Istituzioni di diritto pubblico e nozioni fondamentali di diritto pubblico del turismo. a.a ottobre 2018
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1 Istituzioni di diritto pubblico e nozioni fondamentali di diritto pubblico del turismo a.a ottobre 2018
2 Le regole del calcio Fuorigioco?
3 Le regole di un albergo
4 Le regole sugli alberghi
5 Le regole di «cosa nostra»
6 Cos è una norma giuridica? Ogni qualificazione, positiva o negativa, di comportamenti umani secondo un certo «ordinamento», una certa formazione sociale.
7 Pluralità degli ordinamenti giuridici Ubi societas, ibi ius «anche la società dei ladroni è un ordinamento giuridico» (Capograssi) OGNI PLURALITA DI PERSONE ORGANIZZATA DA UN SISTEMA DI NORME E UN ORDINAMENTO GIURIDICO, CON PROPRIE REGOLE, CHE POSSONO ESSERE NON COINCIDENTI TRA LORO. Pluralismo monotipico (es. più Stati) /politipico (es. Stato e formazioni sociali al suo interno)
8 Possibili atteggiamenti dello Stato nei confronti di altri ordinamenti Indifferenza Illiceità Liceità Diritto «nello Stato» Diritto «dello Stato»
9 DISPOSIZIONE/NORMA (funzione nomofilattica Cass.) Norme di principio (norme più generali) Principi generali (impliciti): si traggono da una pluralità di norme Principi espressi: contenuti in disposizioni più generali.
10 Norme programmatiche: norme generali che hanno bisogno di attuazione per produrre compiutamente i propri effetti. Art. 3, c. 2 Cost.
11 Art. 34, c. 3 e c. 4 Cost.
12 In mancanza di attuazione, che effetti producono le norme programmatiche? Creano un vincolo giuridico a carico delle autorità pubbliche che hanno il compito di attuarle (innanzitutto il Legislatore); Sono parametro di legittimità per le norme subordinate (una legge che contrasti con una norma programmatica contenuta nella Costituzione è incostituzionale; Vengono utilizzate per l interpretazione delle altre nome dell ordinamento; Concorrono alla formazione dei principi generali.
13 I criteri di risoluzione delle antinomie
14 Concetti preliminari Efficacia: Capacità di produrre effetti normativi Validità: conformità ad un parametro FORZA DELLE FONTI Forza attiva: capacità di innovare l ordinamento abrogando le fonti di pari rango Forza passiva: resistenza alla pretesa abrogativa da parte di fonti di rango inferiore Norme di produzione Norme sulla produzione
15 Abrogazione Capacità di circoscrivere nel tempo l efficacia di una norma giuridica, facendone cessare la produzione dei suoi effetti. L abrogazione può essere: Espressa; Tacita (per incompatibilità o per nuova disciplina dell intera materia)
16 Il fattore tempo Tempo
17 La gerarchia delle fonti Fonti costituzionali Costituzione, leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali Diritto UE e consuetudini internazionali Fonti primarie Leggi statali; leggi regionali; referendum abrogativi; d.lgs; decreti legge; sentenze di annullamento Corte costituzionale Fonti secondarie Regolamenti del Governo; consuetudini secundum legem
18 La Costituzione 23 ottobre 2018
19 La Costituzione in senso politicoideologico aspirazione alla Costituzione di uno Stato nuovo, sugellato dall adozione di un documento solenne, una Costituzione scritta. Dichiarazione di Philadelphia, 1777: «Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati»
20 Dichiarazione dei diritti dell uomo e del cittadino, 1789 Art. 16 Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
21 Contenuto tipico: separazione dei poteri e garanzia dei diritti Forma: documento scritto, posto al vertice dell ordinamento Segna il superamento della monarchia assoluta
22 Costituzione in senso formale Costituzione italiana: rigida e garantita.
23 Il procedimento «aggravato» previsto dall art. 138 Cost. per le leggi di revisione e le «altre» leggi costituzionali 1) doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera ad intervallo non inferiore a tre mesi Prima deliberazione: riserva di assemblea, possibilità di apportare modifiche, maggioranza semplice. Seconda deliberazione: testo «cristallizzato»; maggioranza qualificata.
24 La seconda deliberazione maggioranza semplice: l iter si interrompe Maggioranza raggiunta maggioranza 2/3 su identico testo da parte delle 2 Camere promulgazione PdR pubblicazione Gazz. Uff. la legge entra in vigore maggioranza assoluta (ma inferiore ai 2/3) pubblicazione notiziale Gazz. Uff. decorrono 3 mesi nessuna richiesta di referendum richiesta di referendum svolgimento referendum promulgazione PdR prevalgono i NO pubblicazione Gazz. Uff. l iter si conclude: la legge non è approvata la legge entra in vigore richiesta di referendum svolgimento referendum prevalgono i SI promulg. PdR pubblicazione Gazz. Uff. la legge entra in vigore
25 I limiti alla revisione costituzionale Limite espresso: la forma repubblicana. Limiti impliciti: «I PRICIPI SUPREMI DELL ORDINAMENTO E I DIRITTI INALIENABILI DELLA PERSONA UMANA» (Corte cost., sent. n. 1146/1988)
26 Quali sono i limiti impliciti? Diritti inviolabili: art. 2; artt. 13, 14, 15, 24 Cost. Indivisibilità della Repubblica; Principio democratico; principio di eguaglianza.
27 La legge 24 ottobre 2018
28 Fonti costituzionali Costituzione, leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali Diritto UE e consuetudini internazionali Fonti primarie Leggi statali; leggi regionali; referendum abrogativi; d.lgs; decreti legge; sentenze di annullamento Corte costituzionale Fonti secondarie Regolamenti del Governo; consuetudini secundum legem
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30 Art. 70 Cost. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
31 Il sistema delle fonti primarie è un sistema chiuso: le deroghe all art. 70 devono essere previste dalla stessa Costituzione. Il Legislatore ha ampia discrezionalità nell esercizio del potere legislativo, nei limiti previsti dalla Costituzione (finalità, norme programmatiche, riserve).
32 La riserva di legge Ratio: partecipazione delle minoranze, pubblicità, controlli Tipologia di riserve: Assoluta/relativa Semplice/rinforzata
33 Il procedimento legislativo 1) FASE DELL INIZIATIVA: presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Chi può presentare un progetto di legge? Governo, singoli deputati e senatori, elettori, Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (art. 99, comma 3, Cost.) Consigli regionali (art. 121, comma 2, Cost.). La Costituzione attribuisce ai Comuni l iniziativa legislativa nel caso di proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l istituzione di nuove Province (art. 133 Cost.)
34 2) FASE ISTRUTTORIA: il d.d.l. viene assegnato ad una Commissione permanente compente per materia che discute sull opportunità e sul merito della legge; acquisisce informazioni e pareri e svolge una prima votazione.
35 3) FASE DELIBERATIVA 3.1. Per commissione referente: «tre letture» (sia in Commissione, sia in Assemblea): discussione sulle linee generali del provvedimento, approvazione articolo per articolo (emendamenti); approvazione del testo nel suo complesso; 3.2. Per commissione deliberante: approvato direttamente in Commissione (a meno che il Governo, 1/10 componenti Camera o 1/5 membri della Commissione non chiedano il deferimento all Assemblea); 3.3. Per commissione redigente: «via di mezzo»: alla Camera l Assemblea vota solo per l approvazione articoli (senza emendamenti) e per l approvazione finale; al Senato l Assemblea vota solo per l approvazione finale.
36 4) fase integrativa dell efficacia: Promulgazione (art. 73 Cost.): Imputazione allo Stato; ordina la pubblicazione e l osservanza. Pubblicazione, ad opera del Ministro della Giustizia nella Gazzetta Ufficiale La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cosiddetta vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
37 Il rinvio Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può rinviarla alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione, nel caso in cui ravvisi un vizio di legittimità costituzionale del testo deliberato dalle Camere, o ritenga che quest ultimo si ponga in contrasto con l indirizzo politico espresso dalle norme costituzionali (c.d. merito costituzionale ). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo in seno alle Camere; se quest ultime approvano nuovamente la medesima legge, il Presidente della Repubblica deve procedere alla promulgazione (che si definisce, in tal caso, un atto dovuto ) (art. 74 Cost.).
38 Riassumendo Fonte:
39 Gli atti normativi del Governo 31 ottobre 2018
40 Il decreto legislativo (o legge delegata) Art. 76 Cost. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
41 Il decreto legislativo ha valore di legge ordinaria; è una fonte di competenza del Governo; si usa spesso per materie di particolare complessità o per riordinare la disciplina di un intera materia (ad es. per l adozione di Codici) N.B. Viene trasferito SOLO l esercizio, non la funzione: cosa vuol dire? Il Parlamento rimane titolare della funzione legislativa, per cui può in ogni momento ritirare (implicitamente o esplicitamente) la delega
42 Legge delega e decreto legislativo Sono due atti prodotti da due procedimenti diversi 1) La legge di delega è una legge «normale» che si caratterizza per un particolare contenuto (la delega) 2) il decreto legislativo è un atto deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Ulteriori fasi nel procedimento di formazione del decreto legislativo possono essere previste nella legge di delegazione
43 Contenuto necessario della delega: 1) principi e criteri direttivi in teoria i principi danno indicazioni di contenuto, mentre i criteri danno indicazioni relative al procedimento. In pratica non si distingue tra le due categorie. I principi e criteri non possono essere né troppo «vaghi» perché si eluderebbe l art. 76 (Corte cost., sent. n. 66/2005) né così dettagliati da eliminare ogni margine di manovra per il Governo (Corte cost. n. 176/1985).
44 2) Il termine Entro il termine indicato dalla legge di delega il d.lgs. Deve essere EMANATO dal PdR a cui va mandato 20 gg prima (art. 14, c. 2 l. n. 400/1988) Il mancato rispetto del termine produce l illegittimità costituzionale del decreto legislativo
45 3) l oggetto Deve essere definito; la delega deve essere circoscritta a singoli argomenti. Ma possono esserci più oggetti (delega plurima)
46 Un esempio di legge di delega L. n. 3/2018 Art. 1 Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (TERMINE), uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica (OGGETTO). 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ( ) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, ( ) b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV ( )
47 Il decreto-legge
48 Il decreto-legge Art. 77 Cost. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
49 Procedimento adottato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; L intervento delle Camere è successivo: dopo la pubblicazione, il Governo deve presentare (il giorno stesso) un disegno di legge di conversione alle Camere. Le Camere hanno 60 giorni per convertire o no il d.l. (altrimenti il d.l. perde efficacia sin dall inizio) Si possono apportare emendamenti, ma omogenei rispetto all oggetto del d.l.
50 Corte cost., sent. n. 32/ In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, nella quale si è chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 22 del 2012). La legge di conversione per l approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell 8 novembre 1984). Diversamente, l iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua.
51 La reiterazione dei d.l. Sent. n. 360/1996 «Ora, il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale (art. 77 Cost.) sotto più profili: perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perché toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata.»
52 I requisiti di necessità ed urgenza Possono essere sindacati dalla Corte costituzionale in caso di macroscopiche violazioni, per preservare l assetto delle fonti. In caso di mancanza evidente dei presupposti di necessità ed urgenza, il d.l. è incostituzionale e tale vizio non può essere sanato neanche dalla legge di conversione.
Diritto costituzionale
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