Sentenza n. 1400/2019 pubbl. il 22/03/2019 RG n /2016
|
|
- Giada Nicolosi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. R.G /2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2016 promossa da: ADRIANO PRODOTTI SIDERURGICI SNC DI ADRIANO GIOVANNI E C. con il patrocinio dell avv. GUARINO RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA F. SOLIMENA, NAPOLI ITALIA presso il difensore avv. GUARINO RICCARDO ATTORE contro BANCA DEL PIEMIONTE S.P.A., con il patrocinio dell avv. LANCIANI ANDREA, elettivamente domiciliato in Corso Galileo Ferraris, 43 null Torino presso il difensore avv. LANCIANI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per parte attrice Voglia Cod. Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: a) Accertare la violazione del dovere di correttezza e buona fede che informa tutte le fasi del contratto di cui agli artt e 1375 c.c. Nel merito: pagina 1 di 6
2 b) Accertare la nullità delle clausole contrattuali con le quali la Banca ha applicato la capitalizzazione degli interessi; c) Accertare l invalidità (nullità/annullabilità) e/o illegittimità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente nn e per avere, la Banca, perpetrato il reato di usura di cui all art. 644 c.p. e art. 2 co. 4 Legge 108/96. Per l effetto: Condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute in forza dei contratti di conto corrente n e n A.F. sulla scorta delle perizie di cui agli atti, ovvero della somma accertata in esito alla espletata CTU, oltre interessi maturati e maturandi fino all effettivo soddisfo. In Via istruttoria: d) Ordinare al CTU di provvedere al ricalcolo del TEG facendo applicazione della legge 108/ 96. In ogni caso: e) condannare la Banca del Piemonte S.p.A. alla rifusione di tutte le spese della presente lite, inclusive di diritti, onorari, C.P.A., contributo forfetario ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Per parte convenuta Voglia l Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare la nullità e l inammissibilità della domande proposte; in subordine nel merito comunque respingere tutte le domande proposte dall attrice; in ogni caso, con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, IVA e CPA. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la società Adriano Prodotti Siderurgici snc di Adriano Giovanni e C. conveniva in giudizio la Banca del Piemonte Spa riferendo di avere stipulato con la banca convenuta nell anno 2000 il contratto di conto corrente nel 2003 il contratto 81728; che su entrambi i conti nel corso degli anni venivano aperte diverse linee di credito; che per la durata dei rapporti la banca ha utilizzato un Teg superiore al tasso soglia ed ha applicato la capitalizzazione composta degli interessi debitori; che il tentativo di mediazione obbligatoria sortiva esito negativo; che in data veniva disposta la chiusura dei citati rapporti di conto corrente; che in data pagina 2 di 6
3 veniva formulata richiesta ex art. 119 Tub alla banca, reiterata in data cui la banca rispondeva in data comunicando la disponibilità della documentazione richiesta, previa corresponsione dell importo di 600; che parte attrice contestava l esorbitante importo richiesto in violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Si costituiva la Banca del Piemonte Spa contestando gli assunti avversari, eccependo la prescrizione del credito azionato e chiedendo il rigetto della domanda proposta. In primo luogo la parte attrice lamenta la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della banca per avere questa richiesto l importo di 600 per l esibizione dei documenti di cui all art. 199 TUB. Trattasi di allegazione infondata in quanto è la stessa norma menzionata che prevede che l estrazione delle copie relative alla documentazione richiesta sia a carico del cliente e nessuna prova è stata fornita del fatto che l importo richiesta sia effettivamente eccessivo rispetto ai costi necessari per tale estrazione. In ogni caso la questione è irrilevante atteso che è stata comunque possibile a mezzo CTU la ricostruzione dei rapporti in esame. In merito alla domanda proposta in punto applicazione da parte della banca convenuta di un Teg superiore al tasso soglia consentito si rileva che la CTU eseguita in corso di giudizio ha verificato, facendo applicazione dei criteri indicati nel quesito con riferimento alla determinazione del Teg secondo i parametri di cui alla L. 108/96 e le istruzioni della Banca d Italia, che non vi è stato alcun superamento dei tassi soglia stabiliti ciò considerando tanto l ipotesi in cui sono state ricomprese nel calcolo le CMS e i premi di polizza anche per il periodo anteriore all agosto del 2009 quanto nell ipotesi in cui la CMS è stata ricompresa solo per il periodo successivo all entrata in vigore del DL 185/2008. Appare evidente, pertanto, che la domanda proposta è da ritenersi infondata senza necessità di ulteriori specificazioni in merito ai principi da seguirsi per la determinazione dell usurarietà del Teg applicato. Parte attrice afferma che vi sarebbe stata da parte della banca una indebita applicazione degli interessi anatocistici con riferimento al conto Afferma in particolare la parte attrice che la delibera CICR del con la quale sono state indicate le condizioni secondo le quali può essere considerata legittima l applicazione degli interessi anatocistici, ha carattere regolamentare e non potrebbe derogare la norma di cui all art c.c. e che, inoltre, la legge di stabilità del 2014 nel modificare il comma 2 dell art. 120 TUB avrebbe definitivamente rimosso la copertura legislativa dell efficacia della delibera CICR del Parte convenuta contesta invece che la L 147/2013 nel modificare l art. 120 TUB abbia pagina 3 di 6
4 effettivamente determinato l illegittimità dell anatocismo. In merito si osserva che l art. 120 cpv. TUB, introdotto dall art. 25, comma 2, del D. Lgs n. 342 ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Con ciò è stata introdotta nell ordinamento una norma di rango primario, evidentemente in deroga all art c.c., che consente l anatocismo ( produzione di interessi su interessi ) nei limiti e secondo le modalità previste dalla fonte secondaria autorizzata (deliberazione del CICR) e alla condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori quando si tratti di operazioni in c/c. Destituita di fondamento appare, pertanto, la considerazione della parte attrice in merito alla impossibilità perla delibera CICR di derogare al regime di cui all art c.c. Per quanto attiene invece la preclusione all applicazione di interessi anatocistici dopo la data dell a seguito della modifica all art. 120 TUB introdotta dalla L. 147/2013. In merito si osserva che l art. 120 co. 2 TUB nella versione vigente a seguito delle modifiche introdotte dall L. 147/2013 stabilisce che «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in esserenell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nelconteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.» Tale disposizione è stata poi nuovamente oggetto di modifica ad opera della L.8/ n. 49 di conversione del DL n. 18. In merito all interpretazione derivante dalla modifica introdotta a partire dal 2014 si sono registrati orientamenti contrastanti laddove alcuni Tribunali hanno negato la natura direttamente precettiva del divieto di anatocismo stabilito in assenza della delibera attuativa del CICR. La giurisprudenza di merito prevalente, cui questo Giudice ritiene di aderire, ha stabilito invece che la norma primaria è chiara nella sua portata precettiva e che la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, per cui la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (in tal senso si veda Tribunale Milano e Tribunale Milano nonché Tribunale Roma ). pagina 4 di 6
5 Fatte tali premesse si rileva che nel caso di specie il contratto in relazione al quale la parte attrice ha sollevato la questione relativa al calcolo illegittimo di interessi anatocistici è successivo alla delibera CICR del febbraio 2000 essendo stato stipulato in data 30 maggio 2000, dal contratto emerge che vi è stata espressa approvazione per scritto della clausola di reciprocità nella clausola di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, è stato previsto il TAN ma che il tasso effettivo è stato indicato unicamente nel contratto dell Afferma la banca convenuta che la mancanza di tale indicazione non sarebbe comunque un vizio tale da determinare una nullità della pattuizione. Tale tesi non è condivisibile ad opinione di questo Giudice. L art. 6 della delibera CICR del stabilisce che nei casi nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Trattandosi di noma posta a tutela degli obblighi di informazione e trasparenza da parte dell istituto bancario si ritiene che anche la mancata indicazione del tasso effettivo determini la nullità della pattuizione non potendo essere ritenuta equivalente la comunicazione di tale tasso esclusivamente a mezzo dei documenti di sintesi. In base alle considerazioni di cui sopra appare, pertanto, fondato il calcolo del CTU operato espungendo dai ricalcoli l effetto economico dell anatocismo sino al primo trimestre 2012 e dal primo trimestre del 2014 (per quest ultimo, peraltro, il calcolo è risultato pari a 0 non essendo stato riscontrato anatocismo). L importo dovuto dalla banca convenuta per tale voce è, pertanto, pari ad ,64. In merito poi alla questione sollevata in CTU relativa alla assenza di una univoca determinazione delle commissioni di massimo scoperto applicate si rileva trattarsi di questione non ammissibile essendo stata sollevata dalla parte attrice solo in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Nulla, pertanto, deve essere stabilito sul punto. In merito, infine, alla eccepita prescrizione dalla parte della convenuta, si rileva che le rimesse solutorie sono capienti rispetto alle competenze addebitate sino al IV trimestre 2014 e per il periodo successivo (dal primo trimestre 2005 al 2 aprile 2005) non vi sono rimesse solutorie generatisi in epoca successiva tali da coprire le competenze via via addebitate. L eccezione di prescrizione risulta, pertanto, irrilevante ai fini di causa per cui la stessa parte convenuta non l ha più coltivata nelle difese conclusive. In conclusione, pertanto, la domanda proposta è da considerarsi fondata limitatamente all importo sopra indicato di ,64 riferito al conto La banca convenuta deve essere, pertanto, condannata alla restituzione della somma indicata decorrenti dal pagina 5 di 6
6 Atteso l accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto agli importi inizialmente indicati dagli attori come dovuti si ritiene che debbano essere integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Le spese di CTU sono poste al 50% per parte. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna la Banca del Piemonte spa a restituire a Adriano Prodotti Siderurgici snc di Adriano Giovanni e C. la somma di ,64, oltre interessi al tasso legale dall al saldo. Compensa le spese di lite Spese di CTU al 50% per parte Torino, 14 marzo 2019 Il Giudice dott. Alberto La Manna pagina 6 di 6
Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da CALZATURIFICIO MARZIA SPORT DI SERRAJOTTO ORLANDO (C.F. SRRRND54H06F443V)
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliL anatocismo e la sua possibile rilevanza in termini di usura
L anatocismo e la sua possibile rilevanza in termini di usura Tribunale di Torino 28 settembre 2018 Dott.ssa Barbara Cardia studiobarbaracardia@gmail.com L anatocismo Definizione Per anatocismo si intende
DettagliOrdinanza ex art. 186 quater cpc n. cronol. 2467/2017 del 18/04/2017 RG n. 3901/2015
N. R.G. 2015/3901 TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3901/2015 promossa da: CHIARELLO GIOVANNI S.A.S. DI CHIARELLO SALVATORE, rappresentata e difesa dall avv. Alfonso
Dettaglidi credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civile- in persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 646/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvio Lampus,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliSentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliRepubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
Dettagliriunita in camera di consiglio e così composta: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Pietro Guidotti Consigliere dr. Luciano Varotti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente www.expartecreditoris.it REPUBBLICA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta da: Dott. Domenico Bonaretti Dott. Vinicia Serena Calendino Dott. Anna Mantovani ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Viste le istanze delle parti; ritenuto che
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da TERMODESPORT SRL (01825250267) elettivamente
DettagliTribunale di Roma Terza Sezione Civile. Il Giudice,
n 23261/15 RG Tribunale di Roma Terza Sezione Civile Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 22/12/15 fra Coalova Elio e Rasetto Maria Teresa (attori) e Unicredit Spa (convenuta); viste
DettagliDecisione N del 23 febbraio 2017
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) PAGLIETTI (RM) RECINTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione
DettagliSentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012
R.G. 4017/2012 Udienza del 02/04/2019 Nanti il Giudice Dott. Francesco De Giorgi nella causa iscritta al 4017/2012 compare per VIRDIS COSTRUZIONI SRL l avv. SORGENTONE ANDREA e per BANCA DI CREDITO SARDO,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all udienza del 7 luglio 2017, al termine della discussione
Dettagli, con l Avv. SGANDURRA GRADANTE. contro MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
N. R.G. /2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Ottava Sezione Civile CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone ha pronunciato la seguente
DettagliObbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali
Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali Autore: Maria Teresa De Luca In: Diritto civile e commerciale Con la sentenza n. 8980 depositata il 5 settembre 2017 la Seconda Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE I CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE I CIVILE Il GIUDICE UNICO dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta
DettagliTribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.
N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad
DettagliSentenza n. 1797/2015 pubbl. il 23/07/2015 RG n /2011
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Treviso SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2016
N. R.G. 40466/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40466/2016 Oggi 12 dicembre 2017, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: Per COSTRUZIONI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Napoli, Sezione II
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Sezione II in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente SENTENZA
DettagliAccoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014
N. R.G. 23103/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23103/2014 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: COSTRUZIONI NAVALI SPA (c. f. 01092670189),
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli
DettagliTRIBUNALE DI LECCE. in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI GALATINA in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art.
Dettaglirappresentati e difesi, in forza di delega a margine dell atto di citazione, congiuntamente e contro CONCLUSIONI
N. R.G. 4499/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna D Addabbo ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n. 289/2019 pubbl. il 14/02/2019 RG n. 7775/2016
N. R.G. 7775/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 14 febbraio 2019 ad ore 12.33 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per. l avv. CAMPANELLA
DettagliCONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliAnatocismo Bancario - Dr. Luigi Cucurullo
dr. Luigi Cucurullo in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 RG n. 621/2014 Repert. n. 1345/2016 del 11/06/2016
N. R.G. 621/2014 Sentenza n. 651/2016 pubbl. il 11/06/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria
DettagliSentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017
N. R.G. 10677/2014 CARROZZERIA Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. e ATTORE/I CONVENUTO/I
DettagliSentenza n. 916/2018 pubbl. il 23/03/2018 RG n /2013 Repert. n. 2694/2018 del 23/03/2018
N. R.G. 15283/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da EMMEPIEMME IMMOBILIARE S. VALENTINO
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
Dettaglicon sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva , con
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 424/2006 R.G. promossa da: S.A.P.I.
DettagliBanca Popolare di Sondrio - soc. coop. per azioni - (C.F. e P. IVA ), con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei suoi proc
N. R.G. 84474/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - X SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, Il Giudice IL unico dott. Antonio CASO.it Perinelli ha
DettagliSentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliDecisione N del 15 luglio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 16361/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliSentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Cinzia Caleffi ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE Giudice dr.ssa Margherita Libri Il Giudice, sciogliendo la riserva in atti; letti gli atti, esaminati i documenti di causa; viste le richieste istruttorie
DettagliAccoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013
N. R.G. 781/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sommario Contenzioso CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2013 promossa da: BARTOLOMEI ROBERTO (C.F. RRT48T05G999U), nato a Prato il 5/12/1948
DettagliL anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari
Contestazioni e contenzioso sui contratti bancari Milano, 13 novembre 2014 L anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari Prof. Mario Comana Ordinario di Economia
DettagliCOSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA
COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO Novità normative e giurisprudenziali: attuazione dell art.117bis TUB e Corte Cost. 78/2012 Nuovi criteri di calcolo delle commissioni e degli
DettagliSentenza n. 1301/2017 pubbl. il 19/12/2017 RG n. 3697/2014 Repert. n. 2822/2017 del 21/12/2017
RG 3697/ 2014 Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Verbale di udienza Nel procedimento iscritto al n. 3697 /2014 R.G., avente ad oggetto Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura
DettagliL art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie. A cura di Avv. Fabio Civale
L art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie A cura di Avv. Fabio Civale Linea dell intervento 1. Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni 2. L art. 120 del TUB:
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice,
SEZIONE III CIVILE Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^ Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, vista la richiesta, avanzata dalla banca convenuta, di emissione dell ordinanza ingiunzione ex art. 186ter
Dettagli2) Quanto al giudizio R.G. ----: Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte I sezione civile Composta dai Magistrati Dott. Antonino Di Leo Presidente Dott. Maria Rosaria Sodano Consigliere rel. Dott. Alberto Vigorelli Ha
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza Sezione Terza Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 247/2017 pubbl. il 11/01/2017 RG n /2014
N. R.G. 41729/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n. 2081/2016 pubbl. il 09/08/2016 RG n. 3311/2014 Repert. n. 4324/2016 del 09/08/2016
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Rossi, nel procedimento n.3311/2014,
DettagliTuttavia mentre la capitalizzazione degli interessi sugli anticipi esteri è avvenuta di volta in volta, in occasione dell accensione delle singole ant
N. R.G. 2010/2367 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2367/2010 promossa da: TOSCOCLOCKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04262730486), con il patrocinio
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IX Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IX Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagli* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliSentenza n. 262/2014 pubbl. il 12/03/2014 RG n. 4770/2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliTribunale di Sondrio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliDecisione N del 29 marzo 2017
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) SILVESTRI Membro designato
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Parentini Mirko,
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliSentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
DettagliSentenza n. 4435/2016 pubbl. il 07/04/2016 RG n /2012
N. R.G. 54563/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente
Dettaglinelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Domenico Bonaretti Consigliere dr. Cesira D Anella Consigliere www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 47888/2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Dettaglicontro N. R.G. 2920/2011
N. R.G. 2920/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE
sciogliendo la riserva assunta, viste le richieste istruttorie avanzate; SEZIONE XVI CIVILE Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO ^^^ Il Giudice, ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d ufficio affinché
DettagliTribunale Ordinario di Torre Annunziata
292 2016 Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Il Giudice, letti gli atti, le produzioni delle parti e i verbali causa, a scioglimento della riserva di cui all udienza del 11-05-2017, osserva quanto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO III Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO III Sezione Civile Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dr. Deli LUCA, nella causa R.G. n. 30000439/2011 promossa da F.LLI BONALDO
Dettagli