Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE PIEMONTE

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1 Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO SCHEDA SINTETICA Deliberazione n del 3 giugno L.R. 34/08 artt

2 PREMESSA INDICE PER ARGOMENTI SCHEDA DI SINTESI - Deliberazione n del 3 giugno LR 34/08 artt

3 PREMESSA In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida in materia di tirocini approvate in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Giunta Regionale con Deliberazione n del 3 giugno L.R. 34/08 artt , ha emanato il Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti", approva la regolamentazione in materia di tirocini. Ha inoltre, approvato i seguenti Schemi di Convenzione e Progetto formativo e di inserimento/reinserimento: Convenzione tirocinio formativo e i orientamento (Allegato A) Progetto formativo tirocinio formativo e di orientamento (Allegato B) Convenzione tirocinio di inserimento/reinserimento (Allegato C) Progetto formativo tirocinio di inserimento/reinserimento (Allegato D) TIROCINI ESTIVI Convenzione tirocinio estivo (Allegato E) Progetto di orientamento (Allegato F) A far data dunque, della pubblicazione sul BU (20/06/2013) del presente provvedimento, i tirocini dovranno essere attivati secondo le seguenti nuove disposizioni regionali. INDICE PER ARGOMENTI: TIPOLOGIA FINALITA DESTINATARI ETA SOGGETTI PROMOTORI SOGGETTI OSPITANTI LIMITI ATTIVAZIONE DURATA CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO INDENNITA DI PARTECIPAZIONE ASSICURAZIONI COMUNICAZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO VIGILANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO CITTADINI STRANIERI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI 3

4 SCHEDA DI SINTESI Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n Pubblicata sul BU n. 25 del 20/06/2013 L.R. 34/08 artt Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti. NON RIENTRANO: i tirocini curriculari; i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche; i tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli realizzati nell ambito del Lifelong Learning Programme Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell articolo 1, comma 1, lettera b) di tale legge. TIPOLOGIA A) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO B) TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO C) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO RIVOLTE A PERSONE SVANTAGGIATE TIROCINI ESTIVI FINALITA Formativa (coerente con il piano di studi) ed orientativa alla scelta formativa e/o professionale. Inserimento/reinserimento lavorativo. Recupero sociale, formativo ed orientativo, di inserimento/reinserimento. Orientativa e di addestramento pratico. DESTINATARI Soggetti, non occupati, che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre 12 MESI : - diploma di scuola secondaria di I grado; - qualifica o diploma di IFP; - diploma di istruzione secondaria sup.; - laurea (triennale e magistrale) e titoli equip. - master univ. di I e II livello; - dottorati di ricerca e titoli equip. - Inoccupati; - Disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI); - Lavoratori sospesi in regime CIG sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l erogazione di ammortizzatori sociali. Disabili, persone svantaggiate e - Studenti iscritti particolarmente svantaggiate 1 regolarmente ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado; - Studenti iscritti regolarmente all'università. ETA Min. 16 anni 1 Disabili di cui all articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 art.4 co.1 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora); richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 4

5 SOGGETTI PROMOTORI SOGGETTI OSPITANTI Possono promuovere i tirocini: a) Province e i CPI; b) Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti ANCHE NEI DODICI MESI SUCCESSIVI al conseguimento dei titoli accademici; c) Istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti ANCHE NEI DODICI MESI SUCCESSIVI al conseguimento del relativo titolo di studio; d) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Piemonte; e) Soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro e all'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento; f) Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 Titolo II Capo I (intermediazione); g) Comunità terapeutico riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio assistenziali 2, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, ANCHE NEI VENTIQUATTRO MESI SUCCESSIVI alla conclusione del percorso; h) ASL relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; i) Comuni, C.C.I.A.A., nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti; j) Enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Dlgs 276/03. I datori di lavoro (pubblici e privati) possono ospitare tirocinanti, in relazione al: - numero di dipendenti a tempo indeterminato; - a tempo determinato superiore a sei mesi; - in proporzione al periodo contrattuale di riferimento; - assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell impresa (vedi p.to successivo limiti attivazione) La Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria 3 e fatte salve successive norme di finanziamento, solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell anno precedente all entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. In caso di soggetto ospitante con unità operative ubicate fuori regione, i tirocini realizzati presso le unità operative situate nella regione Piemonte, sono regolati dalla presente disciplina; per gli altri casi si deve far riferimento alla normativa della regione in cui viene svolto il tirocinio (anche se è prevista la possibilità di accordi in deroga a quanto stabilita dalla presente disciplina). Infine, in caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio. Possono promuovere tirocini estivi principalmente: I soggetti di cui ai p.ti b), c) e d); Ma possono promuoverli anche dagli altri soggetti indicati ai p.ti a),e), f), g),h),i) j) N.B. Tale distinzione incide sui limiti dimensionali previsti. Datori lavoro privati o pubblici 2 Soggetti di cui all'articolo 9 della LR n. 1 dell 8 gennaio 2004, come modificato dalla LR n. 16 del 2 maggio 2006, n. 16, 3 Ai sensi dell art.1 comma 36 della L.92/12 5

6 LIMITI ATTIVAZIONE LIMITI DIMENSIONALI: Tabella n. 1 N. DIPENDENTI N. MAX TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE a) datori di lavoro con 0 dipendenti, ivi compresi, imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività (escluso il lavoro domestico); b) unità operative con dipendenti da 0 a 5 c) unità operative con dipendenti compresi tra 6 e 20 2 d) unità operative con 21 o più dipendenti (con arrot. all unità superiore) non superiore al 10% Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini a favore dei soggetti (disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati) di cui alla nota n. 1. NON È AMMESSA L ATTIVAZIONE: a) Se in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla CIG, CIGS o in deroga; 1 Obbligo del datore di lavoro, nel caso a), di seguire costantemente il tirocinante durante l orario in cui il tirocinio viene svolto. E consentito limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e alle figure professionali non interessate dalle sospensioni in oggetto. Nel caso di attivazione da parte di soggetti di cui ai p.ti b), c) e d), non si applicano i limiti fissati dalla presente normativa (vedi Tabella n. 1); Nei casi in cui i CCNL di settore stabiliscano dei limiti, questi vengono applicati. Nel caso di tirocini attivati dagli altri soggetti indicati ai p.ti a),e), f), g),h),i) j), si applicano i limiti fissati dalla presente normativa (vedi Tabella n. 1); b) nei confronti delle persone disabili, qualora l azienda abbia in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla CIG, CIGS o in deroga e tra i soggetti coinvolti siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione; E consentito solo se i soggetti disabili coinvolti nelle sospensioni in oggetto svolgono mansioni diverse da quelle in cui dovrebbe essere impegnato il/i tirocinante/ti. c) in sostituzione di lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività; d) Se nei sei mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti collettivi o individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale; E consentito solo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per soggetti di cui alla nota n. 1. e) per sostituire personale in malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione dello stesso. 6

7 f) In caso di tirocini utilizzati per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, per l acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi; g) Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga nei limiti indicati per ogni tipologia di tirocinio. h) Pubblica amministrazione (vedi anche p.to precendente Soggetti ospitanti) E consentito solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell anno precedente all entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. DURATA MASSIMA: Massimo: 3 mesi. DURATA Tabella n. 2 TIPOLOGIA TIROCINI Tirocini di cui alla tipologia A) e B) Tirocini di cui alla tipologia C): - Persone svantaggiate 4 e particolarmente svantaggiate 5 - Persone disabili 6 DURATA MASSIMA 6 Mesi, proroghe comprese 12 mesi, proroghe comprese 24 mesi, proroghe comprese Si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo. PRECISAZIONI CASI DI SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE: - L impegno/monte orario non deve superare l orario previsto dal CCNL di riferimento; - diritto ad una sospensione per: maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga (cioè protratta per una durata ad 1/3 del tirocinio); - La sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio; - Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione ai tutor; - Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo. 4 Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991(gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta` lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 5 Ai sensi della DGR del Piemonte n del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n del 22 dicembre Ai sensi dell art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 7

8 ATTIVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO I tirocini sono regolati da apposite Convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sulla base delle disposizioni e dei modelli approvati dalla Regione, con allegato il Progetto formativo. CONTENUTI: - La Convenzione può anche riguardare più tirocini (si indica il numero di tirocini per la quale viene sottoscritta); - E sottoscritta da Soggetto ospitante e Soggetto promotore; - E necessario indicare la durata della stessa. - E prevista la possibilità di stipulare Convenzioni quadro tra Soggetti promotori e parti sociali. - E sottoscritto da Soggetto promotore, Soggetto ospitante e dal Tirocinante (per presa visione ed accettazione); - Deve contenere i seguenti elementi essenziali: Anagrafica (Dati Tirocinante, Soggetto promotore, Soggetto ospitante, Tutor o referente Soggetto promotore e tutor Soggetto ospitante); Elementi descrittivi del tirocinio: tipologia, settore attività azienda (ATECO 7 ), area professionale attività di tirocinio (CP ISTAT 8 ), sede svolgimento, estremi assicurazione (INAIL ed RC), durata, periodo (dal/al), impegno orario settimanale, entità indennità. Specifiche progetto formativo: figura/profilo professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla L. 92/12, art. 4, comma 67, livello EQF (qualora sia indicato nel Repertorio), obiettivi, modalità svolgimento e strumenti,competenze (abilità e conoscenze) da acquisire rispetto alla Figura professionale individuata, processo/attività in cui opera il tirocinante. N.B. Nelle more di definizione del Repertorio nazionale: Per i TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - Si fa riferimento al Repertorio Regionale degli Standard Formativi; Per i TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO - Si fa riferimento alle figure/profili dei CCNL. Convenzioni - modelli approvati dalla Regione, con allegato il Progetto di orientamento che deve includere i seguenti: - Dati identificativi del soggetto promotore (e del tutor o referente), soggetto ospitante (e tutor), tirocinante. - obiettivi e modalità di svolgimento; - impegno orario settimanale; - durata e periodo di svolgimento; - estremi identificativi delle assicurazioni; - settore aziendale di inserimento (ATECO); - area professionale di riferimento (CP ISTAT); - figura professionale; - obblighi del tirocinante. N.B. Qualora nel Repertorio Regionale degli Standard Formativi 9 non si riuscisse ad individuare una Figura professionale che corrisponda all area professionale di riferimento: E sufficiente indicare le attività svolte dal tirocinante in riferimento a quelle individuate nella suddetta area professionale (CP ISTAT). 7 Codice classificazione ATECO: 8 Codice di classificazione CP ISTAT: 9 Link Repertorio Repertorio Regionale degli Standard Formativi: 8

9 Diritti e doveri delle parti coinvolte. Si evidenziano: Soggetto promotore: - Responsabilità qualità del tirocinio; - Rilascio, attestazione dei risultati, con indicazione eventuali competenze acquisite; Soggetto ospitante: - Designazione Tutor in possesso di competenze adeguate e coerenti con il progetto formativo; - Valutare l esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell attestazione dei risultati da parte del soggetto promotore; - rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria (DL 81/08 e s.m.i) e fornire sufficiente ed adeguata formazione; - essere in regola con la normativa sui disabili. Importo minimo mensile (lordo): 300,00 Euro Tale importo può aumentare in maniera proporzionale rispetto alle ore svolte dal tirocinante. Per un impegno massimo di n. 20 ore settimanali. Fino ad un impegno massimo di n. 40 ore settimanali. In questo ultimo caso, l importo da corrispondere deve essere almeno pari a 600,00 Euro mensili. Non vi è obbligo (ma è discrezionale prevedere, da parte del soggetto ospitante, borse di studio). INDENNITA DI PARTECIPAZIONE ASSICURAZIONI L indennità può essere garantita sia dal Soggetto ospitante, promotore o da terzi (finanziamento altre fonti). In caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, percettori di forme di sostegno al reddito, fruitori di ammortizzatori sociali, tale indennità non viene corrisposta. In questi casi però, il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto, trasporti mezzi pubblici, previa presentazione di giustificativi da parte del tirocinante. In caso di disabili, soggetti svantaggiati, particolarmente svantaggiati e richiedenti asilo politico, la Regione potrà definire misure di agevolazione e/o deroghe in materia di corresponsione e di ammontare. L indennità è assimilata al reddito da lavoro dip. anche se non comporta la perdita dell eventuale stato di disoccupazione posseduto. Il soggetto Promotore è tenuto a stipulare direttamente o in convenzione con il Soggetto ospitante o con altri soggetti, assicurazione INAIL e Responsabilità civile (RC). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività svolte fuori dall azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di tirocini finanziati dalla Regione Piemonte, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa. 9

10 COMUNICAZIONI PREVENTIVE Attualmente 10 è necessario effettuare le comunicazioni preventive accedendo all applicativo Gestione on line delle Comunicazione Obbligatorie ( 11. Le Comunicazioni preventive on line ai sensi del DM 30/10/07 esonerano i Soggetti Promotori dall invio della copia cartacea della Convenzione e Progetto formativo all Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione. I Soggetti promotori devono però conservare la copia originale dei documenti in oggetto ed esibirli su richiesta agli Enti istituzionali presenti sul territorio. La comunicazione preventiva è responsabilità del Soggetto Promotore; solo in caso di accordo tra quest ultimo e il Soggetto ospitante, può essere inviata anche dal Soggetto ospitante. Obbligatorio (entro 5 giorni dall attivazione) solo a fini di rilevazione statistica dunque, senza esiti ai fini amministrativi 12. MONITORAGGIO VIGLIANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO Il Monitoraggio e valutazione dei tirocini è affidato all Agenzia Piemonte Lavoro. Le attività di monitoraggio e valutazione sono articolate su due livelli: - AMMINISTRATIVO - COERENZA Nelle attività di valutazione e monitoraggio, particolare attenzione viene posta sui seguenti elementi distorsivi : Analisi dei dati amministrativi registrati sul SIL Analisi della coerenza tra obiettivi del progetto formativo o di inserimento e/o reinserimento e le attività svolte dal tirocinante. - reiterazione a copertura specifica mansione; - cessazioni anomale; - attività svolta non conforme al progetto formativo o di inserimento/reinserimento; - sostituzione personale sospeso/licenziato; - incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; - concentrazione dell attivazione in specifici periodi dell anno. La Regione Piemonte realizza incontri periodici con le PPSS con l obiettivo di condividere buone prassi, verificare esiti monitoraggio, esaminare criticità, ecc. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, anche attraverso la formulazione di un accordo con i competenti organi ispettivi avente ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e pertanto soggetti a segnalazione. A far data dall entrata in vigore del presente atto nel corso delle verifiche a cura del MLPS, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a trasformare il rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste, disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità 10 La Regione Piemonte sta predisponendo un applicativo dedicato agli adempimenti in materia di tirocini 11 Si ricorda che il requisito necessario per poter accedere al software Gestione on line delle Comunicazione Obbligatorie è il possesso della smart card in distribuzione presso gli Uffici di Registrazione degli Enti Certificatori. 12 Per i tirocini curriculari la comunicazione preventiva non è obbligatoria Vedi Nota circolare esplicativa del 14 febbraio

11 dell'illecito commesso, in misura variabile da un min. di a un max. di euro. La Regione si riserva di effettuare controlli documentali presso il soggetto promotore. CITTADINI STRANIERI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini stranieri regolari. In caso di cittadini non appartenenti all Unione europea 13, la durata massima del tirocinio è di 24 mesi, proroghe comprese. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale 14 : Per i TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - Si fa riferimento al Repertorio Regionale degli Standard Formativi; N.B. Nelle more di definizione del Repertorio nazionale: Per i TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO - Si fa riferimento alle figure/profili dei CCNL. Gli standard di attestazione verranno definiti dalla Regione. L esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino 15. Solo se il tirocinante ha partecipato ad almeno il 75% della durata prevista dal progetto formativo. Nel caso in cui vengano validate e/o certificate le competenze, operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze che verrà definito dalla Regione, tali competenze saranno registrabili nel Libretto formativo del cittadino. 13 Per svolgere tirocini formativi, fanno il loro ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate ogni anno dal MLPS, 14 Di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67; 15 Di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del MLPS, di concerto con il MIUR del 10 ottobre La Regione definirà le modalità di registrazione. 11

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