COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia REGOLAMENTO CONTABILITA

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1 COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia REGOLAMENTO DI CONTABILITA

2 INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI pag. Art. 1 - Contenuto del regolamento 4 Art. 2 - Responsabili dei servizi 4 TITOLO II - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISIONALI Art. 3 - Proposte di stanziamento 4 Art. 4 - Prima bozza di bilancio 5 Art. 5 - Prima bozza del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 5 programmatica Art. 6 - Proposta al consiglio comunale dei documenti previsionali 6 Art. 7 - Deposito delle proposte previsionali 6 Art. 8 - Emendamenti 6 Art. 9 - Adeguamento termini 6 Art Diffusione conoscitiva del bilancio 7 Art Gestione provvisoria 7 Art Obiettivi di gestione e piano esecutivo di gestione 7 Art Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni 7 TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO Art Firma dei documenti contabili 8 Art Accertamento di regolarità contabile 8 Art Parere di regolarità contabile 8 Art Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 9 Art. 18 Impegno contabile 9 Art. 19 Liquidazione della spesa 10 Art Accertamento delle entrate 10 Art Riscossione 11 Art. 22 Mandati di pagamento e ordinativi d incasso 11 Art. 23 Priorità di pagamento in carenza di fondi 11 Art Variazione alle dotazioni finanziarie 12 Art. 25 Prelevamento dal fondo di riserva 12 Art Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 12 Art Debiti fuori bilancio 12 Art. 28 Inammissibilità ed improcedibilità per le deliberazioni 13 Art. 29 Servizio di economato 13 Art Versamento degli incaricati interni 13 Art. 31 Depositi cauzionali 13 Art Controllo di gestione 14 Art Sistema di contabilità economica 14 Art Ammortamento dei beni 15 2

3 TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA Art Affidamento del servizio di tesoreria 15 Art Documentazione per il tesoriere 15 Art Operazioni di riscossione 16 Art Estinzione dei mandati 16 Art Commutazione mandati di pagamento a fine esercizio 16 Art Effetti del discarico 17 Art Verifiche di cassa 17 TITOLO V RENDICONTO DELLA GESTIONE Art Rendiconto della gestione 17 Art Atti preliminari al rendiconto 18 Art Procedura di approvazione del rendiconto della gestione 18 Art Elenco dei residui 18 Art Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti 19 TITOLO VI GESTIONE PATRIMONIALE Art. 47 Conto del patrimonio 19 Art Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari 19 Art Categorie dei beni non inventariabili 20 TITOLO VII ORGANO DI REVISIONE Art Composizione dell organo di revisione 20 Art Incompatibilità ed ineleggibilità 21 Art Funzionamento e funzioni del collegio 21 Art. 53 Revoca 22 TITOLO VIII - NORME FINALI Art Disposizioni integrative 22 Art Entrata in vigore e abrogazione precedente regolamento 22 3

4 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nello Statuto comunale e nelle disposizioni di legge attualmente in vigore. 2. Sono applicati i principi contabili con le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall ordinamento per assicurare l unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile. Art. 2 Responsabili dei servizi 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per responsabili dei servizi i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa delle unità operative autonome. 2. Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e d impegno delle spese. 3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente degli elementi informativi da loro comunicati o resi disponibili e dell acquisizione delle entrate inerenti il servizio di competenza. TITOLO II FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISIONALI Art. 3 Proposte di stanziamento 1. Entro il 30 settembre di ogni anno sono stabiliti i seguenti adempimenti: a) il responsabile del servizio competente predispone lo schema di programma dei lavori pubblici per l inserimento di tali interventi nel bilancio annuale e pluriennale; b) il responsabile del servizio competente predispone la proposta per l adozione della deliberazione con la quale sono verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo il prezzo per ciascun tipo di area o di fabbricato; 4

5 c) il responsabile del servizio competente presenta la proposta di deliberazione della giunta comunale riguardante l elenco delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; d) il responsabile del servizio competente presenta la proposta di deliberazione della giunta comunale per la determinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, da destinare in base a quanto stabilito dalle disposizioni legislative; e) i responsabili dei servizi predispongono, per ciascuno dei tre anni successivi, motivate proposte di previsione delle entrate e delle spese relative ai servizi di propria competenza e le inoltrano al servizio finanziario; f) i responsabili dei servizi presentano le proposte di deliberazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, con l indicazione dei corrispondenti tassi di copertura dei costi, e le proposte di deliberazione per la conferma o la modifica di tutte le aliquote dei tributi o tariffe dei servizi comunali, tenendo conto delle disposizioni legislative in merito. 2. Entro lo stesso termine, ove esistenti, le istituzioni e le aziende speciali producono una relazione contenente valutazioni motivate sul risultato presunto della propria gestione per l'esercizio in corso, nonché la stima dell'entità per l'esercizio successivo dei costi di pertinenza del comune. Art. 4 Prima bozza di bilancio 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il responsabile del servizio finanziario predispone la bozza del bilancio di previsione, tenendo conto di tutte le proposte pervenute e degli impegni pluriennali precedentemente assunti e ricadenti negli esercizi successivi. 2. Nel caso che il complesso delle spese proposte ecceda il totale delle risorse previste, il responsabile del servizio finanziario presenta alla giunta comunale la bozza di bilancio con un documento nel quale sono evidenziate le proposte di spesa relative agli interventi di bilancio il cui importo non derivi da applicazione di disposizioni di legge, del contratto collettivo di lavoro o di altri contratti o convenzioni in essere. 4. La giunta comunale, in relazione al documento di cui sopra, adotta, con il necessario supporto dei responsabili dei servizi ed, in particolare, del responsabile del servizio finanziario, i provvedimenti necessari affinché sia rispettato il principio del pareggio economico e finanziario del bilancio. Art. 5 Prima bozza del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 1. Contestualmente alla bozza di bilancio annuale di previsione, il responsabile del servizio finanziario, in base alle indicazioni pervenute dai responsabili dei servizi, predispone anche la bozza del bilancio pluriennale di durata triennale, tenendo conto anche del tasso di inflazione programmata, e la proposta di relazione previsionale e programmatica. 5

6 Art. 6 Proposta al consiglio comunale dei documenti previsionali 1. Entro il 10 novembre, la giunta comunale delibera in ordine allo schema del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e in ordine alle altre proposte previste dalle norme di legge. 2. Detti documenti sono rimessi dal responsabile del servizio finanziario, entro il 15 novembre, al collegio dei revisori per il prescritto parere da esprimere nei successivi 10 giorni. Art. 7 Deposito delle proposte previsionali 1. Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli altri allegati stabiliti dalle disposizioni legislative, unitamente alla relazione dell organo di revisione, sono depositate, presso la sede comunale a disposizione dei consiglieri, almeno 15 giorni antecedenti la seduta consiliare. 2. Il responsabile del servizio finanziario trasmette la comunicazione scritta di deposito delle proposte ai capigruppo consiliari e al presidente del consiglio comunale. Art. 8 Emendamenti 1. Ogni emendamento deve tener conto dei principi stabiliti dalle disposizioni legislative per il bilancio annuale e pluriennale e, in particolare modo, di quello relativo al pareggio finanziario, 2. Gli emendamenti devono pervenire perentoriamente entro le ore 13:00 dell ottavo giorno antecedente la data prevista per la seduta consiliare ed indicata nell avviso di deposito di cui all articolo precedente. Art. 9 Adeguamento termini 1. I termini temporali di cui agli articoli n. 3, 4 e 6 possono subire variazioni in considerazione di disposizioni di legge per la proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione o per altre particolari motivazioni. 6

7 Art. 10 Diffusione conoscitiva del bilancio 1. La conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale approvato e dei relativi allegati è assicurata ai cittadini e agli organi di partecipazione mediante la messa a disposizione di tali documenti presso la sede comunale, attraverso l inserimento dei dati nel sito internet del comune e con altri sistemi ritenuti idonei per la diffusione di tale documento. Art. 11 Gestione provvisoria 1. Nel caso si giunga all inizio dell'esercizio senza che sia stato deliberato il bilancio di previsione, si provvede alla gestione in base alle disposizioni legislative vigenti. 2. Nel caso ci sia la necessità di effettuare pagamenti od operazioni urgenti sono adottati tutti gli atti, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all ente. Art. 12 Obiettivi di gestione e piano esecutivo di gestione 1. Sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio comunale, la giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione. 2. L organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione e affida gli stessi ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni strumentali ed alle risorse umane necessarie. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire la valutazione di risultato dei soggetti individuati nella struttura dell ente. Art. 13 Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni 1. Il responsabile del servizio finanziario ha l obbligo di segnalare per scritto al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale e al collegio dei revisori, entro sette giorni dalla conoscenza, fatti, situazioni e valutazioni che possano pregiudicare gli equilibri del bilancio. 2. Entro il 30 giugno, il responsabile del servizio finanziario invia agli organi suddetti una relazione sull andamento della gestione di bilancio che evidenzi le eventuali iniziative necessarie a garantire il rispetto degli equilibri del bilancio in corso di gestione. 7

8 3. Nel caso si presenti la necessità, il consiglio comunale adotta i provvedimenti di riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale. TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO Art. 14 Firma dei documenti contabili 1. La sottoscrizione del parere e del visto di regolarità contabile e dei documenti contabili, quali mandati di pagamento e reversali d incasso, è apposta dal responsabile del servizio finanziario, con espressa indicazione del nome e cognome. Art. 15 Accertamento di regolarità contabile 1. L accertamento della regolarità contabile, espresso nel relativo parere e visto, riguarda: a) la regolarità della documentazione; b) la corretta imputazione di bilancio e l esistenza del relativo stanziamento; c) l osservanza delle norme fiscali; d) il rispetto dei principi contabili previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari. Art. 16 Parere di regolarità contabile 1. Su ogni proposta di deliberazione di competenza della giunta comunale o del consiglio comunale deve essere richiesto preventivamente il parere di regolarità contabile. 2. Le proposte di atto deliberativo che necessitano di integrazioni e modifiche sono rinviate al servizio proponente con adeguata motivazione. 8

9 Art. 17 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 1. Su ogni determinazione dei responsabili dei servizi che comporta un impegno di spesa o una diminuzione di entrata deve essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 2. Il visto sulle determinazioni è espresso successivamente all adozione del provvedimento e comporta la sua esecutività. 3. Il responsabile del servizio finanziario appone il proprio visto sulle determinazioni entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell atto. Nel caso che la determinazione non presenti i requisiti di regolarità contabile, il visto deve essere espresso in forma negativa e con adeguata motivazione. 4. Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione, il visto di copertura finanziaria è reso nei limiti del relativo accertamento di entrata. 5. Nel caso che l atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, il visto di copertura viene reso con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale ed eventualmente dei bilanci annuali seguenti, nei quali dovrà essere tenuto conto di tali oneri. Art. 18 Impegno contabile 1. Con l approvazione del bilancio e le successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti e previa comunicazione dei responsabili dei servizi, è costituito l impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi; b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 2. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l assunzione di mutui per il corrispondente ammontare; b) con quota dell avanzo di amministrazione per l importo accertato; c) con l emissione di prestiti obbligazionari e per l ammontare del prestito sottoscritto; d) con le aperture di credito all atto della stipula del contratto e per il corrispondente importo; e) con le entrate proprie per l ammontare delle entrate accertate. 3. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese d investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 9

10 4. Durante la gestione, i responsabili dei servizi possono prenotare impegni di spesa relativi a procedure in via di espletamento. Al termine dell esercizio, le prenotazioni per le quali non è stata assunta l obbligazione di spesa, decadono e costituiscono economia della relativa previsione di bilancio, fatta eccezione per le procedure avviate e non concluse entro tale termine. 5. Nel caso di contabilità economica analitica, il provvedimento d impegno deve contenere l indicazione del centro di costo per l imputazione della spesa, nonché l indicazione della classificazione patrimoniale per i beni da inventariare. 6. Possono essere adottati impegni di spesa su capitoli assegnati ad altro responsabile di servizio solo se gli atti contengono la firma di autorizzazione da parte del responsabile al quale è stato attribuito il capitolo di spesa interessato. Art. 19 Liquidazione della spesa 1. Tutte le fatture e le richieste di pagamento provenienti dall esterno affluiscono all ufficio protocollo che, dopo gli opportuni adempimenti, le trasmette al servizio finanziario che provvede a consegnarle al servizio competente per la relativa liquidazione. 2. Il responsabile del servizio attesta, con l atto di liquidazione della spesa, che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile nella qualità e quantità prefissata e nell ambito della somma impegnata. Nello stesso atto, devono, altresì, essere indicati il provvedimento d impegno, il capitolo e l intervento di spesa relativi, il centro di costo per la contabilità economica e la classificazione patrimoniale nel caso di bene da inventariare. 3. L atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, unitamente a tutti i documenti giustificativi ed al D.U.R.C, quando richiesto, deve pervenire al servizio finanziario almeno 10 giorni antecedenti l eventuale data di scadenza del debito, opportunamente evidenziata nel provvedimento. 4. Per le fatture relative a servizi di carattere ricorrente e continuativo, si provvede alla liquidazione con l apposizione sul documento stesso di uno specifico timbro, predisposto dal servizio finanziario, con l indicazione di tutti i riferimenti contabili necessari. Art. 20 Accertamento delle entrate 1. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili. 2. Il responsabile della verifica dell entità dell entrata e del relativo incasso è individuato nel responsabile del servizio al quale l entrata stessa è affidata con il piano esecutivo di gestione. 3. L accertamento delle entrate avviene su comunicazione del responsabile del servizio interessato ed, in genere, è supportata dall apposita documentazione prevista delle disposizioni vigenti. 10

11 Art. 21 Riscossione 1. La riscossione è disposta a mezzo ordinativo d incasso. 2. Per le riscossioni ricevute direttamente e senza la preventiva emissione dell ordinativo d incasso, il tesoriere invia la comunicazione al servizio finanziario per la predisposizione del relativo documento contabile. Il servizio finanziario provvede alla regolarizzazione entro il termine del mese successivo e comunque non oltre il 31 dicembre dell anno di riferimento. Art. 22 Mandati di pagamento e ordinativi d incasso 1. Gli ordinativi d incasso e i mandati di pagamento, contenenti gli elementi prescritti dalle disposizioni legislative, sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 2. I mandati e gli ordinativi d incasso sono trasmessi al tesoriere telematicamente o con apposito elenco firmato in segno di ricezione. 3. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi ulteriori mandati di pagamento ad eccezione dei casi particolari o urgenti e per i quali esiste la certezza dell estinzione entro il mese. Art. 23 Priorità di pagamento in carenza di fondi 1. Nel caso di carenza momentanea dei fondi di cassa, la priorità nell emissione di mandati e nel pagamento di quelli già consegnati al tesoriere, è la seguente: a) stipendi del personale e oneri riflessi; b) imposte e tasse; c) rate di ammortamento dei mutui; d) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità. 11

12 Art. 24 Variazioni alle dotazioni finanziarie 1. Il responsabile del servizio, che ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata, provvede ad inoltrare richiesta motivata all assessore competente e al responsabile del servizio finanziario. 2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ogni anno. Art. 25 Prelevamento dal fondo di riserva 1. Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell organo esecutivo su proposta del responsabile del servizio finanziario, tenendo conto delle richieste dei responsabili dei servizi. 2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate al consiglio comunale dopo la scadenza di ciascun trimestre. 3. I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ciascun anno. Art. 26 Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 1. Entro il 30 settembre, l organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri di bilancio. I responsabili dei servizi provvedono a trasmettere le richieste di variazione entro il 31 agosto di ogni anno o entro la data comunicata dal responsabile del servizio finanziario, insieme ad una relazione riguardante lo stato di attuazione dei programmi. 2. Entro il 30 novembre, l organo consiliare delibera l assestamento di bilancio. La relativa proposta è elaborata sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi entro il 31 ottobre di ogni anno o altra data stabilita dal responsabile del servizio finanziario e comporta la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva. Art. 27 Debiti fuori bilancio 1. E riconosciuta, con deliberazione del consiglio comunale, la legittimità dei debiti fuori bilancio in qualsiasi momento della gestione, con le modalità stabilita dalle disposizioni legislative, e purchè vi sia adeguata copertura finanziaria. 12

13 Art. 28 Inammissibilità ed improcedibilità per le deliberazioni 1. Le deliberazioni di giunta comunale e di consiglio comunale che non sono coerenti con la programmazione pluriennale di cui alla relazione previsionale e programmatica, in quanto comportanti oneri diretti ed indiretti non previsti, sono inammissibili ed improcedibili, se non previa adozione di delibera di variazione dei documenti di programmazione. Art. 29 Servizio di Economato 1. Il responsabile del servizio di economato provvede alla gestione di cassa delle spese di ufficio di importo non rilevante. 2. Il servizio di Economato è disciplinato da apposito regolamento. Art. 30 Versamenti degli incaricati interni 1. Gli incaricati interni della riscossione sono designati con determinazione del responsabile del servizio interessato. 2. Gli incaricati interni devono versare le somme introitate con cadenza quindicinale, presentando apposito rendiconto. Art. 31 Depositi cauzionali 1. La riscossione dei depositi cauzionali a garanzia dei contratti per lavori o forniture è rilevata con imputazione ai servizi per conto di terzi e regolarizzata con l emissione degli ordinativi d incasso. 2. La restituzione dei depositi cauzionali è disposta dal responsabile del servizio finanziario con mandato di pagamento, su presentazione di apposita documentazione da parte del servizio competente. 13

14 Art. 32 Controllo di gestione 1. Il controllo di gestione è l attività che, attraverso un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, consente la realizzazione dei programmi, nel rispetto dell imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell azione amministrativa. 2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi, ai proventi e dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo; c) valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi e verifica del loro stato di attuazione per misurare l efficacia, l efficienza e il grado economicità; d) elaborazione di relazioni periodiche riferite all attività complessiva dell ente o alla gestione di singoli servizi o centri di costo. 3. Ai fini dell attuazione del controllo di gestione, ogni responsabile di servizio trasmette al responsabile del servizio di controllo di gestione tutte le informazioni richieste per le analisi dei costi e le valutazioni dei risultati. 4. Le risultanze derivanti dall attuazione del controllo di gestione sono articolate in referti da inviare agli amministratori ed ai responsabili dei servizi con cadenza almeno quadrimestrale, secondo le indicazioni deliberate annualmente dall organo esecutivo. Art. 33 Sistema di contabilità economica 1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell attività dell ente. 2. Al conto economico è allegato il prospetto di conciliazione dove è rilevato il risultato finale economico. 3. La classificazione dei valori economici può essere effettuata con la contabilità economica analitica o sintetica, in base alle relative disposizioni legislative. 4. Possono essere compilati conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo da stabilire con apposito atto dell organo esecutivo. 14

15 Art. 34 Ammortamento dei beni 1. Gli ammortamenti, da iscrivere nell apposito intervento di ciascun servizio del bilancio e relativi ai beni immobili ed ai beni mobili di proprietà dell ente, sono calcolati applicando i coefficienti e la gradualità temporale stabiliti dalle disposizioni legislative. TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA Art. 35 Affidamento del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara pubblica, con il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, ai soggetti abilitati a svolgere il suddetto servizio. 2. Il rapporto viene regolato sulla base degli elementi considerati dalla convenzione deliberata dell organo consiliare. 3. E possibile procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria al medesimo soggetto e con condizioni migliorative. Art. 36 Documentazione per il tesoriere 1. A cura del servizio finanziario sono trasmessi al tesoriere: a) il bilancio di previsione con la relativa delibera di approvazione; b) la copia delle deliberazioni relative a variazioni, prelevamenti dal fondo di riserva, assestamento di bilancio, provvedimenti di riequilibrio; c) l elenco dei residui attivi e passivi. 2. Sono comunicati al tesoriere i nominativi del sindaco, del collegio dei revisori e del responsabile del servizio finanziario con espressa, per quest ultimo soggetto, la firma da apporre nei documenti contabili. 15

16 Art. 37 Operazioni di riscossione 1. Il tesoriere è tenuto ad annotare cronologicamente ciascuna quietanza rilasciata nel giornale di cassa con l indicazione: a) del soggetto che ha eseguito il versamento; b) dell ammontare incassato; c) del numero dell ordinativo di incasso, se già in suo possesso. 2. Per ogni somma riscossa il tesoriere è tenuto a rilasciare quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 3. Il tesoriere è tenuto a trasmettere, annualmente o su richiesta dell ente, copia del giornale di cassa. Art. 38 Estinzione dei mandati 1. Il tesoriere estingue i mandati nei limiti dei rispettivi interventi del bilancio approvato e, per i pagamenti in conto residui, in base all elenco dei residui passivi trasmesso e sottoscritto dal servizio finanziario. 2. Il responsabile del servizio finanziario dispone, su richiesta scritta dei creditori e mediante espressa annotazione sul mandato di pagamento, che il tesoriere provveda all estinzione del titolo con una delle seguenti modalità: a) contanti, secondo le norme vigenti, con l indicazione del nominativo del beneficiario; b) accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore; d) commutazione in vaglia postale. Art. 39 Commutazione mandati di pagamento a fine esercizio 1. I mandati di pagamento interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d ufficio con le modalità offerte dal sistema bancario o postale, senza necessità di richiesta scritta da parte del creditore. 16

17 Art. 40 Effetti del discarico 1. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione, con allegati gli eventuali avvisi di ricevimento, sostituiscono la quietanza del creditore e devono risultare sul mandato di pagamento con annotazione recante gli estremi dell operazione e il timbro del tesoriere. Art. 41 Verifiche di cassa 1. Le verifiche ordinarie di cassa sono effettuate dall organo di revisione economico-finanziaria con cadenza trimestrale. 2. Copie dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa sono trasmesse dall organo di revisione economico-finanziaria al responsabile del servizio finanziario. 3. Si provvede a verifica straordinaria di cassa in seguito al cambiamento della persona del sindaco. 4. Possono essere disposte autonome verifiche di cassa, quando se ne accerti l opportunità. TITOLO V RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 42 Rendiconto della gestione 1. Il rendiconto della gestione è composto da: a) il conto del bilancio, dove sono contenuti tutti i dati finanziari della gestione dell esercizio e che si conclude con la dimostrazione del risultato contabile d amministrazione; b) il conto economico, dove sono indicati i dati della gestione dell esercizio, secondo i criteri di competenza economica. A tale conto è allegato il prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto di bilancio, con l aggiunta di elementi economici, determina il risultato finale economico; c) il conto del patrimonio, dove sono indicate la consistenza patrimoniale all inizio dell esercizio, le variazioni intervenute e la consistenza finale. 2. Possono essere redatti conti consolidati patrimoniali per tutte le attività e passività interne ed esterne. 17

18 Art. 43 Atti preliminari al rendiconto 1. I responsabili dei servizi provvedono, entro il 30 gennaio, con il supporto del servizio finanziario alla verifica dei residui attivi e passivi e presentano un apposita relazione relativa all attività svolta nell anno di riferimento del rendiconto di gestione. 2. Il servizio finanziario provvede a: a) acquisire il conto e i documenti allegati, previsti dalle disposizioni legislative, presentati dal tesoriere entro il 30 gennaio; b) acquisire i conti dell economo e degli altri agenti contabili, redatti su appositi modelli e trasmessi dagli stessi entro il 30 gennaio; c) elaborare i dati derivanti dalla verifica dei residui attivi e passivi. Art. 44 Procedura di approvazione del rendiconto della gestione 1. Entro il 28 febbraio, il responsabile del servizio finanziario approva con propria determinazione: a) il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili e lo schema del rendiconto della gestione con i relativi allegati; b) l elenco dei residui attivi e passivi riaccertati, distinti per anno di provenienza; c) altri documenti previsti dalle disposizioni legislative. 2. La giunta comunale, sulla base dei documenti predetti, approva la relazione illustrativa prevista dalle disposizioni legislative. 3. A cura del responsabile del servizio finanziario, copia della delibera di proposta e del materiale contabile di cui al comma precedente sono trasmessi entro il 10 marzo all organo di revisione economico-finanziaria con invito a produrre, nei successivi 20 giorni, la relazione prescritta. 4. La delibera di proposta, i documenti contabili, la relazione illustrativa della giunta comunale e quella dell organo di revisione sono messi a disposizione dei consiglieri comunali 20 giorni prima dell inizio della seduta consiliare, previa comunicazione ai capigruppo consiliari. Art. 45 Elenco dei residui 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile del servizio finanziario consegna al tesoriere l elenco dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre dell esercizio precedente. 2. Detto elenco viene aggiornato e trasmesso nuovamente al tesoriere entro 15 giorni dall approvazione del rendiconto di gestione. 18

19 Art. 46 Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti 1. Entro 60 giorni dall approvazione e, comunque, entro i termini stabiliti dalle disposizioni legislative, il responsabile del servizio finanziario provvede alla trasmissione, anche attraverso strumenti informatici, del rendiconto di gestione alla sezione enti locali e alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, unitamente al conto del tesoriere e degli altri agenti contabili interni. TITOLO VI GESTIONE PATRIMONIALE Art. 47 Conto del patrimonio 1. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione. 2. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto al valore iniziale. Art. 48 Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari 1. L inventario è il documento contabile che rappresenta l elenco dei beni del comune con la loro consistenza ed appartenenza. 2. I beni si distinguono in: a) beni immobili demaniali; b) beni immobili patrimoniali indisponibili; c) beni immobili patrimoniali disponibili; d) beni mobili. 3. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa funzione e di modesto valore economico, possono essere classificati come universalità di beni. 19

20 4. L impianto e la tenuta degli inventari sono affidati: a) per i beni mobili all economo comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi; b) per i beni immobili al dirigente del settore servizi tecnici. 5. I responsabili dei servizi hanno la piena responsabilità della conservazione dei beni avuti in consegna e devono provvedere entro il 30 gennaio di ciascun anno all aggiornamento degli inventari. 6. I beni sono ammortizzati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni legislative. Art. 49 Categorie dei beni non inventariabili 1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni: a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente; b) le attrezzature in normale dotazione degli automezzi; c) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a 50,00, esclusi quelli contenuti nell universalità dei beni. TITOLO VII L ORGANO DI REVISIONE Art. 50 Composizione dell organo di revisione 1. L organo di revisione è composto da tre membri in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. 2. La nomina è fatta dal consiglio comunale con voto limitato a due componenti. 3. Nella stessa delibera di nomina viene stabilito il compenso spettante ai membri del collegio, entro i limiti massimi fissati dall apposito decreto ministeriale. 4. L affidamento dell incarico di revisore è subordinato alla presentazione della dichiarazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per l assunzione degli incarichi. 20

21 Art. 51 Incompatibilità ed ineleggibilità 1. Per i revisori valgono le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalle disposizioni legislative. 2. I revisori eletti devono produrre, all atto dell accettazione dell incarico, una dichiarazione da cui risulti l inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica stabilite dalla legge. Art. 52 Funzionamento e funzioni del collegio 1. Il collegio dei revisori è di ausilio all attività del consiglio comunale, collabora con gli organi comunali ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. 2. Il responsabile del servizio finanziario provvede a comunicare al tesoriere i nominativi dei revisori eletti entro 20 giorni dall esecutività della delibera di nomina. 3. L esercizio delle funzioni è svolto collegialmente e la convocazione del collegio è effettuata dal presidente. Le sedute del collegio sono valide con la presenza di almeno due componenti dello stesso. Le deliberazioni del collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. 4. Il collegio dei revisori può effettuare l attività di verifica programmando i controlli nel periodo del mandato. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, il collegio invia entro 3 giorni copia dell atto di accertamento al sindaco, al segretario comunale, al presidente del consiglio comunale, al responsabile del servizio finanziario. 5. Il collegio provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili. 6. Il collegio esprime il parere preventivo sulle variazioni di bilancio, sulla proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale, compresi i documenti allegati e la relazione previsionale e programmatica, sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione, sugli altri documenti stabiliti dalla legge o su richiesta dell ente. 21

22 Art. 53 Revoca 1. Il presidente e gli altri membri dell organo di revisione sono revocabili soltanto per inadempienza ai loro doveri, in particolare per la mancata presentazione della relazione sul rendiconto entro il termine di 20 giorni e sul bilancio di previsione entro il termine di 10 giorni da quello di consegna dei rispettivi documenti contabili e degli allegati. TIT. VIII NORME FINALI Art. 54 Disposizioni integrative 1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia. Art. 55 Entrata in vigore e abrogazione precedente regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Da tale data è abrogato il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 71 del e modificato con deliberazione C.C. n. 110 del

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