CITTA DI FINALE LIGURE Provincia di Savona ********************* Servizio Tributi

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1 CITTA DI FINALE LIGURE Provincia di Savona ********************* Servizio Tributi IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) GUIDA 2014 per: - Imposta Municipale propria IMU - Tributo sui Servizi Indivisibili TASI - Tributo sui Rifiuti - TARI 1

2 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n, 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013, oltre che dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato; dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni. L IMU e la TASI sono tributi in autoliquidazione, cioè il contribuente determina autonomamente, sulla base delle aliquote deliberate dal comune, il tributo dovuto e provvede al versamento alle scadenze fissate da norme statali; per la TARI, invece, provvede il comune (ovvero la società che gestisce il tributo) a trasmettere comunicazione al contribuente con l indicazione dell importo dovuto che dovrà essere versato alle scadenze deliberate dal Consiglio Comunale. Il Comune di Finale Ligure, al fine di semplificare per quanto possibile gli adempimenti tributari ed assicurare contestualmente la riscossione delle entrate tributarie necessarie a sostenere l'erogazione dei propri servizi pubblici (servizi indivisibili), ha ritenuto di applicare la TASI alla sola abitazione principale e relative pertinenze nonché alle unità immobiliari assimilate all abitazione principale per legge e/o regolamento e di azzerare l'aliquota TASI per tutti gli altri immobili siti nel proprio territorio, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell'imu 2

3 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU 2014 Imposta Municipale propria 3

4 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, cosi come modificato dalla Legge n. 44 del 26/4/2012 e dalla Legge di Stabilita 2013, che ha previsto l'anticipazione dell'imposta municipale (IMU) in via sperimentale dall 1/1/2012, fino al 31/12/2013. La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei comuni istituendo a partire dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre tributi di cui l IMU ne è una componente. PRESUPPOSTO D IMPOSTA Il presupposto dell IMU è il possesso di immobili a qualsiasi uso destinati, con esclusione dell abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per abitazione principale si intende l immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. NOVITA 2014 La Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di Stabilità per il 2014) ed il DL 06/03/2014 n. 16 convertito con modifiche nella Legge 68/2014, hanno introdotto molte novità in materia di Imposta Municipale Propria IMU -. In particolare dal 2014, oltre che all abitazione principale e relative pertinenze (escluse le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), l IMU non si applica: 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L IMU non si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all abitazione principale dal Regolamento Comunale e precisamente: 4

5 5) l abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. In base alla normativa attualmente vigente sono inoltre esenti dall imposta: a) i terreni adibiti all esercizio delle attività agricole indicate nell art del codice civile; b) i fabbricati rurali ad uso strumentale all esercizio dell attività agricola; c) i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che i fabbricati non siano in ogni caso locati. SOGGETTI PASSIVI I soggetti passivi IMU sono i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), a qualsiasi uso destinati, ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. E altresì soggetto passivo IMU il coniuge assegnatario della casa coniugale, la cui assegnazione sia stata disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. BASE IMPONIBILE Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale che risulta iscritta in catasto e vigente al 1 gennaio, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A (esclusi gli A10) e categorie catastali C/2 C/6 e C/7 160 Gruppo catastale B e categorie catastali C/3 C/4 e C/5 140 Categoria catastale A10 e D/5 80 Gruppo catastale D (esclusi i D/5) 65 (da ) Categorie catastale C/1 55 La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del DLgs 42/2004; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente, può presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. Con delibera di Giunta Municipale n. 47 del 27/03/2009 sono stati determinati i valori medi minimi di mercato delle aree fabbricabili ai fini ICI. Detti valori, utilizzabili anche per la determinazione della base imponibile ai fini IMU, con delibera di Giunta Municipale n. 48 dell 11/04/2013 sono stati ridotti in misura pari al 20% a decorrere dall anno

6 VERSAMENTO I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate: Acconto entro lunedì 16 giugno 2014, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune di Finale Ligure per l anno 2013 (Delibera C.C. n. 15 del 23 aprile 2013) Saldo entro martedì 16 dicembre 2014, eseguito a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, con conguaglio sulla rata d acconto, e ricalcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune di Finale Ligure con la Delibera di C.C. n. 56 del 25 agosto Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito di imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, mentre al Comune spetta la differenza tra l aliquota deliberata e l aliquota standard (0,76%). Il versamento dell imposta deve essere eseguito con modello F24, oppure con bollettino postale il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 23/11/2012, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il mod F24, in quanto compatibili. Importi Minimi: I versamenti dell IMU non sono dovuti se l imposta annua complessiva non supera euro 12,00; Di seguito sono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell IMU a mezzo Mod F24. Codici tributo per il pagamento dell IMU con il Mod F24 Tipologia Immobili Codice IMU Codice IMU quota Comune quota Stato Abitazione principale e relative pertinenze Terreni Aree fabbricabili Altri fabbricati Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D Sanzioni da accertamento Interessi da accertamento CODICE COMUNE FINALE LIGURE : D600 da riportare nel mod F24 nel campo codice ente. Si invita a prestare la massima attenzione ad indicare in modo chiaro e corretto il Codice catastale nel campo Codice ente/codice comune della Sezione IMU e altri tributi locali. Un indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell importo ad un altro Ente. VERSAMENTI DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO Anche i cittadini italiani non residenti in Italia, ovvero i cittadini stranieri che possiedono immobili in Italia, devono pagare l IMU rispettando le scadenze sopra riportate. Il versamento, per i contribuente non residenti in Italia, oltre che a mezzo modello F24, può anche essere eseguito con bonifico bancario a favore, per la quota di competenza del Comune, - alla Tesoreria del Comune di Finale Ligure - Banca Intesa Sanpaolo SpA, codice BIC BCITITMM - codice IBAN IT15 V ; per la quota di competenza dello Stato (nel caso di possesso immobili di categoria D), - a favore della Banca d Italia, Codice BIC BITAITRRENT, codice IBAN IT02 G ALIQUOTE IMU ANNO 2014 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 25 agosto Pubblicata sito internet del Comune di Finale Ligure e sull apposito sito governativo 6

7 DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE ALIQUOTA DI BASE /ORDINARIA 10,6 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3,5 200,00 Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi; 3,5 200,00 (Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione) Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione) Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base), nelle quali il proprietario od il concessionario, svolgono una attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale od artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ad esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, usufrutto, comodato azienda e simili) in qualità di titolare di impresa o di socio illimitatamente responsabile (snc o accomandatario sas), od in caso di società di capitali, qualora detenga la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale. (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione) Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota di base) 4,6 200,00 7,6 8,5 7,6 8,6 10,0 7

8 DICHIARAZIONE La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta utilizzando il modello approvato dal ministero con decreto del 30 ottobre La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Si ricorda, pertanto, che le dichiarazioni concernenti variazioni relative all anno 2014, potranno essere presentata fino al 30 giugno Si ricorda che per usufruire delle aliquote particolari deliberate dal Comune di Finale Ligure e per le quali è prevista la dichiarazione, il contribuente, entro il termine del 30 giugno, potrà alternativamente utilizzare il modello di dichiarazione ministeriale, ovvero il modello predisposto dall ufficio tributi. Si evidenzia, in particolare, che deve essere presentata la dichiarazione utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune per usufruire dell aliquota agevolata dell 8,6 per mille per le unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D (esclusi i D/5), nelle quali il proprietario od il concessionario, svolgono una attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale od artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ad esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, usufrutto, comodato azienda e simili) in qualità di titolare di impresa o di socio illimitatamente responsabile (snc o accomandatario sas), od in caso di società di capitali, qualora detenga la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale. Non sono valide le eventuali dichiarazioni già presentate negli anni 2012 e 2013, essendo variate le condizioni di applicazione dell agevolazione. La dichiarazione può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità. - consegna diretta all ufficio protocollo del Comune di Finale Ligure; - invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Finale Ligure Ufficio Tributi Via Tommaso Pertica Finale Ligure (SV). Il timbro postale di spedizione è considerato come data di presentazione della dichiarazione; - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it. La dichiarazione prima di essere trasmessa a mezzo pec deve essere sottoscritta con firma autografa ed acquisita tramite scanner. Sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure è disponibile il link IUC IMU TASI TARI - Calcolo on-line che consente di eseguire il calcolo dell IMU dovuta e di stampare il Mod F24 ed il Mod F24 Semplificato, già compilato. E inoltre possibile trovare tutta la documentazione, la modulistica ed il Regolamento comunale dell IMU. 8

9 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TASI 2014 Tributo sui Servizi Indivisibili 9

10 RIFERIMENTI NORMATIVI Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è istituito a decorrere dall anno 2014 dall art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014) La TASI, altro tributo di cui si compone la IUC, è destinato a finanziare i costi per i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità (servizi indivisibili), che nel Comune di Finale Ligure sono stati così individuati: - Amministrazione e funzionamento attività di ordine pubblico e sicurezza; - Tutela, valorizzazione e recupero ambiente; - Viabilità ed infrastrutture stradali, pubblica illuminazione; - Protezione civile; - Servizio necroscopico e cimiteriale PRESUPPOSTO D IMPOSTA Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 13 del DL 201/2011 convertito con modifiche dalla Legge 214/2011. La TASI non si applica ai terreni agricoli. La TASI è un tributo che grava sia sul proprietario (possessore) che sull utilizzatore delle unità immobiliari a qualunque uso possedute o detenute. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari ciascuno di un autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI, è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Nel caso di locazione finanziaria, la TASI, è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore. La TASI, nel Comune di Finale Ligure, si applica esclusivamente all abitazione principale e relative pertinenze, nonché agli immobili assimilati all abitazione principale e relative pertinenze, mentre è azzerata per tutti gli altri immobili. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 25 agosto 2014 sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l anno 2014 che di seguito si riportano: 10

11 ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014 Descrizione Aliquota Detrazione * Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze 3,3 Immobili assimilati all abitazione principale, accatastati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze e precisamente: a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; c. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d. unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e. unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché tutti gli immobili assimilati all abitazione principale riportati alle lettere da a) ad e) del punto precedente ed appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 3,3 Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie 0,0 100, ,00 per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni fino ad un massimo di euro 150,00 100, ,00 per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni fino ad un massimo di euro 150,00 2,5 0,0 (*) Detrazione: Alle abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7 e relative pertinenze, nonché agli immobili assimilati all abitazione principale (per legge e/o Regolamento), appartenenti alla medesime categorie catastali e relative pertinenze, spettano le seguenti detrazioni: - 100,00, fino alla concorrenza del suo ammontare. La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; - 30,00 annui per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino al compimento del 26 anno di età. L importo massimo della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare 150,00. Nel caso il figlio raggiunga il 26 anno d età nel corso dell anno d imposta, la detrazione deve essere rapportata al periodo dell anno durante il quale si ha diritto al beneficio. La somma della detrazione di base + la detrazione per i figli non può complessivamente superare 250,00. - detrazione speciale: è prevista una detrazione speciale, fino a concorrenza dell imposta dovuta per l abitazione principale e relative pertinenze, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio non autosufficiente con disabilità grave, così come individuato ai sensi della Legge 104/1992. Per usufruire dell agevolazione il soggetto passivo deve presentare entro il termine previsto per la dichiarazione (30 giugno dell anno successivo) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune. 11

12 Abitazione Principale: la TASI si applica anche all abitazione principale. La definizione di abitazione principale ai fini TASI è quella già prevista ai fini IMU e contenuta nell art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito con modifiche nella Legge 214/2011, il quale dispone che: l abitazione principale è l immobile iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Pertinenze: le pertinenze dell'abitazione principale, così come disposto ai fini IMU dall art. 13 del DL 201/2011 convertito con modifiche nella L. 214/2011, sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. BASE IMPONIBILE La base imponibile della TASI, ai sensi dell art. 1 comma 675, della Legge n. 147/2013 è quella prevista per l applicazione dell IMU ed è pertanto costituita dal valore dell immobile determinato applicando all ammontare della rendita risultante in catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutata del 5%, gli stessi moltiplicatori IMU (Si richiamano i moltiplicatori riportati nella tabella a pag. 5 della presente guida Base Imponibile IMU). Anche ai fini TASI spettano le riduzioni del 50% della base imponibile per: - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del D.Lgs 472/1994; - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. VERSAMENTO Anche la TASI è versata in due rate, che, di norma, avranno le stesse scadenze fissate per il pagamento dell IMU (16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno). Per il solo anno 2014, e per i comuni come Finale Ligure che hanno approvato le aliquote e detrazioni del tributo successivamente alla scadenza del 16 giugno, i versamenti della TASI avranno le seguenti scadenze: 1 rata entro giovedì 16 ottobre 2014, pari al 50% dell imposta calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate dal C.C. nella seduta n. 57 del 25 agosto 2014, sopra riportata in sintesi, pubblicata sul sito informatico del Ministero delle Finanze entro il termine del 18 settembre; 2 rata entro martedì 16 dicembre 2014, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno rata unica entro il 16 ottobre 2014, versando l imposta complessivamente dovuta per l anno Il versamento dell imposta deve essere eseguito con modello F24, oppure con bollettino postale il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze in data 23/11/2012, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il mod F24, in quanto compatibili. Di seguito sono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento della TASI a mezzo Mod F24 12

13 Codici tributo per il pagamento della TASI con il Mod F24 Tipologia Immobili Codici Tributo Abitazione principale e relative pertinenze 3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 Aree Fabbricabili 3960 Altri Fabbricati 3961 CODICE COMUNE FINALE LIGURE : D600 da riportare nel mod F24 nel campo codice ente. Poiché il Comune di Finale Ligure ha previsto la tassazione della sola abitazione principale e relative pertinenze, nonché immobili assimilati all abitazione principale, sul mod F24 dovrà essere utilizzato il solo codice tributo Importi Minimi: I versamenti della TASI non sono dovuti se l imposta annua complessiva non supera euro 5,00. DICHIARAZIONE La dichiarazione TASI deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell anno successivo), utilizzando il modello predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Si ricorda che per usufruire della speciale detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta, per l abitazione principale e relative pertinenze in presenza, nel nucleo familiare, di un figlio non autosufficiente con disabilità grave, così come individuato ai sensi della Legge 104 del 1992, deve sempre essere prodotta autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune La dichiarazione può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità. - consegna diretta all ufficio protocollo del Comune di Finale Ligure; - invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Finale Ligure Ufficio Tributi Via Tommaso Pertica Finale Ligure (SV). Il timbro postale di spedizione è considerato come data di presentazione della dichiarazione; - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it. La dichiarazione prima di essere trasmessa a mezzo pec deve essere sottoscritta con firma autografa ed acquisita tramite scanner. Sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure è disponibile il link IUC IMU TASI TARI - Calcolo on-line che consente di eseguire il calcolo della TASI dovuta e di stampare il Mod F24 già compilato. E inoltre possibile trovare tutta la documentazione, la modulistica ed il Regolamento comunale della TASI 13

14 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TARI 2014 Tributo sui Rifiuti 14

15 Dal 1 gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti TARI destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. La TARI sostituisce integralmente la TARES, che, a decorrere dall anno 2014 deve intendersi soppressa. La gestione e la riscossione del tributo sui rifiuti - TARI - è affidato, ai sensi dell art. 1 comma 691 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) alla Società FINALE AMBIENTE SPA Società Partecipata del Comune di Finale Ligure A decorrere dal mese di settembre 2014, al primo piano del Palazzo Comunale, sito in via Tommaso Pertica n. 29, è operativo l Ufficio TARI, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 Telefono: 019/ ; Fax : 019/681818; tari@comunefinaleligure.it Tutte le dichiarazioni di inizio, cessazione, variazione, nonché tutte le richieste di riduzioni e/o agevolazioni concernenti il tributo, devono essere presentate direttamente alla Società, alla quale devono altresì essere inoltrate eventuali richieste di rimborso. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il calcolo della TARI è improntato sulle modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: per ogni utenza domestica o non domestica vi è una parte fissa e una variabile. La parte fissa, per gli alloggi, è legata alla metratura dell immobile ed al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre per le attività produttive ad un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti in base alle diverse categorie di utenza. La parte variabile è riferita ad un ipotetica quantità di rifiuti prodotti in base alle dimensioni del nucleo familiare per le Utenze Domestiche, ed in base alla metratura ed alla destinazione d uso per le utenze Non Domestiche. Le scadenze di pagamento per l anno 2014 sono stabilite come segue: Prima rata: 30 settembre 2014; Seconda rata: 16 dicembre 2014 ; Rata Unica: 30 settembre 2014 I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente il modello F24 Il Codici tributo TARI da utilizzare per il Mod F24 è 3944 Il Codice Ente è D600 15