PROPOSTA Di legge n. 492/9^Di Iniziativa dei consiglieri REGIONALi minasi, ALBANO recante: NORME PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE.

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1 PROPOSTA Di legge n. 492/9^Di Iniziativa dei consiglieri REGIONALi minasi, ALBANO recante: NORME PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE. Il dirigente F.to Avv. Lucia caccamo Il presidente f.to On. Salvatore pacenza TESTO LICENZIATO NELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE

2 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria, in coerenza con il proprio Statuto, i principi costituzionali, le risoluzioni dell Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell Unione Europea, in applicazione della Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l 11 maggio 2011), riconosce in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. 2. Ai fini della presente legge, per violenza nei confronti delle donne si intende una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. Art. 2 (Obiettivi) 1. La Regione Calabria, per il raggiungimento delle finalità di cui all articolo 1 e nell ambito delle proprie funzioni e competenze, attua i seguenti interventi: a) promuove e sostiene iniziative di prevenzione della violenza di genere, anche attraverso la sensibilizzazione dell opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi; 2

3 b) promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento, oltre che la collaborazione, delle istituzioni, delle associazioni e della società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell uguaglianza e della solidarietà; c) assicura alle persone vittime di violenza di genere, ivi compresa la minaccia di atti violenti e le molestie, il diritto a un sostegno, ove necessario anche economico, per consentire loro di sviluppare empowerment, recuperando e rafforzando l autonomia, materiale e psicologica, l integrità fisica e la dignità; d) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, di persecuzione e di minaccia di tali atti, indipendentemente dallo stato civile e dalla cittadinanza, nonché ai figli minori o diversamente abili delle stesse; e) promuove e sostiene l attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui agli articoli 3 e 4; f) promuove e sostiene l implementazione di sportelli di supporto psicologico, legale e sociale dedicati alle vittime di violenza di genere. Art. 3 (Centri antiviolenza) 1. I centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere le donne vittime di violenza. 2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni provincia. 3. I centri antiviolenza possono essere promossi da: a) enti locali, singoli o associati; b) associazioni o organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell aiuto alle donne vittime di violenza; 3

4 Art. 1 Consiglio regionale r c) cooperative sociali; d) fondazioni; e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), di concerto, d intesa o in forma consorziata. 4. I centri antiviolenza forniscono servizi di ascolto e accoglienza alle vittime di violenza. 5. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 6. I centri sono dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione ventiquattro ore su ventiquattro. 7. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito. Art. 4 (Case rifugio) 1. Le case-rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. 2. Le case-rifugio provvedono a: a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza; b) costruire cultura e spazi di libertà per donne vittime di maltrattamenti e loro figli minori o diversamente abili; c) dare valore alle relazioni tra donne, anche in presenza di grave disagio; d) garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti. 3. L accesso alle case- rifugio avviene, di norma, per il tramite dei centri antiviolenza di cui all articolo 3, a seguito di adeguata valutazione del caso. 4

5 4. Le case-rifugio sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne. 5. Nelle case-rifugio, ove necessario, sono garantite: a) consulenza legale; b) consulenza psicologica; c) orientamento al lavoro. 6. La permanenza all interno delle case-rifugio è gratuita per un periodo di tre mesi, rinnovabile in relazione all effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l accoglienza, su valutazione del centro antiviolenza. Art. 5 (Rete regionale antiviolenza) 1. La Regione Calabria, per le finalità di cui all articolo 2, sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazione tra i comuni, le province, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie, l ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell ordine, gli uffici territoriali del Governo Prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza, di cui all articolo 3, presenti sul territorio, le associazioni e le organizzazioni che hanno tra i loro fini istituzionali la lotta alla violenza di genere. 2. La rete ha lo scopo di favorire, su base provinciale, procedure omogenee e di attivare l immediato intervento nei casi di violenza di genere. 3. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza e promuove intese e protocolli per l attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della stessa. 4. Le province promuovono il coordinamento territoriale dei soggetti della rete. 5

6 5. L assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, rivolta anche a un solo soggetto della rete. 6. I soggetti che compongono la rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a: a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, di inserimento o di reinserimento sociale e lavorativo; b) garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne vittime di violenza; c) prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere; d) riabilitare, con percorsi psico educativi, gli aggressori ed, eventualmente, i familiari degli stessi; e) svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza di genere, al fine di fornirli al Centro di raccolta e analisi degli indicatori di violenza di genere (CERAI), istituito dall articolo La Regione può stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l assistenza legale gratuita a favore delle persone vittime di violenza di genere. 8. La Regione assicura gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 6 (Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione) 1. La Regione, anche in collaborazione con i soggetti della rete di cui all articolo 5, comma 1, promuove: a) iniziative e interventi che prevengono la violenza di genere, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la 6

7 sensibilizzazione dell opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione; b) iniziative, all interno del sistema scolastico e formativo, di sensibilizzazione sul tema dell affettività, del rafforzamento della propria autostima, della relazione improntata al reciproco rispetto e della lotta agli stereotipi di genere e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche, nonché corsi di difesa personale; c) azioni tese a migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere; d) iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l immagine della donna rispetto agli stereotipi legati alla sua figura, in particolare, nell ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria. Art. 7 (Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime) 1. La rete, di cui all articolo 5, garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono, al fine di assicurare alla vittima della violenza il soccorso, in ogni fase, presso le strutture ospedaliere, l intervento dei servizi sociali, l accoglienza, il sostegno e la protezione presso i centri antiviolenza e le case-rifugio. 2. Al fine di garantire un assistenza adeguata, i soggetti della rete formulano progetti personalizzati che offrono alla vittima e ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza, compreso il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo. 3. Gli interventi a favore delle vittime di violenza sono effettuati in modo da garantire alle stesse riservatezza e anonimato. 7

8 Art. 8 (Assistenza alloggiativa garantita) 1. I comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne e ai loro figli, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare l ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi fisici o psicologici e che si trovano nell impossibilità di rientrare nell abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di cui all articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Art. 9 (Famiglie di prima accoglienza) 1. Le famiglie di prima accoglienza sono famiglie, appositamente formate, che, su base volontaria, si offrono di accogliere donne in difficoltà, per garantire loro il ritorno ad un ambiente familiare sereno, in vista di un reinserimento sociale. 2. La procedura di affidamento è attivata su segnalazione dei soggetti della rete e, in ogni caso, avviene su base consensuale e di reciproca compatibilità. 3. È istituito l Albo delle famiglie di prima accoglienza, presso il CERAI, di cui all articolo 16, per individuare le famiglie calabresi disposte ad ospitare donne vittime di violenza. Art. 10 (Centro di coordinamento presso le aziende sanitarie provinciali) 1. Le aziende sanitarie provinciali, per i presidi ospedalieri e per i consultori, attivano un centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere su ogni zona di propria pertinenza. 8

9 2. Il centro di coordinamento: a) garantisce l immediato intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l accoglienza, l assistenza e la cura delle vittime di violenza; b) ha l obbligo di attivare la rete di protezione, di cui all articolo 5, per garantire la valutazione e l attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla vittima e per assicurare la necessaria assistenza socio sanitaria. 3. Il personale del centro di coordinamento può essere integrato con personale volontario specificamente formato. Art. 11 (Codice rosa) 1. Presso ogni pronto soccorso è istituito un percorso di accoglienza dedicato alle vittime di violenza di genere, denominato Codice rosa. 2. Il Codice rosa è assegnato da personale, addestrato a riconoscere segnali, non sempre evidenti, di una violenza subita, anche se non dichiarata, con l eventuale supporto di uno psicologo. L individuazione del Codice rosa comporta l attivazione della rete di cui all articolo Per garantire la riservatezza delle donne vittime di violenza, il percorso di accoglienza si svolge in appositi locali all uopo destinati. Art. 12 (Formazione) 1. La Regione e le province, nell ambito delle rispettive competenze, promuovono e favoriscono: a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e ai soggetti della rete, di cui all articolo 5, per fornire un adeguata 9

10 preparazione al riconoscimento del fenomeno e ad evitarne le ulteriori conseguenze lesive, per gestire il rapporto con le persone vittime di violenza di genere e la loro presa in carico, sin dal primo contatto e per offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento; b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti della rete, di cui all articolo 5, per iniziative e programmi educativi finalizzati all acquisizione di competenze per l individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura dell affettività e del rispetto dell altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti; c) la formazione e l aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattati; d) la formazione delle famiglie di prima accoglienza, al fine di fornire un adeguata preparazione ad affrontare la convivenza e offrire aiuto alle vittime della violenza. 2. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al presente articolo possono essere organizzati, previo accordo, con gli appartenenti alle forze dell ordine e con l autorità giudiziaria. Art. 13 (Albo imprenditori solidali) 1. È istituito l Albo degli imprenditori solidali, presso il CERAI, di cui all articolo Gli imprenditori solidali sono imprenditori disposti ad offrire un lavoro alle vittime di violenza di genere. 3. La Regione Calabria assegna agli imprenditori, iscritti all Albo di cui al comma 1, una targa con lo stemma della Regione e la scritta Imprenditore solidale Io dico no alla violenza sulle donne, da esporre nella propria attività. 10

11 Art. 14 (Fondo regionale per il contrasto alla violenza di genere) 1. È istituito il Fondo regionale per il contrasto alla violenza di genere, finalizzato al finanziamento dei progetti personalizzati previsti dall articolo 7, comma La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1. Art. 15 (Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata) 1. La Regione concede ai comuni, che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata, da destinare alle strutture di cui agli articoli 3 e 4. Art. 16 (Centro di raccolta e analisi degli indicatori di violenza di genere) 1. È istituito, presso l Assessorato regionale al lavoro, formazione professionale e politiche sociali, il Centro di raccolta e analisi degli indicatori di violenza di genere (CERAI). 2. Il CERAI: a) acquisisce e analizza, su scala regionale, i dati relativi all aspetto fenomenico della violenza sul ruolo sociale di genere, in particolar modo con riferimento al femminicidio e all omofobia; b) svolge ricerche e studi sulle problematiche riguardanti la violenza di genere; 11

12 c) effettua il costante monitoraggio del fenomeno, per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere e di armonizzare le strategie di intervento da adottare sul territorio; d) cura i rapporti con la rete di cui all articolo 5; e) ha funzione di raccolta delle buone pratiche a favore delle vittime di violenza di genere e a sostegno dei percorsi di uscita dai comportamenti violenti per i responsabili degli abusi; f) verifica l efficacia delle iniziative intraprese e indica le criticità emerse dall analisi dei dati, per fornire indirizzi di programma in materia di contrasto alla violenza di genere. 3. Presso il CERAI è istituito l Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio. 4. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di formazione e operatività del CERAI. 5. Sulla base dei dati raccolti dal CERAI, la Giunta regionale provvede, annualmente, a stabilire i criteri e le modalità per l assegnazione di finanziamenti o contributi, fissando i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili. 6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 17 (Disposizione abrogativa) 1. La legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case accoglienza per le donne in difficoltà), ad esclusione dell art. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n.32), è abrogata. 12

13 Art. 18 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti dal CERAI, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di promozione dell attività di prevenzione della violenza di genere e di adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, al fine di valutarne gli effetti generali prodotti. Art. 19 (Clausola di salvaguardia) 1. Le previsioni di cui agli articoli 10 e 11, ove difformi, sono adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l attuazione del Piano, di cui al comma 1, si applicano in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della norma regionale di adeguamento. Art. 20 (Norme finanziarie) 1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l esercizio finanziario 2013 in ,00 euro si provvede con ,00 euro per la formazione del personale sanitario con le risorse disponibili all UPB Formazione generale e specifica del personale sanitario, con ,00 euro per le attività socio sanitarie e socio assistenziali con le risorse disponibili all UPB Servizi e attività socio 13

14 assistenziali e socio sanitarie, di cui ,00 euro per il finanziamento del Fondo regionale per il contrasto alla violenza di genere istituito dall articolo 14 e con ,00 euro per gli interventi in materia di sicurezza con le risorse disponibili all UPB Sicurezza e legalità (POR FERS ) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. 2. La Giunta regionale, successivamente all entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all articolo 10 della legge regionale del 4 febbraio 2002 n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). 3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio. Art. 21 (Entrata in vigor)e 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. 2. E fatto obbligo, a chiunque spetti,di osservarla e farla osservare coma legge della Regione Calabria. 14