Direzione Ambiente. ATTI per il CONTROLLO e CENSIMENTO degli IMPIANTI TERMICI

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1 Direzione Ambiente ATTI per il CONTROLLO e CENSIMENTO degli IMPIANTI TERMICI Il Comune di Firenze ha iniziato le attività di verifica con l anno 2000 ed ha già eseguito diverse campagne di censimento ( , , , , ); tale attività è stata regolamentata con atti della Giunta, del Consiglio e con Determinazioni Dirigenziali aggiornando le disposizioni alle necessità del Servizio ed in particolare: Delibera di Giunta n. 910/673 del che ha attivato le procedure di verifica e di controllo sugli impianti termici. che al Servizio Energia della Direzione Ambiente viene attribuito il compito di coordinare le attività per la piena attuazione della presente delibera e in particolare: definire e realizzare una banca dati informatica degli impianti termici; definire il piano operativo delle spese e degli oneri a carico degli utenti; organizzare il servizio interno per pianificare i controlli degli impianti termici; definire il Regolamento per l'esecuzione dei controlli da far approvare in Giunta; stipulare convenzioni con i soggetti esterni; di adottare in applicazione della normativa, il metodo della dichiarazione da parte dei cittadini/terzi responsabili interessati che dovrà essere inoltrata con il pagamento degli oneri amministrativi così definiti: Impianti Termici con Pn (Potenza Nominale): < 35 kw (euro 5,16) > 35 < 116 kw (euro 12,91) > 116 < 350 kw (euro 25,82) > 350 kw (euro 46.48) di approvare il modello di dichiarazione che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato H - Rapporto di Controllo Tecnico (RCT), allegato al testo del DPR 551/99); che pertanto il proprietario o occupante, usufruttuario, amministratore, di un impianto termico con potenza nominale maggiore di 4 kw, a partire dalla entrata in vigore della presente delibera, deve trasmettere entro 30 giorni dalla data di effettuazione della manutenzione ordinaria annuale il modello di dichiarazione RCT; di stabilire che il pagamento degli oneri a carico degli utenti sia dimostrato allegando l'attestazione del bollettino di conto corrente postale n intestato a Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Servizio Energia; di stabilire che i controlli a campione verranno effettuati nell'arco di ogni biennio a partire dalla stagione di riscaldamento ; di stabilire che i controlli a campione saranno svolti sulle dichiarazioni pervenute, senza altro a carico dell'utente, così come i controlli sistematici su tutti gli impianti per cui sia stata omessa la denuncia nei termini e nei modi fissati, verranno effettuati con personale interno e con l'ausilio di soggetti - professionisti esterni tecnicamente idonei; di stabilire che i controllori si qualificheranno presso gli utenti con apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione; di stabilire che gli introiti provenienti dagli utenti che presentano l'apposita dichiarazione entreranno nel bilancio capitolo entrate come da determinazione in corso di approvazione; di stabilire che gli introiti che perverranno all'amministrazione dalla presentazione delle dichiarazioni degli utenti saranno utilizzati per finanziare i controlli a campione e per organizzare e coordinare quanto per la piena attuazione dei compiti demandati dalle Leggi e normative vigenti; di stabilire che per gli inadempienti si addebiterà l'intero costo dei controlli così come definito da successivo atto dell'amministrazione; di stabilire che i costi del presente provvedimento graveranno sul capitolo uscite come da determinazione in corso di approvazione; di dare massima divulgazione alla cittadinanza del presente provvedimento, mediante ordinanza del Sindaco e con manifesti, comunicati stampa, opuscoli divulgativi e tutte le forme pubblicitarie ritenute idonee; di inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'industria, Commercio e Artigianato e all'enea; Determina Dirigenziale n del 12.07/2001 che ha indetto la gara d appalto e approvazione capitolato d appalto, disciplinare di servizio e schema di bando di gara; 1

2 Determina Dirigenziale n del 18.09/2001 che ha corretto con rettifiche il bando di gara; Determina Dirigenziale n del che ha affidato il servizio Verifica impianti termici DPR 412/93-DPR 551/99 per il periodo fino al 2005 alla Ditta Itagas Ambiente s.r.l. di Pescara; Delibera di Giunta n. 758/603 del che ha deliberato: di confermare in ogni sua parte quanto già stabilito nella precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 910 del 21/7/2000 esecutiva a termini di legge; di fissare la data di consegna della documentazione per le autocertificazioni (Rapporto di controllo tecnico e attestazione di versamento) al 31/12 di ogni anno Delibera di Giunta n. 13/107 del che ha ridefinito le tariffe per l autocertificazione e il controllo degli impianti,giusto art. 11 del D.P.R. n. 412/93 e del D.P.R. n. 551/99; di quantificare gli oneri a carico degli utenti per i soggetti che, alla data di esecutività del presente atto, non hanno ancora effettuato 1'autocertificazione ed il relativo versamento, l'importo biennale in uro 10,00 per gli impianti inferiori a 35 kw da versare in un'unica soluzione; di prendere atto che le autocertificazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R 551/99 sono consentite solo per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw; di rideterminare le tariffe di cui alla precedente deliberazione n. 910 del quantificando gli oneri a carico degli utenti, definiti dal Servizio Energia, così come di seguito riportato: per potenzialità inferiori a 35kW nei casi di mancata autocertificazione o di controllo per mancato rispetto delle norme DPR 412/93 integrato D.P.R 551/99, uro 100,00; che per gli impianti con potenzialità superiore a 35 kw per i quali è prevista la verifica biennale: da 35 kw a 116 kw uro 130,00 da117 kw a349 kw uro 180,00 oltre 349 kw uro 205,00 di prendere atto che le sanzioni per l'inosservanza delle procedure di controllo sono quelle previste dall'art. 34 della Legge n. 10 del 9/1/91; Delibera di Giunta n. 321/253 del che ha definito le disposizioni per il servizio di controllo degli impianti termici; Di approvare le Disposizioni per il servizio di controllo degli impianti termici da effettuare ai sensi della L. 10/91 art. 34 comma 3, dei DPR 412/93, DPR 551/99, nel territorio del Comune di Firenze in attuazione alla delibera della G. M. del n. 910 nel seguente testo: DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DA EFFETTAURE AI SENSI DELLA L.10/91 ART.34 COMMA 3, DEI DPR 412/93, DPR 551/99, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE. (in attuazione della deliberazione della G.M. del n. 910) 1 Il controllo degli impianti termici previsto dalle vigenti disposizioni di legge è curato dal Comune per il territorio comunale ai sensi dell'art.31 comma 3 della Legge 10/91 e successivi provvedimenti, mediante affidamento ad un soggetto esterno, in possesso dei requisiti previsti, individuato con procedure di evidenza pubblica. L'attività di controllo deve essere finalizzata alle seguenti prescrizioni di legge in materia, i cui principi si possono così riassumere: è vietato installare un impianto di riscaldamento in termini difformi alla legge 46/90; è vietato esercire un impianto di riscaldamento installato in termini difformi alla legge 46/90; è vietato esercire un impianto di riscaldamento in termini difformi dalle prescrizioni di cui la Legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99; è obbligatorio eseguire la manutenzione annuale e i controlli di combustione dell'impianto conformemente alle norme UNI. Gli utenti degli impianti di riscaldamento hanno l'obbligo di eseguire la manutenzione annuale dell'impianto e le verifiche periodiche di cui all'art.11 comma 12 del DPR 412/93 e successive modificazioni. Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportati sul libretto di centrale, nel caso di impianti con potenza superiore a 35 kw, o nel libretto di impianto, nel caso di impianti con potenza inferiore a 35 kw. I controlli di competenza del Comune di norma avranno data biennale, salvo quei casi in cui si manifestino situazioni di maggior inquinamento o di inosservanza dei punti sopradescritti. 2 Le procedure di controllo degli impianti termici, presenti nel territorio comunale, di cui art.31 terzo comma legge 10/91 così come attuato dalle deliberazioni della Giunta Municipale del n. 910, del n. 758, del n. 13 sono disciplinate con le presenti disposizioni. 3 2

3 E' consentita l'autocertificazione, con validità biennale, a decorrere dal biennio , dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti inferiori a 35 kw. L'autocertificazione è consentita solo per impianti con potenza inferiore a 35 kw. Nel caso in cui l'impresa incaricata dall'utente ad eseguire la manutenzione e la redazione del Modello H accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, ovvero nell'installazione dello stesso dovrà annotare negli appositi spazi riservati, nel modello H, le osservazioni, raccomandazioni prescrizioni, secondo la gravità delle difformità riscontrate. L'assenza della dichiarazione di conformità motivata dall'installazione dell'impianto eseguita in data precedente al 1990 deve essere annotata come osservazione, in caso di impianti installato successivamente al 1990, l'assenza della dichiarazione di conformità deve essere annotata come prescrizione. 4 L'impianto inferiore a 35Kw, si intende autocertificato, per il biennio di riferimento, a fronte della trasmissione del modello H (DPR 551/99) compilato e firmato da un' impresa regolarmente inscritta alla Camera di Commercio, abilitata ai sensi delle lettere c) ed e) art.1 legge 46/90, sottoscritto dall'utente dell'impianto, unitamente agli estremi del versamento degli oneri dovuti in conformità e con le modalità del provvedimento deliberativo dell'amministrazione comunale. Il versamento deve essere effettuato dall'utente dell'impianto (proprietario, inquilino in caso di locazione, occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare, amministratore in caso di condominio, società ecc) a mezzo del manutentore, terzo responsabile o direttamente. La trasmissione del modello H e del versamento di cui sopra, per i biennio 2002/2003 deve pervenire entro il 31 dicembre Per i successivi bienni la trasmissione del modello H e del versamento deve pervenire entro il 30 giugno del primo anno relativo al biennio di riferimento (Es.: biennio 2004/2005 entro il 30 giugno 2004). L'autocertificazione ha validità per il biennio di riferimento. 5 I versamenti degli importi relativi all'autocertificazione di impianti con potenza inferiore a 35kW, già effettuati ai sensi della DGC n 758/00, entro il 31/12/01 sono a valere per l'autocertificazione dell'impianto per l'anno Gli importi eventualmente versati, ai sensi della deliberazione della G.M. n.758 dell'11/08/01, a valere per l'anno 2002 sono considerati, in ogni caso, quale anticipo dell'importo dovuto per l'autocertificazione dell'impianto con potenza inferiore a 35 kw per il biennio , ma l'importo versato dovrà essere integrato con un ulteriore versamento fino alla concorrenza dell'importo di 10,00 nei termini e modi di cui al punto 4. Nel caso di versamento a integrazione il bollettino di c/c dovrà riportare gli estremi del versamento effettuato a suo tempo e che si intende integrare. 6 La veridicità delle autocertificazioni pervenute sono accertate direttamente dall'organismo affidatario con i seguenti criteri: Modello H incompleto Modello H nell'ordine con prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni Modello H riferito ad impianto ubicato in aree ad elevato inquinamento dell'aria. L'accertamento da parte dell'organismo affidatario avverrà sul 5% degli impianti le cui autocertificazioni, riferite al relativo biennio, siano regolarmente pervenute con le modalità e i termini di cui al precedente punto 4. Detto accertamento sarà programmato ed eseguito dall'organismo affidatario entro la fine del biennio successivo a quello di riferimento. L'accertamento da parte dell'organismo affidatario è a titolo gratuito qualora l'autocertificazione risulti veritiera. Qualora l'autocertificazione non risulterà veritiera, l'amministrazione Comunale, ai sensi della L.10/91, art.34 applicherà una sanzione da 516 a a seconda della gravità della difformità e della pericolosità dell'impianto rispetto il suo regolare esercizio. 7 Sono considerati NON AUTOCERTIFICATI, per il biennio di riferimento, tutti gli impianti con potenza inferiore a 35kW per i quali non sia pervenuta, nei termini e modi indicati al punto 4, il Mod. H unitamente al versamento dell'importo degli oneri a carico dell'utente ( 10,00). L'Organismo affidatario provvede all'accertamento diretto dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti con potenzialità inferiore a 35kW per i quali non sia prevenuta l'autocertificazione nei tempi e modi indicati al punto 4. 8 Il costo del controllo è a carico dell'utente. L'utente dovrà versare l'importo nei termini e modi comunicati con lettera pervenutagli dall'organismo affidatario. Nel caso in cui l'utente abbia regolarmente ricevuto l'invito a pagare e non provveda al versamento dell'importo nei termini e modi sopra indicati, nonché nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l'accertamento per diniego dell'utente, ciò è considerato a tutti gli effetti inosservanza alle procedure di controllo. 9 Deve essere garantita all'utente la possibilità di assistere, direttamente o tramite persona di sua fiducia, all'accertamento. Nel corso dell'accertamento l'utente dovrà mettere a disposizione del personale incaricato la documentazione relativa all'impianto e precisamente: libretto di impianto regolarmente compilato per impianti inferiori a 35kW, libretto di centrale per impianti superiori a 35kW, dichiarazione di conformità per impianti installati successivamente al 1991, libretto di istruzione degli apparecchi, nonché Certificato di Prevenzione Incendi, documentazione ISPSEL e quant'altro necessario all'accertamento, a seconda della tipologia dell'impianto. 10 L'Organismo affidatario comunica agli utenti i tempi e le modalità dell'esecuzione dei controlli secondo le seguenti procedure: per mezzo di comunicazione scritta; 3

4 per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato dall'organismo affidatario, che possono intervenire anche nel corso della giornata di verifica; altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi. La data programmata per la verifica potrà essere modificata qualora l'utente né faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica con almeno 7 giorni di anticipo dalla data programmata per la verifica. 11 Qualora a seguito dell'accertamento eseguito l'impianto risulti non conforme a quanto previsto dal DPR 412/93 e successive modifiche e/o integrazioni, l'utente è formalmente invitato al ripristino delle condizioni di legge entro i termini comunicati. Entro i suddetti termini l'utente potrà inviare all'organismo affidatario apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di legge attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di legge. In caso di mancata trasmissione della Dichiarazione sostitutiva di cui sopra, entro i termini prestabiliti, sarà effettuato un ulteriore controllo con onere a carico dell'utente secondo la tariffa di riferimento. Qualora sia accertato che l'utente non abbia provveduto a ripristinare l'impianto alle condizioni di legge sarà applicata una sanzione che va da un minimo di 516,00 ad una massimo di 2582, L'Organismo affidatario potrà stabilire, ai sensi dell'art.11 comma 20 del DPR 412/93 così come modificato dal DPR 551/99, che le imprese di manutenzione consegnino le dichiarazioni di autocertificazione per nome e conto degli utenti su supporto informatico standardizzato. Qualora le imprese di manutenzione abbiano stipulato con l'utente, per il relativo biennio, un contratto di manutenzione, ovvero un contratto con delega di terzo responsabile, ovvero un contratto di servizio energia, all'atto della consegna dei dati su supporto informatico, dovranno allegare la distinta delle ricevute dei versamenti. In tal caso il supporto informatico standardizzato dovrà riportare i dati identificativi dell'impresa, di ogni utente e di impianto nonché i modelli H relativi regolarmente compilati. La distinta dei versamenti, qualora effettuati dall'impresa per conto dei suoi clienti, dovrà essere firmata e timbrata dal responsabile dell'impresa e riportare tutti i dati necessari per l'univoca e certa identificazione di ogni utente, unità immobiliare, impianto, cui si riferisce ogni singolo versamento. 13 Per tutti gli impianti di potenza superiore a 35 KW, in conformità delle disposizioni di legge, la verifica è obbligatoria. L'Organismo affidatario accerta direttamente lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti con potenza superiore a 35kW con frequenza biennale. L'Organismo affidatario comunica all'utente l'appuntamento fissato per l'accertamento secondo le modalità stabilite al precedente art.10. Gli oneri a carico dell'utente sono preventivamente determinati dall'amministrazione comunale e devono essere versati preventivamente. In caso di mancato versamento dell'importo nei termini e modi previsti, nonché nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l'accertamento per assenza o diniego dell'utente è considerata inosservanza alle procedure di controllo per cui sarà applicata una sanzione di 516,00 che sarà iscritto a ruolo a carico del proprietario dell'unità immobiliare asseverata all'impianto. 14 Gli importi eventualmente versati dal 1 gennaio 2001 al 25 febbraio 2002, ai sensi della DGC n.758, per l'autocertificazione degli impianti con potenza superiore a 35 kw sono considerati anticipo dell'importo dovuto per il controllo dell'impianto del biennio In questo caso, è consentito all'utente, a fronte della comunicazione ricevuta dall'organismo affidatario di versare l'importo a conguaglio rispetto la tariffa di cui al punto 13, inviando contestualmente alla quietanza del bollettino di c/c che dimostra il versamento del conguaglio, anche la copia delle quietanze degli importi eventualmente versati dal 1 gennaio 2001 al 25 febbraio 2002, ai sensi della DGC n Fatte salve le sanzioni su richiamate, in tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo stabilite nel presente regolamento, si darà comunicazione alla Fiorentinagas o comunque all'erogatore dell'energia per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura ai sensi dell'art.17 comma 6 del D.lgs. 164/2000). 16 L'Organismo affidatario, attraverso le proprie strutture, sarà a disposizione della cittadinanza per ogni informazione inerente il servizio di verifica degli impianti termici ai sensi della L.10/91 e i relativi decreti attuativi. 17 Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti o che saranno emanate in materia. Delibera di Giunta n. 1129/904 del che ha prorogato il termine di consegna dell autocertificazione degli impianti termici al 30/06/2003 precedentemente fissata al 31/12/02; Delibera di Giunta n. 49/103 del che ha integrato con due nuovi articoli le disposizioni precedentemente approvate con delibera di G.M. n. 321/253 del per il servizio di controllo degli impianti termici; 4

5 1) Di integrare le "Disposizioni per il servizio di controllo degli impianti termici da effettuare ai sensi della Legge 10/91 art. 34 comma 3 del DPR 412/93 e DPR 551/99, nel territorio del Comune di Firenze", approvate con deliberazione della G.M. n. 321 /253 del 30/4/2002, con l'inserimento dei seguenti due nuovi articoli: ART. 6 bis Validità delle autocertificazioni. Le autocertificazioni pervenute dopo il 30 giugno 2003 contenenti prescrizioni e raccomandazioni già inserite, in tutto o in parte, nel modello H trasmesso nel corso della campagna precedente, saranno ritenute non valide e l'utente sarà soggetto a visita di verifica a pagamento. L'eventuale versamento di autocertificazione sarà considerato acconto e detratto dal costo della verifica. E' ammesso l'invio contestuale al modello H di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'utente che ha firmato il modello H, che attesti l'avvenuta eliminazione delle anomalie riscontrate e riportate sul modello H. L'attestazione di avvenuta eliminazione di dette anomalie potrà essere effettuata anche mediante l'invio di copia della dichiarazione di conformità, ai sensi della L.46/90, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori. L'attestazione di cui sopra potrà essere inviata, anche con raccomandata, entro 120 giorni dalla data di rilascio del Modello H all'organismo affidatario. Il predetto termine è perentorio e in ogni caso, qualora il modello H contenga delle prescrizioni, l'impianto potrà funzionare solo dopo l'eliminazione delle anomalie riscontrate. ART11 bis Termini di adeguamento delle anomalie segnalate nelle verifiche d'ufficio. Qualora in seguito alle verifiche d'ufficio, i tecnici verificatori segnalino delle anomalie dell'impianto sul Rapporto di Prova, entro il termine massimo di 180 giorni, si dovrà adeguare l'impianto e darne comunicazione all'organismo affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorierà, sottoscritta dal proprietario dell'impianto, che attesti l'avvenuta eliminazione delle anomalie riscontrate. Le dichiarazioni sostitutive sono soggette a verifica a campione. L'attestazione di avvenuta eliminazione delle anomalie potrà essere effettuata anche mediante l'invio di copia della dichiarazione di conformità, ai sensi della L.46/90, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori, in tal caso la pratica si riterrà chiusa, fermi restando i futuri adempimenti di legge secondo le usuali procedure. Qualora entro il termine indicato non perverrà la dichiarazione sostitutiva,.l'organismo affidatario procederà ad effettuare una ulteriore verifica a pagamento. Nel caso in cui vengano riscontrate le medesime anomalie saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 34 comma 5 della Legge 10/91. 2) Di mantenere inalterato in ogni altra sua parte il rimanente contenuto delle Disposizioni per il servizio di controllo degli impianti termici da effettuare ai sensi della Legge 10/91 art. 34 comma 3 del DPR 412/93 e DPR 551/99, nel territorio del Comune di Firenze", approvate con deliberazione della G.M. n. 321/253 del 30/4/2002; Delibera di Giunta n. 313/482 del che ha prorogato il termine di consegna precedentemente approvato con delibera di G.M. n. 321/253 del per la presentazione dell autocertificazione degli impianti termici con potenza inferiore a 35 kw per il biennio al Delibera di Giunta n. 289/319 del che ha indetto la gara d appalto e approvazione capitolato d appalto, disciplinare di servizio e schema di bando di gara; Determina Dirigenziale n del che ha affidato il servizio di censimento e catasto degli impianti termici all ATI con capogruppo Tecnocivis S.p.A.; Delibera di Giunta n. 34/24 del che ha deliberato: di avvalersi della facoltà concessa dall allegato L comma 13 del D.Lgs. n. 192 del prorogando per un biennio, fino al 7/10/2007, le attuali disposizioni già approvate ed in particolare: deliberazione della G.M. n. 910/673 del ; deliberazione della G.M. n. 758/603 del ; deliberazione della G.M. n. 13/107 del ; deliberazione della G.M. n. 321/253 del ; deliberazione della G.M. n. 1129/904 del ; deliberazione della G.M. n. 49/103 del ; deliberazione della G.M. n. 313/482 del ; di stabilire che il periodo per la presentazione delle autocertificazioni per gli impianti termici inferiori a 35 kw per il biennio è dal al ; di confermare gli importi per le autocertificazioni e le ispezioni degli impianti termici sul territorio comunale, così come prescritto nella Deliberazione della G.M. n.13/107 del 25/02/2002; 5

6 Delibera di Giunta n. 862/1013 del che ha prorogato i termini di consegna dell autocertificazione degli impianti termici inferiori a 35 kw al per il biennio ; Delibera di Consiglio n. 2007/C/00051 del 24 luglio 2007 "Approvazione del PEAC" - punto 7 - allegato 6 che ha approvato il Regolamento sugli impianti termici; Determina Dirigenziale n del che ha applicato al Disposto del Consiglio Comunale sul Regolamento per il servizio di attività e verifica e controllo degli impianti termici; IMPIANTI TERMICI PERICOLOSI - CLASSE 6 Determina Dirigenziale n del che prende atto del nuovo assetto societario dell ATI aggiudicatrice dell Appalto del Servizio di censimento e verifiche degli impianti termici legge 10/91. Determina Dirigenziale n del che prende atto del termine della scadenza contrattuale sull appalto del Servizio catasto e verifiche degli impianti termici legge 10/91 al 28/02/2010. Determina Dirigenziale n. 877 del che approva gli atti amministrativi per la gara di appalto del Servizio catasto e verifiche degli impianti termici legge 10/91. Determina Dirigenziale n del che rettifica la DD 877/2010 e approva la continuazione nelle more del completamento al nuovo appaltatore delle procedure di gara del Servizio catasto e verifiche degli impianti termici legge 10/91 fino al 30/06/2010 alla società Tecnocivis S.p.A. Determina Dirigenziale n del che nomina la Commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte del Servizio catasto e verifiche degli impianti termici legge 10/91. Determina Dirigenziale n del che aggiudica definitivamente la gara di appalto alla società Multiservice S.p.A. di Genova per il Servizio catasto e verifiche degli impianti termici legge 10/91. aggiornato a novembre

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