DECRETI PRESIDENZIALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DECRETI PRESIDENZIALI"

Transcript

1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre Inserimento delle destinazioni turistiche, di cui alla legge regionale Emilia Romagna 25 marzo 2016, nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto, in particolare, l art. 40 della sopracitata legge n. 119 del 30 marzo 1981, il quale prevede che il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organi pubblici; Visto, in particolare, l art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, in base al quale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima; Vista la legge regionale della Regione Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 4, concernente l Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica); Visto, in particolare, l art. 12, commi 2 e 3, che istituiscono le destinazioni turistiche ai fini dell organizzazione della promo-commercializzazione del turismo della Regione Emilia Romagna e le definiscono enti con personalità giuridica di diritto pubblico che gestiscono fondi che interessano la finanza pubblica; Vista la nota prot. n del 12 ottobre 2018, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell economia e delle finanze ha chiesto l inserimento delle destinazioni turistiche nella tabella A della sopracitata legge n. 720 del 1984; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dell economia e delle finanze; Decreta: Art Le destinazioni turistiche di cui alla legge regionale della Regione Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 4, sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2018 p. il P re si d e n te del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato G IORGETTI Il Ministro dell economia e delle finanze TRIA Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n A00732 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 gennaio Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all imposta sul valore aggiunto. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione Siciliana»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria; Visto, in particolare, l art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n del 1965, come modificato dall articolo unico del decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16, il quale al primo comma, lettera a -bis ), dispone che spettano alla Regione, tra gli altri, i 3,64 decimi a decorrere dall anno 2017, dell imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l IVA all importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all Unione europea a titolo di

2 risorse proprie IVA, l incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall ISTAT nell ultimo anno disponibile; Visto il quarto comma dell art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n del 1965, come modificato dall articolo unico del decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16, il quale stabilisce che con decreti del Ministro dell economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma del medesimo art. 2 per quanto riguarda, tra l altro, l attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all imposta sul valore aggiunto; Visto il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti; Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l individuazione della struttura di gestione, prevista dall art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato modello F24, nonché la determinazione delle modalità per l attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti; Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l esecuzione dei versamenti unitari di cui all art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle entrate il 1 dicembre 2015, ai sensi dell art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l altro, l approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali; Vista l intesa della Regione Siciliana espressa con nota prot /GAB del 28 dicembre 2018; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. A decorrere dall anno 2017 alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari ai 3,64 decimi dell imposta sul valore aggiunto - IVA afferente all ambito regionale, determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, secondo i tempi e le modalità definiti dal presente decreto. Art. 2. Quantificazione del gettito IVA spettante alla Regione Siciliana 1. Il gettito IVA maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d imposta, è determinato applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l IVA all importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall ISTAT. 2. L ammontare del gettito IVA spettante alla Regione Siciliana è determinato dal Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1, i decimi di compartecipazione spettanti, pari a 3,64. Tale ammontare è comunicato alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione entro il 15 giugno di ciascun anno, utilizzando i dati dell ultima annualità disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della struttura di gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo. Art. 3. Modalità di attribuzione del gettito IVA alla Regione Siciliana - acconto 1. Per ciascun anno, la struttura di gestione attribuisce direttamente alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra: a) l ammontare comunicato dal Dipartimento delle finanze, di cui all art. 2, comma 2, del presente decreto, al netto dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell esercizio precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1203 dell entrata del bilancio regionale, di cui al successivo comma 5;

3 b) l ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP nell esercizio precedente. 2. La percentuale di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal 1 luglio successivo alla ricezione della comunicazione del Dipartimento delle finanze e la Regione Siciliana può richiedere alla Struttura di gestione, mediante nota inviata tramite posta elettronica certificata: a) di interrompere la corresponsione dell acconto per un determinato esercizio, con esclusione della possibilità di riprenderne l erogazione per l esercizio stesso. L interruzione è consentita esclusivamente per un migliore allineamento dell ammontare degli acconti corrisposti in corso d anno rispetto alle spettanze previste ed è disposta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota; b) di applicare una percentuale di acconto inferiore, con esclusione della possibilità di modificarla ulteriormente fino al successivo aggiornamento. L applicazione della percentuale richiesta dalla Regione è consentita esclusivamente per un migliore allineamento dell ammontare degli acconti corrisposti in corso d anno rispetto alle spettanze previste ed è disposta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota. 3. Con riferimento alle ripartizioni di gettito avvenute nel primo semestre di ciascun esercizio applicando la percentuale precedentemente in vigore, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall applicazione della nuova percentuale in vigore dal 1 luglio, e ne comunica l ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione, nell ordine, ai capitoli e articoli del bilancio Regionale nn. 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023, art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel primo semestre. 4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l ammontare dell acconto corrisposto nell anno precedente. 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell anno precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n dell entrata del bilancio Regionale. Art. 4. Modalità di attribuzione del gettito IVA alla Regione Siciliana - conguaglio 1. Per ciascun anno, sulla base dell ammontare spettante alla Regione Siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n dell entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione. 2. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla Struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio Regionale indicati nell art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con i fondi stanziati su apposito capitolo di spesa. Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. Al fine di determinare il conguaglio relativo agli anni 2017 e 2018, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l ammontare dell acconto corrisposto nell anno 2017; b) entro il 28 febbraio 2019, l ammontare dell acconto corrisposto nell anno L Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n dell entrata del bilancio regionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con riferimento ai versamenti accreditati nell anno 2017; b) entro il 31 maggio 2019, con riferimento ai versamenti accreditati nell anno Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per gli anni 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall art. 4, comma 1, del presente decreto. 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica al Dipartimento delle finanze l ammontare del gettito IVA erogato per gli anni 2017 e 2018 alla Regione a titolo di split payment mediante trasferimento da capitolo di spesa. Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per gli anni 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall art. 4, comma 1, del presente decreto.

4 4. Il Dipartimento delle finanze comunica, entro i successivi 15 giorni, alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione l importo da considerare a titolo di acconto per l anno 2019 secondo quanto previsto dall art. 2, comma 2, del presente decreto. 5. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la struttura di gestione attribuisce alla Regione, a titolo di acconto per l anno 2019, una quota percentuale dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP, determinata con la metodologia di cui all art. 3, comma 1 del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 19A00758 Roma, 25 gennaio 2019 DECRETO 25 gennaio Il Ministro: TRIA Sospensione dei termini per l adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine all evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania; Vista l ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, n. 566, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l emergenza determinatasi a seguito dell evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, con la quale, tra l altro, il dirigente generale del Dipartimento di protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana è stato nominato commissario delegato; Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione di pericolo per l incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché l evacuazione di numerosi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti colpiti dall evento verificatosi nei suddetti territori. Decreta: Art Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 26 dicembre 2018, avevano la residenza nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre Non si procede al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni indicati nel comma La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 19A00759 Roma, 25 gennaio 2019 Il Ministro: TRIA

5 MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 25 gennaio Modifiche ed integrazioni all allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in particolare l art. 16, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339; Visto il decreto del Ministro dell interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148; Visto il decreto del Ministro dell interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81; Visto il decreto del Ministro dell interno 15 settembre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n. 232; Visto il decreto del Ministro dell interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201; Tenuto conto dell evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili; Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; Decreta: Art. 1. Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell interno 16 maggio 1987, n È approvato l allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell allegato al decreto del Ministro dell interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». 2. Le disposizioni contenute nell allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità previste dall art. 3.

6 Art. 2. Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione 1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di: a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all interno dell edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all interno della costruzione e inizialmente non interessati dall incendio; b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell edificio); c) evitare o limitare, in caso d incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l esodo in sicurezza degli occupanti l edificio e l intervento delle squadre di soccorso. 2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell interno può costituire un utile riferimento progettuale. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità. Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini: a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni. 2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2019 Il Ministro: SALVINI

7 Allegato 1 (Art. 1) Modifiche ed integrazioni all Allegato al decreto del Ministro dell interno 16 maggio 1987, n Deroghe Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n bis. Gestione della sicurezza antincendio 9-bis.1 - Definizioni: Ai fini del presente decreto, si definisce: - EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un emergenza; - GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all esercizio dell attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell emergenza; - Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l attività, al fine di diminuire il rischio incendio; - L.P.: Livello di prestazione; - h: altezza antincendi dell edificio, di cui al D.M. 30 novembre bis.2- Attribuzione dei L.P.: Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato: - L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m); - L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m); - L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80); - L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m); - Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali 1, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione. 1 Per attività pertinenti e funzionali all edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc

8 9-bis. 3 - Misure gestionali in funzione dei L.P. Ai fini del presente decreto, il responsabile dell attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione: 9-bis L.P.0 (12 m h < 24 m) Responsabile dell'attività Occupanti Compiti e funzioni identifica le misure standard da attuare in caso d incendio; (come sotto dettagliata) fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d incendio; espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l esodo in caso d incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d incendio; mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione; In condizioni ordinarie: osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo; Misure da attuare in Le misure standard da attuare in caso d incendio consistono nell informazione agli caso d incendio (Nota occupanti sui comportamenti da tenere: 0) istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005; Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

9 9-bis L.P.1 (24 m < h 54 m) Compiti e funzioni Responsabile Organizza la GSA attraverso: dell'attività predisposizione e verifica periodica della pianificazione d emergenza; (come sotto dettagliata) informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare; mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli; esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l esodo in caso d incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell assemblea dei Condomini o qualora l Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente; verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; adozione delle misure antincendio preventive. (come sotto dettagliato) Occupanti In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare: osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività; non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare: attuano le procedure di allarme e comunicazioni; attuano l evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza; Misure antincendio Le misure antincendio previste consistono in: preventive (Nota 1) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose; mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate,...); gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili); valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all isolamento termico e acustico e agli impianti; Pianificazione dell emergenza (Nota 2) La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune. Essa deve riguardare: istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

10 Compiti e funzioni istruzioni per l esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005; Ove presente l impianto rivelazione automatica o manuale dell incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell allarme. Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro; Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione I 9-bis L.P. 2 (54m <h 80 m) Compiti e funzioni Responsabile dell'attività Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta: Prevede l installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d arte; Occupanti Come per il livello di prestazione 1 Misure antincendio Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti: preventive impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico; Pianificazione dell emergenza In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell allarme; Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

11 9-bis L.P. 3 (oltre 80 m) Responsabile dell'attività Responsabile della GSA (Nota 3) Compiti e funzioni Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta: predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato; designa il Responsabile della GSA; designa il Coordinatore dell emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998); prevede l installazione di un impianto EVAC a regola d arte; Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate: predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; aggiorna la pianificazione dell emergenza; effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate fornisce al Coordinatore dell emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell emergenza; segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio; Coordinatore dell emergenza Sovrintende all attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. se presente in posto, collabora alla gestione dell emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza; se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza Occupanti Come per il livello di prestazione 2 Misure antincendio Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: preventive centro di gestione dell'emergenza; Sistema EVAC realizzato a regola d arte; Pianificazione emergenza In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell emergenza; Centro di gestione Il centro di gestione dell emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle dell'emergenza operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino,...). Il centro di gestione dell emergenza deve essere fornito almeno di: informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...); centrale gestione sistema EVAC; centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza. Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3 19A00734

12 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 ottobre Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell articolo 5 -bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l importo complessivo di 24 miliardi di euro; Visto l art. 5 -bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze e d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall art. 20 della citata legge n. 67/88, Accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati; Visto l art. 5 -bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502/92, che rimette agli Accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all accordo di cui al comma precedente, delle modalità di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalità di partecipazione finanziaria delle Regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all attuazione del programma; Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»; Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009; Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009; Visto l art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall art. 4 -bis del decretolegge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232 e 27 dicembre 2017, n. 205; Vista l Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»; Visto l art. 1, commi 310, 311 e 312 della suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

13 Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell 8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»; Visto l art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio », che modifica l art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2018; Visto l Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l attivazione dei programmi di investimento in sanità; Visto l Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l attuazione dei programmi di investimenti in sanità a integrazione dell Accordo del 19 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 12 maggio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2006), con il quale si è proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 12 aprile 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007), con il quale si è proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 2 agosto 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si è proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 29 aprile 2008, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008), con il quale si è proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 1 giugno 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2009), con il quale si è proceduto alla quinta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze dell 8 luglio 2010, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2010), con il quale si è proceduto alla sesta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 28 settembre 2011, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2011), con il quale si è proceduto alla settima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto che l art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005 dispone che «gli accordi di programma, sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell art. 5 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute»; Visto l art. 1, comma 311, della suddetta legge n. 266 del 2005, che prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell applicazione di quanto disposto dall art. 1, commi 310; Visto l art. 1, comma 436, della legge 205 del 2017 che prevede, a partire dal 1 gennaio 2018, la modifica dell art. 1, comma 310, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte relativa alla durata degli accordi e ai termini di aggiudicazione. Dato atto che, secondo quanto previsto dall art. 1, comma 310 della citata legge n. 266 del 2005 e successiva modificazione, e dall art. 1, comma 311 della indicata legge 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica con-

Modifiche ed integrazioni all Allegato al decreto del Ministro dell interno 16 maggio 1987, n. 246

Modifiche ed integrazioni all Allegato al decreto del Ministro dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Allegato 1 (Art. 1) Modifiche ed integrazioni all Allegato al decreto del Ministro dell interno 16 maggio 1987, n. 246 9. Deroghe Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non

Dettagli

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA ALLEGATO Bozza di regola tecnica integrativa del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 recante e misure gestionali e di esercizio commisurate al livello di rischio ipotizzabile. 1 - Definizioni: Ai fini del presente

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO

MINISTERO DELL INTERNO MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 25 gennaio 2019. Modifiche ed integrazioni all allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO

MINISTERO DELL INTERNO MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 25 gennaio 2019. Modifiche ed integrazioni all allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO. Decreto 25 gennaio 2019 (G.U. 05 febbraio 2019, n. 30)

MINISTERO DELL INTERNO. Decreto 25 gennaio 2019 (G.U. 05 febbraio 2019, n. 30) MINISTERO DELL INTERNO Decreto 25 gennaio 2019 (G.U. 05 febbraio 2019, n. 30) Modifiche ed integrazioni all allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli

Dettagli

Sicurezza antincendio dei condomini: in arrivo le nuove norme

Sicurezza antincendio dei condomini: in arrivo le nuove norme Sicurezza antincendio dei condomini: in arrivo le nuove norme La bozza di regola tecnica che integrerà il D.M.16 maggio 1987, n. 246 sulle "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"

Dettagli

Rimandi /Riferimenti. Massima / keywords. Commento /Illustrazione. DM MINITERNO 25_1_19 Pag. I

Rimandi /Riferimenti. Massima / keywords. Commento /Illustrazione. DM MINITERNO 25_1_19 Pag. I DM MINITERNO 25_1_19 Pag. I DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici

Dettagli

SICUREZZA ANTINCENDIO

SICUREZZA ANTINCENDIO SICUREZZA ANTINCENDIO In vigore dal 6 maggio 2019 il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno, recante: "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente

Dettagli

Sono in vigore le nuove regole riguardanti la sicurezza antincendio nei condomini. Vediamo cosa cambia.

Sono in vigore le nuove regole riguardanti la sicurezza antincendio nei condomini. Vediamo cosa cambia. Sicurezza antincendio: in vigore le nuove regole per i condomini Sono in vigore le nuove regole riguardanti la sicurezza antincendio nei condomini. Vediamo cosa cambia. di Lucia Izzo Sono in vigore dal

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO. DECRETO 25 gennaio Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n.

MINISTERO DELL'INTERNO. DECRETO 25 gennaio Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 ottobre 2018. Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell articolo 5 -bis, del decreto

Dettagli

Un importante aggiornamento delle norme

Un importante aggiornamento delle norme 17 ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI CIVILI: NUOVE NORME DI PREVENZIONE Giacomo Moretti In vigore le nuove norme per la sicurezza antincendio sia negli edifici civili esistenti che di nuova costruzione. La norma

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 febbraio 2019 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 febbraio 2019 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 160 - Numero 30 UFFICIALE DELLA

Dettagli

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. Cap. S5 - La gestione della sicurezza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. Cap. S5 - La gestione della sicurezza VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Cap. S5 - La gestione della sicurezza Definizione della «Sicurezza Antincendio» Tutte le misure previste nel progetto antincendio

Dettagli

Regole tecniche verticali

Regole tecniche verticali Sezione V Regole tecniche verticali Capitolo V.10 REGOLE TECNICHE VERTICALI Edifici di civile abitazione Scopo e campo di applicazione...2 Classificazioni...2 Valutazione del rischio di incendio...2 Strategia

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 30 settembre 2015 Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013,

Dettagli

NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Dal 6 maggio sono in vigore le nuove regole per la sicurezza antinceno dei condomini. Le sposizioni contenute nel decreto

Dettagli

Art Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni

Art Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni provincia e al comune di Napoli e al comune di Palermo per l attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»; Rilevato

Dettagli

Schema di decreto legislativo. Norme di attuazione dell art. 8 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Schema di decreto legislativo. Norme di attuazione dell art. 8 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 Schema di decreto legislativo Norme di attuazione dell art. 8 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale

Dettagli

Nuovo Codice della Prevenzione Incendi S.5 - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTICENDIO

Nuovo Codice della Prevenzione Incendi S.5 - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTICENDIO Nuovo Codice della Prevenzione Incendi S.5 - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTICENDIO Misura Antincendio S.5 GSA misura della strategia antincendio BS 9999-2008 Le misure previste nel «progetto antincendio»

Dettagli

SALA AGORA (EX AULA MAGNA) FONDAZIONE ALDINI VALERIANI VIA BASSANELLI 9/11 BOLOGNA

SALA AGORA (EX AULA MAGNA) FONDAZIONE ALDINI VALERIANI VIA BASSANELLI 9/11 BOLOGNA SALA AGORA (EX AULA MAGNA) FONDAZIONE ALDINI VALERIANI VIA BASSANELLI 9/11 BOLOGNA IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3.8.2015) E I SUOI PROTAGONISTI: IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO, L R.S.P.P.,

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 dicembre 2012 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario, ai sensi dall'articolo 2,

Dettagli

La gestione della sicurezza all incendio negli edifici pubblici della Provincia di Bolzano. Arianna Villotti Bolzano,

La gestione della sicurezza all incendio negli edifici pubblici della Provincia di Bolzano. Arianna Villotti Bolzano, Agentur für Bevölkerungsschutz Amt für Brandverhütung Agenzia per la Protezione civile Ufficio prevenzione incendi La gestione della sicurezza all incendio negli edifici pubblici della Provincia di Bolzano

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO

MINISTERO DELL INTERNO Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (GU n.148 del 27-6-1987) Vigente al: 12-7-1987 IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 marzo 2015. Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da

Dettagli

delle maggiori entrate nette derivanti dall attuazione

delle maggiori entrate nette derivanti dall attuazione DECRETO 16 marzo 2015. Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze IL VICE MINISTRO ON. PROF. VINCENZO VISCO VISTO l articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 aprile 2019. Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell ambito della programmazione

Dettagli

SAVONA marzo - aprile 2014 D.P.R. 151/2011 e D.M.I. 7 agosto 2012 (G.U. n. 201 del 29/08/2012)

SAVONA marzo - aprile 2014 D.P.R. 151/2011 e D.M.I. 7 agosto 2012 (G.U. n. 201 del 29/08/2012) SAVONA marzo - aprile 2014 D.P.R. 151/2011 e D.M.I. 7 agosto 2012 (G.U. n. 201 del 29/08/2012) 1 Check list controllo amministrativo istanze 2 Definizioni (art. 1) a) attività soggette: attività riportate

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre»; al comma 5, lettera b), capoverso 2, le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell articolo 3,

Dettagli

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell Allegato III al presente decreto.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell Allegato III al presente decreto. 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte

Dettagli

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTICENDIO. Prevenzione Incendi

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTICENDIO. Prevenzione Incendi LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTICENDIO Nuovo Codice della Prevenzione Incendi GSA misura della strategia antincendio BS 9999-2008 Le misure previste nel «progetto antincendio» richiedono una corretta gestione

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018. Condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell articolo 38 del decreto-legge 17

Dettagli

D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51) IL MINISTRO DELL'INTERNO

Dettagli

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 25

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 25 BILANCIO E CONTABILITÀ LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 25 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modificazioni (legge

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2017. Determinazione delle quote previste dall articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 -

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 5 20/08/2015 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione

Dettagli

13/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 2. Regione Lazio

13/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 2. Regione Lazio Regione Lazio DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 Decreto del Commissario Delegato 12 giugno 2019, n. R00181 Ordinanza

Dettagli

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO

DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO DM 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo (GU n.144 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo (GU n.144 del ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2019 Modalita' e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

Decreto Ministeriale 25/06/2012 (Gazzetta ufficiale 02/07/2012 n. 152)

Decreto Ministeriale 25/06/2012 (Gazzetta ufficiale 02/07/2012 n. 152) Decreto Ministeriale 25/06/2012 (Gazzetta ufficiale 02/07/2012 n. 152) Ministero dell'economia e delle Finanze - Modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 febbraio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi,

Dettagli

Salute e sicurezza sul lavoro, elemento determinante per la competitività delle imprese

Salute e sicurezza sul lavoro, elemento determinante per la competitività delle imprese Ferrara, 29 giugno 2015 Salute e sicurezza sul lavoro, elemento determinante per la competitività delle imprese La Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro Ing. Massimo Fratti Corpo Nazionale Vigili del

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 settembre 2016. Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al

Dettagli

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 28 gennaio 2015. Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2013 e 2014 (articolo

Dettagli

VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto;

VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito,

Dettagli

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. per l anno 2008, delle misure di compensazione territoriale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. per l anno 2008, delle misure di compensazione territoriale Prescrive che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in occasione della richiesta di parere da parte di questo Comitato sul successivo Contratto di programma ANAS, trasmetta un quadro complessivo

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 maggio 2015. Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l anno 2015. IL MINISTRO DEL LAVORO

Dettagli

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 17 giugno 2011 Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto

Dettagli

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI STRATEGIE ANTINCENDIO RIVELAZIONE ED ALLARME. Ing. Domenico Tesoro

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI STRATEGIE ANTINCENDIO RIVELAZIONE ED ALLARME. Ing. Domenico Tesoro CODICE DI PREVENZIONE INCENDI STRATEGIE ANTINCENDIO RIVELAZIONE ED ALLARME Ing. Domenico Tesoro Comando Provinciale Vigili del Fuoco Varese Rivelazione ed Allarme - Premessa - Livelli di prestazione -

Dettagli

Ministero della Salute. Decreto 09 ottobre 2013

Ministero della Salute. Decreto 09 ottobre 2013 Ministero della Salute Decreto 09 ottobre 2013 Approvazione del programma, per la regione Marche, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreta: Art. 1. 1. All art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 9 luglio 2012, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 1. Entro il primo

Dettagli

VISTI gli articoli 9, comma 5-quater, e 9-bis del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTI gli articoli 9, comma 5-quater, e 9-bis del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio

Dettagli

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca Registrato dalla Corte dei Conti in data 22 agosto 2019 n

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca Registrato dalla Corte dei Conti in data 22 agosto 2019 n VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito,

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 febbraio 2018. Modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.

Dettagli

D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O)

D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O) D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O) Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione

Dettagli

Aspetti connessi con la gestione della sicurezza

Aspetti connessi con la gestione della sicurezza Ministero dell Interno LE NUOVE NORME ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE Convegno Nazionale Istituto Superiore Antincendi Roma 25 marzo 2015 Aspetti connessi con la gestione della sicurezza Ing. Claudio

Dettagli

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA COMITATO INTERMINISTERIALE DELIBERA 8 novembre 2013. Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento del Fondo per l esclusività del rapporto del personale

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A Nn. 1501-A Relazione orale Relatore MIGNONE TESTO PROPOSTO DALLA 12 a (IGIENE E SANITÀ) COMMISSIONE PERMANENTE Comunicato alla Presidenza

Dettagli

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa REGIONE MARCHE Assemblea legislativa DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2019, N. 131 DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO. Decreto 08 giugno 2016 (G.U. 23 giugno 2016, n. 145)

MINISTERO DELL INTERNO. Decreto 08 giugno 2016 (G.U. 23 giugno 2016, n. 145) MINISTERO DELL INTERNO Decreto 08 giugno 2016 (G.U. 23 giugno 2016, n. 145) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell articolo 15 del decreto legislativo

Dettagli

Ministero della Salute. Decreto 09 ottobre 2013

Ministero della Salute. Decreto 09 ottobre 2013 Ministero della Salute Decreto 09 ottobre 2013 Approvazione del programma, per la regione Emilia Romagna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 28 dicembre 2012 Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

Dettagli

Il Ministro della Difesa M_D/GOIV/2014/CONT/A9-3/0104

Il Ministro della Difesa M_D/GOIV/2014/CONT/A9-3/0104 Il Ministro della Difesa M_D/GOIV/2014/CONT/A9-3/0104 VISTO il r.d. 18 novembre 1923 n.2440, sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; VISTO il r.d. 23 maggio 1924 n.827,

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0027095 del 01/07/2019 Pos. 7637/2019 D.M. Impegno controlli funzionali DIREZIONE GENERAL IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante

Dettagli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'INTERNO Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in

Dettagli

VISTO in particolare l'articolo 1, commi 177 e seguenti, della citata legge n. 107 del 2015:

VISTO in particolare l'articolo 1, commi 177 e seguenti, della citata legge n. 107 del 2015: CORTE DEI CONTI - Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca I AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI Prot: n. 0000607-08/08/2017 - REGIST~AZm~ Titolario: 05.01.01 I

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12: Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ( in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017 ), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 ( in questa stessa Gazzetta

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 15 luglio Riparto, ai sensi dell articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 15 luglio Riparto, ai sensi dell articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 15 luglio 2014 Riparto, ai sensi dell articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

Dettagli

Schema di decreto legislativo

Schema di decreto legislativo Allegato alla Delib.G.R. n. 9/14 del 2.3.2010 Schema di decreto legislativo Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna concernenti le entrate regionali, la finanza locale e il patto di

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A03409) (GU

Dettagli

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; VISTO l articolo 7, commi 26 e 27, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2014. Ripartizione, per l anno 2014, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per

Dettagli

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 29 aprile 2015. Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 52/2015). IL COMITATO INTERMINISTERIALE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico DI CONCERTO CON il Ministro dell Economia e delle Finanze VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.

Dettagli

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO Direzione: DIREZIONE Area: DETERMINAZIONE (con firma digitale) N. A00055 del 01/03/2018 Proposta n. 59 del 01/03/2018 Oggetto: Trasferimento fondi al Comune di Posta

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL OFFERTA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA

Dettagli

Intesa, ai sensi dell articolo 1, comma 405, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Intesa, ai sensi dell articolo 1, comma 405, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni 17/192/SR15/C7 POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ OPERATIVE DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DI CUI AI COMMI 400 E 401 DEL PREDETTO ARTICOLO 1, A TITOLO DI CONCORSO AL RIMBORSO PER

Dettagli

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito,

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30

Dettagli

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ; Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anno 2018, di cui all articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con

Dettagli

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL COMMISSARIO DELEGATO ORDINANZA n. 3 del 28 marzo 2013 OGGETTO: Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi a favore di soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità

Dettagli

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS). SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI Assunto

Dettagli

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO Direzione: Area: DIREZIONE COORDINAMENTO EMERGENZA-RICOSTRUZIONE E RACCORDO CON UFFICI REGIONALI DETERMINAZIONE (con firma digitale) N. A00297 del 29/03/2019 Proposta

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTA la Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1501 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) di

Dettagli

(G.U. 2 marzo 2015, n. 50) IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(G.U. 2 marzo 2015, n. 50) IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Decreto 21 gennaio 2015 Approvazione del secondo programma, per la regione Liguria, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile (GU n.124 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile (GU n.124 del ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2019 Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi

Dettagli