti finanziari (c.d. direttiva MIFID) sostitutiva della precedente direttiva in materia n. 1993/22 del 10 maggio La nuova disciplina prevede, fra i suoi principi quadro, l abolizione della facoltà per gli Stati membri di cui l Italia si era sino ad ora avvalsa - di imporre la concentrazione delle compravendite di strumenti finanziari nei mercati regolamentati presso i quali gli stessi sono quotati. Sono infatti previste diverse strutture di scambio destinate ad operare in concorrenza fra loro: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione 1 e gli internalizzatori sistematici 2. La suddetta struttura del mercato degli strumenti finanziari, per funzionare in modo efficiente, presuppone che gli ordinamenti nazionali liberalizzino i suddetti scambi sotto il profilo tributario, di modo che non risultino penalizzate alcune piazze finanziarie rispetto ad altre e, nell ambito di ciascun paese, non siano avvantaggiate determinate modalità di scambio, garantendosi una effettiva neutralità del sistema tributario in tale settore. Del resto, già molto tempo prima dell approvazione della direttiva del 2004, erano stati manifestati orientamenti in sede comunitaria che ravvisavano l opportunità di liberalizzare i movimenti di capitale, sopprimendosi le imposte indirette sulle transazioni su titoli (v. proposta di direttiva n. 87/139 sulla quale si erano favorevolmente espressi il Comitato economico e sociale ed il Parlamento europeo). 1 Tali sistemi sono definiti dall art. 1, comma 5-octies, del decreto legislativo n. 58 del 1998, come sistemi che consentono l incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 2 Per internalizzatore sistematico, s intende secondo l art. 1, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 58 del 1998 il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. 4

5 1. L abolizione del tributo Per quanto riguarda il nostro ordinamento, un elemento che avrebbe sicuramente determinato un intralcio all attuazione della nuova disciplina era costituito dalla tassa sui contratti di borsa. La disciplina di tale tributo, istituito come prelievo speciale sulle transazioni di borsa (v. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278), fu in più occasioni profondamente modificata, ora ampliandosi ora limitandosi il suo ambito di applicazione. Fra i provvedimenti che più avevano inciso su tale normativa, il decreto-legge n. 417 del 1991, convertito con la legge n. 66 del 1992 (in nostra circolare n. 113 del 1997), aveva previsto l applicazione del tributo sino ad allora limitato ai contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni o titoli similari, e quindi a quelli che formano normalmente oggetto di transazioni di borsa alle quote di partecipazione in società di ogni tipo, nonché ai contratti che per la forma adottata (atto pubblico, scrittura privata autenticata) non potrebbero comunque qualificarsi come contratti di borsa ancorché abbiano ad oggetto titoli. Successivamente, con il decreto legislativo n. 435 del 1997 (in nostra circolare n. 22 del 1998) si è fortemente limitato l ambito di applicazione del tributo, eliminandosi proprio quelle fattispecie i contratti conclusi nei contratti regolamentati che caratterizzavano il tributo stesso, per le quali cioè esso venne istituito. La tassa, in sostanza, restava applicabile solo a contratti ben lontani dagli schemi negoziali di borsa, ai quali l ambito operativo del prelievo fu forzatamente esteso dal ricordato decreto-legge n. 417, e cioè quelli che per la forma adottata non avrebbero potuto comunque qualificarsi come contratti di borsa pur avendo ad oggetto titoli negoziati presso i mercati regolamentati, nonché quelli aventi ad oggetto non titoli, ma quote di società, e quindi beni che in tale sede non potrebbero comunque essere negoziati. Permaneva, inoltre, l applicazione della tassa ai contratti a termine aventi per oggetto valute. Ora, l ampliamento delle modalità di contrattazione delle transazioni su titoli, con la creazione delle ricordate strutture di scambio differenziate dai mercati regolamentati, determina l applicazione della tassa in esame, oltre che alle compravendite formalizzate con atto pubblico o scrittura autenticata, anche a quelle realizzate nell ambito di tali strutture, rendendo le stesse non concorrenziali rispetto ai mercati regolamentati, giacché, come si è detto, le transazioni concluse presso tali mercati sono state esentate dalla tassa con il ricordato decreto legislativo n. 435 del Per eliminare tale elemento di forte distorsione, l art. 37 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, dispone l abolizione della tassa sui contratti di borsa e l espressa 5

6 abrogazione dei provvedimenti che ne regolavano l applicazione: il r.d. n del 1923 e il decreto legislativo n. 435 del L abolizione tout court del prelievo riguarda tutti i tipi di contratti, e quindi non solo quelli formati attraverso le nuove strutture di scambio introdotte in attuazione della direttiva MIFID, ma anche quelli sopra ricordati cui la tassa è stata sinora applicata secondo la disciplina risultante dal combinato disposto del r.d. del 23 e del decreto legislativo del 98 (contratti posti in essere con atto pubblico o scrittura privata aventi per oggetto, azioni, obbligazioni, quote di società, nonché i contratti a termine aventi ad oggetto valute). 2. L imposta di registro Oltre all abolizione della tassa, l art. 37 in oggetto completa la disciplina tributaria degli atti aventi per oggetto titoli, quote di società o valute modificando disposizioni in materia di imposte di registro e di bollo, rispetto alle quali il prelievo soppresso aveva in origine carattere sostitutivo (v. art. 34, quinto comma, del d.p.r. n. 601 del 1973, ora espressamente abrogato). In proposito, l Agenzia delle Entrate aveva dettato istruzioni, proprio in prossimità dell approvazione delle norme in esame, con la circolare n. 75 del 28 dicembre scorso (di seguito trascritta), affermando in adesione ad orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 23 settembre 2006, n ) che gli atti di trasferimento di quote sociali effettuati con atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggetti all obbligo della registrazione in termine fisso (con conseguente acquisizione dei relativi dati all anagrafe tributaria) con applicazione dell imposta in misura fissa di euro 168, ancorché soggetti alla tassa sui contratti di borsa. In particolare, secondo tale orientamento, non sarebbe più in vigore l esenzione dall imposta di registro dei contratti di borsa assoggettati alla tassa in questione prevista da ultimo dall art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973, con la conseguenza che la registrazione di tali atti non può essere effettuata gratuitamente ma sarebbe comunque dovuta l imposta fissa stabilita per tali ipotesi di registrazione dall art. 11 della tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (atti pubblici e scritture private autenticate). Quanto all imposta di bollo, l anzidetta circolare ha anche precisato che vi sono soggetti gli atti di trasferimento di quote di società, ancorché soggetti alla tassa sui contratti di borsa. L art. 37 è ora intervenuto su tale materia in primo luogo sopprimendo il secondo periodo dell art. 9 della tabella (allegata al d.p.r. n. 131 del 1986) degli atti non soggetti a registrazione, relativo alle scritture private e altri atti aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa; la previsione, evidentemente, non avrebbe ora 6

7 ragione d essere dal momento il tributo alla cui applicazione è legato l esonero è stato abolito. In secondo luogo è stato integrato l art. 8 della suddetta tabella degli atti esenti da registrazione per prevedere una generalizzata esenzione dall obbligo della registrazione oltre che per azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate - anche per titoli di Stato o garantiti (già peraltro compresi nella nozione di obbligazioni), nonché per atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall art. 11 della tariffa, parte prima, e dall art. 2 della tariffa, parte seconda. La disposizione, in sostanza, sembra voler mantenere l esenzione dell obbligo della registrazione per quegli atti per i quali l abolizione della tassa sui contratti di borsa avrebbe comportato il venir meno dell effetto sostitutivo della tassa medesima, mantenendosi peraltro l obbligo della registrazione per gli atti già prima ritenuti soggetti a tale adempimento, secondo l orientamento accolto dalla Corte di Cassazione e dall Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, dovrebbe ritenersi che gli atti pubblici e le scritture private autenticate siano soggette a registrazione in termine fisso, mentre le scritture private non autenticate siano soggette all obbligo della registrazione in caso d uso 3, con applicazione, anche in tale ipotesi, della sola imposta fissa di euro 168. La registrazione, come innanzi accennato, comporterà l acquisizione all anagrafe tributaria dei dati relativi agli atti suddetti. Tutti gli altri eventuali atti che dovessero porsi in essere aventi il predetto oggetto rimangono quindi esclusi da ogni obbligo di registrazione. Tali atti, se volontariamente presentati per la registrazione (art. 8 del d.p.r. n. 131 del 1986) da chi avesse interesse alla stessa, sconteranno comunque l imposta fissa. Nessuna modifica è stata introdotta per gli atti relativi alla negoziazione di quote di società per i quali, pertanto, restano operanti le istruzioni diramate dall Agenzia delle Entrate con la ricordata circolare n. 75 del 28 dicembre scorso secondo cui tali atti, se formati con atto pubblico o scrittura provata autenticata forma imposta dall art del codice civile - sono soggetti a registrazione in temine fisso con applicazione dell imposta fissa. 3 Il caso d uso, com è noto, si verifica (art. 6 del d.p.r. n. 131 del 1986( quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell adempimento di un obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento. 7

8 3. L imposta di bollo Quanto all imposta di bollo, l art. 37 integra l art. 7 della tabella degli atti esenti da imposta allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, per precisare che l esenzione ivi stabilita per gli atti necessari per la negoziazione di azioni e altri titoli si applica anche per atti di compravendita degli stessi. La funzione della norma sembra essere quella di eliminare ogni dubbio sulla necessità di ricondurre le compravendite fra gli atti esenti. Peraltro, anche prima di tale modifica, gli atti di compravendita non potevano non rientrare nel novero degli atti di negoziazione; e ciò sia per il significato letterale di tale termine che comprende in generale tutti gli atti di natura negoziale e quindi anche le compravendite sia per l origine della disposizione destinata ad attuare l art. 11 della direttiva comunitaria 17 luglio 1969, n. 69. Tale norma preclude la possibilità di applicare tributi sulla messa in circolazione o la negoziazione di azioni in base al principio che la raccolta dei capitali deve essere assoggettata una sola volta al prelievo (ora facoltativo e quindi abolito da gran parte degli Stati membri) al momento del conferimento, liberalizzandosi tutte le vicende successive che riguardassero la circolazione delle azioni. Evidentemente quindi, tale preclusione non può che operare soprattutto proprio per le compravendite di azioni. Tali atti, quindi, continuano ad essere esenti da imposta di bollo; e ciò indipendentemente dalla forma con la quale sono posti in essere. Restano invece soggetti ad imposta di bollo gli atti relativi a trasferimenti di quote di società, come precisato nella circolare in oggetto dell Agenzia delle Entrate. E stato inoltre integrato l art. 15 della tabella degli atti esenti per comprendervi gli atti relativi alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe evitandosi che l eliminazione della tassa sui contratti di borsa per tali contratti rendesse dovuta l imposta di bollo sui relativi atti. 4. Disciplina transitoria Il provvedimento in esame è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 dicembre Pertanto, la soppressione della tassa sui contratti di borsa opera per i contratti perfezionati a partire da tale data. Per quanto riguarda i riflessi dell abolizione della tassa sui contratti di borsa per i soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale della stessa, devono distinguersi due categorie di soggetti cui corrispondono distinte modalità di liquidazione del tributo. Da un canto le banche, le quali effettuano versamenti secondo rate periodiche (trimestrali) in base a liquidazione provvisoria effettuata dall ufficio delle entrate con 8

9 riferimento alla liquidazione definitiva per l anno precedente (v. art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito con la legge n. 53 del 1983): tali soggetti devono ora presentare per l ultima volta entro il 31 gennaio prossimo - la dichiarazione prescritta dal decreto ministeriale 7 dicembre 1960 contenente i dati relativi alle operazioni effettuate nell anno precedente soggette alla tassa; la relativa liquidazione effettuata dall ufficio costituirà liquidazione definitiva per l anno 2007, ma non verrà assunta come liquidazione provvisoria per l anno 2008 giacché per tale anno, non essendo più applicabile il tributo, non dovranno essere effettuati i predetti versamenti provvisori trimestrali. Dall altro, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie e gli agenti di cambio per i quali è previsto invece il versamento della tassa in base a un dato reale (i contratti posti in essere nel mese precedente) e non in via provvisoria (v. decreti ministeriali 12 novembre 1991 e 6 luglio 1995, in nostre circolari n. 113 del 1992 e n. 80 del 1995); tali soggetti dovranno effettuare l ultimo versamento della tassa relativa al mese di dicembre 2007 entro il 20 gennaio prossimo e la denuncia riepilogativa concernente il numero, la specie e l ammontare dei contratti conclusi nel 2007 con l importo del tributo dovuto e versato entro il 31 gennaio. Successivamente, essendo stato abolito il tributo, viene meno ogni ulteriore adempimento. Il Direttore Generale Micossi 9

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