GLI ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI

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1 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n ottobre 2013 GLI ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI ABSTRACT Gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino sono effettuati con il pagamento dell IVA al cedente sammarinese o, in alternativa, mediante il reverse charge. In quest ultima ipotesi l acquirente è tenuto a comunicare all Agenzia delle Entrate l avvenuta annotazione dell operazione nei registri IVA. Per gli acquisti registrati entro il prossimo tale segnalazione può essere effettuata con la consueta comunicazione cartacea o, in alternativa, ricorrendo al nuovo modello di comunicazione polivalente. GLI ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti IVA italiani possono essere fatturate con o senza addebito d imposta. I beni provenienti da San Marino e destinati in Italia devono essere accompagnati dal DDT. Non va, invece, compilato il modello INTRASTAT. CESSIONI CON ADDEBITO D IMPOSTA Nelle cessioni di beni con addebito d imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all imponibile, l IVA dovuta in relazione alla tipologia di bene ceduto, mentre al cessionario italiano compete il diritto alla detrazione ai sensi dell art. 19 e seguenti, DPR 633/1972. In particolare il cedente sammarinese deve emettere la fattura di vendita in quattro esemplari, indicando sia il proprio codice identificativo sia la partita IVA del cessionario. Ai fini della liquidazione e del versamento dell imposta, l operatore sammarinese è quindi tenuto a presentare al proprio Ufficio tributario i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto anch esso in quattro esemplari. Una volta pagata l imposta, il cedente sammarinese deve trasmettere al cessionario italiano l originale della fattura restituitagli dall Ufficio tributario sammarinese. L acquirente italiano deve prestare la massima attenzione che sul documento ricevuto siano presenti i timbri a secco e le annotazioni dell Ufficio tributario e dell Agenzia delle Entrate di Pesaro, poiché soltanto questa fattura in originale consente l annotazione nel registro IVA acquisti e, quindi, la detrazione dell imposta pagata al fornitore. CESSIONI SENZA ADDEBITO D IMPOSTA Nelle cessioni di beni senza addebito d imposta, l IVA è assolta dal cessionario italiano attraverso l autofatturazione di cui all art. 17, c. 2, DPR 633/1972. In particolare il cedente sammarinese deve emettere la fattura di vendita in tre esemplari, indicando sia il proprio codice identificativo sia la partita IVA del cessionario. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 6

2 I tre esemplari della fattura sono poi presentati all Ufficio tributario di San Marino, unitamente ad un elenco riepilogativo, anch esso in triplice copia. Un esemplare della fattura, munita del timbro a secco circolare dell Ufficio tributario, è quindi trasmesso dall operatore sammarinese al cessionario italiano. Il cessionario italiano deve integrare l originale della fattura rilasciatagli dal cedente sammarinese, indicando l imposta relativa all acquisto effettuato. La fattura così integrata deve poi essere annotata nei registri IVA vendite e IVA acquisti. In capo all acquirente nazionale è posto infine l obbligo di comunicare le annotazioni di cui sopra all Agenzia delle Entrate. LA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Con il Provvedimento , prot , l Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di comunicazione polivalente, utilizzabile per la segnalazione telematica delle c.d. comunicazioni antievasione (si veda, da ultimo, la TA n. 72/2013). Tale modello è tra l altro utilizzabile proprio per la comunicazione dell avvenuta annotazione nei registri IVA degli acquisti di beni provenienti da San Marino. In particolare il Provvedimento ha stabilito che il modello sia utilizzato per segnalare gli acquisti di beni registrati a decorrere dal In seguito, la scheda informativa dedicata all adempimento presente nel sito istituzionale dell Agenzia delle Entrate, ha precisato che per gli acquisti effettuati sino al prossimo , è possibile continuare a utilizzare la precedente comunicazione cartacea. Pertanto, allo stato attuale, gli acquisti di beni provenienti da San Marino possono essere segnalati sia con la consueta comunicazione cartacea, sia con il nuovo modello polivalente. Gli acquisti annotati dal dovranno invece essere segnalati ricorrendo esclusivamente al nuovo modello telematico. LA COMUNICAZIONE CARTACEA Ai sensi dell art. 16, lett. c), DM , i soggetti passivi che acquistano beni da operatori economici sammarinesi documentati da fatture senza addebito d imposta hanno l obbligo di trasmettere all Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente una comunicazione cartacea con l indicazione del numero progressivo annuale attribuito alle operazioni annotate. Spett.le Agenzia delle Entrate di. FACSIMILE COMUNICAZIONE CARTACEA Ci pregiamo comunicarvi che la fattura n. del../../. dell importo di. emessa dalla ditta. SM00000 con sede nella Repubblica di San Marino, Via. n., è stata annotata dalla ns. ditta/società nel registro degli acquisti al n. il../../. e nel registro delle fatture emesse al n. il../../.. Distinti saluti. (timbro e firma) Il DM non prevede alcun limite temporale per l adempimento, tuttavia, nella CM n. 30/510542/1973 l Amministrazione finanziaria ha precisato che le annotazioni devono essere comunicate entro i 5 giorni successivi alla registrazione. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 6

3 In mancanza di una specifica previsione normativa, il ritardo nell adempimento non pare sanzionabile. Come sopra anticipato, tale procedura può continuare a essere adottata per gli acquisti annotati nei registri IVA entro il Considerata la ratio dell adempimento, si ritiene, infatti, che il riferimento operato dall Agenzia delle Entrate agli acquisti effettuati fino al non comporti l obbligo di osservare le regole di cui all art. 6, DPR 633/1972, circa il momento di effettuazione delle operazioni. LA COMUNICAZIONE TELEMATICA Gli acquisti di beni annotati nei registri IVA dal possono essere segnalati all Agenzia delle Entrate anche utilizzando il nuovo modello polivalente. Poiché il riferimento è l annotazione della fattura integrata nei registri e non il momento di effettuazione dell operazione, un acquisto effettuato nel corso del mese di settembre ma registrato a ottobre, può essere comunicato con la nuova procedura telematica. La comunicazione, da compilare obbligatoriamente in forma analitica, ossia con riferimento a ciascun acquisto, deve essere trasmessa entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione, utilizzando le consuete modalità telematiche (Entratel o Fisconline), direttamente o tramite un intermediario abilitato. La prima scadenza del nuovo adempimento è prevista per il (il cade di sabato e il 1.12 di domenica), con riguardo alle fatture di acquisto annotate nel corso del corrente mese di ottobre. MESE DI ANNOTAZIONE DELLA FATTURA TERMINE PER L INVIO DELLA COMUNICAZIONE Ottobre Novembre Dicembre LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Nel Frontespizio, oltre ai consueti dati anagrafici del contribuente e all impegno all invio telematico, sono richieste specifiche informazioni circa il tipo di comunicazione che s intende inviare e le modalità di compilazione della stessa. Nel campo Anno di riferimento deve essere riportato l anno di riferimento dei dati contenuti nella comunicazione; nel campo Mese o trimestre di riferimento occorre indicare il mese cui si riferisce la comunicazione utilizzando i codici sotto riportati. MESE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 6

4 Nella sezione TIPO DI COMUNICAZIONE sono presenti tre caselle tra loro alternative. La casella Sostitutiva va barrata in caso di sostituzione di un file inviato in precedenza (entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario); la casella Annullamento va barrata nel caso di annullamento di un file inviato in precedenza (entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario). In caso di comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione già inviata in precedenza, devono essere indicati anche il protocollo della comunicazione o del documento che si intende sostituire o annullare. Nel campo FORMATO COMUNICAZIONE deve essere sempre barrata la casella Dati Analitici (l invio dei dati in forma aggregata non è, infatti, consentito per gli acquisti da San Marino). Occorre infine evidenziare i QUADRI COMPILATI, barrando la casella Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino. COMPILAZIONE DEL QUADRO SE La sezione del modello destinata alla comunicazione in esame (quadro SE), denominata Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino, richiede, per ciascuna fattura di acquisto, l indicazione dei dati del fornitore sammarinese e dei dati dell operazione oggetto di comunicazione. PERSONE FISICHE PERSONE NON FISICHE Cognome (campo 1) Nome (campo 2) Data di nascita (campo 3) Comune o Stato estero di nascita (campo 4) Sigla della provincia (campo 5) Codice Stato estero del domicilio (campo 6) RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 6 Codice identificativo IVA (campo 11) Denominazione / Ragione sociale (campo 7) Città estera della sede legale (campo 8) Codice Stato estero della sede legale (campo 9) Indirizzo estero della sede legale (campo 10)

5 Nel campo Codice Stato estero (campi 6 e 9) va sempre indicato 037. I dati anagrafici delle persone fisiche sono alternativi ai dati delle persone non fisiche, tuttavia, in caso di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica è richiesta anche l indicazione degli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Relativamente a ciascuna operazione è poi richiesta l indicazione: della data di emissione del documento / fattura (campo 12); della data di registrazione della fattura (campo 13); del numero della fattura (campo 14); dell imponibile / importo (campo 15); dell imposta (campo 16). La compilazione dei campi 12 e 14 è facoltativa. COORDINAMENTO CON LE ALTRE COMUNICAZIONI ANTIEVASIONE Come noto, il nuovo modello polivalente va utilizzato anche per trasmettere i dati delle altre comunicazioni antievasione ( spesometro, comunicazione operazioni black list, operazioni in contanti legate al turismo, operazioni di leasing, locazione e noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili). Siccome la Repubblica di San Marino rientra tra i c.d. paradisi fiscali, le operazioni intercorse con gli operatori ivi stabiliti devono essere segnalate nella c.d. comunicazione black list. Considerate le finalità di semplificazione sottese all introduzione del modello polivalente, ci si è quindi domandati se il monitoraggio degli acquisti da San Marino per mezzo del nuovo modello legittimi l esclusione dei medesimi dati dalla comunicazione black list. Il dubbio è stato risolto dalle istruzioni per la compilazione del modello polivalente, ove è precisato che gli acquisti di beni da operatori di San Marino devono essere unicamente evidenziati nel quadro SE. Si ritiene pertanto che gli acquisti da San Marino, oggetto di segnalazione nel quadro SE, non debbano essere evidenziati nel quadro BL (relativo alle operazioni realizzate con operatori black list ) e neppure nello spesometro. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 6

6 Tale agevolazione non può naturalmente trovare applicazione quando l acquisto dei beni è segnalato con la comunicazione cartacea all Agenzia delle Entrate. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 6

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