SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 25 aprile 2013 (*)

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1 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 25 aprile 2013 (*) «Imprese comuni Contratti conclusi con i membri del personale Regime applicabile Regolamento (CE) n. 876/2002» Nella causa C-89/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione del 30 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2012, nel procedimento Rose Marie Bark contro Galileo Joint Undertaking, in liquidazione, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore), U. Lõhmus, M. Safjan e A. Prechal, giudici, avvocato generale: P. Mengozzi cancelliere: M.-A. Gaudissart, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 30 gennaio 2013, considerate le osservazioni presentate: per R.M. Bark, da W. van Eeckhoutte, advocaat; per la Galileo Joint Undertaking, in liquidazione, da P. Van Ommeslaghe, avocat; per la Commissione europea, da J. Currall e W. Roels, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune Galileo, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell impresa comune Galileo (GU L 138, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1943/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 367, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento n. 876/2002»), e dell articolo 2 di tale regolamento.

2 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la sig.ra Bark e la Galileo Joint Undertaking («impresa comune Galileo»; in prosieguo: la «Galileo»), in merito al pagamento di arretrati di retribuzione e di gratifiche per ferie. Contesto normativo Il diritto dell Unione Il regolamento n. 876/ Ai sensi dell articolo 1 del regolamento n. 876/2002: «Ai fini dell esecuzione della fase di sviluppo del programma Galileo, è costituita un impresa comune ai sensi dell articolo 171 del trattato fino al 31 dicembre Scopo dell impresa comune è garantire l unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo utilizzando, a tal fine, i fondi assegnati a questo programma. L impresa comune è assimilata ad un organismo internazionale ai sensi delle disposizioni di cui all articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino, della direttiva 77/388/CEE e all articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE. L impresa comune ha sede a Bruxelles». 4 L articolo 2 del regolamento n. 876/2002 dispone quanto segue: «È approvato lo statuto dell impresa comune, allegato al presente regolamento». 5 L articolo 11, paragrafi 2 e 4, dello statuto dell impresa comune Galileo così prevede: «2. I membri del personale dell impresa comune beneficiano di un contratto a durata determinata che si ispira al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. (...) 4. Il consiglio d amministrazione adotta le modalità di applicazione necessarie». Il regolamento (CE) n. 219/ A termini dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64, pag. 1): «È adottato lo statuto dell impresa comune, allegato al presente regolamento, che costituisce parte integrante del presente regolamento». 7 L articolo 8, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) prevede quanto segue: «I membri del personale dell impresa comune sono assunti con un contratto a tempo determinato basato sul regime applicabile agli agenti delle Comunità europee».

3 Il regolamento (CE) n. 71/ Ai sensi dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l impresa comune Clean Sky (GU 2008, L 30, pag. 1): «L impresa comune Clean Sky è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio». 9 L articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «Lo statuto e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità ai fini della sua applicazione si applicano al personale dell impresa comune Clean Sky e al suo direttore esecutivo». Il regolamento (CE) n. 72/ L articolo 3 del regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell impresa comune ENIAC (GU 2008, L 30, pag. 21), è così formulato: «L impresa comune ENIAC è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio». 11 L articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che: «Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell impresa comune ENIAC e al suo direttore esecutivo». Il regolamento (CE) n. 73/ L articolo 3 del regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l impresa comune per l attuazione dell iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU 2008, L 30, pag. 38), ha il seguente tenore: «L impresa comune [per l attuazione dell iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (in prosieguo: l impresa comune IMI )] è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio». 13 L articolo 7, paragrafo 1 del regolamento n. 73/2008 è così redatto: «Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell impresa comune IMI e al suo direttore esecutivo». Il regolamento (CE) n. 74/2008

4 14 L articolo 3 del regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell impresa comune ARTEMIS per l attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU 2008, L 30, pag. 52), dispone quanto segue: «L impresa comune ARTEMIS è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio». 15 L articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 74/2008 è così formulato: «Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall impresa comune ARTEMIS e al suo direttore esecutivo». Il diritto belga 16 Ai sensi dell articolo 51 della legge belga del 5 dicembre 1968, sui contratti collettivi di lavoro e le commissioni paritarie (loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; Moniteur belgedel 15 gennaio 1969), nei rapporti tra datori di lavoro e personale dipendente, la gerarchia delle fonti degli obblighi è determinata nel modo seguente: «1. le disposizioni imperative di legge; (...) 4. il contratto individuale scritto; (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 17 La sig.ra Bark ha assunto le proprie funzioni in seno alla Galileo il 1 settembre 2003, in qualità di segretaria di direzione, a tempo determinato, ossia fino al 31 maggio La retribuzione annuale lorda della sig.ra Bark, stabilita nel suo contratto di lavoro, ammontava a EUR ,12. Il 1 marzo 2004 l interessata ha ottenuto un aumento di tale retribuzione del 5%, quale riconoscimento per lo svolgimento delle sue funzioni. 19 Il 23 agosto 2004 la sig.ra Bark ha contestato il livello retributivo applicatole, in quanto non conforme ai gradi della funzione pubblica comunitaria. 20 Nella sua risposta al reclamo dell interessata, il direttore della Galileo ha fatto riferimento alle disposizioni normative belghe applicabili e all accordo tra le parti del contratto di lavoro riguardo alla retribuzione, contenuto nell articolo 7 di tale contratto. Nella suddetta risposta egli ha altresì affermato che, secondo la normativa comunitaria, la Galileo non era tenuta ad applicare il regime retributivo dei funzionari delle Comunità europee, dal momento che lo statuto dell impresa comune Galileo prevedeva unicamente che il regime delle condizioni di lavoro dovesse ispirarsi al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

5 21 Il 4 novembre 2004 è stata sottoscritta una clausola addizionale al contratto di lavoro della sig.ra Bark, in forza della quale quest ultima accedeva alle funzioni di «executive assistant» e la sua retribuzione annuale veniva fissata in EUR ,30 a partire dal 1 novembre Il 28 gennaio 2005 la sig.ra Bark ha di nuovo contestato il livello retributivo applicato alle sue funzioni. 23 Il 16 febbraio 2005 la Galileo ha respinto il reclamo dell interessata facendo riferimento alla firma del contratto di lavoro iniziale, del 26 agosto 2003, ed a quella della sua clausola addizionale applicabile a decorrere dal 1 novembre 2004, con cui la sig.ra Bark aveva espressamente approvato detta retribuzione. 24 Il 14 marzo 2006 le parti nel procedimento principale hanno sottoscritto una nuova clausola addizionale a detto contratto di lavoro, prorogando la durata di quest ultimo sino al 31 dicembre Restavano applicabili tutte le altre clausole e condizioni contrattuali. 25 Il 20 dicembre 2006 la sig.ra Bark ha nuovamente contestato il livello salariale applicatole. Con una lettera del 9 gennaio 2007, in cui rimandava ai termini della sua risposta precedente, la Galileo ha respinto il reclamo dell interessata. 26 In assenza di accordo, il 28 dicembre 2007 la sig.ra Bark ha citato la Galileo dinanzi all arbeidsrechtbank te Brussel (Tribunale del lavoro di Bruxelles), chiedendo il pagamento degli arretrati della retribuzione e delle relative gratifiche per ferie. 27 Con sentenza datata 12 febbraio 2009, l arbeidsrechtbank te Brussel ha dichiarato la domanda della sig.ra Bark ricevibile ma infondata, tenuto conto delle clausole relative alla retribuzione contenute nel contratto di lavoro stipulato tra le parti e nella clausola addizionale allo stesso, nonché per il motivo che l articolo 11 dello statuto dell impresa comune Galileo non implicava alcun obbligo di concedere condizioni retributive identiche a quelle applicate agli agenti delle altre istituzioni dell Unione. 28 La sig.ra Bark ha interposto appello contro tale sentenza. 29 Con sentenza del 23 aprile 2010, l arbeidshof te Brussel (Corte d appello del lavoro di Bruxelles) ha dichiarato detto appello ricevibile ma infondato. 30 La sig.ra Bark ha proposto ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza. 31 In tale contesto, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune Galileo, allegato al [regolamento n. 876/2002], in combinato disposto con l articolo 2 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che il regime applicabile agli altri agenti [delle Comunità europee] e, segnatamente, le condizioni di retribuzione in esso definite, sia applicabile ai membri del personale dell impresa comune Galileo assunti con contratto a tempo determinato». Sulla questione pregiudiziale 32 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune Galileo debba essere interpretato nel senso che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e, in particolare, le condizioni retributive

6 ivi definite si applichino ai membri del personale della Galileo assunti con contratto a tempo determinato. 33 A termini dell articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune Galileo, i membri del suo personale «beneficiano di un contratto a durata determinata che si ispira al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee». 34 Tuttavia, occorre rilevare anzitutto che esiste una certa divergenza tra le differenti versioni linguistiche della disposizione in esame, in relazione alla questione dell applicabilità del suddetto regime ai membri del personale della Galileo assunti con contratto a tempo determinato. Infatti, mentre in particolare le versioni in lingua francese («s inspirant de») o italiana utilizzano, in proposito, i termini «si ispira», le versioni in lingua spagnola («basado en»), ceca («vychází z»), polacca («oparte na»), inglese («based on») od olandese («opgesteld op basis van») utilizzano, per parte loro, l espressione «si fonda su». La versione in lingua tedesca ha fatto ricorso al termine «secondo» («gemäß»). 35 La sig.ra Bark, facendo riferimento in particolare alla versione in lingua tedesca di detta disposizione, ritiene che quest ultima imponga che il «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» e, segnatamente, le condizioni retributive ivi definite siano applicabili ai membri del personale della Galileo assunti con contratto a tempo determinato. 36 Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell Unione non può essere l unico elemento a sostegno dell interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell Unione (v. sentenze del 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Racc. pag. I-7053, punto 16, e del 3 aprile 2008, Endendijk, C-187/07, Racc. pag. I-2115, punto 23). 37 Pertanto, occorre precisare quale sia l interpretazione uniforme che deve darsi all articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune Galileo, prendendo in considerazione tutte le versioni linguistiche di tale disposizione. 38 A tale proposito va osservato che, nonostante le sfumature rilevate tra le diverse versioni linguistiche citate, nessuna di esse utilizza il termine «applicare». Esse ricorrono ad un termine meno preciso, che traduce la sussistenza di un rapporto indiretto, mediato, tra lo statuto dei membri del personale della Galileo, da un lato, e il «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee», dall altro. 39 Ne consegue che il legislatore comunitario ha inteso evitare la diretta applicabilità, ai membri del personale della Galileo assunti con contratto a tempo determinato, del «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee». Le diverse versioni linguistiche concorrono a far ritenere che detto legislatore abbia inteso concedere alla Galileo un margine di manovra, fermo restando che il suddetto regime doveva essere utilizzato, per tale impresa comune, quale fonte indiretta. 40 Inoltre, in caso di divergenza tra le versioni linguistiche di una norma del diritto dell Unione, questa dev essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tale senso, sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C-510/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

7 41 Occorre verificare pertanto se l analisi del contesto della disposizione in esame e dell obiettivo da essa perseguito confermi l interpretazione esposta al punto 39 della presente sentenza. 42 Orbene, come messo in evidenza dalla Commissione europea in udienza, e come emerge dalla motivazione della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell impresa comune Galileo (GU 2001, C 270 E, pag. 119), al momento della costituzione della Galileo esso ha ritenuto che un impresa comune dovesse configurare una struttura elastica e che, quindi, non potesse essere considerata alla stregua di un organismo comunitario. 43 Inoltre, in udienza la Commissione ha fatto valere che, al momento della costituzione della Galileo, la gestione delle conseguenze giuridiche della presenza di una partecipazione privata nel capitale di detta impresa comune rappresentava una sfida preminente. Per quanto riguarda, più in particolare, lo statuto del personale della Galileo, si poneva segnatamente la questione se fosse possibile imporre a priori, ad un ente privato dotato di personalità giuridica propria, distinta da quella delle Comunità europee, e che avrebbe partecipato al finanziamento di un impresa comune quale la Galileo, l obbligo di assoggettarsi al «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee». 44 In risposta a siffatte delicate questioni, e al fine di soddisfare la suddetta esigenza di elasticità, il legislatore comunitario ha concesso una rilevante autonomia alla Galileo, consentendole di fissare essa stessa il regime al quale sarebbero stati soggetti i membri del suo personale assunti con contratto a tempo determinato, pur ispirandosi al «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee». 45 È vero che, come risulta anche dalla motivazione della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 219/2007 [COM(2008) 483 def.], con il lancio, per gli anni dal 2007 al 2013, del settimo programma-quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico, le istituzioni dell Unione hanno adottato un nuovo approccio per la creazione delle imprese comuni, caratterizzato dal fatto che queste sono ormai riconosciute quali «organismi dell Unione», che beneficiano dei privilegi e delle immunità dell Unione. Conseguentemente, lo Statuto dei funzionari dell Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell Unione europea sono applicabili ai membri del personale di tali organismi, e il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell Unione europea si applica a detti organismi nonché al loro personale. Tuttavia, occorre ricordare che tale nuovo approccio, applicato in particolare nell ambito dei regolamenti relativi alle imprese comuni Clean Sky, ENIAC, IMI e ARTEMIS, in cui viene espressamente affermato che lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee «si applicano» al personale di tali organismi comunitari, è stato adottato, in ogni caso, solo nel corso del 2007, ossia successivamente alla liquidazione delle attività della Galileo. 46 In base a tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune Galileo deve essere interpretato nel senso che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e, in particolare, le condizioni retributive ivi definite non si applicano ai membri del personale della Galileo assunti con contratto a tempo determinato. Sulle spese 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le

8 spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L articolo 11, paragrafo 2, dello statuto dell impresa comune Galileo, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell impresa comune Galileo, come modificato dal regolamento (CE) n. 1943/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e, in particolare, le condizioni retributive ivi definite non si applicano ai membri del personale dell impresa comune Galileo assunti con contratto a tempo determinato. Firme * Lingua processuale: l olandese.

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