Regolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm
|
|
- Adolfo Ranieri
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm Contenuto Sezione 1 : Basi legali, decisioni, responsabili, forma guridica... Sezione : Scopi... Sezione : Prestazioni... Sezione 4 : Contributi... Sezione 5 : Organi... 4 Sezione 6 : Fortuna del Fondo, riserve... 4 Sezione 7 : Vie di diritto... 5 Organisation der Arbeitswelt (OdA) AgriAliForm Tel: Organisation du monde du travail (OrTra) Bildung/Formation Fax: Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) Laurstrasse 10 Mail: info@agri-job.ch CH-501 Brugg
2 In riferimento all articolo 15, lettera c del Regolamento sui fondi in favore della formazione professionale dell Organizzazione del mondo del lavoro Oml AgriAliForm (Regolamento del Fondo) del , il comitato emette il Regolamento di applicazione come segue: Sezione 1: Basi legali, decisioni, responsabili, forma giuridica Art. 1 Basi legali Le basi legali del presente Regolamento esecutivo sono: Art. a l art. 60 della Legge sulla formazione professionale del 1 dicembre 00 b l art. 68 dell Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 00 c il Regolamento del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm del Decisioni Le seguenti decisioni costituiscono le fondamenta del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm: a Decisione dell Assemblea dei delegati dell Oml AgriAliForm del 4 maggio 007; b Decisione della Camera svizzera dell agricoltura dell Unione svizzera dei contadini del 5 ottobre 007 e dell Assemblea dei delegati dell Unione svizzera dei contadini del 1 novembre 007; c Dichiarazione dell estensione obbligatoria del da parte del Consiglio federale. Art. Forma giuridica L Oml AgriAliForm è l organizzazione responsabile del Fondo della formazione professionale. Questo organo non ha una forma guridica propria. Sezione : Scopi Art. 4 Promozione della formazione professionale nel campo delle professioni agricole I mezzi del fondo devono servire alla promozione della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore delle professioni riconosciute nel campo professionale dell agricoltura. Art. 5 Finanziamento comune Tutte le aziende attive e interessate dal campo di applicazione del Regolamento del Fondo partecipano al finanziamento tramite l organo responsabile del Fondo della formazione professionale dell Oml AgriAliForm. Il fondo copre i costi legati al mandato generale di promozione della formazione professionale nel campo dell agricoltura e delle sue professioni. Sezione : Prestazioni Art. 6 Prestazioni 1 Le prestazioni sono realizzate conformemente al catalogo delle prestazioni (art. 7 del Regolamento del Fondo), nel quadro dei mezzi disponibili e del budget dell anno in corso adottato dall Assemblea dei delegati dell Oml AgriAliForm. /5
3 La Commissione del Fondo tratta le domande delle organizzazioni affiliate relative alle modifiche del Catalogo delle prestazioni e le sottomette al Comitato per una decisione in merito. Nel caso esista la possibilità di finanziamento da parte di un ente pubblico oppure da parte di altri fondi, le prestazioni sono finanziate solo sussidiariamente dal Fondo della formazione professionale. Art. 7 Domande di finanziamento Le domande devono essere indirizzate alla Commissione del fondo, tramite il Segretariato e accompagnate dai documenti necessari. Art. 8 Prestazioni delle organizzazioni membri e delle organizzazioni cantonali 1 L indennità per le prestazioni si basa sul catalogo delle prestazioni del Fondo della formazione professionale (art. 7) Il calcolo delle prestazioni è effettuato dal Segretariato del Fondo conformemente alle decisioni della Commissione del Fondo, sulla base dei conteggi inviati dal richiedente, sufficientemente documentati e controllati. Sezione 4: Contributi Art. 9 Incasso dei contributi 1. Il segretariato dell Oml AgriAliForm preleva i contributi tramite delle fatture indirizzate ai tre organi incaricati dell incasso, ossia: Per le organizzazioni cantonali della Svizzera tedesca: l Unione svizzera dei contadini (USC) Per le organizzazioni cantonali della Svizzera romanda: AGORA Per le aziende enologiche e di imbottigliamento: l Associazione svizzera dei commercianti in vino(ascv) Per le aziende del mondo dei cavalli: l Oml dei mestieri legati al cavallo Art. 10 Riscossione dei contributi 1 Le organizzazioni cantonali prelevano i contributi delle aziende attive nelle rispettive regioni. L ASCV preleva i contributi direttamente presso le aziende interessate. l Oml dei mestieri legati al cavallo preleva direttamente i contributi presso le aziende interessate 4 Le organizzazioni cantonali sono competenti per fissare l aliquota valida nel proprio Cantone. Il montante non può in ogni caso oltrepassare il contributo massimo definito all art. 1 del Regolamento del fondo. 4 Il montante globale prelevato dalle organizzazioni membro e dalle organizzazioni cantonali, come pure il montante per ettaro, rispettivamente per azienda, deve essere annunciato alla Commissione del Fondo. Art. 11 Gestione dei debitori 1 Le aziende ricevono un primo richiamo dalle organizzazioni cantonali / dall Associazione svizzera dei commercianti di vino. In seguito, di regola, l incasso è effettuato da Oml AgriAliForm. Il primo richiamo è accompagnato da un documento che informa le aziende indicando che a partire dal secondo richiamo l incasso viene effettuato tramite Oml AgriAliForm. Nei mestieri legati ai cavalli tutto l incasso è gestito dall Oml dei mestieri legati al cavallo /5
4 Sezione 5: Organi Art. 1 Commissione del Fondo 1 La Commissione del Fondo gestisce il fondo a livello operativo e assolve i compiti definiti dall art. 16 del Regolamento del Fondo. Essa può deliberare con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante. La Commissione del Fondo propone al comitato dell Oml AgriAliform i contributi che le organizzazioni cantonali (Svizzera tedesca), AGORA (Svizzera romanda), Associazione svizzera dei commercianti in vino ed i mestieri legati al cavallo devono pagare al fondo. 4 Il Comitato è l istanza di ricorso per i reclami depositati contro le decisioni della Commissione del Fondo. Art. 1 Segretariato 1 Nel limite delle sue competenze, il segretariato dell Oml AgriAliForm applica le disposizioni inerenti al Regolamento del fondo del ramo professionale dell agricoltura e delle sue professioni. Esso ha i seguenti compiti: a È responsabile dell incasso dei contributi, del pagamento delle prestazioni, dell amministrazione e della tenuta della contabilità conformemente alle decisioni del comitato e della Commissione del Fondo; b Prepara i preventivi e i consuntivi e li presenta all attenzione della Commissione del fondo; c Fa delle proposte alla Commissione del Fondo concernente la gestione delle riserve; d Dopo approvazione della Commissione del Fondo, rimette i conti e il rapporto di revisione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI), conformemente alla direttiva Contabilità e revisione dei fondi in favore della formazione professionale. Sezione 6: Fortuna del fondo, riserve Art. 14 Fortuna del fondo 1 Il fondo è così alimentato: dai contributi delle aziende, dagli interessi di ritardo, dai costi di richiamo fatturati, dai redditi del capitale, dai doni, dai contributi ricevuti per progetti specifici e sponsorizzazioni. I redditi del fondo servono al finanziamento delle prestazioni fornite dall Oml AgriAliForm, dalle sue organizzazioni membro e dalle sue organizzazioni cantonali. Gli organi del fondo e i costi di segretariato sono finanziati dagli incassi del Fondo formazione professionale. 4 La fortuna del fondo deve essere gestita dal segretariato in modo redditizio. Art. 15 Riserve Devono essere costituite delle riserve a partire dagli incassi realizzati e conformemente alle decisioni della Commissione del fondo. 4/5
5 Sezione 7: Vie di diritto Art. 16 Legittimazione a fare ricorso Alle aziende assoggettate all obbligo di contribuire e ai beneficiari di prestazioni contemplati dal presente Regolamento è data facoltà di ricorrere. Art. 17 Oggetti del ricorso Un ricorso può toccare: a il campo di applicazione; b le decisioni inerenti la fissazione dei contributi; c il prelievo / il calcolo dei contributi; d l indennizzo delle prestazioni eseguite in favore della formazione; e la concessione / il rifiuto di prestazioni come pure il livello qualitativo delle prestazioni; f la violazione delle disposizioni del Regolamento del Fondo e del Regolamento di applicazione. Art. 18 Termini e competenze 1 I ricorsi devono essere depositati per iscritto al segretariato dell Oml AgriAliForm, al più tardi entro 0 giorni dopo comunicazione del fatto contestato. Devono essere motivati e accompagnati dai necessari giustificativi come pure comportare una richiesta all intenzione dell ufficio competente. I ricorsi sono di competenza del Comitato per quanto riguarda le decisioni della Commissione del Fondo e della Commissione del Fondo per quanto attiene le decisioni del Segretariato. Questo Regolamento di applicazione è stato approvato il 8. Gennaio 016 dal Comitato dell Oml AgriAliForm. Entra in vigore il 1 mo Febbraio 016 Brugg, il 8. Gennaio 016 Oml AgriAliForm sig. Walter Willener Il Presidente sig. Martin Schmutz Il Segretario 5/5
Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale
Versione 8 / 05.0.04 Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale del 6 novembre 008 con modifiche del 4.08.0, del 6..0, del.. e del 8.0.4 Indice I BASI, ENTI PROMOTORI...
DettagliRegolamento d applicazione per i corsi interaziendali del campo professionale «agricoltura e professioni agricole»
Campo professionale «agricoltura e professioni agricole» Oml AgriAliForm Regolamento d applicazione per i corsi interaziendali del campo professionale «agricoltura e professioni agricole» Versione del
Dettaglidel 22 maggio 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm del 22 maggio 2012 Il Consiglio federale
Dettaglishab.ch fosc.ch fusc.ch
UNICA PUBBLICAZIONE Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni
DettagliDecreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni
Dettaglishab.ch fosc.ch fusc.ch
UNICA PUBBLICAZIONE Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni
DettagliRegolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni
Campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Oml AgriAliForm Regolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Versione
Dettaglidel 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della
DettagliFORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)
FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) ORGANIZZAZIONE-MANTELLO DEI DATORI DI LAVORO E DELLE ORGA- NIZZAZIONI
DettagliDecreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell «Associazione dei fornitori svizzeri di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie»
DettagliRegolamento per lo svolgimento dei campionati delle professionali agli SwissSkills 2018, settore agricoltura
Regolamento per lo svolgimento dei campionati delle professionali agli SwissSkills 2018, settore agricoltura Indice 1. Considerazioni generali... 2 1.1 Campo di applicazione... 2 1.2 Situazione di partenza...
Dettaglidel 5 dicembre 2012 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell attività fisica in Svizzera del 5 dicembre 2012 Il Consiglio
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale, decreta:
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» del 10 settembre
DettagliDecreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria
DettagliS T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.
S T A T U T O della CASSA DI COMPENSAZIONE PER ASSEGNI FAMILIARI DELLA CC-TI CAMERA DI COMMERCIO, DELL INDUSTRIA, DELL ARTIGIANATO E DEI SERVIZI DEL CANTONE TICINO I. Nome, sede, scopo Art. 1. Sotto la
DettagliConferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera»
Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» Conformemente all'articolo 60 capoverso 3 della legge del
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale dell 8 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliRegolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011
Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011 (Stato 06.10.2011) Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Associazione Oml forestale Svizzera)
DettagliDecreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell attività fisica e della salute dell Associazione «OML Attività
DettagliSede L Associazione ha sede legale nel luogo in cui ha sede il segretariato centrale.
Statuti I Denominazione, sede e scopo, compiti Art. 1 Denominazione Con la denominazione Unione Svizzera dei professionisti della tecnica sanitaria e di riscaldamento, abbreviata USTSR, è in essere un'associazione,
DettagliRegolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione Fondo per la formazione professionale Organizzazione
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi del 27 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso
DettagliStatuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)
Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera) del 22.06.2017 I Denominazione, scopo e sede Articolo 1: Denominazione Sotto la denominazione
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare del 23 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 (Stato 1 luglio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliRegolamento delle spese. Settembre 2016
Regolamento delle spese Settembre 06 Indice Indice I. Disposizioni generali Art. In generale Art. Contributi ai costi ordinari Art. 3 Prestazioni indennizzate II. Contributi ai costi per spese particolari
DettagliR E G O L A M E N T O. concernente. la formazione delle persone impiegate nel settore dello stato civile (Regolamento sulla formazione ASUSC)
Association suisse des officiers de l'état civil Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Ausbildungskommission / Commission de formation / Commissione
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliRegolamento organizzativo dei corsi interaziendali
Regolamento organizzativo dei corsi interaziendali Versione Data Redatto da 1.0 29.11.2011 Comitato dell Associazione degli organismi responsabili Geomatici/Geomatiche Svizzera 1.1 23.11.2012 Comitato
DettagliII. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliBOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -
Comune di Balerna BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) - Versione definitiva dopo incontro del 3 novembre 2009 CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Art. 1.
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali del 2 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
000.000 Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese AVAMPROGETTO del 3 novembre 006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)
STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Art. 1. Denominazione Con la denominazione Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliSTATUTI dell'associazione Svizzera delle Guardapesca e dei Guardapesca (ASGP)
STATUTI dell'associazione Svizzera delle Guardapesca e dei Guardapesca (ASGP) Contenuto: Capitolo 1: Nome, sede e obiettivi articoli da 1 a 3 Capitolo 2: Affiliazione articoli da 4 a 11 Capitolo 3: Organizzazione
DettagliNei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.
Statuti «Associazione svizzera del personale di endoscopia» (ASPE) Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto
DettagliStatuto. 2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.
Statuto Art. 1 Denominazione e sede 1. È costituita e organizzata ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero un associazione denominata: La spada nella Rocca La sede sociale dell Associazione
DettagliStatuto. Associazione svizzera degli imprenditori Diritto. Diritto
Statuto Associazione svizzera degli imprenditori Associazione svizzera degli imprenditori c/o Centro svizzero delle associazioni (CSA) SA Milchstrasse 14 Casella postale 51 CH-6431 Svitto 29.04.2019 Indice
DettagliStatuti. Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia
Statuti La redazione degli statuti e regolamenti rinuncia all uso di forme differenziate del maschile e del femminile. Di regola, la forma maschile vale anche per la forma femminile. La versione tedesca
DettagliSTATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS
STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS NOME Art.1 Con la denominazione «Autrici e autori della Svizzera» (AdS) e l istituzione del segretariato nella sede del suo domicilio legale, è costituita un
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione professionale svizzera dell automobile del 22 settembre 2011 Il Consiglio federale
Dettagli/ S T A T U T O E R E- G O L A M E N T O CASSA DI COMPENSAZIONE MILITARE CCM
2 0 0 2 / S T A T U T O E R E- G O L A M E N T O CASSA DI COMPENSAZIONE MILITARE CCM / APPLICABLE DEL 23 MAGGIO 2002 INDICE STATUTO ART. 1. NOME, SEDE E SCOPO 3 ART. 2. APPARTENENZA 3 ART. 3. ORGANI 3
DettagliRegolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione
Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione del 6 dicembre 0 (Stato: gennaio 08) Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale
Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr) Modifica del 15 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 novembre 2003 1 sulla
DettagliASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.
ASSOCIAZIONE Verena Art. 1 Nome e sede A norma dell art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un associazione denominata Associazione Verena. Essa ha la sua sede a Bellinzona ed ha recapito
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO CASELLA POSTALE 176, 6780 AIROLO
STATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO Stato: 09.10.2010 Statuto dell associazione Tiro Storico del San Gottardo I. Sede e scopo Art. 1 L associazione Tiro Storico del San Gottardo (ATSSG),
DettagliRegolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera»
Regolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera» Ai sensi dell art. 60 della legge sulla formazione professionale (LFPr) Versione Data Redatto da 1.0 29.11.2011 Comitato
DettagliRegolamento di organizzazione
Regolamento di organizzazione Il presente Regolamento di organizzazione è adottato dal Consiglio di Fondazione riunitosi il 22 settembre 2012 allo scopo di regolare la gestione della Fondazione Collegio
DettagliLegge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)
9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del
DettagliRegolamento interno della Fondazione Pro Helvetia
Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia del 23 novembre 2011 Il consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia, visto l articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell 11 dicembre 2009
DettagliLegge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66
DettagliAssociazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I
Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO 2 dicembre 2013 Articolo Contenuto Pagina I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, sede, anno amministrativo
DettagliOrdinanza concernente Svizzera Turismo
Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:
DettagliStatuti dell Unione Democratica Federale del Cantone Ticino
Statuti dell Unione Democratica Federale del Cantone Ticino I Norme generali Art. 1 Scopo L Unione Democratica Federale del Cantone Ticino (in seguito UDF Ticino) è un partito politico. L UDF Ticino si
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliS T A T U T I (versione )
S T A T U T I (versione 1.1.2016) I N D I C E I DISPOSIZIONI GENERALI 3 II SCOPI 3 III SOCI 4 IV TASSA SOCIALE 5 V FINANZE E RESPONSABILITÀ 6 VI ORGANI SOCIALI 6 VII DISPOSIZIONI FINALI 10 VIII ENTRATA
DettagliOrdinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione
Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
DettagliStatuti dell Associazione «Archeologia Svizzera»
1 Statuti dell Associazione «Archeologia Svizzera» A. NOME, SEDE E SCOPI Articolo 1 «Archeologia Svizzera» è un associazione ai sensi dell articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero. Essa è membro
Dettaglidel 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei negozi specializzati in musica della Svizzera del 19 aprile 2012 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliStatuti della Tellco fondazione d investimento
Statuti della Tellco fondazione d investimento valevoli dal 11.03.2011 Tellco fondazione d investimento Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6431 Svitto t + 41 41 819 70 30 f + 41 41 819 70 35 tellco.ch
DettagliOrdinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli
Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglieg/js/uha Pagina 1 di 5 SSO/SVDA Versione 1
Pagina 1 di 5 Regolamento del 1 agosto 2010 Corsi interaziendali Assistente dentale AFC 1. Basi legali Visti l art. 23 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) e
DettagliStatuti. Statuti del 01 luglio 2014
Statuti Statuti del 01 luglio 2014 Sostituiscono gli statuti in vigore dal 5 giugno 2010, nonché il regolamento interno del 7 giugno 2008 (rivisto il 5.6.2010) Gli Statuti sono anche in lingua francese
DettagliStatuti dell Associazione TicinoEnergia
Statuti dell Associazione TicinoEnergia Articolo Costituzione Sotto la denominazione Associazione TicinoEnergia (in seguito TicinoEnergia o l associazione ) è costituita un associazione ai sensi degli
DettagliNUOVI STATUTI e revisione del 2009
NUOVI STATUTI 2000 e revisione del 2009 Pagina 1 di 8 CAPITOLO I art. 1 Definizione I segretari e i vice segretari dei Comuni del Cantone costituiscono un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. CCS
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliCOTIS Nome e sede Art. 1 Scopi e obiettivi dell associazione Art. 2 Membri, benefattori Art. 3
Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz Communauté de travail interreligieuse en Suisse Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich info@iras-cotis.ch, www.iras-cotis.ch, PC 40-15692-2 STATUTO Nome e
DettagliStatuti dell Alleanza Patriziale Ticinese
Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese Approvati dall assemblea dei delegati del 13 giugno 2015 a Maglio di Colla. Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione Alleanza Patriziale Ticinese (in seguito:
DettagliStatuto della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS)
Statuto della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS) del 18 settembre 2007 (Stato 30 giugno 2011) Art. 1 Nome, oggetto e sede 1 La Conferenza svizzera delle scuole specializzate
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliOrdinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli
Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliLegge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il messaggio
Dettagli1 Scopo e organi responsabili dei corsi. 2 Organi. del 1 gennaio 2012, aggiornato al 31 maggio Organi responsabili
Regolamento concernente l organizzazione dei corsi interaziendali per i futuri posatori/trici di pavimenti - parquet, ramo rivestimenti tessili, resilienti e parquet. del 1 gennaio 01, aggiornato al 31
DettagliOrdinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Avamprogetto del.4.015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità del Il Consiglio federale, visti gli articoli a e 3 capoverso della legge
DettagliLegge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il
DettagliSchweizerische Bauleiter-Organisation. Organisation suisse des directeurs de travaux. Organizzazione svizzera dei direttori dei lavori
Schweizerische Bauleiter-Organisation Organisation suisse des directeurs de travaux Organizzazione svizzera dei direttori dei lavori Organisaziun Svizra dals directurs da construcziun Indice Disposizioni
DettagliStatuto associazione Swiss Italian LEGO Users Group - SILUG
Statuto associazione Swiss Italian LEGO Users Group - SILUG Disposizioni generali Art. 1 - Denominazione A norma dell art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto è costituita un associazione
DettagliLa LFPr e la ricerca sulla formazione professionale
Dipartemento federale delll economia, della formazione e della ricerca DEFR Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Gestione della fromazione e ricerca La LFPr e la ricerca
DettagliLegge federale sul programma di stabilizzazione
Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017 2019 del 17 marzo 2017 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2016 1, decreta:
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
Dettaglidel 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio
Dettagli