Testo coordinato dell ordinanza prot. n n. 32 del 28/05/2008 con le modifiche apportate con ordinanza prot. n n.

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1 Testo coordinato dell ordinanza prot. n n. 32 del 28/05/2008 con le modifiche apportate con ordinanza prot. n n. 93 del 26/10/2009 ORDINANZA SINDACALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA IN SEDE FISSA IL SINDACO - Visto l art. 54, lett. d), del D.P.R N. 616; - Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114; - Vista il Titolo III della L.R. 03/04/2000 n. 22 e succ. modif.; - Sentito il parere delle Organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavori dipendenti del comparto commerciale; - Visto l art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267; D I S P O N E ART ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI A) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono rimanere aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore alle ore All interno di tale fascia oraria, l esercente può liberamente determinare l orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno, a condizione che non venga superato il limite massimo di apertura giornaliera pari a 13 ore. B) A richiesta degli interessati, motivata da particolari esigenze di servizio al cittadino, il Comune può autorizzare deroghe all apertura mattutina di cui alla precedente lett. A). C) L esercente ha facoltà di osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, scelta a sua libera discrezione. ART. 2. GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE CON OBBLIGO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 1. Tutti gli esercizi commerciali devono, di norma, osservare la chiusura obbligatoria nei seguenti giorni festivi: a) 1 Gennaio b) Pasqua c) 25 Aprile d) 1 Maggio e) 15 Agosto f) 25 Dicembre pomeriggio g) 26 Dicembre

2 2. Tale divieto può essere derogato, nel caso in cui nelle suddette festività si svolgano nel territorio comunale, manifestazioni pubbliche (feste, fiere, mostre-mercato, mercati, ecc.) che determinano un afflusso straordinario di persone. In tali casi, pertanto, gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti, con l osservanza del normale orario di attività di cui precedente art. 1, precisando che gli esercenti dovranno fare riferimento al calendario annuale delle manifestazioni reso noto dal Comune tramite pubblicazione sul sito internet: 2 bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, le festività di cui al comma 1, quando rientrano nelle deroghe di cui al comma 2, vengono computate tra quelle di cui all art. 3, comma 2, lett. d). 3. Il Comune può concedere ulteriori deroghe, su motivata richiesta degli esercenti interessati. ART. 3 APERTURE DOMENICALI E FESTIVE 1. Gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, nel corso dell anno solare possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive, fatta eccezione nei giorni di cui al precedente art. 2 e salvo le deroghe ivi previste, nel rispetto del normale orario dell attività di cui all art Gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati, possono restare aperti al pubblico, ogni anno, nelle seguenti festività: a) prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, salvo quanto previsto dal precedente art. 2; d) in altre cinque giornate domenicali e festive determinate dal Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, su eventuale proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale. A tale scopo, gli esercenti devono far pervenire al Comune le proposte riguardanti le predette tre festività, entro il 30 settembre di ogni anno. Tali proposte ed i pareri delle associazioni di categoria, non saranno vincolanti per il Comune, che provvederà all individuazione sulla base delle reali esigenze della collettività ed in rapporto alla peculiarità territoriale. 3. Qualora nelle giornate domenicali e festive si svolgano manifestazioni a livello nazionale di lancio e/o promozione di nuovi modelli di autovetture, le concessionarie o i rivenditori possono rimanere aperti in tali giornate, per effettuare esclusivamente la mostra, senza vendita, delle autovetture, con l osservanza del normale orario dell attività, di cui al precedente art. 1. ART. 4 FESTIVITA CONSECUTIVE Salvo i casi di deroga previsti dal precedente art. 2 in cui gli esercizi commerciali possono rimanere aperti, gli esercizi del settore alimentare aventi superficie di vendita superiore a 250 mq., nel caso di due o più festività consecutive, possono rimanere aperti in una di tali festività, al fine di garantire continuità di approvvigionamento da parte dei consumatori. ART. 5 VENDITA PANE FRESCO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE 1. Gli esercizi commerciali, di norma, non possono vendere pane, la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive. 2. E data la possibilità di derogare a tale divieto: a) qualora l apertura domenicale o festiva degli esercizi coincida con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche (feste, fiere, mostre-mercato, mercati, ecc.), comportanti un afflusso straordinario di persone, precisando che gli esercenti dovranno fare riferimento al calendario annuale delle manifestazioni reso noto dal Comune tramite pubblicazione sul sito internet:

3 b) agli esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq., specializzati nella vendita di pane e prodotti da forno in genere. Si ha specializzazione, qualora l attività sia esercitata su almeno l 80% della superficie di vendita dell esercizio. c) agli esercizi commerciali del settore alimentare, nel caso di apertura conseguente a due o più festività consecutive e in occasione delle aperture domenicali e festive del mese di dicembre. 3. Il Comune può concedere ulteriori deroghe, su motivata richiesta degli esercenti interessati. ART. 6 - ORARIO NOTTURNO A richiesta degli interessati, motivata da particolari esigenze dell utenza e tenuto conto delle caratteristiche del territorio, può essere autorizzata l attività di vendita in orario notturno, cioè dalle ore alle ore 05.00, per un numero limitato di esercizi di vicinato. Le domande devono pervenire al Comune entro il 30 novembre di ogni anno e l autorizzazione ha validità per l anno solare successivo. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, con il rilascio dell autorizzazione o con il motivato diniego da parte del Responsabile del Settore competente. Nell ambito dell intero territorio comunale, potranno essere autorizzati non più di tre esercizi (due del settore alimentare e uno del settore non alimentare). Nel caso di domande concorrenti, si dovrà tenere conto: - del maggior numero di specializzazioni merceologiche; - dalla maggiore superficie; - della presenza di parcheggio nelle immediate adiacenze dell esercizio. Può essere autorizzata, in deroga al contingentamento di cui al precedente comma 4, l apertura in orario notturno di nuovi esercizi di vicinato che avanzano richiesta; questi potranno presentare domanda in qualunque momento dell anno, ma l autorizzazione, se rilasciata, avrà validità fino al 31 dicembre dell anno successivo a quello del rilascio. La domanda di rinnovo da parte degli esercizi di vicinato autorizzati, deve essere presentata, entro il 30 novembre di ogni anno, e potrà essere negata in presenza di domande di esercizi maggiormente rispondenti ai criteri sopraindicati. Costituisce condizione ostativa al rilascio o al rinnovo dell autorizzazione, il motivato parere sfavorevole del Comando di Polizia Locale. L esercizio autorizzato dell attività in orario notturno è da considerarsi opportunità a carattere straordinario e, pertanto, non dovrà rispettare il limite massimo di apertura giornaliera di 13 ore di cui al precedente art. 1 lett. A). ART. 7 ATTIVITA NON SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI SUGLI ORARI 1. Le disposizioni in materia di orari di cui alla normativa regionale ed ai presenti criteri, non si applicano alle seguenti tipologia di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l 80% della superficie di vendita dell esercizio: a) rivendite di generi di monopolio; b) rivendite di giornali, riviste e periodici; c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale; e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali. 2. I titolari delle attività sopraindicate sono comunque tenuti al rispetto della disposizione contenuta nel successivo art. 8.

4 3. Le disposizioni in materia di orari di cui alla normativa regionale ed ai presenti criteri, non si applicano, inoltre, alle attività indicate all art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998. ART. 8 ESPOSIZIONE ORARIO DELL ESERCIZIO L esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. ART. 9 ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO Gli esercizi che congiuntamente all attività di commercio al dettaglio in sede fissa, svolgono altre attività commerciali, artigianali o di servizio, osservano l orario di apertura e di chiusura previsto per l attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie occupata da ciascuna attività. Si considera prevalente l attività esercitata sulla superficie maggiore, calcolata escludendo magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Tale prevalenza deve essere comunicata al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di atto di notorietà e deve essere accertata dagli organi di vigilanza. E vietato in ogni caso un orario differenziato. ART. 10 CHIUSURA PER FERIE La chiusura temporanea dell esercizio di vendita per ferie o per altro motivo, non comporta l obbligo di comunicazione al Comune. L esercente è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell attività dell esercizio solo se superiore a sei mesi. ART. 11 SANZIONI 1. Le violazioni alle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla normativa regionale nelle giornate domenicali e festive, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000,00 a 5.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000,00 a ,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita. 2. Si ha reiterazione, quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell obbligo di cui al comma 1 nell arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate. 2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all art. 5 bis, commi 2, 3, 4 e 12 della L.R. n. 22/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da euro a euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da euro a euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita. 3. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili, in applicazione dell art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00. ART VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO La presente ordinanza entra in vigore dal giorno 15/11/2009 e vi rimarrà sino a modifica o revoca.

5 ART ABROGAZIONI Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogati i seguenti provvedimenti in materia di orari degli esercizi commerciali: - Ordinanza sindacale n. 83 prot. n del 17/11/1999; - Ordinanza sindacale n. 109 prot. n del 18/11/2002; - Determinazione sindacale prot. n del 06/11/2007; - Autorizzazione sindacale prot. n del 06/11/2007; - qualunque altra disposizione che risulti in contrasto con essa. Della presente ordinanza, deve esserne data notizia mediante: - pubblicazione all albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna; - pubblicazione sul sito internet del Comune: - comunicazione ai soggetti interessati. L ordinanza viene trasmessa al Servizio di Polizia Locale ed ai Comandi Carabinieri di Gonzaga. E fatto obbligo a chiunque di osservare e farla osservare. Ai sensi dell art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e succ. modif., contro il presente atto è ammesso ricorso: - nel termine di 60 dalla data di pubblicazione all albo pretorio dell ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia (L. n. 1034/1971), o in alternativa - nel termine di 120 dalla data di pubblicazione all albo pretorio dell ordinanza, al Presidente della repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

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