HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 1 OGGETTO ASPETTATIVA PER PERIODI DI LAVORO ALL ESTERO QUESITO (posto in data 14 agosto 2013 ) Sono un medico specialista in chirurgia con un rapporto a tempo indeterminato. Sarei interessato ad andare a lavorare in paesi arabi tipo Dubai, Barhein o Qatar, dove la mia specializzazione in chirurgia generale è legalmente riconosciuta. Quali sono le norme contrattuali che possono consentirmi di chiedere un periodo di aspettativa alla mia azienda sanitaria per andare a lavorare in questi luoghi? Inoltre vorrei sapere se questi periodi di aspettativa possono essere prolungati o meno, e se sì in quali termini. RISPOSTA (inviata in data 19 agosto 2013) L istituto dell aspettativa è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001: La normativa contrattuale citata prevede sostanzialmente due fattispecie: 1) l aspettativa che può essere o meno concessa dall amministrazione di appartenenza, la concessione della quale è subordinata ad una scelta discrezionale dell amministrazione che deve valutare prima di tutto le esigenze di servizio; 2) l aspettativa che deve essere in ogni caso concessa potendo al più l amministrazione di appartenenza concordare con il dirigente interessato la data di decorrenza dell aspettativa stessa. Rientrano nella prima fattispecie i cosiddetti motivi personali, inclusa l assunzione presso strutture private del nostro Paese, o presso istituzioni pubbliche o private di altri Paesi non specificamente riconosciute, mentre rientrano nell altra gli incarichi a tempo determinato presso altre aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche, gli incarichi per ricoprire cariche elettive e simili.

2 2 INDICAZIONI OPERATIVE Il caso prospettato, trattandosi di una aspirazione a sperimentare nuovi possibili sbocchi professionali di interesse personale, rientra sicuramente tra quelle situazioni in cui la concessione dell aspettativa è discrezionale e non obbligatoria. Il principio generale che l azienda deve osservare è che la concessione dell aspettativa non pregiudichi quella continuità nell erogazione delle prestazioni che è missione e ragion d essere stessa dell azienda. La negazione dell aspettativa deve essere comunque motivata, e non può discendere da un mero arbitrio nell esercizio della discrezionalità conferita, non potendo l azienda non tener conto di esigenze oggettive (come nel caso di problemi familiari) o di legittime aspirazioni (come quella di cogliere opportunità che possono essere professionalmente ed economicamente qualificanti). In situazioni come quella prospettata nel quesito il consenso aziendale deve essere ottenuto parlando con la massima trasparente chiarezza con coloro che per la posizione ricoperta si configurano come diretti interlocutori dell interessato, ed il consenso dei quali, ai diversi livelli di responsabilità ad essi conferita, è necessario: prima di ogni altro il direttore della struttura complessa di appartenenza, il direttore poi del dipartimento al quale tale struttura afferisce, per arrivare se opportuno, anche in relazione ai rapporti personali ed alla dimensione e complessità aziendale, al direttore sanitario ed al direttore generale, avendo cura di coinvolgere in tutto l iter anche il responsabile dell ufficio personale, garante della legittimità formale degli atti. Il consenso deve essere costruito evidenziando l interesse che una opportunità come quella prospettata riveste (e che non può non essere compreso in un momento come l attuale in cui il Servizio Sanitario Nazionale ha progressivamente ridotto garanzie e tutele che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile mettere in discussione) concordando con l azienda la decorrenza e la durata dell aspettativa in modo da tener conto dei tempi tecnici necessari perché l azienda adotti le soluzioni possibili (mobilità interna, mobilità esterna, rapporti di lavoro a termine) per garantire continuità di servizio. Solo dopo aver costruito un consenso sostanziale sarà opportuno presentare la richiesta di aspettativa, la cui accettazione sarà soltanto la ratifica formale di un intesa già definita.

3 3 RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 10 Aspettativa 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. 6. L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

4 4 Articolo 10 Aspettativa 7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso 8. L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica esclusivamente nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali. L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all applicazione dell articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005

5 5 Articolo 10 Aspettativa 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda. Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell ambito dell assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione all estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell aspettativa dovrà essere comunicata dall azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.

6 6 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma 57 dell articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. 4. L aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all estero del dirigente in aspettativa. 5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità. (*) la precisazione sull aspettativa per la partecipazione a progetti di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell articolo 16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009

7 7 Articolo 19 Congedi per la formazione 1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell arco dell intera vita lavorativa. 2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno 3. Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all azienda o ente una specifica domanda, contenente l indicazione dell attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell inizio delle attività formative. 4. La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.

8 8 Articolo 19 Congedi per la formazione 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all attività formativa richiesta. 6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l articolo 5, comma 3 della legge 53/2000. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all azienda, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 del CCNL 1994_1997, che disciplinano le assenze per malattia e gli infortuni sul lavoro e le malattie per causa di servizio. 7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. 8. Per quanto non normato nel presente articolo si fa riferimento all articolo 5 della legge 53/2000.

9 9 LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è stato adottato il regolamento attuativo dell'articolo 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

10 10 LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione articolo 5. Congedi per la formazione 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.