SPESE SANITARIE SISTEMA TESSERA SANITARIA

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1 STUDIO TOMASSETTI & PARTNERS Studio Tomassetti & Partners Circolare Informativa Anno 2016 nr. 1 SPESE SANITARIE SISTEMA TESSERA SANITARIA NOVITA PER MEDICI, DENTISTI E ALTRI OPERATORI SANITARI Autore: Marco Tomassetti STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste Roma Tel. 06/ (RA) Fax info@mt-partners.it T & P Circolare Informativa 1/2016 La Legge di stabilità

2 Gentile Cliente, La presente per segnalarle che entro il 1/2/2016, medici odontoiatri, ASL, Ospedali, Farmacie etc dovranno comunicare al fisco le spese mediche sostenute dagli italiani nel Tale sistema di digitalizzazione delle informazioni è finalizzato ad automatizzare la detrazione fiscale sulle spese mediche (19%), senza che sia più necessario inserire manualmente nel modello 730 gli scontrini delle farmacie, ricevute di esami, parcelle del dentista, visite specialistiche, etc Tutti i dati relativi a questi documenti risulteranno così, già precaricati dall Agenzia delle Entrate nel modello 730/2016. Premessa Nell ambito delle dichiarazioni 730 precompilate a favore dei contribuenti sono state definite le modalità di invio delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti. Entro il 1/2/2016 (poiché il 31 gennaio 2016 cade di domenica), i medici, gli odontoiatri, le Farmacie ecc. dovranno rendere disponibili all Agenzia delle Entrate, i dati aggregati relativi all anno Di seguito si da evidenza della procedura da seguire per il corretto adempimento di nuova formalità. Soggetti obbligati I soggetti che devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, sono: - Medici iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. - Farmacie pubbliche e private. - Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e SASN. In base ad anticipazioni ancora da confermare, risulta che le strutture autorizzate a svolgere Servizi Sanitari ma non accreditate al SSN, non sono obbligate, per l'anno 2015, ad inviare i dati delle spese mediche. Per gli studi medici organizzati in forma di studio associato, attualmente il Sistema Tessera Sanitaria T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 2

3 Nazionale non prevede ancora l accreditamento per tali soggetti (anche se autorizzati all esercizio delle attività). Quindi l invio dei dati relativi al 2015 dovrebbe 1 essere effettuato dal medico che ha la legale rappresentanza del soggetto giuridico collettivo. Se il predetto professionista avesse anche una posizione professionale propria, sarebbe tenuto ad effettuare due trasmissioni dei dati. In questo caso utilizzerà sempre le medesime credenziali. Nel caso invece di società a responsabilità limitata l adempimenti dovrebbe entrare in vigore dal Identificazione della tipologia di spese Per ciascuna delle categorie di soggetti obbligati all invio, le specifiche tecniche prevedono appositi codici che contraddistinguono le diverse tipologie di spesa. A titolo esemplificativo, con specifico riferimento ai medici iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri (che sicuramente costituiscono la categoria di soggetti che maggiormente interesserà), è precisato che per ogni fattura o ricevuta emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le seguenti informazioni: - Partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale; - Data Emissione del documento fiscale; - Identificativo del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall'assistito, costituito dal "Numero progressivo del dispositivo che genera il documento e dal Numero progressivo del documento emesso nell'ambito della data di emissione"; - Data di pagamento; - Codice fiscale dell assistito, rilevato dalla Tessera Sanitaria, crittografato secondo le specifiche modalità proprie del sistema TS. - Tipologia di spesa, distinguendo tra: Prestazioni sanitarie specifiche: spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri, al netto del comfort- codice SR. Visita intramoenia codice SR2 Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero - codice IC. Altre spese - codice AA. costituisce una voce residuale ed identifica tutte le altre spese 1 Non è stato ancora fornito alcun chiarimento ufficiale in merito ai prescritti adempimenti; T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 3

4 diverse da quelle identificate dagli specifici codici previsti dalle specifiche tecniche. Si precisa che Il soggetto obbligato non deve fare considerazioni sulla detraibilità/indetraibilità delle spese, che rimane in capo al contribuente. Cure termali (CT); Farmaco o dispositivo del medico CE(FC) farmaco veterinario (FV), Ticket (TK e TK1) - Importo della spesa. Modalità Operative i) Credenziali di accesso al Sistema TS Per poter assolvere all obbligo di invio telematico delle spese sanitarie, sia in proprio che attraverso terzo delegato, il soggetto obbligato (medico) deve essere in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria. A tale proposito si precisa che i medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso anche per l invio dei dati di spesa per la precompilazione della dichiarazione dei redditi (Cfr. DM 31/7/2015 capitoli 4.1 e 4.2). I medici e odontoiatri iscritti all Ordine dei Medici, se non ancora in possesso delle credenziali, possono ottenerle: 1. Recandosi personalmente alla sede provinciale dell Ordine dei Medici di propria competenza; 2. Accedendo al sito del sistema TS tramite la propria TS-CNS; 3. Registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli; I dati richiesti in fase di accreditamento sono i seguenti: codice fiscale; numero di iscrizione all albo (nel caso di accreditamento tramite sito il sistema effettuerà una verifica di corrispondenza con quanto presente negli archivi dell Albo; PEC posta elettronica certificata numero di tessera sanitaria data di scadenza tessera sanitaria ii) Delega conferita a terzi per l invio telematico L invio del file può essere effettuato dal medico direttamente elaborando il file contenente i dati. T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 4

5 Per la di trasmissione dei dati di spesa sanitaria è possibile utilizzare: - Un apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito per l inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa. - Il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS. iii) In alternativa tramite delega ad un soggetto terzo, ai sensi dell articolo 29 del codice della Privacy. E infatti previsto che i dati delle spese sanitarie possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi, a tal fine individuati e designati dai soggetti obbligati alla trasmissione, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice. Se il medico - odontoiatra utilizza documenti fiscali in forma cartacea, i soggetti delegati possono essere individuati solo nell ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per le altre finalità previste dalla normativa vigente. Quindi sembra che, in attesa di un auspicabile chiarimento ufficiale, la delega all invio possa essere conferita solo al soggetto che registra ai fini fiscali le fatture emesse dal medico. iv)conferimento delega a terzi per la trasmissione dei dati. Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un apposita funzione di Gestione deleghe indicare la scelta del soggetto terzo. Per delegare il proprio commercialista occorre acquisirne la disponibilità, nonché la PEC ed il codice fiscale del legale rappresentante dello studio commercialistico; quindi dalla schermata Gestione spese sanitarie cliccare sul menu Deleghe per accedere ad una pagina con un format dove inserire i dati del commercialista. Alla verifica con esito positivo dei controlli di accesso, il Sistema TS invia all indirizzo di posta certificata del soggetto terzo (commercialista, CAF, ecc.) un link per il perfezionamento del processo di delega. Nel caso di delega conferita al nostro studio la PEC posta certificata è: marcotomassetti@odcec.roma.it Il Sistema TS invierà, quindi, all indirizzo di posta certificata del commercialista un link per il perfezionamento del processo di delega (accettazione da parte del commercialista). In tale fase, il commercialista in qualità di delegato, nell accettare la delega garantisce il rispetto degli standard T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 5

6 previsti dall art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 e riceve automaticamente dal sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico o odontoiatra (delegante). Il sistema TS a fronte del perfezionamento del procedimento inoltra la notifica di abilitazione alla RGS e al medico delegante. Il commercialista per la trasmissione utilizzerà le proprie credenziali Entratel. Anche in caso di delega il medico rimane responsabile e dei dati trasmessi Opposizione da parte dell assistito e regole relative alla privacy (Informativa) OPPOSIZIONE DELL ASSISTITO L invio telematico delle spese sanitarie è escluso solo in presenza di specifica opposizione espressa dall assistito al momento dell emissione del documento fiscale. In tal caso il documento fiscale deve riportare l indicazione dell opposizione espressa dall assistito. L opposizione può essere esercitata a partire dal In particolare il paziente deve essere adeguatamente informato che i dati riguardanti il documento fiscale della sua spesa sanitaria saranno inviati al Sistema TS per renderli disponibili all Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (tranne i casi in cui gli stessi abbiano manifestata opposizione a detta comunicazione, vedi punto successivo). Considerato che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da tutti i soggetti, con i relativi rimborsi, mentre l Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, ai sensi dell art 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati trasmessi riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata dovranno essere cancellati a cura del Mef (misure di tutela approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il Mef e con l'agenzia delle Entrate - in due differenti pareri, doc. web nn e ). 16) Dall anno 2016 e successivi, al momento dell emissione del documento fiscale, l assistito potrà manifestare l opposizione alla trasmissione dei dati al sistema ts, chiedendo oralmente al medico o alla struttura l annotazione sul documento fiscale (vedi allegato 3). L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria (art.3 comma 2b Decreto del Mef del 31 luglio 2015) Tale disposizione non si applica con riferimento alle spese sostenute nel T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 6

7 corso dell anno 2015 (art.3 comma 3 Decreto del Mef del 31 luglio 2015). In quest ultimo caso l assistito potrà manifestare la propria opposizione nei diversi modi previsti ai punti e della Nota AdE 31 luglio 2015 Prot. n /2015. Pertanto entro il 31 gennaio 2016 dovranno essere trasmesse le spese sanitarie di tutti gli assistiti riguardo l anno INFORMATIVA Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono quindi essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema Tessera sanitaria e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche. Tale incombenza spetta al medico o odontoiatra ovvero struttura sanitaria per la qual cosa è consigliabile preparare un apposito documento informativo da farsi sottoscrivere o, quantomeno, esporre l informativa in un cartello da appendere in sala d attesa ed alla reception dei pagamenti del tipo i fac simili nn.1 e 2 allegati alla presente nota. Esattezza dei dati Anche se spetterà sempre al singolo contribuente fiscale l onere di verificare la correttezza dei dati relativi agli sconti fiscali riportati nel mod.730, è evidente che il nuovo trasferimento telematico richiede che le informazioni siano corrette. Nei casi in cui i documenti sono compilati a mano, non è infrequente il caso in cui mancano alcuni dati o sono addirittura errati (ad esempio il codice fiscale). Altrettanti errori risultano compiuti con l utilizzo di strumenti non idonei ad effettuare controlli quali modelli di word o excell. E importante quindi attrezzarsi per acquisire correttamente tutti i dati anagrafici del pazienti. Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di vostro v interesse e per ogni adempimento a riguardo. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 7

8 [allegato 1] Egregio Assistito LA SEGUENTE NOTA RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI SANITARI DAL 1 GENNAIO 2016 I MEDICI E ODONTOIATRI DEVONO EFFETTUARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SPESE SANITARIE DEI LORO ASSISTITI AL PORTALE ON LINE SISTEMA TESSERA SANITARIA (gestito dal Ministero delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato) che li renderà disponibili (limitatamente ai soggetti per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata) all'agenzia delle Entrate che, a sua volta, dovrà rendere disponibile la dichiarazione precompilata, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (c.d. 730 precompilato). L adempimento trova la norma di riferimento nell art.3 comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, pubblicato in GU Serie Generale n.277 del , integrato e coordinato da ulteriori provvedimenti emanati dai Legislatori, dal Ministero dell Economia e delle Finanze, dall Agenzia delle Entrate, dalla Ragioneria Generale dello Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. I DATI DA TRASFERIRE AL SISTEMA TS RIGUARDERANNO TUTTI GLI ASSISTITI, mentre l Agenzia delle Entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, ai sensi dell art 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (Nota AdE 31 luglio 2015 Prot. n /2015) I DATI RIFERITI A CITTADINI CHE NON UTILIZZANO LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DOVRANNO ESSERE CANCELLATI DAL SITEMA TESSERA SANITARIA a cura del Ministero delle Finanze che è il responsabile del trattamento dati (pareri del Garante per la protezione dei dati n e n del 30 luglio 2015) L ASSISTITO PUÒ MANIFESTARE L OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS, al momento dell emissione del documento fiscale, chiedendo oralmente al medico o alla struttura l annotazione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. (art. 3 del Decreto del Mef del 31 luglio 2015) Io sottoscritto/a nato a prov. il ho letto e compreso quanto sopra, per la qual cosa ACCONSENTO alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al portale on line sistema tessera sanitaria, ai sensi dell articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 MI OPPONGO alla trasmissione dei miei dati sanitari dati al portale on line sistema tessera sanitaria (art.3 comma 2b decreto del Mef del 31 luglio 2015) luogo data firma T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 8

9 [allegato 2] TRATTAMENTO DATI SANITARI DAL 1 GENNAIO 2016 I MEDICI E ODONTOIATRI DEVONO EFFETTUARE LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE SPESE SANITARIE DEI LORO ASSISTITI AL PORTALE WEB SISTEMA TESSERA SANITARIA, gestito dal Ministero delle Finanze che li renderà disponibili all'agenzia delle Entrate, limitatamente ai soggetti per i quali è prevista la dichiarazione dei redditi precompilata (art.3 comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) I DATI DA TRASFERIRE AL SISTEMA TS RIGUARDERANNO TUTTI GLI ASSISTITI. QUELLI RIFERITI A CITTADINI CHE NON UTILIZZANO LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DOVRANNO ESSERE CANCELLATI DAL SITEMA TESSERA SANITARIA a cura del Ministero delle Finanze che è il responsabile del trattamento dati. L ASSISTITO PUÒ MANIFESTARE L OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS, al momento dell emissione del documento fiscale, chiedendo oralmente al medico o alla struttura l annotazione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/2016 9

10 [allegato 3] Annotazione in fattura: Spesa sanitaria esclusa dall obbligo della trasmissione telematica di cui all articolo 3, D.Lgs 175/2014 (rif. art.3 D.MEF 31/7/2015). T & P Spese Sanitarie- Novità per medici e dentisti e altri operatori; 1/

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