Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

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1 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti (CUPE) - dati per la compilazione del rigo D1 del 730/2013. Come è noto, gli utili percepiti da soggetti IRPEF non titolari di redditi d impresa, derivanti da partecipazioni non in società residenti in Italia e in Stati esteri aventi un regime fiscale non privilegiato (non compresi, pertanto, nella c.d. black list ), sono assoggettati a ritenuta a titolo d imposta e non debbono, pertanto, essere dichiarati. Viceversa, sono entrambi assoggettati a tassazione ordinaria e debbono pertanto essere dichiarati, gli utili, percepiti dagli stessi soggetti, che si riferiscono a: 1) partecipazioni 1 ; 2) partecipazioni non in società residenti in paesi aventi un regime fiscale privilegiato (compresi nella black list ) non negoziate in mercati regolamentati. A partire dal 1 gennaio 2012, con il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, è stato razionalizzato e semplificato il regime fiscale dei proventi di natura finanziaria, unificando in molti casi le precedenti aliquote, del 12,50% e del 27%, in quella del 20%. Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota si dovrà far riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi. Resta immutato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata o detenute nell'ambito del regime d'impresa. A tali utili, infatti, continuerà ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote IRPEF sulla parte imponibile (40 o 49,72 per 1 Ai sensi dell art. 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), si considerano partecipazioni quelle che rappresentano, in alternativa: - una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria di società non quotate; - una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria di società quotate; - una percentuale superiore al 25% del capitale sociale di società non quotate; - una percentuale superiore al 5% del capitale sociale di società quotate. Le partecipazioni non sono quelle pari o inferiori alle percentuali di cui sopra.

2 cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, prima dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o a decorrere da tale esercizio) 2. Tipo di reddito Tassazione 3 Ritenute Società residenti soggette ad IRES partecipazioni (con esclusione del caso in cui la società abbia optato per il regime della trasparenza ) Concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008); Non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. partecipazioni non Non concorrono alla formazione del reddito complessivo. La società erogante, al momento della corresponsione, applica una ritenuta del 20% a titolo d imposta sull intero ammontare. Società residente all estero - In Paesi diversi partecipazioni partecipazioni non Ritenuta del 20% a titolo d acconto sul 49,72% (o sul 40%) degli utili percepiti (al netto delle eventuali ritenute applicate nello Stato estero) con relativo obbligo per il percettore di indicazione in dichiarazione dei redditi. Ritenuta del 20% a titolo d imposta sull intero ammontare degli utili percepiti (al netto delle eventuali ritenute applicate dallo Stato estero), con esonero per il percettore di dai Paradisi indicazione in dichiarazione dei redditi. fiscali Se sono percepiti direttamente, senza il tramite di intermediari residenti e/o la ritenuta non sia stata effettuata, devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva (20%) indicandoli nella dichiarazione dei redditi (al lordo delle eventuali ritenute applicate dallo Stato estero). Società Utili di Concorrono integralmente alla formazione Ritenuta 20% a titolo d acconto residente all estero partecipazioni del reddito complessivo sull intero ammontare degli utili percepiti. - Utili di Titoli Ritenuta d imposta 20% sull intero importo, con esonero per il In Paradisi partecipazioni non negoziati in percettore di indicazione in dichiarazione dei redditi. fiscali mercati Se sono percepiti direttamente, senza il tramite di intermediari (no interpello regolamentati residenti e/o la ritenuta non sia stata effettuata, devono essere favorevole) assoggettati ad imposta sostitutiva (20%) indicandoli nella dichiarazione dei redditi. Titoli non negoziati in mercati Ritenuta d acconto 20% sull intero importo, con relativo obbligo per il percettore di indicazione in dichiarazione dei redditi (al lordo delle eventuali ritenute applicate dallo Stato estero). regolamentati 2 v. circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012, 7. 3 Per le persone fisiche non imprenditori. 2

3 Al fine di appurare la residenza della società e, conseguentemente, il regime fiscale degli utili occorre controllare il codice indicato al punto 4 della sezione I dati relativi al soggetto emittente della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nel 2012 (di seguito, CUPE). Se il codice (l elenco dei codici è a pagina 73 delle Istruzioni 730/2013 riportata a pag. 7) corrisponde ad uno Stato della black list (pagina 69 delle medesime Istruzioni riportata a pag. 6) si è in presenza di partecipazioni che debbono essere assoggettate a tassazione per il 100% del loro ammontare, a meno che non sia stato rilasciato il parere favorevole dell Agenzia delle Entrate a seguito dell interpello proposto in base all art. 167, comma 5, del TUIR. Si precisa che la certificazione non è rilasciata in relazione agli utili ed altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva ex art. 27 e 27 ter del DPR 600/1973. In tal caso, infatti, la tassazione è già avvenuta a titolo definitivo. Nel rigo D1 del mod. 730/2013, pertanto, vanno riportati gli utili di cui ai precedenti punti 1) e 2) e gli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitali od enti commerciali, residenti o non residenti, riportati nella apposita certificazione (CUPE) o desumibili da altra documentazione. La compilazione del rigo D1 prevede anche l indicazione delle ritenute d acconto subite, rilevabile al punto 38 della CUPE, da riportare nella colonna 4 del suddetto rigo. Lo schema alla pagina seguente fornisce il quadro del trattamento fiscale degli utili percepiti da persone fisiche non esercenti attività d impresa e le indicazioni sintetiche per compilare il rigo D1 del 730/2013 partendo dai dati contenuti nella sezione IV della CUPE. Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui a chi ha percepito i proventi siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati 3

4 e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti. PERCETTORE UTILI TASSAZIONE RITENUTA DICHIARAZIONE SOGGETTI IRPEF NON IMPRESE CON PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE IN IMPRESE ITALIANE O IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE NON PRIVILEGIATO ALLA FONTE: LA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI (CUPE) NON È RILASCIATA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 20 % SULL'INTERO AMMONTARE NO SOGGETTI IRPEF NON IMPRESE CON PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (*) O NON QUALIFICATE (**) IN IMPRESE RESIDENTI O DOMICILIATE IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO I CUI TITOLI NON SONO NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI ORDINARIA: SUL 100% (PUNTI DA 28 A 34 DELLA CUPE) A TITOLO DI ACCONTO DEL 20 % SULL'INTERO AMMONTARE Sì: INDICARE AL 100% D1, COL. 2: COD. 2 QUALIFICATE COD. 3 NON QUALIFICATE SOGGETTI IRPEF NON IMPRESE CON PARTECIPAZIONI QUALIFICATE IN IMPRESE ITALIANE O IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE NON PRIVILEGIATO ORDINARIA: SUL 40%( PUNTI: 28, 30, 32 E 34 DELLA CUPE), PER GLI UTILI ANTE , OVVERO NESSUNA Sì: D1, COL. 2: COD. 1 INDICARE IL 40% SUL 49,72%( PUNTI: 29, 31 E 33), PER GLI UTILI PRODOTTI A PARTIRE DALL ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL COD. 5 INDICARE IL 49,72% (*) Se però c è stato parere favorevole all interpello del contribuente ex art. 167, c. 5, TUIR, tali importi andranno indicati: con il codice 4, se si tratta di utili prodotti fino al In tal caso si deve indicare il 40% della somma degli utili desumibili ai punti 28, 30, 32 e 34 della CUPE; con il codice 6, se si tratta di utili prodotti dal In tal caso si deve indicare il 49,72% della somma degli utili desumibili ai punti 29, 31, 33 della CUPE. (**) Se però c è stato parere favorevole all interpello del contribuente ex art. 167, c. 5, TUIR, tali importi andranno indicati nel quadro RM, sez. V, del modello UNICO PF e sconteranno l imposta sostituiva del 20 % sul 100% del loro ammontare. Anche nel caso di utili di imprese estere non black list percepiti direttamente dal contribuente, senza l intervento di intermediari, si compilerà il medesimo quadro RM, sezione V, nonché, se necessario, il quadro RW. 4

5 Nel caso di pagamento di imposte estere (punto 40 della CUPE), il contribuente avrà diritto al relativo credito d imposta, compilando il rigo G4 del 730/2013, tenendo presente che, se il reddito estero ha concorso parzialmente alla formazione del reddito, anche l imposta estera, da indicare alla colonna 4 del rigo G4, va ridotta in misura corrispondente. Inoltre, se l aliquota applicata per l imposta estera supera quella eventualmente stabilita dalla convenzione Italia / Stato estero per evitare le doppie imposizioni (v. p. 73 Istruzioni per la compilazione del modello 730/2013), il credito d imposta può essere fruito soltanto entro il limite previsto, mentre il maggior importo versato va richiesto a rimborso alla competente autorità estera. Non spetta però alcun credito in relazione alle ipotesi descritte nel precedente punto (**), in quanto gli utili non concorrono a formare il reddito complessivo, ma sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. [Fine] L elaborazione dei testi ancorché curata con scrupolosa attenzione esprime l opinione degli autori e non impegna alcuna responsabilità 5

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